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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 25/11/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2448/2024
Udienza cartolare del 24.11.2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del dr. CO LU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 2448/2024 in materia di opposizione a precetto, promossa da:
C.F. ), con sede legale in Viareggio Parte_1 P.VA_1
(LU), Via Menini 2, in persona del legale rappresentante , rappresentata e Parte_2 difesa dall'avv. Andrea Mancini (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso C.F._1 il suo studio in Viareggio, Viale Europa 2/A, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE OPPONENTE CONTRO P.VA , con sede in Sarzana (SP), Via Sobborgo Spina Controparte_1 P.VA_2
25/27, in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso CP_2
Del Giudice (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Pontremoli (MS), Via Cavour 29, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA OPPOSTA Conclusioni delle parti: per l'attrice: “in accoglimento della presente opposizione al precetto notificato da CP_1
a in data 2 agosto 2024, accertare e dichiarare che il diritto
[...] Parte_1 di a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Controparte_1 Parte_1 sussiste nei limiti della somma onnicomprensiva di € 95.000,00 e conseguentemente che la
[...] pretesa ulteriore a tale somma quantificata nell'atto di precetto opposto in complessivi €
108.788,85 risulta illegittima. Con vittoria di spese competenze ed onorari del presente giudizio oltre accessori di legge”.
Per la convenuta: “In via principale: - limitare il credito di cui all'azionato precetto di parte opposta ad € 95.000,00 e rigettare parzialmente la spiegata opposizione. Spese compensate.
In via subordinata: - rigettare l'opposizione ex adverso proposta poiché infondata in fatto e diritto per le ragioni sovraesposte. Con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 13.11.23, questo tribunale di Lucca emetteva il decreto ingiuntivo n. 1309/2023, con il quale veniva ingiunto a di pagare € 124.958,50, oltre interessi e spese di Parte_1 lite, a favore di Controparte_1 proponeva opposizione a decreto ingiuntivo e nell'ambito di tale Parte_1 giudizio (4108/2023 R.G.), su istanza di veniva concessa la provvisoria Controparte_1 esecutività al decreto ingiuntivo, ma limitatamente all'importo omnicomprensivo di € 95.000,00.
In data 02.08.24, notificava all'opponente atto di precetto, con il quale Controparte_1 richiedeva il pagamento dell'importo totale di € 108.788,85, di cui € 95.000,00 per capitale ed €
13.280,55 per interessi moratori, oltre spese del precetto. proponeva opposizione a precetto, contestando la quantificazione Parte_1 dell'importo richiesto, dal momento che il giudice aveva concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo limitatamente alla somma omnicomprensiva di € 95.000,00, nella quale dovevano essere considerati inclusi anche gli interessi.
Inoltre, riferiva di aver ricevuto da parte di la notifica del Controparte_3 pignoramento presso terzi del credito vantato dall'opposta per la somma di € 64.140,07, che aumentata della metà corrispondeva ad € 96.210,10, pertanto non aveva più il Controparte_1 diritto di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente, dato che l'intero credito risultava assorbito dal vincolo di indisponibilità previsto dalla legge.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e, nel merito, l'accertamento del diritto dell'opposta di agire esecutivamente soltanto nei limiti di €
95.000,00.
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Controparte_1
l'importo di € 95.000,00 doveva essere considerato omnicomprensivo di quanto liquidato nel decreto ingiuntivo originario di € 124.500,00, ma non degli interessi di mora calcolati sul minore importo di € 95.000,00 e delle spese del precetto. Inoltre, rilevava che il pignoramento notificato dall' non impediva all'opposta Controparte_3 di agire esecutivamente nei confronti dell'opponente, dato che le somme pignorate rimanevano nella disponibilità di fino all'assegnazione ed erano nuovamente Parte_1 pignorabili ex art. 550 c.p.c.
All'udienza del 24.09.24, rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, l'efficacia esecutiva del titolo veniva limitata ad € 95.000,00 omnicomprensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per memorie.
Nella memoria conclusiva, l'opposta eccepiva la carenza di interesse ad agire dell'opponente, dato che il primo pignoramento presso terzi di era stato notificato prima Controparte_3 dell'introduzione del presente giudizio e il procedimento esecutivo si era poi concluso con l'assegnazione di € 64.000,00; deduceva altresì che successivamente era stato notificato da CP_3
un secondo pignoramento per le somme residue, fino alla concorrenza di € 95.000,00.
[...]
Deduceva di aver proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza nella quale il giudice del procedimento 4108/2023 R.G. aveva concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo, chiedendo di aggiungere la dicitura “oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda monitoria”.
Infine, chiedeva che fosse dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di carenza dell'interesse di agire di
[...] formulata da nella memoria conclusiva. Parte_1 Controparte_1
L'opponente ha introdotto il presente giudizio per contestare la quantificazione del credito operata dall'opposta nell'atto di precetto notificatogli in data 02.08.24, richiedendo al giudice di accertare che ha il diritto di procedere ad esecuzione forzata per una somma inferiore Controparte_1 rispetto a quella precettata.
Pertanto, in relazione all'utilità ricercata dall'opponente, non ha alcun rilievo che la somma precettata sia stata pignorata da parte di in data 02.09.24. Controparte_3
L'unica conseguenza di tale pignoramento presso terzi di crediti è che , Parte_1 in seguito all'ordinanza di assegnazione pronunciata il 03.04.25 dal G.E. del Tribunale di La
Spezia, è obbligata a pagare al creditor creditoris e non più ad Controparte_3
Controparte_1 Nel merito, oggetto del contendere era l'interpretazione della dicitura “importo omnicomprensivo”, contenuta nell'ordinanza del 29.06.24 emessa nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo n. 4108/2023 R.G., con la quale il Giudice ha concesso la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 1309/2023, “limitatamente all'importo omnicomprensivo di € 95.000,00”.
Secondo l'opponente il suddetto importo comprendeva capitale, interessi e spese di lite, mentre secondo l'opposta non includeva gli interessi moratori, che dovevano essere aggiunti a tutela delle ragioni creditorie.
L'opposta nel precetto aveva quindi richiesto il pagamento di € 95.000,00 per capitale ed €
13.280,55 per interessi dal 26.10.23 (data della domanda) al 31.07.24 (data del precetto).
Nella memoria conclusiva l'opposta ha chiesto di limitare il credito di cui al precetto ad €
95.000,00, riconoscendo che l'importo di € 13.280,55 non è dovuto, deve quindi essere dichiarata cessata la materia del contendere.
In mancanza di accordo tra le parti, occorre procedere alla liquidazione delle spese processuali secondo il principio di soccombenza virtuale, in base a quanto emerge dagli atti.
L'opposizione era fondata, dal momento che dal testo del provvedimento del 29.06.24 si evince che il giudice nel concedere la provvisoria esecutività aveva voluto quantificare un importo forfettario comprensivo di tutte le voci indicate nel decreto ingiuntivo, che in origine erano pari ad €
124.958,50 per capitale, interessi come da domanda, € 2.017,80 per compensi ed € 406,50 per esborsi, oltre accessori di legge.
L'opponente quindi con il precetto poteva chiedere soltanto il pagamento della somma di €
95.000,00 e non anche l'importo ulteriore di € 13.280,55 per interessi dalla domanda alla data del precetto;
avrebbe potuto richiedere invece gli interessi successivi dalla data dell'ordinanza.
Peraltro, anche l'istanza di correzione formulata da nel giudizio di opposizione a Controparte_1 decreto ingiuntivo, per chiedere di inserire nell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività l'indicazione “oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/02 dalla domanda monitoria”, era stata rigettata dal giudice, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti.
Tale giudice aveva infatti precisato che l'ordinanza indicava chiaramente “l'importo di € 95.000,00, per il quale è stata concessa la provvisoria esecuzione, come “onnicomprensivo”, non potendo non ritenersi, pertanto, già comprensivo anche degli interessi moratori, in assenza, peraltro, dell'indicazione di ulteriori elementi di certa quantificazione nello stesso provvedimento”. deve quindi essere condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Controparte_1 dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra € 52.001 ed € 260.000, data la scarsa complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, dichiara cessata la materia del contendere e per il principio di soccombenza virtuale condanna al pagamento delle spese di lite nei Controparte_1 confronti di liquidate in € 786,00 per spese vive ed € 4.217,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre VA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
CO LU