Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI prima sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice Dott.ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18877 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio, riservata in decisione all'udienza cartolare del 7.11.2024
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo Palladino, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE – resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] il 1°.7.1972, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Massimo Conte, presso il cui studio elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 7.11.2024 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi integralmente ai propri atti ed hanno chiesto conferma dei provvedimenti provvisori adottati dal GI. Il gi ha riservato in decisione. Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2023, il sign. – Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio con la sign.ra in data Controparte_1
3.9.1995 dal quale erano nati (22.2.2001), (26.11.1997) e _1 PE
(4.6.1999) – esponeva che con decreto n. 4244 dell'8.6.2017 il PE
Tribunale di Napoli ha recepito gli accordi separazione raggiunti: affido condiviso dei figli allora minori con residenza privilegiata presso la madre, determinazione dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura di € 700,00 dei quali € 200,00 per ed € 250,00 per PE
e (ciascuno), con rivalutazione istat ed il 50% delle spese PE _1 straordinarie a carico di entrambi i genitori. Deduceva il ricorrente che i suoi figli erano divenuti economicamente autonomi e che lui, in ogni caso, non era più in grado di versare la somma mensile di € 700,00 alla moglie in quanto la salumeria per la quale lavorava aveva cessato l'attività e lui era stato licenziato. Era costretto a fare piccoli
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lavoretti per vivere. Ha chiesto, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la revoca del suo contributo al mantenimento dei figli.
Si costituiva la resistente e, non opponendosi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, deduceva: (…) l'odierno ricorrente IG. Pt_1
pone a fondamento della sua richiesta la circostanza, palesemente
[...] infondata in fatto, che i figli oramai maggiorenni sono economicamente indipendenti. In realtà: ventiseienne è disoccupata con Persona_4 reddito nullo;
ventiquattrenne è studente ed è iscritto presso A_ l'università Partenope di Napoli (come da attestazione che si produce);
ventiduenne è studente ed è iscritto presso l'università degli Persona_6 studi di Roma (come da attestazione che si produce). Inoltre, Persona_7 giova precisare che la IG.ra è disoccupata con reddito Controparte_1 nullo. Sul sostentamento della IG.ra e dei tre figli a tutt'oggi, visto CP_1 che il padre non ha versato mai un centesimo a titolo di assegno di mantenimento, si precisa che tutti e quattro vivono con la madre della IG.ra che è pensionata. In ultimo, sempre per amore di giustizia, CP_1 Per_5 lavora come addetto alle consegne, in un PUB “LAGAD Srl” sito in
[...]
Napoli alla Via Domenico Cimarosa, per un totale di circa 40 ore mensili, ossia, due ore al giorno ed utilizza le restanti ore della giornata per dedicarsi allo studio. Sul punto va precisato che, con l'importo mensile di € 450,00 (come da allegato 09 – Busta paga), il IG. 1) si A_ paga l'iscrizione all'università; 2) ha messo da parte alcuni risparmi per comprarsi un'autovettura usata anno 2000 (ventitré anni) tipo TI targata BN533MA (come da libretto in atti), auto intestata alla mamma perché per i minori di 26 anni l'assicurazione applica una tariffa maggiorata, per raggiungere il posto di lavoro e l'università; 3) si paga l'assicurazione della TI per utilizzarla negli spostamenti di lavoro e studio;
4) si paga, oltre l'assicurazione, tutte le spese per spostarsi al lavoro ed all'università; 5) si paga tutti i testi universitari. Oltre a questo, sostituendosi al padre, PE paga l'iscrizione e tutte le spese affrontate dal fratello per frequentare _1 l'università (testi, viaggio ecc..). Senza tale sostentamento non _1 avrebbe potuto affrontare le spese per lo studio. Infatti, anch'essa PE vogliosa di frequentare l'università, non si è potuta iscrivere per mancanza di fondi. Invero, la stessa è disoccupata e regolarmente iscritta al collocamento, ma purtroppo non riesce a trovare lavoro. Alla luce di quanto esposto, la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento andrà disattesa ed andrà confermato l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione.
All'esito della prima udienza del 301.1.2024, sentiti i coniugi, il gi adottava i provvedimenti provvisori e, rinviata la causa per la decisione in assenza di altre domande e di richieste istruttorie, riservava la causa in decisione.
Orbene, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto n. 4244/2017. E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quantomeno nei 6 mesi anteriori alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione
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dalla parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti all'entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.), e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Circa l'assegno di mantenimento per i tre maggiorenni figli della coppia
– , e - il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, ha _1 PE PE chiesto revocarsi il suo obbligo di mantenimento nei loro confronti asserendo che tutti sono divenuti autonomi economicamente e non necessitano più del suo contributo. La resistente – che ha chiesto in riconvenzionale la conferma dell'obbligo di mantenimento per i figli – ha asserito che solo lavora e non anche PE
e . PE _1
Senti alla prima udienza del 7.3.2024 le parti hanno dichiarato: il ricorrente: mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento. Confermo che allo stato attuale non lavoro in quanto da diversi anni sono stato licenziato dalla salumeria. Abito a Corso Secondigliano un po' a casa di mia sorella e un po' a casa di parenti che mi ospitano. Non percepisco RDC. Non ho mai contribuito al mantenimento dei miei figli. Sono però disponibile ad un accordo.
la resistente: non mi ha mai dato nulla per i ragazzi;
voleva Pt_1 PE andare all'università. Non lavora ma sta cercando in qualunque ambito e manda curricula;
non fa colloqui di lavoro da circa due -tre mesi e quelli che ha fatto non sono andati bene. frequenta psicologia a Roma e _1 PE frequenta anche lui l'università e lavora in una paninoteca e fa le consegne esterne. Con quello che guadagna paga la sua università e quella del fratello. Io non lavoro e non ho mai lavorato. Chiedo che siano confermati gli stessi importi per i miei figli. Noi quattro viviamo con mia madre in una casa popolare che paga mia madre. fa l'università on line e non vive a _1 Roma. Sono disponibile ad un accordo nell'interesse dei miei figli.
Il Gi – sentite le parti, valutata la documentazione agli atti ha disposto quanto di seguito:
ritenuto che vi siano provvedimenti urgenti da adottare in quanto non vi sono figli minori, atteso che la resistente ha chiesto conferma delle statuizioni di cui all'omologa della separazione del 2017, rilevato che le parti non sono addivenute ad alcun accordo e che dalla documentazione agli atti emerge che i tre figli maggiorenni vivono presso la madre e che: (nato il [...]) è iscritto all'Università e lavora, (nato il PE _1 22.2.2001) è iscritto all'Università ma non lavora, (nata il [...]) PE non lavora e non studia, atteso che il ricorrente ha dichiarato di non lavorare, ed ha prodotto agli atti la certificazione dell'Agenzia delle entrate dalla quale emerge che negli ultimi 4 anni non ha percepito redditi, ma ciò non lo esonera dall'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli,
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atteso che nelle pattuizioni dell'omologa era stato previsto un obbligo di € 750,00 a carico del padre per i figli (che lui stesso ha dichiarato di non aver mai corrisposto), osserva che per i figli maggiorenni ma non autonomi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass.
21752/2020; Cass. 38366/2021) e per costante indirizzo della S.C., l'obbligo in esame, a norma dell'art. 337 septies cod.civ., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura, in linea di principio, finché i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica (Cass.
7168/2016; Cass. 4219/2021). Pertanto, il genitore, qualora chieda la modifica o la declaratoria di cessazione dell'obbligo in esame, è tenuto a dimostrare tale circostanza, oppure che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato (Cass. 21752/2020). Tuttavia, l'onere della prova ben può essere assolto mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta, tenendo presente che l'avanzare dell'età è un elemento che necessariamente concorre a conformare l'onus probandi, giacché "con il raggiungimento di un'età nella quale il percorso formativo e di studi, nella normalità dei casi, è ampiamente concluso e la persona è da tempo inserita nella società, la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, o oggettive quali le difficoltà di reperimento o di conservazione di un'occupazione) costituisce un indicatore forte d'inerzia colpevole" (Cass. 12952/2016; Cass. 5088/2018). Quel che occorre sottolineare è che il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione pedagogica del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata del relativo obbligo, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass.17183/2020; Cass. 27904/2021). In definitiva, il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato, da questi, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato, che si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass.8049/2022).
Nella specie, è incontestato che lavori e con il suo reddito (in atti) PE riesce a pagare anche l'università del fratello , con notevoli ed _1 encomiabili sacrifici, mentre studia con profitto all'università e _1 PE
(che oggi ha 27 anni) non lavora, ma nulla è stato depositato dalla resistente (sulla quale incombeva l'onere della prova, in ordine ai curricula che la stessa dichiara che la figlia abbia compilato per cercare lavoro (e non è stato precisato in quale ambito lavorativo),
PQM
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conferma le statuizioni della sentenza di separazione con riferimento al solo figlio per il quali resta fermo l'obbligo del padre al contributo di _1 mantenimento nella misura di € 250,00 con rivalutazione dall'omologa del 2017; riduce ad € 150,00 l'assegno a carico del padre per alla luce PE della giurisprudenza sopra richiamata;
revoca l'assegno per Pone a PE carico del padre l'obbligo di corrispondere per i figli e il 50% PE _1 delle spese straordinarie come da protocollo del 7.3.2018. Le somme dovute dal padre saranno corrisposte alla madre con la quale i figli maggiorenni risiedono. Rigetta le richieste istruttorie irritualmente formulate dal ricorrente. In assenza di richieste istruttorie della resistente, rinvia il giudizio (…) ai sensi dell'art. 473-bis 28 cpc, 7 novembre 2024 ai sensi dell'art. 473 bis-28 cpc, con i termini. Si comunichi anche al PM.
Orbene, nelle note conclusive finali depositate dai procuratori ai sensi dell'art. 473 bis n. 28 cpc, entrambi – addivenendo ad un accordo - hanno Con chiesto che il Tribunale dia conferma delle statuizioni adottate dal che, pertanto, ferma restando la revoca dell'assegno per il padre sia PE ancora obbligato a corrispondere alla resistente – con la quale i figli risiedono
– la somma di € 150,00 per e la somma di € 250,00 per . PE _1 Il Tribunale, preso atto, conferma che l'assegno per pari ad € 150,00 PE mensili sarà rivalutato dal dicembre 2025 mentre per la somma dovuta per pari ad € 250,00 resta confermata la rivalutazione dalla data _1 dell'omologa, come stabilito dal GI. Le spese straordinarie per i figli restano a carico dei genitori nella misura del
50% ciascuno come da Protocollo del 2018.
Le spese di giudizio – alla luce della condotta processuale delle parti- vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il 30.9.1995 da e;
Parte_1 Controparte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla Parte_1 resistente mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la PE somma di € 150,00 con rivalutazione dal dicembre 2025 e del figlio la _1 somma di euro 250,00 con rivalutazione dalla data dell'omologa della separazione;
- pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuire al 50% delle spese straordinarie per i figli come da protocollo del 2018;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 123, parte II s A Sez. S, Reg.. Atti di Matrimonio dell'anno 1995);
- compensa le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 15.11.2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Dott.ssa Immacolata Cozzolino dott.Raffaele Sdino
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