Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5050
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Sentenza 15 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso presentato da un dipendente, assunto dal 2002 con la qualifica di "Professionista della Salute" presso un Presidio Ospedaliero, il quale chiedeva il riconoscimento e il conseguente pagamento del tempo di 10 minuti impiegato quotidianamente per indossare e dismettere la divisa da lavoro, da computare come orario retribuito. Il ricorrente sosteneva che tali operazioni, imposte dal datore di lavoro per ragioni di igiene e sicurezza, dovevano essere svolte al di fuori del normale orario lavorativo e, pertanto, retribuite. In particolare, lamentava che la vestizione avvenisse prima della timbratura del badge all'ingresso e la svestizione dopo la timbratura in uscita, con il marcatempo situato in un piano diverso dagli spogliatoi. Si è costituita in giudizio l'amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando la ricostruzione fattuale del ricorrente, affermando che il badge era posizionato all'ingresso dell'edificio, imponendo la timbratura prima di recarsi negli spogliatoi e, viceversa, dopo essere usciti dagli stessi. L'amministrazione negava l'esistenza di disposizioni aziendali che imponessero di timbrare il cartellino solo dopo la vestizione e prima della svestizione, o di controlli specifici su tali attività.

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di "tempo tuta", ha preliminarmente osservato che, sebbene esista un diritto astratto alla retribuzione di tali operazioni in caso di "eterodirezione" (esplicita o implicita) da parte del datore di lavoro, è necessaria una prova concreta dell'imposizione datoriale e dell'effettiva eccedenza del tempo di lavoro. Tuttavia, il Collegio ha evidenziato che la contrattazione collettiva applicata, specificamente l'art. 27 del CCNL Sanità Pubblica 2016-2018 e il Contratto Collettivo Integrativo Aziendale, riconosce espressamente fino a 10 minuti complessivi per le operazioni di vestizione e svestizione, purché risultanti dalle timbrature. Il Tribunale ha rilevato che, nella fattispecie, la "prassi consolidata" descritta dal direttore sanitario prevedeva che le operazioni di vestizione/svestizione avvenissero successivamente all'attestazione della presenza e precedentemente alla rilevazione elettronica di uscita, in linea con la contrattazione collettiva. Al contrario, il ricorrente non ha fornito alcuna prova di una disposizione aziendale che imponesse la vestizione prima della timbratura o che tale sequenza fosse obbligatoria, configurando tale comportamento come una scelta autonoma del lavoratore. Inoltre, il ricorrente non ha puntualmente allegato l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, né l'orario di inizio e fine turno, né l'orario esatto delle operazioni di vestizione/svestizione, rendendo la domanda infondata anche sotto il profilo dell'onere probatorio. Pertanto, il Tribunale ha rigettato il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 15/12/2025, n. 5050
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 5050
    Data del deposito : 15 dicembre 2025

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