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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 19/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 218/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. 218 /2025 V.G., promosso da:
nato ad [...], il [...] (c.f. ) e CP_1 C.F._1 [...]
nata ad [...], il [...] (c.f. ), entrambi rappresentati e CP_2 C.F._2
difesi dall' avv. ANNA MARIA CASADEI;
e con l'intervento del pubblico ministero in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: “ Che il Tribunale civile di Ancona, tenuto conto delle mutate condizioni di cui in premessa, Voglia, con sentenza, modificare le condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n 20 /2024 del Tribunale di Ancona pronunciata in data 20.12.2023 e pubblicata in data
08.01.2024 e revocare l' obbligo posto a carico del sig del versamento alla Sig ra Parte_1
dell' importo di euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2
minorenne e delle figlie maggiorenni e non economicamente autonome , e . e Per_1 Per_2 Per_3
disporre che il Sig versi entro il 23 di ogni mese alla Sig.ra la Parte_2 Controparte_2
somma complessiva di euro 450 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo
1 per il mantenimento della figlia minorenne e della figlia maggiorenne e non Per_1 Per_2
economicamente autonoma.
Spese compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente in data 22.01.2025, e si CP_1 Controparte_2
sono rivolti a questo Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 20/2024 emessa da questo Tribunale in data 20.12.2023.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., ultimo comma, il Giudice relatore ha riferito direttamente in camera di consiglio.
4. La domanda è fondata e merita di essere accolta.
I ricorrenti hanno richiesto la riduzione del contributo al mantenimento posto a carico del signor in considerazione del trasferimento di una delle tre figlie della coppia, (maggiorenne, CP_1 Per_3
ma non ancora economicamente indipendente), dall'abitazione materna a quella paterna, come risulta dalla documentazione in atti (Cfr. all. 6).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni prospettate nel ricorso e sopra riportate. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.02.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. 218 /2025 V.G., promosso da:
nato ad [...], il [...] (c.f. ) e CP_1 C.F._1 [...]
nata ad [...], il [...] (c.f. ), entrambi rappresentati e CP_2 C.F._2
difesi dall' avv. ANNA MARIA CASADEI;
e con l'intervento del pubblico ministero in sede.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: “ Che il Tribunale civile di Ancona, tenuto conto delle mutate condizioni di cui in premessa, Voglia, con sentenza, modificare le condizioni contenute nella sentenza di scioglimento del matrimonio n 20 /2024 del Tribunale di Ancona pronunciata in data 20.12.2023 e pubblicata in data
08.01.2024 e revocare l' obbligo posto a carico del sig del versamento alla Sig ra Parte_1
dell' importo di euro 600 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia Controparte_2
minorenne e delle figlie maggiorenni e non economicamente autonome , e . e Per_1 Per_2 Per_3
disporre che il Sig versi entro il 23 di ogni mese alla Sig.ra la Parte_2 Controparte_2
somma complessiva di euro 450 rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo
1 per il mantenimento della figlia minorenne e della figlia maggiorenne e non Per_1 Per_2
economicamente autonoma.
Spese compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente in data 22.01.2025, e si CP_1 Controparte_2
sono rivolti a questo Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 20/2024 emessa da questo Tribunale in data 20.12.2023.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., ultimo comma, il Giudice relatore ha riferito direttamente in camera di consiglio.
4. La domanda è fondata e merita di essere accolta.
I ricorrenti hanno richiesto la riduzione del contributo al mantenimento posto a carico del signor in considerazione del trasferimento di una delle tre figlie della coppia, (maggiorenne, CP_1 Per_3
ma non ancora economicamente indipendente), dall'abitazione materna a quella paterna, come risulta dalla documentazione in atti (Cfr. all. 6).
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
5. Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni prospettate nel ricorso e sopra riportate. nulla sulle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 12.02.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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