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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/06/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di L'Aquila R.G. 678/2023 La Corte d'Appello di L'Aquila, in persona dei magistrati: Francesco S. Filocamo Presidente Federico Ria Consigliere relatore Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025 tra (C.F. ), in proprio e quale erede dei sig.ri Parte_1 C.F._1 Per_1
e assistito e difeso dagli Avv.ti Angelo Guanciale
[...] Parte_2 Parte_3 e Franco Paolini, elettivamente domiciliato presso lo Studio del primo in Roma, Via Settembrini, 30, giusta procura speciale in calce all' “atto di citazione in riassunzione ex art. 392 cpc” attore in riassunzione e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Stefano Ciccarelli del CP_1 C.F._2 Foro di Avezzano (AQ), c.f.: , in virtù di procura in calce alla “comparsa CodiceFiscale_3 di costituzione e risposta nel procedimento in riassunzione ex art. 392 c.p.c.” convenuto in riassunzione
OGGETTO: Rivendica immobiliare – usucapione – rinvio ex Ordinanza Cass. Civ. sez. II n. 12632/2023
CONCLUSIONI PARTI: per parte appellante: 1) rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la
CP_1 Sentenza del Tribunale di Avezzano n. 307/2014, emessa in data 18.2.2014 e pubblicata in data 13.3.2014, non avendo la sig.ra provato il proprio titolo di acquisto a titolo originario
CP_1 sull'immobile sito in Avezzano, loc. Barbazzano (o Pulcina), esteso are 49,39, distinto al Catasto al fg. 9 p.lla 13, giusti i principi di diritto formulati dalla Corte Suprema con l'Ordinanza di annullamento n. 12632/2023 e con la Sentenza n. 28865/2021; 2) per effetto: a) confermare in toto la sentenza n. 307/2014 emessa dal Tribunale di Avezzano, ordinandone la relativa trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari e con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità; b) condannare la sig.ra al pagamento delle spese e competenze, secondo il principio
CP_1 della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, del presente grado di rinvio e di quelle del giudizio di appello RG n. 372/2015 e di legittimità RG n. 12922/2020, nonché con conferma della condanna della sig.ra al pagamento delle competenze del giudizio di primo grado,
CP_1 così come liquidate nella sentenza n. 307/2014 del Tribunale di Avezzano, chiedendone la pagina 1 di 12 quantificazione secondo le note spese allegate al presente atto, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”; per parte appellata: 1) condannare a restituire il terreno seminativo sito in Parte_1 Avezzano località Barbazzano (o Pulcina) esteso are 49.39, d istinto al Cat asto al fg. 9 p.lla 13; 2) rigettare la domanda di usucapione decennale perché inammissibile, infondata in fatto e in diritto;
3) ordinare la cancellazione della trascrizione numero 6500/2014 della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 307/2014, rep. 369/2014. Con vittoria di spese e compensi dei grad i di giudizio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con atto di citazione notificato in data 24 giugno 2006, conveniva in giudizio, CP_1 dinanzi al Tribunale di Avezzano, i sig.ri , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
in proprio e quali eredi di chiedendo in via principale
[...] Persona_1 l'accertamento della nullità dell'atto di donazione stipulato il 17 dicembre 1992 tra Per_1 e la moglie , relativo a un terreno sito in Avezzano, località
[...] Parte_2 Barbazzano (o Pulcina), distinto al catasto al foglio 9, particella 13. Chiedeva altresì l'accertamento della sua proprietà sul fondo in virtù dei titoli acquisiti nel 1973 e nel 1978, con conseguente condanna dei convenuti al rilascio del bene. I convenuti si costituivano eccependo, in primo luogo, la prescrizione dell'azione, ritenendo che, trattandosi di donazione di cosa altrui, non si versasse in un'ipotesi di nullità ma, al più, di annullabilità. In via riconvenzionale, chiedevano dichiararsi l'intervenuta usucapione del fondo, sia in forma ordinaria che abbreviata, per effetto del possesso continuato esercitato dai loro danti causa a partire dagli anni '70. In corso di causa, decedeva la sig.ra , per cui Parte_2 la causa veniva interrotta e riassunta dalla sig.ra provvedeva quindi alla propria CP_1 costituzione in giudizio il sig. , in proprio e nella sua qualità di erede legittimo Parte_1 dei sig.ri e , il quale insisteva per Persona_1 Parte_3 Parte_2 l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate nei precedenti scritti difensivi.
2.Con sentenza n. 307/2014, il Tribunale di prime cure rigettava la domanda di rivendicazione, ritenendo che l'attrice non avesse fornito la prova rigorosa della propria titolarità dominicale. Accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale, dichiarando l'intervenuta usucapione decennale del fondo da parte di ex art. 1159 c.c., in qualità di erede della Parte_1 Parte_2
e disponeva la trascrizione della sentenza. Dichiarava la nullità della donazione.
[...] Avverso tale pronuncia proponeva appello, sostenendo che il proprio titolo di CP_1 acquisto derivava da atti regolarmente stipulati e trascritti, e che l'usucapione decennale invocata dagli appellati non potesse essere accolta in quanto mancava il requisito della buona fede. In particolare, deduceva che l'azione di reintegrazione nel possesso, da lei proposta nel 1992 e definita con sentenza n. 763/2005, costituiva atto idoneo a interrompere il possesso utile ai fini dell'usucapione.
3.La Corte d'Appello, con sentenza n. 52/2020, accoglieva l'appello, accertando la proprietà del bene in capo alla e rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione, con CP_1 conseguente condanna del al rilascio del fondo e al pagamento delle spese di entrambi i Per_1 gradi di giudizio. Contro tale sentenza proponeva ricorso per AZ , deducendo, con un Parte_1 primo motivo, la violazione degli artt. 948 c.c., 115 e 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione per omesso esame del fatto storico relativo all'origine del possesso;
con un secondo motivo invece denunciava l'erronea interpretazione della disciplina in tema di effetti interruttivi dell'azione possessoria rispetto al compossesso di . Parte_2
pagina 2 di 12 4. La Suprema Corte, con ordinanza n. 12632/2023, accoglieva il primo motivo del ricorso, riteneva assorbito il secondo e cassava la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila in diversa composizione. La Corte di legittimità, in particolare, con la detta ordinanza, ha affermato il principio secondo cui la proposizione di una domanda o eccezione di usucapione non comporta, di per sé, il riconoscimento dell'altrui diritto dominicale, né consente di attenuare l'onere probatorio rigoroso che grava sull'attore in rivendicazione, il quale è tenuto a risalire a un acquisto a titolo originario ovvero a dimostrare il possesso proprio e dei suoi danti causa per il periodo utile al maturarsi dell'usucapione. In sede di rinvio, la parte appellante ha reiterato le proprie difese, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Avezzano, secondo i principi stabiliti dalla AZ, mentre l'appellata ha chiesto il rigetto delle domande proposte in riassunzione e la conferma della sentenza di appello nella sua integralità.
5.La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11 giugno 2025, senza la concessione di ulteriori termini per conclusionali e repliche, non essendo stata svolta attività successivamente alla rimessione sul ruolo per la sostituzione del relatore ex Cass. nr. 3737/03.
6. Principi regolatori della materia. Nella rivendicazione l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse ha bei, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimazione a possedere che era vantata dal suo predecessore. Per tale motivo 'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. Non basta che sia data la prova di un titolo preminente a quello del convenuto, quando questo titolo non sia attributivo del diritto di proprietà. Il nostro diritto non ammette l'antica actio pubbliciana, mediante la quale il possessore ad usucapionem, in cui favore, però, l'usucapione non fosse ancora compiuta, poteva reclamare la cosa dal possessore, il cui possesso si dimostrasse a titolo inferiore: oggi occorre fornire la prova della proprietà. Si devia da tale rigore se il convenuto abbia fatto delle ammissioni, per esempio quando l'acquisto della proprietà sia un fatto pacifico fra le parti o il convenuto si affermi avente causa dello stesso autore da cui l'attore deriva il suo diritto, o quando si riconosca che il dante causa è comune o il convenuto riconosca la proprietà in capo ad alcuno dei danti causa dell'attore. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. pagina 3 di 12 Deve ribadirsi pertanto che non si rinviene, nella giurisprudenza della Corte di legittimità, un principio in base al quale la domanda o l'eccezione di usucapione comporta, per ciò solo, il riconoscimento del dominio dell'attore o dei suoi aventi causa, attenuandosi di conseguenza il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante. Infatti, essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione non suppone alcun riconoscimento a favore della controparte. E fatta salva l'ipotesi che l'usucapione, così come edotta dal convenuto, non sia in contrasto con la proprietà dell'attore o di uno dei suoi danti causa (Cass. n. 10576/1994; n. 1634/1996; n. 5487/2002): il che si verifica quando il convenuto abbia comunque riconosciuto che il rivendicante o uno dei danti causa dell'attore era proprietario del bene all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere (Cass. n. 8246/1997; n. 1250/2000; n. 7264/2003). In assenza di tale riconoscimento, il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo, non giustifica, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. Vale in altre parole, anche in relazione all'usucapione opposta dal convenuto nel giudizio di rivendicazione, la regola generale che l'attore si può giovare delle ammissioni del convenuto, il quale abbia riconosciuto l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a un determinato acquisto. In questo caso il rivendicante, nel fallimento della prova della prescrizione acquisitiva, potrà utilmente limitarsi a provare i titoli di acquisto che risalgono a quel dante causa. Al solito, l'ammissione del convenuto non deve essere necessariamente espressa, ma può essere anche implicita o tacita;
potrà risultare inoltre dalla mancanza di specifiche contestazioni rispetto a un'allegazione dell'attore, puntuale e specifica, dei titoli posti a fondamento della pretesa.
Nel giudizio di rivendicazione l'attore deve quindi – ed in sintesi - provare di essere diventato proprietario della cosa rivendicata, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, o dimostrando il possesso proprio e dei suoi danti causa per il tempo necessario per l'usucapione. Se poi anche il possesso è contestato dal convenuto, l'attore non può limitarsi a dimostrare che il titolo o i titoli (tra i quali, per la sua natura dichiarativa, non può annoverarsi la divisione, salvo che si provi il titolo d'acquisto della comunione) risalgono ad un ventennio, ma deve provare che egli o i suoi danti causa abbiano effettivamente e continuativamente posseduto l'immobile, salva la presunzione "iuris tantum" di possesso intermedio, senza che il rigore di siffatto onere probatorio sia attenuato dalla mera proposizione di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di usucapione da parte del convenuto, quando queste non siano formulate in modo da comportare il riconoscimento della pregressa titolarità del diritto da parte dell'attore o dei suoi "danti causa" (da ultimo AZ civile sez. II, 31/12/2024, (ud. 11/12/2024, dep. 31/12/2024), n.35258).
6.1.Applicando i superiori princìpi al caso di specie, secondo i criteri indicati dalla ordinanza della Suprema Corte, deve convenirsi che parte attrice non ha effettivamente soddisfatto la probatio richiesta, diversamente da quanto ritenuto da questa stessa Corte, altra composizione, nella decisione poi fatta oggetto di ricorso. Nell'atto introduttivo, la parte attrice aveva esclusivamente esposto di essere titolare della particella in oggetto in forza di titolo derivativo costituito da rogito del 16.3.1973 in virtù del quale essa aveva acquistato da la quota indivisa, pari alla metà, del Persona_2 terreno seminativo sito in Avezzano loca-lità Barbazzano (o Pulcina) distinto in catasto al fg. 9 part. 13 poi oggetto di successivo atto di divisione e contestuale vendita del 24.2.1978. Nell'atto del 1973 il dante causa peraltro dichiarava di avere ricevuto il bene a titolo derivativo ed oneroso in forza di atto di compravendita del 18.7.1961. pagina 4 di 12 Ancora nell'atto introduttivo si assumeva che, contrariamente a tali atti, il convenuto aveva fatto oggetto il fondo de quo di donazione, sul presupposto di averne acquistato la proprietà per possesso ultraventennale pacifico ed indisturbato. Si faceva poi riferimento ad una azione di reintegrazione nel possesso, definita con sentenza favorevole del Tribunale nel 2002 poi riformata in appello. Nessuna indicazione veniva fornita dalla stessa parte attrice in ordine ad un effettivo possesso dell'area de qua anche in capo ai propri danti causa per il periodo idoneo al compimento dell'usucapione in suo favore. I convenuti, costituendosi hanno sempre contestato il possesso della particella de qua in capo alla parte attrice ed ai suoi danti causa, in quanto a loro dire occupata prima del 1970 da tale Per_3
e poi da loro stessi.
[...] I convenuti non hanno mai riconosciuto l'originaria appartenenza del bene né alla sig.ra né ad uno dei suoi danti causa del bene immobile in contestazione. CP_1 Il solo dato temporale, consistente nella deduzione di un possesso successivo alla data di acquisto (secondo quanto infra), non giustifica allora, di per sé, l'attenuazione del rigore probatorio. Va da sé oltretutto, come anticipato, che il rigore probatorio rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. Nello specifico la parte attrice in riassunzione assume ricorra tale fattispecie, collocando l'atto acquisitivo del diritto da parte dell'attrice nella divisione del 1978 ed assumendo di avere occupato l'area de qua successivamente al 1970. In verità l'atto acquisitivo deve essere individuato già nel rogito del 16.3.1973 in forza del quale l'attrice acquistava da la quota indivisa, pari alla metà, del terreno Persona_2 seminativo sito in Avezzano località Barbazzano (o Pulcina) distinto in catasto al fg. 9 part. 13; ma, in disparte ogni valutazione sulle acquisizioni probatorie, già in forza di quelle contestazioni formulate dal convenuto ogni rigoroso onere probatorio proprio della domanda di rivendicazione restava in capo alla parte attrice, non attenuato pertanto dalla tipologia di opposizione formulata dal convenuto. Il contratto di vendita di un bene non prova, di per sé, l'acquisto del possesso da parte dell'acquirente, occorrendo a tal fine la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente. Neppure è sufficiente dimostrare la trascrizione del titolo perché di per sé la trascrizione non è titolo di acquisto né vale a sanare i vizi che il titolo eventualmente abbia. Peraltro con la sentenza 763/05 di questa stessa Corte, in riforma della sentenza Tribunale di Avezzano sul ricorso per reintegra nel possesso promossa dalla parte qui attrice, era stata già accertata, al di là della situazione relativa all'istantaneo momento dello spoglio, la mancanza di prova del pregresso possesso dell'area de qua in capo alla R.. Anche oltretutto tenendo conto dell'atto interruttivo della avversa usucapione (azione di spoglio del 1992) appare evidente come al momento della proposizione della domanda (2006), il rivendicante, non avendo provato altro in punto di possesso anche in capo ai propri danti causa, non abbia comprovato la risalenza di quello ad un periodo idoneo a far conseguire la proprietà a titolo originario. Nel provvedimento di rinvio la S.C. ha allora chiarito che il rigore probatorio rimane attenuato solo quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppur implicitamente,
o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di aver iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del pagina 5 di 12 rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attor.
A fronte di tale quadro pertanto, di contestazione del titolo e del possesso in capo alla parte attrice e suoi danti causa, ogni rigoroso onere probatorio, proprio della azione di rivendica, restava intatto in capo alla parte attrice, che era quindi tenuta, nel rispetto dello stesso, ad allegare e comprovare il proprio titolo risalendo a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrando di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione. Facendo allora applicazione del primo principio di diritto enunciato dalla ordinanza di rimessione a questa Corte ed in forza del quale “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.”, deve prendere atto questa Corte che tale prova non è stata data dalla parte attrice. Non può trovare allora accoglimento la domanda di rivendica e non può trovare accoglimento la domanda di rilascio, in quanto il convenuto può legittimamente avvalersi del commodum possessionis, così come correttamente statuito dal Tribunale di Avezzano nella sentenza di fatto qui oggetto di gravame.
7.Sulla domanda riconvenzionale di usucapione. Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica, come detto, soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudizio, non implicando di per sé rinuncia alla posizione di vantaggio derivantegli dal possesso. Ciò allora significa che non v'è incompatibilità tra una pronuncia che rigetta la domanda di rivendica, in ragione delle contestazioni e allegazioni addotte dal soggetto che assume di avere usucapito e del mancato raggiungimento della prova da parte del rivendicante, e una pronuncia che di seguito rigetti tuttavia anche la domanda di riconvenzionale di usucapione per difetto di prova. Le due contrapposte domande, intese, ciascuna, all'affermazione della proprietà esclusiva sulla cosa, sono alternative per il caso di accoglimento, non anche per il caso di rigetto: l'accoglimento dell'una esclude l'accoglibilità dell'altra, mentre il rigetto dell'una non esclude quello dell'altra, ben potendo ad esempio la cosa appartenere ad un terzo estraneo al giudizio (Corte appello Palermo sez. II, 15/06/2017, (ud. 26/05/2017, dep. 15/06/2017), n.1164).
7.1 Fatta tale premessa si passa pertanto a scrutinare la domanda riconvenzionale, tenendo presente che alla sufficienza della mera allegazione fattuale si sostituisce ora l'onere della compiuta allegazione fattuale e probatoria in capo all'attore in riconvenzionale Parte convenuta assume di avere cominciato a possedere l'area nei primi anni 70.
pagina 6 di 12 Come già evidenziato dalla sentenza di primo grado tuttavia, il materiale probatorio sul punto non conforta tale conclusioni. E' noto che chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve, dopo averlo chiaramente allegato, dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria. Non solo. L'attore deve, anche, dopo averlo compiutamente allegato, fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, che non può lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento corrispondente all'esercizio del diritto reale affermato, occorrendo, altresì, che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, inequivocabilmente rivelino l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa. Ne consegue che l'attore, per vedere accolta la domanda proposta, ha l'onere di provare tanto il "corpus" quanto l'"animus" in quanto solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, che si protrae per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge riconduce l'acquisto del diritto di proprietà Conformemente “per la sussistenza del possesso utile per usucapire occorre il riscontro di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo prescritto dalla legge, l'esercizio di un potere corrispondente a quello del proprietario;
la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (vedi ex multis sent. Cass. 18.2.1999 n. 1367; sent. Cass. 15.6.2001 n. 8152; sent. Cass. 20.9.2007 n. 19478; sent. Cass. 27.7.2009 n. 17462; sent. Cass.
1.3.2010 n. 4863). D'altra parte, in tema di usucapione, l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento – anche (e quindi unitamente al piano dell'iniziale allegazione ndr) sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale (Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 20539 del 30/08/2017). In altri termini, il particolare rigore della prova dell'usucapione non può non tener conto del fatto che, nella fattispecie, si tratta pur sempre di un comportamento (quello dell'usucapente) che priva il legittimo proprietario di un bene che gli appartiene, talché le prove dovranno essere tali da giustificare la perdita della proprietà altrui. Dunque, la valutazione di adeguatezza ai fini de quibus della allegazione fattuale prima e probatoria poi conduce alla affermazione della certa "non sufficienza dell'inerzia del proprietario", in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, essendo piuttosto necessario che, parallelamente ad esso, si affermi un utilizzo uti dominus di un terzo, con rilievo esterno e tale da dimostrare un'indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare (Corte d'Appello Napoli, sez. 6, 26.6.2018, n. 3151 e Corte di Appello di Reggio Calabria
– Sent. n. 102/2023 ). Tanto premesso occorre rilevare quanto segue.
pagina 7 di 12 I testi addotti dalla parte inizialmente convenuta collocano l'inizio del possesso dell'area in capo ai agli inizi degli anni 1970. Per_1 Il teste ha dichiarato “dal 1973-1974 mio padre ha acquistato un terreno finitimo a Parte_2 quello per cui è causa e da quell'anno io, iniziando a frequentare assiduamente la zona, ho visto sempre il sig. possedere il terreno oggi in contestazione…Precisando che i miei Persona_1 ricordi risalgono dal 1973-74, posso però confermare la circostanza che su tutta l'area indicata nel capitolo, il sig. e la sua famiglia impiantarono un'attività di Persona_1 sfasciacarrozze…Ricordo che tutta la famiglia del sig. frequentava Persona_1 assiduamente il terreno in contestazione…io stesso spesso mi recavo presso il terreno occupato dai sigg. per chiedere l'acqua…Posso però riferire che, prima degli anni '90, l'attività di Per_1 rottamazione venne proseguita dai sig.ri e , dal momento che il Parte_3 Parte_1 padre non si recava più nei luoghi)”. Il (escusso all'udienza del 17.2.2009): “Ricordo che vi era una pista di GO-KART Testimone_1 negli anni '60 dei fratelli allorquando la pista venne dismessa, il terreno fu occupato Per_2 dal sig. che raccoglieva carta, quindi nei primi anni '70 il terreno per cui è causa venne Per_3 posseduto dal sig. è vero e ciò posso riferire perché sono amico di vecchia Persona_4 data con i sigg. e mi sono spesso recato sul posto…All'inizio l'entrata del terreno venne Per_1 delimitata dai sigg. con una sbarra e più tardi la stessa fu sostituita da un cancello Per_1 metallico dai sigg. Tale circostanza avvenne verso la fine degli anni '80, inizio '90…il sig. Per_1
fin quando è stato in vita, ha continuato a frequentare il terreno e, per quanto Persona_1 possibile, a coadiuvare l'attività dei figli)”. Come già evidenziato dalla decisione di primo grado, tali dichiarazioni non restituiscono un quadro di adeguata certezza (secondo i principi già esposti) su un possesso (anche) dell'area in oggetto in un periodo antecedente quello indicato nella sentenza Tribunale di Avezzano del 18.2.2014 Argomenti a conferma di tale assunto si rinvengono poi anche nelle decisioni che hanno definito la vicenda possessoria, sicuramente utilizzabili nella presente sede. La sentenza Tribunale Avezzano 13.5.2002 aveva in particolare, vagliando le dichiarazioni rese anche dai testi poi escussi in questa sede e soprattutto le dichiarazioni rese dal personale tecnico indifferente e dalla PG, ritenuto non verosimile l'affermazione della parte ivi convenuta su un già ivi eccepito possesso ultrannuale dell'area in oggetto;
mentre la decisione di questa Corte del 28.9.2004 si era limitata ad affermare, come visto, che la parte attrice non avesse dato prova del proprio antecedente possesso. Correttamente allora il giudice di primo grado ha indicato quale data certa dell'inizio del possesso in capo alla famiglia quella del 4.12.1991. Per_1 Dalla lettura dell'incarto, rileva la Corte come in data 22.10.1992, l'odierna parte attrice in primo grado avesse già almeno depositato il ricorso per reintegra, peraltro esclusivamente nei confronti degli asseriti possessori, e , mentre ancora in data Parte_1 Parte_3 24.6.2006 abbia però notificato l'atto introduttivo del presente giudizio di rivendica e nei confronti di in proprio e quale erede dei sig.ri Parte_1 Persona_1 Parte_2 e .
[...] Parte_3 In tema di usucapione, alla luce del rinvio fatto dall'art. 1165 cod. civ. all'art. 2943 cod. civ., gli atti interruttivi del possesso, risultano tassativamente elencati e tale efficacia può riconoscersi solo ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero ad atti giudiziali diretti ad ottenere ope judicis la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapiente;
sicchè ad interrompere il possesso non è l'esito positivo o negativo dell'azione, ma la volontà di riacquistare il possesso del bene che si ritiene da altri posseduto illegittimamente, attraverso un'azione giudiziale proposta con atto di citazione o, comunque, da atto valido ad instaurare il giudizio (Cass. n. 16234 del 2011; Cass. n. 13625 del 2009). pagina 8 di 12 Non c'è dubbio allora che, nel rapporto tra le parti in causa e negli stretti limiti soggettivi di questo (articolo 909 cc), al momento della proposizione della domanda di usucapione il termine ventennale non fosse decorso. Tanto ciò è vero che la parte inizialmente convenuta, evidentemente consapevole di ciò, assume come l'acquisito a titolo originario sia avvenuto, almeno in favore della convenuta nei Parte_2 cui confronti l'efficacia interruttiva della domanda di reintegra non può essere estesa, in quanto ivi non convenuta, e quale acquirente a non domino del bene de quo, per il decorso del solo termine decennale ex art. 1159 cod. civ.; fattispecie peraltro applicata anche dal Tribunale di Avezzano. In relazione al primo profilo occorre convenire con l'affermazione secondo cui gli atti interruttivi dell'usucapione eseguiti nei confronti di uno dei compossessori non hanno effetto interruttivo nei confronti degli altri, in quanto il principio risalente all'art. 1310 c.c., secondo cui gli atti interruttivi contro uno dei debitori in solido interrompono la prescrizione contro il comune creditore con effetto verso gli altri debitori, trova applicazione in materia di diritti di obbligazione e non di diritti reali, per i quali non sussiste vincolo di solidarietà, dovendosi, invece, fare riferimento ai singoli comportamenti dei compossessori, che giovano o pregiudicano solo coloro che li hanno (o nei cui confronti sono stati) posti in essere (Cass. n. 6942 del 05/07/1999; conf. n. 5338 del 03/04/2012; 6668/82; 1315/74 AZ civile sez. II, 14/05/2018, n.11657). In relazione al secondo profilo si osserva invece quanto segue La fattispecie dell'usucapione abbreviata costituisce un modo di acquisto della proprietà di beni immobili, beni mobili registrati e universalità di mobili che si realizza in presenza di ulteriori elementi rispetto ai suesposti elementi costitutivi dell'usucapione ordinaria (possesso e decorso del tempo), ovvero la buona fede, il titolo astrattamente idoneo, l'acquisto a non domino e la trascrizione. Secondo un costante orientamento giurisprudenziale, per "titolo astrattamente idoneo", ai sensi dell'art. 1159, c.c., si intende un titolo che, se fosse stato posto in essere dal soggetto legittimato a disporre del bene, sarebbe idoneo a trasferire la proprietà del bene. Tale assunto, per opinione largamente condivisa, trae argomento, sul piano dell'interpretazione letterale, dal rilievo per cui, ai sensi del predetto art. 1159, il titolo deve essere idoneo "in astratto" e non "in concreto" al trasferimento della proprietà. La giurisprudenza della AZ è, infatti, costante nell'affermare che il titolo astrattamente idoneo può consistere anche in un atto idoneo invalido o proveniente a non domino (Cass. 16 marzo 2022, n. 8596). Il principio è stato di recente ribadito proprio con riferimento al contratto di donazione di un bene altrui, in relazione al quale la AZ, pur argomentando nel senso della sua nullità, ha cionondimeno ritenuto che tale titolo sia comunque idoneo ad integrare la fattispecie dell'usucapione abbreviata, non rappresentando la validità del titolo un antecedente logico per la circolazione a non domino del diritto sulla cosa, posto che "la provenienza dell'attribuzione dal non legittimato, se intacca la validità della donazione (...), non inficia la sua astratta idoneità ad inserirsi in una più complessa fattispecie acquisitiva a non domino" (Cass. 5 maggio 2009, n. 10356). Da quanto osservato discende che la valutazione circa la validità del titolo ad usucapionem deve essere effettuata in astratto, astraendo quindi dal difetto di legittimazione dell'alienante che impedisce, nel concreto, l'efficacia dispositiva del negozio. (Cass. 5 maggio 2022, n. 40835 e da ultimo Consiglio di Stato sez. IV, 04/09/2024, (ud. 27/06/2024, dep. 04/09/2024), n.7401). Sotto tale profilo la sentenza del Tribunale di Avezzano del 2014 può essere condivisa.
pagina 9 di 12 Perché possa realizzarsi la fattispecie acquisitiva a non domino, è necessaria però anche la contemporanea ricorrenza dei seguenti requisiti: che l'acquirente abbia acquistato il possesso in buona fede e che vi sia stata la trascrizione del titolo La questione relativa alla sussistenza della buona fede in capo all'acquirente è peraltro rilevabile d'ufficio, trattandosi di elemento inerente al fatto costitutivo del diritto azionato ai sensi della previsione di cui all'art. 1159 c.c. . Le eccezioni non rilevabili di ufficio sono solo quelle nelle quali la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva, ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito. Non può condividersi la tesi secondo cui sarebbe da qualificare come eccezione non rilevabile di ufficio quella che, essendo diretta a superare la presunzione (relativa) di buona fede del possesso (art. 1147 c.c.), renderebbe necessaria la contestazione della controparte. Occorre chiarire che le presunzioni legali operano sul piano probatorio e quelle relative, stabilendo l'inversione dell'onere della prova, esonerano la parte da quello da cui altrimenti sarebbe gravata. Peraltro, la esistenza di circostanze di fatto contrarie alla presunzione, che sia emersa nel processo, deve essere verificata e rilevata di ufficio dal giudice alla stregua degli elementi probatori ritualmente acquisiti. Ed invero, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, non è soggetto alle preclusioni di cui agli art. 183 ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis", in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto ( e AZ civile sez. II, 05/12/2013, n.27296). Controparte_2 La buona fede deve essere allora intesa quale stato soggettivo che consiste, secondo la definizione di cui all'art. 1147, del c.c., nell'ignoranza di ledere l'altrui diritto, ovvero, in relazione all'istituto di cui all'art. 1159, come ignoranza di acquistare da chi non è proprietario, ovvero da soggetto privo della legittimazione a trasferire o costituire il diritto oggetto dell'atto negoziale. Nelle ipotesi de quibus poi, la buona fede di chi ne acquista la proprietà in forza di un titolo astrattamente idoneo è esclusa quando sia in concreto accertato che l'ignoranza di ledere l'altrui diritto dipenda da colpa grave ai sensi dell'art. art. 1147 c.c. (Cass. civ., Sez. II, 20 luglio 2005, n. 15252). Ciò posto appare allora evidente come la buona fede in capo alla donataria Parte_2 debba essere esclusa, essendovi agli atti almeno la prova della ignoranza di ledere l'altrui diritto dipendente almeno da colpa grave. Come visto in particolare: l'atto di donazione, in cui il donante si dichiara proprietario per usucapione, risulta redatto a qualche giorno di distanza dal momento in cui la pretesa proprietaria, qui attrice in rivendica, aveva almeno depositato ricorso per reintegra nel possesso nei confronti dei figli della ed è la stessa difesa degli attori in riassunzione ad Parte_2 assumere che tutta la famiglia compossedesse il terreno in questione, ma - si è accertato in questa sede nonché nella sede possessoria - solo da qualche mese prima. L'atto di donazione risulta poi, assai significativamente, stipulato proprio tra quei soggetti della famiglia (padre e madre) non attinti dalla iniziativa giudiziaria della CP_1 Resta proprio esclusa la sussistenza della buona fede in capo alla pretesa donataria. Peraltro, e per concludere, altro requisito costitutivo della fattispecie è la trascrizione dell'atto e solo da questo momento decorrono i dieci anni per il compimento della fattispecie acquisitiva. Tale requisito – si noti – è ritenuto non derogabile neanche nella ipotesi in cui l'avente causa intenda avvalersi del principio dell'accessione nel possesso con il proprio dante causa. Ai fini pagina 10 di 12 dell'usucapione abbreviata infatti, il possesso deve protrarsi per almeno dieci anni dalla “data della trascrizione”; con la conseguenza che, se colui che invoca l'usucapione abbreviata ha acquistato il bene da meno di dieci anni, la possibilità, riconosciutagli dall'art. 1146 c.c., di unire al proprio possesso quello del suo autore implica che il decennio di possesso – suo e del suo autore
– necessario ai fini dell'usucapione abbreviata decorra dalla data di trascrizione del titolo di acquisto del suo autore (Cass.nr. 6728/22); fattispecie con certezza non configurabile nella fattispecie al vaglio ora di questa Corte. Nella comparsa di costituzione e risposta del giorno 11.10.2006, non pare affatto che la difesa degli allora convenuti, che pure già formulavano domanda di usucapione via riconvenzionale ed anche ex art. 1159 cpc, avessero anche solo indicato l'avvenuta trascrizione e la precisa data di esecuzione di tale incombente, ciò proprio al fine di consentire la verifica del decorso o meno di quel decennio. Anzi dalla copia dell'atto di donazione allegato nulla si evince sul punto ed anche tale circostanza induce a confermare la valutazione di insussistenza della buona fede in capo alla pretesa donataria. Confermato allora come non vi sia incompatibilità tra una pronuncia che rigetta la domanda di rivendica, in ragione delle contestazioni e allegazioni addotte dal soggetto che assume di avere usucapito e del mancato raggiungimento della prova da parte del rivendicante, e una pronuncia che di seguito rigetti tuttavia anche la domanda di riconvenzionale di usucapione per difetto di prova, essendo le due contrapposte domande, intese, ciascuna, all'affermazione della proprietà esclusiva sulla cosa, alternative solo per il caso di accoglimento, non anche per il caso di rigetto, non resta che rilevare come al momento della proposizione della domanda di usucapione, coincidente con la comparsa del giorno 11.10.2006, non fossero decorsi i venti anni dal 4.12.1991, mentre non risultassero adeguatamente comprovati né la buona fede dell'accipiens né il decorso dei dieci anni ex art. 1159 cc dalla trascrizione, anch'essa non provata, della donazione.
8.La conferma del rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione da parte di questa Corte, non è infine violativa delle indicazioni rese dalla cassazione nella decisione qui riassunta. Con l Ordinanza n. 12632/2023, emessa in data 19.4.2023 e depositata in data 10.5.2023, di accoglimento del primo motivo e, ritenuto assorbito il secondo motivo, la Corte di legittimità annullava infatti la sentenza n. 52/2020 della Corte di Appello di L'Aquila, rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, a questa Corte di Appello in differente composizione al fine di “procedere al riesame della fattispecie osservando il principio affermato dalla sentenza n. 28865/2021 di questa Corte, secondo cui il mero dato temporale dell'inizio del possesso non è sufficiente ai fini della configurazione del riconoscimento della proprietà del bene in capo al rivendicante, che, solo, importa l'attenuazione del rigore dell'onere probatorio ex art. 948 c.c.”. Di tale indicazione questa Corte ha tenuto conto;
mentre non era vincolata da quella statuizione con riferimento alla verifica della fondatezza della riconvenzionale di usucapione neanche in ragione dell'ivi dichiarato assorbimento del secondo motivo, afferente solo l'interruzione della usucapione per l'effetto del ricorso in reintegra in relazione a tutti i compossessori o meno;
circostanza ritenuta irrilevante nella rivalutazione della intera fattispecie richiesta a questa Corte di merito dalla stessa Corte di legittimità.
9.Sussistono i gravi motivi anche ex Corte Cost. nr. 77/18, tenuto conto della estrema complessità delle questioni di fatto e di diritto, configurandosi oltretutto l'ipotesi della parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione di tutte le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 in parziale accoglimento dell'appello proposto da nata il [...] ad [...], residente a[...], C.F. , in C.F._2 parziale riforma della sentenza Tribunale Avezzano nr. 307/14, rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti in proprio e quale Parte_1 erede dei sig.ri e , nato [...] a [...]_2 Parte_3 Borgorose (RI), residente a[...], C.F. ; C.F._1 conferma per il resto la sentenza Tribunale Avezzano nr. 307/14 ad eccezione della statuizione relativa alle spese e della statuizione relativa all'ordine di trascrizione, ordinando al Conservatore di procedere alla cancellazione della trascrizione come da sentenza di questa stesso Corte poi oggetto di annullamento;
dichiara interamente compensate le spese di lite relative ad ogni fase e grado. Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Federico Ria Francesco Filocamo
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