Sentenza 21 aprile 2005
Massime • 1
In tema di reati concernenti le armi, è configurabile il reato di cui all'art. 38 R.D. n. 773 del 1931 qualora, nel caso di trasferimento di un'arma da un luogo ad un altro, ancorché eseguito nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S., non si provveda a ripetere la denuncia, in quanto è necessario che la competente autorità abbia in qualsiasi momento certezza del luogo in cui l'arma è detenuta, al fine di effettuare eventuali necessari controlli.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2005, n. 18433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18433 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 21/04/2005
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - N. 928
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 022336/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA VI, N. IL 27/06/1953;
avverso SENTENZA del 13/01/2004 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER FRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv.ti CASSETTA Giorgio del foro di Melfi per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 29.4.1998, il Tribunale di Melfi, concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, condannava TA EN alla pena di mesi 9 di reclusione e L.
9.000.000 di multa (pena sospesa) quale responsabile di porto illegale di armi comuni da sparo (capo A della rubrica), detenzione illegale di tre cartucce cal. 9 da considerarsi munizionamento da guerra (capo B), e di omessa custodia di armi (capo C).
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Potenza, riqualificato il fatto sub A) come violazione degli artt. 38, 58 e 221 T.U.L.P.S., dichiarava estinti i reati contravvenzionali per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di detenzione illegale di munizioni da guerra in mesi 8 di reclusione ed euro 210,00, confermando nel resto.
L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, accolto dalla prima sezione che, con sentenza 30.1.2003, annullava la gravata sentenza, per ravvisata violazione degli artt. 494 e 523 comma 5 cod.proc.pen., con rinvio alla Corte di Appello di Salerno per nuovo giudizio. Con sentenza 30.3.2004, la Corte di Appello di Salerno, pronunciando quale giudice di rinvio, assolveva l'imputato dall'addebito di detenzione illegale del munizionamento da guerra (capo B) perché il fatto non (sussiste, dichiarando poi non doversi procedere quanto, ai reati ai capi A) e C) perché estinti per prescrizione. A mezzo del difensore, l'imputato ricorre per Cassazione deducendo:
1) mancanza e manifesta illogicità della sentenza quanto alla dichiarazione di estinzione, per, prescrizione del reato al capo C);
2) erronea applicazione della legge penale e conseguente mancanza e manifesta illogicità della motivazione quanto alla dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato al capo A).
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi.
Con il primo motivo, infatti, il ricorrente si duole che non sia stata adottata, in ordine al reato sub C) la stessa formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" riferita al reato sub B) e, ciò, "operando un mero giudizio di colpevolezza per relationem della sentenza di primo grado", in realtà limitatasi ad una affermazione di colpevolezza non minimamente motivata;
tale motivo (che impropriamente censura un giudizio di colpevolezza in realtà insussistente, avendo il giudice di appello unicamente motivato l'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 comma 2 cod.proc.pen.), è manifestamente infondato, perché invoca l'estensione della statuizione assolutoria adottata per un fatto- reato totalmente diverso ed in presenza di una evidente ragione di proscioglimento nel merito (detenzione di un munizionamento rivelatosi, per accertamento peritale, privo della capacità offensiva ex art. 1 legge 110/75). Peraltro, legittimamente il giudice di appello ha escluso una analoga statuizione in ordine al reato sub C) argomentando per relationem al sintetico giudizio, espresso in primo grado, circa il difetto di diligenza nella custodia delle armi - in parte appese ad un filo in un capannone ed a vista per le persone in transito, ed in parte in una cassa priva di chiusura - in presenza di censure che si limitavano a sostenere una custodia "sufficiente" per il solo fatto che le armi si trovassero, così esposte, in un capannone vicino all'abitazione; a fronte della causa estintiva del reato, tale motivazione deve dirsi idonea a giustificare la disapplicazione della regola di prevalenza fissata al comma 2 dell'art. 129 codice di rito, nè, del resto, il ricorrente allega minimamente gli elementi, in tal senso dimostrativi, che il giudice non avrebbe considerato, limitandosi a prospettare la inconsapevolezza del fatto, elemento che ex se conferma la legittimità della declaratoria di prescrizione del reato. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la disapplicazione del comma 2 dell'art. 129 cod.proc.pen. in ordine all'addebito di cui al capo A), sul rilievo che il mancato rinnovo della denuncia del trasferimento di armi nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale di P.S. non costituirebbe reato;
la giurisprudenza di legittimità, infatti, è da sempre nel senso diametralmente opposto, esigendo, ai fini di esenzione da responsabilità, la ripetizione della denuncia di un'arma, trasferita, da, un luogo ad un altro quand'anche nell'ambito della circoscrizione territoriale del medesimo ufficio locale di P.S. e, ciò, al fine di consentire alla competente autorità di avere in qualsiasi momento certezza del luogo ove l'arma stessa, è detenuta, per l'eventuale effettuazione dei necessari controlli (v., fra le tante: Cass. Sez. 1^, 23.9.1999 n. 5137, Zarrilli;
Cass. Sez. 1^, 31.10.1997 n. 11100, P.M. in proc. Serretta;
Cass. Sez. 1^, 20.9.1996 n. 9775, Guerrieri). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di impugnazione).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché a versare la somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 21 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2005