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Sentenza 27 febbraio 2024
Sentenza 27 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/02/2024, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695/2021 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pagliuca;
Parte_1 C.F._1
attore
E
, CF: rapp.to e difeso dall'avv. Michele De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Lorenzo;
convenuto
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.07.2023, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.02.2021, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, , all'uopo esponendo che: Controparte_1
- in data 08/01/1994, in Calitri, nei pressi del Municipio, l'attore veniva minacciato, offeso ed aggredito da , e , riportando gravi Controparte_2 Controparte_3 CP_4 lesioni;
- proposta querela per l'aggressione subita, il veniva a sua volta querelato per la Pt_1 medesima fattispecie di reato da e , i quali sostenevano Controparte_2 Controparte_3 di aver riportato anch'essi lesioni;
- a sostegno della denuncia, allegava certificato medico rilasciato dal dr. Controparte_3 Orga
, medico Controparte_1
- riuniti i procedimenti, il giudizio penale si concludeva, dopo la sentenza di primo grado di condanna dei tre aggressori, poi annullata in appello, con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione degli imputati e il riconoscimento del quale costituita parte Pt_1 civile;
- l'attore proponeva, altresì, azione risarcitoria nei confronti di e Controparte_2 CP_3 per i danni conseguenti alla calunnia subita;
- dopo la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, la Corte di Appello di Napoli, adita dai convenuti, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado, ravvisando la prescrizione del diritto del e dichiarando l'inammissibilità della domanda risarcitoria;
Pt_1
- nel corso della fase istruttoria di primo grado, il dr. odierno convenuto, chiamato a CP_1 testimoniare, all'udienza del 19.2.2015, confermava di aver redatto il certificato dopo aver visitato il presso il suo studio in Aquilonia, mentre, nel corso dei procedimenti CP_3 penali, sugli stessi fatti aveva reso versioni differenti, chiaramente incongruenti tra loro nonché rispetto alle dichiarazioni rese nel procedimento civile.
Tanto premesso, il – ritenendo configurabile nella specie il reato di falsa testimonianza e Pt_1 sussistente il nesso di causalità con le conseguenze penali a carico dell'attore -chiedeva all'adito
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1 condannarlo all'integrale risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali e psico-fisici subiti, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.6.2021 si costituiva CP_1
eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito,
[...] negando la sussistenza dei presupposti attestanti la responsabilità penale e, conseguentemente, risarcitoria del . CP_1
All'udienza del 11.07.2023, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
***
Preliminarmente, va disattesa, perché inammissibile, l'eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data 15.6.2021, oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. Invero, l' art. 167, comma 2°, c.p.c. dispone infatti che il convenuto “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, ossia:
- almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c.;
- ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.
(cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167”. Dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. In sintesi, la tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come
“eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d'ufficio”. Nel caso di specie, il convenuto, depositando la comparsa di risposta in data 15.6.2021, si è costituito tardivamente rispetto all'udienza fissata in citazione per il giorno 13.6.2021 e, dunque, è decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione del diritto azionato, trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio. Nel merito, la domanda attorea non è fondata e va rigettata. E' senz'altro vero che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015); ma è altresì vero che, in tale accertamento il giudice civile deve procedere ad una valutazione "incidenter tantum" dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale (Cass. 7110 del 2017; Cass. n. 20684 del 25/09/2009; Cass. n.3371 del 12/02/2020). Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso in esame, nella condotta addebitata al convenuto, non sia configurabile il reato di falsa testimonianza. L'art. 372 c.p. prevede che “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni”. Per pacifica giurisprudenza, integra il delitto di falsa testimonianza la volontaria divergenza tra la deposizione del teste e quanto da lui in realtà percepito dei fatti sui quali è esaminato, e non anche la difformità con la verità accertata dal giudice ex post (Cass. pen . 5745/2003). Sussiste, inoltre, il contestato delitto ogni volta che i fatti sui quali il teste falso ha deposto sono pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, quand'anche la deposizione non abbia in concreto influito sulla decisione del giudice (cfr. Cass. III, 3.7.05) Ciò posto, ritiene questo Giudice che la sola parziale difformità tra le dichiarazioni rese dal convenuto nei diversi procedimenti in cui è stato escusso come testimone non sia CP_1 sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 372 c.p.c. Va evidenziato che la difformità attiene essenzialmente al luogo in cui il visitò il CP_1 [...]
CP_3
Nell'ambito del procedimento penale n. 57/97 RGNR, all'udienza del 7.4.2000, il CP_1 dichiarò di aver visitato il in Calitri, presso “lo studio del cognato”, confermando il CP_3 contenuto del certificato e affermando di averlo compilato il pomeriggio del giorno stesso (8.1.1994) presso il suo studio in Aquilonia, dove il fratello del si recò per ritirarlo. CP_3
Nel procedimento penale n. 33/04 RGNR, all'udienza del 29.6.2004, il dichiarò di aver CP_1 visitato il in Calitri, presso lo studio privato a casa della suocera, confermando il CP_3 contenuto del certificato. Nel procedimento civile n. 39/2013 RG, all'udienza del 19.2.2015, il confermò il CP_1 contenuto del certificato medico redatto, affermando di aver visitato il presso il suo CP_3 studio in Aquilonia e di averlo consegnato allo stesso . Controparte_3 Ora, se è vero che il teste ha dato, nei diversi procedimenti, indicazioni parzialmente CP_1 diverse sul luogo in cui ebbe a visitare il (Calitri o Aquilonia) e sulla persona a cui CP_3 consegnò il certificato medico, è altresì indiscutibile che tra le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti penali (tra di loro pressochè convergenti) e quelle rese nel procedimento civile sono passati 10-15 anni, il che rende plausibile che, a fronte del certificato medico mostrato al teste (recante come luogo di redazione “Aquilonia”), possa esservi stata confusione, nel 2015, da parte del sui dettagli della vicenda risalente all'anno 1994 (ed, in particolare, sul luogo in cui fu CP_1 effettuata la visita e sulla persona a cui fu consegnato il certificato). Del resto, deve sottolinearsi che, nelle diversi sedi giudiziarie, il ha sempre confermato di CP_1 aver visitato il e di aver constatato la presenza delle escoriazioni refertate né tale CP_3 circostanza (ovvero, la veridicità del referto) risulta in alcun modo smentita dagli atti. Del resto, capita spesso, con riferimento agli aspetti secondari del racconto, che il teste dimentichi quanto a suo tempo dichiarato o abbia un ricordo diverso da come precedentemente ricostruito. Invero, con riferimento alla frequente ipotesi di dichiarazioni difformi e contrastanti tra quanto riferito in sede di indagini e verbalizzato dinanzi agli Ufficiali di P.G. e quanto dichiarato in sede dibattimentale, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “in tema di falsa testimonianza, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rese in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., assumendo tale difformità rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate” (Cass. 9059/2022). Può dunque affermarsi che, tanto più ampio è il lasso di tempo trascorso rispetto agli accadimenti su cui il teste è chiamato a rispondere, tanto maggiore è la probabilità che vi sia difformità nelle dichiarazioni, soprattutto in relazione agli aspetti secondari della vicenda. In tali casi, la difformità può essere considerata un aspetto quasi- fisiologico, che diventa patologico se la discrepanza cela una volontà del teste di nascondere quello che egli effettivamente sa. Nel caso di specie, la discrepanza tra le versioni rese dal teste è certamente un elemento CP_1 da valutare ma esso, da solo, non è idoneo a configurare il reato di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese all'udienza del 19.2.2015, tenuto conto che tali dichiarazioni sono state rese a quasi vent'anni di distanza dai fatti e che la contraddittorietà ha riguardato aspetti secondari della vicenda. A ben vedere, l'attore sembra sostenere che la contraddittorietà delle versioni sia elemento idoneo a comprovare che la falsità di tutte le dichiarazioni rese con riferimento alla circostanza che il
[...] fu effettivamente visitato e furono riscontrate delle escoriazioni. CP_3
La falsità di tali circostanze (e dunque, del certificato redatto) tuttavia non risulta acquisita, non essendo a tal fine sufficiente, per quanto innanzi evidenziato, la mera difformità di alcune dichiarazioni. Il che induce ad escludere non solo l'elemento materiale del reato ma anche l'elemento soggettivo, ovvero l'intenzione di indurre in errore o a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. Per quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
La particolarità delle questioni affrontate e l'obiettiva controvertibilità della vicenda sostanziale induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 695/2021 RG., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 26.2.2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Unico, dott.ssa Valentina Pierri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 695/2021 R.G. avente ad oggetto “Risarcimento danni da reato” e vertente
TRA
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Pagliuca;
Parte_1 C.F._1
attore
E
, CF: rapp.to e difeso dall'avv. Michele De Controparte_1 CodiceFiscale_2
Lorenzo;
convenuto
Conclusioni: Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.07.2023, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12.02.2021, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, , all'uopo esponendo che: Controparte_1
- in data 08/01/1994, in Calitri, nei pressi del Municipio, l'attore veniva minacciato, offeso ed aggredito da , e , riportando gravi Controparte_2 Controparte_3 CP_4 lesioni;
- proposta querela per l'aggressione subita, il veniva a sua volta querelato per la Pt_1 medesima fattispecie di reato da e , i quali sostenevano Controparte_2 Controparte_3 di aver riportato anch'essi lesioni;
- a sostegno della denuncia, allegava certificato medico rilasciato dal dr. Controparte_3 Orga
, medico Controparte_1
- riuniti i procedimenti, il giudizio penale si concludeva, dopo la sentenza di primo grado di condanna dei tre aggressori, poi annullata in appello, con la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione degli imputati e il riconoscimento del quale costituita parte Pt_1 civile;
- l'attore proponeva, altresì, azione risarcitoria nei confronti di e Controparte_2 CP_3 per i danni conseguenti alla calunnia subita;
- dopo la sentenza di primo grado con cui il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, la Corte di Appello di Napoli, adita dai convenuti, in accoglimento dell'appello, riformava la sentenza di primo grado, ravvisando la prescrizione del diritto del e dichiarando l'inammissibilità della domanda risarcitoria;
Pt_1
- nel corso della fase istruttoria di primo grado, il dr. odierno convenuto, chiamato a CP_1 testimoniare, all'udienza del 19.2.2015, confermava di aver redatto il certificato dopo aver visitato il presso il suo studio in Aquilonia, mentre, nel corso dei procedimenti CP_3 penali, sugli stessi fatti aveva reso versioni differenti, chiaramente incongruenti tra loro nonché rispetto alle dichiarazioni rese nel procedimento civile.
Tanto premesso, il – ritenendo configurabile nella specie il reato di falsa testimonianza e Pt_1 sussistente il nesso di causalità con le conseguenze penali a carico dell'attore -chiedeva all'adito
Tribunale di accertare e dichiarare la responsabilità del e, per l'effetto, Controparte_1 condannarlo all'integrale risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni materiali e psico-fisici subiti, da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.6.2021 si costituiva CP_1
eccependo in via preliminare la prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito,
[...] negando la sussistenza dei presupposti attestanti la responsabilità penale e, conseguentemente, risarcitoria del . CP_1
All'udienza del 11.07.2023, la causa, istruita solo documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di repliche.
***
Preliminarmente, va disattesa, perché inammissibile, l'eccezione di prescrizione tardivamente sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta depositata in data 15.6.2021, oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. Invero, l' art. 167, comma 2°, c.p.c. dispone infatti che il convenuto “A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio” nella comparsa di risposta depositata tempestivamente, ossia:
- almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione;
- o almeno dieci giorni prima nel caso di abbreviazione di termini a norma dell'art. 163 bis c.p.c.;
- ovvero almeno venti giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, 5° comma, c.p.c.
(cfr. artt. 167, 2° comma, 171, 2° comma, e 166 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 171, 2° comma, c.p.c., infatti “Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167”. Dunque, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., coordinato con il successivo art. 171, 2° comma, c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. (bensì tardivamente), decade sia dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali sia dalla facoltà di proporre eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio. In sintesi, la tempestiva costituzione in giudizio tramite comparsa di risposta rappresenta per il convenuto il primo ed ultimo momento utile per far valere qualsiasi difesa qualificabile come
“eccezione processuale e/o di merito non rilevabile d'ufficio”. Nel caso di specie, il convenuto, depositando la comparsa di risposta in data 15.6.2021, si è costituito tardivamente rispetto all'udienza fissata in citazione per il giorno 13.6.2021 e, dunque, è decaduto dalla possibilità di eccepire la prescrizione del diritto azionato, trattandosi di eccezione di merito non rilevabile d'ufficio. Nel merito, la domanda attorea non è fondata e va rigettata. E' senz'altro vero che la risarcibilità del danno non patrimoniale a norma dell'art. 2059 cod. civ., in relazione all'art. 185 cod. pen., non richiede che il fatto illecito integri in concreto un reato, né occorre una condanna penale passata in giudicato, ma è sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente previsto come reato, sicché la mancanza di una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all'accertamento, da parte del giudice civile, della sussistenza dei suoi elementi costitutivi (Cass. 13085/ 2015); ma è altresì vero che, in tale accertamento il giudice civile deve procedere ad una valutazione "incidenter tantum" dell'esistenza del reato non solo nel suo elemento materiale, ma anche nell'elemento psicologico, negli esatti termini in cui è previsto della legge penale (Cass. 7110 del 2017; Cass. n. 20684 del 25/09/2009; Cass. n.3371 del 12/02/2020). Ciò posto, ritiene il Tribunale che nel caso in esame, nella condotta addebitata al convenuto, non sia configurabile il reato di falsa testimonianza. L'art. 372 c.p. prevede che “Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria ((o alla Corte penale internazionale)), afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni”. Per pacifica giurisprudenza, integra il delitto di falsa testimonianza la volontaria divergenza tra la deposizione del teste e quanto da lui in realtà percepito dei fatti sui quali è esaminato, e non anche la difformità con la verità accertata dal giudice ex post (Cass. pen . 5745/2003). Sussiste, inoltre, il contestato delitto ogni volta che i fatti sui quali il teste falso ha deposto sono pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, quand'anche la deposizione non abbia in concreto influito sulla decisione del giudice (cfr. Cass. III, 3.7.05) Ciò posto, ritiene questo Giudice che la sola parziale difformità tra le dichiarazioni rese dal convenuto nei diversi procedimenti in cui è stato escusso come testimone non sia CP_1 sufficiente a integrare il reato di cui all'art. 372 c.p.c. Va evidenziato che la difformità attiene essenzialmente al luogo in cui il visitò il CP_1 [...]
CP_3
Nell'ambito del procedimento penale n. 57/97 RGNR, all'udienza del 7.4.2000, il CP_1 dichiarò di aver visitato il in Calitri, presso “lo studio del cognato”, confermando il CP_3 contenuto del certificato e affermando di averlo compilato il pomeriggio del giorno stesso (8.1.1994) presso il suo studio in Aquilonia, dove il fratello del si recò per ritirarlo. CP_3
Nel procedimento penale n. 33/04 RGNR, all'udienza del 29.6.2004, il dichiarò di aver CP_1 visitato il in Calitri, presso lo studio privato a casa della suocera, confermando il CP_3 contenuto del certificato. Nel procedimento civile n. 39/2013 RG, all'udienza del 19.2.2015, il confermò il CP_1 contenuto del certificato medico redatto, affermando di aver visitato il presso il suo CP_3 studio in Aquilonia e di averlo consegnato allo stesso . Controparte_3 Ora, se è vero che il teste ha dato, nei diversi procedimenti, indicazioni parzialmente CP_1 diverse sul luogo in cui ebbe a visitare il (Calitri o Aquilonia) e sulla persona a cui CP_3 consegnò il certificato medico, è altresì indiscutibile che tra le dichiarazioni rese nell'ambito dei procedimenti penali (tra di loro pressochè convergenti) e quelle rese nel procedimento civile sono passati 10-15 anni, il che rende plausibile che, a fronte del certificato medico mostrato al teste (recante come luogo di redazione “Aquilonia”), possa esservi stata confusione, nel 2015, da parte del sui dettagli della vicenda risalente all'anno 1994 (ed, in particolare, sul luogo in cui fu CP_1 effettuata la visita e sulla persona a cui fu consegnato il certificato). Del resto, deve sottolinearsi che, nelle diversi sedi giudiziarie, il ha sempre confermato di CP_1 aver visitato il e di aver constatato la presenza delle escoriazioni refertate né tale CP_3 circostanza (ovvero, la veridicità del referto) risulta in alcun modo smentita dagli atti. Del resto, capita spesso, con riferimento agli aspetti secondari del racconto, che il teste dimentichi quanto a suo tempo dichiarato o abbia un ricordo diverso da come precedentemente ricostruito. Invero, con riferimento alla frequente ipotesi di dichiarazioni difformi e contrastanti tra quanto riferito in sede di indagini e verbalizzato dinanzi agli Ufficiali di P.G. e quanto dichiarato in sede dibattimentale, la Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato che “in tema di falsa testimonianza, non costituisce elemento sufficiente ad integrare la prova del reato il contrasto tra le dichiarazioni rese dal teste in dibattimento e quelle rese in fase procedimentale, utilizzate per le contestazioni ex art. 500 cod. proc. pen., assumendo tale difformità rilevanza solo unitamente ad altri elementi idonei a riscontrare la veridicità delle prime dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasciate” (Cass. 9059/2022). Può dunque affermarsi che, tanto più ampio è il lasso di tempo trascorso rispetto agli accadimenti su cui il teste è chiamato a rispondere, tanto maggiore è la probabilità che vi sia difformità nelle dichiarazioni, soprattutto in relazione agli aspetti secondari della vicenda. In tali casi, la difformità può essere considerata un aspetto quasi- fisiologico, che diventa patologico se la discrepanza cela una volontà del teste di nascondere quello che egli effettivamente sa. Nel caso di specie, la discrepanza tra le versioni rese dal teste è certamente un elemento CP_1 da valutare ma esso, da solo, non è idoneo a configurare il reato di falsa testimonianza in relazione alle dichiarazioni rese all'udienza del 19.2.2015, tenuto conto che tali dichiarazioni sono state rese a quasi vent'anni di distanza dai fatti e che la contraddittorietà ha riguardato aspetti secondari della vicenda. A ben vedere, l'attore sembra sostenere che la contraddittorietà delle versioni sia elemento idoneo a comprovare che la falsità di tutte le dichiarazioni rese con riferimento alla circostanza che il
[...] fu effettivamente visitato e furono riscontrate delle escoriazioni. CP_3
La falsità di tali circostanze (e dunque, del certificato redatto) tuttavia non risulta acquisita, non essendo a tal fine sufficiente, per quanto innanzi evidenziato, la mera difformità di alcune dichiarazioni. Il che induce ad escludere non solo l'elemento materiale del reato ma anche l'elemento soggettivo, ovvero l'intenzione di indurre in errore o a trarre in inganno l'autorità giudiziaria. Per quanto sopra esposto, la domanda va rigettata.
La particolarità delle questioni affrontate e l'obiettiva controvertibilità della vicenda sostanziale induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica nella persona della dr.ssa Valentina Pierri, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 695/2021 RG., così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Avellino, il 26.2.2024
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri