Trib. Avellino, sentenza 27/02/2024, n. 425
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Sentenza 27 febbraio 2024

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Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un attore contro un convenuto, medico, per il risarcimento dei danni derivanti da presunta falsa testimonianza. L'attore lamentava di essere stato aggredito nel 1994, subendo lesioni, e di essere stato successivamente querelato dagli aggressori, i quali sostenevano di aver riportato anch'essi lesioni, avvalendosi di un certificato medico redatto dal convenuto. Dopo un giudizio penale conclusosi con l'estinzione del reato per prescrizione e il riconoscimento della costituzione di parte civile dell'attore, quest'ultimo aveva promosso un'azione risarcitoria nei confronti degli aggressori per calunnia, che era stata accolta in primo grado ma riformata in appello con dichiarazione di inammissibilità della domanda per prescrizione. L'attore, ritenendo che il convenuto avesse reso dichiarazioni incongruenti e divergenti nei diversi procedimenti penali e civili riguardanti la visita medica effettuata e la redazione del certificato, chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa della falsa testimonianza. Il convenuto si era costituito eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione risarcitoria e, nel merito, negando la sussistenza dei presupposti per la sua responsabilità.

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, ritenendola inammissibile per tardività, essendo stata proposta oltre i termini previsti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Nel merito, la domanda attorea è stata rigettata. Il Giudice ha osservato che, sebbene la risarcibilità del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. non richieda una condanna penale, ma solo che il fatto sia astrattamente previsto come reato, il giudice civile deve accertare "incidenter tantum" la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sia materiali che psicologici. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la condotta del convenuto non integrasse il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p., poiché la sola parziale difformità tra le dichiarazioni rese in diversi procedimenti, soprattutto a distanza di molti anni dai fatti e riguardante aspetti secondari come il luogo esatto della visita o la persona a cui fu consegnato il certificato, non era sufficiente a provare la volontaria divergenza tra la deposizione e quanto effettivamente percepito, né a dimostrare l'intenzione di ingannare l'autorità giudiziaria. La veridicità del certificato medico, inoltre, non era risultata smentita dagli atti. Pertanto, escluso l'elemento materiale e soggettivo del reato, la domanda è stata rigettata. Le spese di lite sono state compensate integralmente, data la particolarità delle questioni e l'obiettiva controvertibilità della vicenda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Avellino, sentenza 27/02/2024, n. 425
    Giurisdizione : Trib. Avellino
    Numero : 425
    Data del deposito : 27 febbraio 2024

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