TRIB
Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2024, n. 6251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 6251 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6333/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. IORFIDA FRANCESCO che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MONTEMURRO ANDREA che lo rappresenta e CP_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del
6/11/2024)
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in Chieri il 09/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 900 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/7/1997 e il 24/10/1998. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09/04/2024, parte ricorrente, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, addebitarsi la separazione al marito, nonché disporsi, a carico del sig. un contributo al mantenimento della moglie non inferiore a CP_1
1.000,00 euro mensili.
Si costituiva ritualmente parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di CP_1
separazione ma chiedeva respingersi la domanda di addebito formulata dalla moglie. Domandava, inoltre, disporsi suo carico un contributo al mantenimento della moglie pari a 300,00 euro mensili. Formulava, infine, anche istanza istruttorie.
All'udienza del 6/11/2024, le parti, presenti personalmente, aderivano alla proposta transattiva formulata in sede di udienza;
il Giudice Relatore, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto e pertanto provvede come da dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra un assegno di separazione pari ad euro 650,00 CP_1 Pt_1
al mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, e con l'adeguamento annuale ISTAT;
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a vivere nell'ex casa coniugale;
Pt_1
DÀ ATTO che le spese per tutte le utenze e le spese ordinarie riconducibili all'ex casa coniugale sono sopportate per metà ciascuno dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 CP_1
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Rel./Est. dott. Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6333/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da: con il patrocinio dell'avv. IORFIDA FRANCESCO che la rappresenta e Parte_1
difende in virtù di procura in atti ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. MONTEMURRO ANDREA che lo rappresenta e CP_1
difende in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 6.12.2024
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente (come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del
6/11/2024)
Per il Pubblico Ministero: nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori contraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 CP_1
in Chieri il 09/10/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 900 parte II serie B del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 17/7/1997 e il 24/10/1998. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09/04/2024, parte ricorrente, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile. Chiedeva, in particolare, addebitarsi la separazione al marito, nonché disporsi, a carico del sig. un contributo al mantenimento della moglie non inferiore a CP_1
1.000,00 euro mensili.
Si costituiva ritualmente parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di CP_1
separazione ma chiedeva respingersi la domanda di addebito formulata dalla moglie. Domandava, inoltre, disporsi suo carico un contributo al mantenimento della moglie pari a 300,00 euro mensili. Formulava, infine, anche istanza istruttorie.
All'udienza del 6/11/2024, le parti, presenti personalmente, aderivano alla proposta transattiva formulata in sede di udienza;
il Giudice Relatore, pertanto, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
***
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere accolto non ostandovi ragioni di diritto e di fatto e pertanto provvede come da dispositivo.
Nulla sulle spese di lite, atteso il raggiungimento di un accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.22 c.p.c.
Pronuncia la separazione personale tra ai sensi dell'art. Parte_1 CP_1
151 co. 1 c.c. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile territorialmente competente di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra un assegno di separazione pari ad euro 650,00 CP_1 Pt_1
al mese, con decorrenza dal mese di novembre 2024, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, e con l'adeguamento annuale ISTAT;
DÀ ATTO che la sig.ra continuerà a vivere nell'ex casa coniugale;
Pt_1
DÀ ATTO che le spese per tutte le utenze e le spese ordinarie riconducibili all'ex casa coniugale sono sopportate per metà ciascuno dalla sig.ra e dal sig. Pt_1 CP_1
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria ed ai Servizi sociali in sede per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 6.12.2024
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.