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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 26 luglio 2021 ed iscritta al n.
1621 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dal proc. avv. Claudia Canali del foro di Como, con elezione di domicilio in Vicolo Del Torchio n. 2 -
Lecco presso e nello studio dell'avv. Luigi Tancredi del foro di Lecco, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dal proc. dom. avv. Rossana Sirtori del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Provinciale n.
80 - Garbagnate Monastero, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi in ragione del matrimonio contratto in
Oggiono il giorno 28.06.1992 fra la sig.ra nata a [...] il [...] e il sig. Parte_2 Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Oggiono al n. 13, parte II,
anno 1992, serie A, Ufficio 1, ordinando, a cura della Cancelleria, la trasmissione dell'emananda sentenza al competente
Ufficio di Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di Legge.
Le parti espressamente dichiarano di rinunciare alle richieste di addebito della separazione reciprocamente formulate.
2) stante la espressa rinuncia della sig.ra alla assegnazione della casa coniugale di Garbagnate Parte_2
Monastero di cui al provvedimento del 22.11.2023, pronunciare provvedimento di revoca alla assegnazione della casa
coniugale medesima, in ragione del quale le parti, in data 23.10.2025, hanno conferito mandato alla per CP_2
la vendita dell'immobile all'importo di Euro 280.000,00 o al diverso importo che le parti concorderanno in caso di
mancata vendita al predetto prezzo di stima, unitamente alla cucina che è l' unico arredo che viene lasciato nell'unità
immobiliare già libera da cose e/o persone. Il prezzo di € 280.000,00 varrà fino al 31.12.2025. A gennaio il bene verrà
rimesso in vendita al prezzo di € 240.000,00.
3) con il ricavato della vendita dell'unità immobiliare di Garbagnate Monastero le parti provvederanno alla totale
estinzione dei mutui ancora in essere con . Fino alla vendita dell'immobile, la rata del mutuo Controparte_3
verrà integralmente pagata dal sig. e alla vendita le parti opereranno i necessari conguagli rispetto a quanto Pt_1
anticipato dal sig. dall'01.11.2025 alla vendita a titolo di mutuo. L'eventuale avanzo, previa deduzione delle spese Pt_1
anche legali e di quanto appena sopra detto con riferimento alle rate di mutuo pagate integralmente dal sig. , verrà Pt_1
suddiviso al 50% fra il sig. e la sig.ra che provvederanno all'apertura di polizze Parte_1 Parte_2
vincolate impignorabili intestate a ciascuno di loro, con beneficiarie caso morte le tre figlie. Contestualmente i sigg.ri
e provvederanno alla chiusura dei rapporti di conto corrente cointestati tra i coniugi;
Parte_2 Parte_1
4) disporre che l'autovettura CITROEN C3 tg EN111VR intestata al sig. ma in uso alla sig.ra Parte_1 [...]
, verrà, non appena possibile, trasferita in proprietà alla sig.ra o ad una delle figlie. Nel mentre la Parte_2 Pt_2
sig.ra , quale utilizzatrice del veicolo, assumerà a suo carico i costi di eventuali multe e/o sanzioni Parte_2
amministrative, nonché i costi dell'assicurazione, del bollo, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà
consegnare, entro la fine di ogni anno, al sig. le ricevute dei relativi pagamenti sino a quando non verrà Parte_1
effettuato il trapasso.
pagina 2 di 11 5) disporre che l'autovettura KIA tg FC868GL intestata alla figlia ma in uso al sig. verrà, non Persona_1 Parte_1
appena possibile, trasferita in proprietà al sig. o ad una delle figlie. Nel mentre il sig. quale Parte_1 Parte_1
utilizzatore del veicolo, assumerà a suo carico i costi di eventuali multe e/o sanzioni amministrative, dell'assicurazione, del
bollo, e manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà consegnare entro la fine di ogni anno alla signora le Persona_1
ricevute dei relativi pagamenti sino a quando non verrà effettuato il trapasso.
6) dichiarare che le figlie e sono autosufficienti economicamente e che quindi non necessitano Persona_2 Persona_1
di mantenimento alcuno;
7) dichiarare che la figlia non è economicamente autosufficiente e pertanto disporre il contributo al Persona_3
mantenimento ordinario della stessa a carico del sig. nella misura di € 300,00 mensili per 12 mensilità - Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026 da versarsi sul conto corrente della
sig.ra in via anticipata entro e non oltre il giorno 03 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
come da Protocollo del Tribunale di Lecco ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico
curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea
prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano
previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente
alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o
presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non
prescritti dal medico di base e/o curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte
da istituti pubblici fino al secondo anno fuoricorso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata al programma di studio personalizzato
predisposto dall'Istituto scolastico;
differenziato (BES); f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di
pagina 3 di 11 recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la
sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o
parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o in mancanza baby sitter, solo se resa necessaria dalle esigenze
lavorative di entrambe i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero
titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi
nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e/o esibizioni) e relativa
attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e/o manutenzione del
mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze
senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato
pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della
patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non
manifesti un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta nel termine massimo 10 giorni o nel minor
tempo indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorno tre) in caso di necessità o urgenza. In difetto il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata
o e-mail, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro e non
oltre i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese, risultanti dalle ricevute fiscali sostenute per il figlio, saranno detratte
pro quota dai genitori.
L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito nella misura del 50% fra le parti.
pagina 4 di 11 8) i sigg.ri e dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa avanzabile e/o avanzata Parte_1 Controparte_1
sino alla data odierna del 6.11.2025 e comunque - a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente a: mantenimento e
spese straordinarie non corrisposte per le figlie e , maggiori somme corrisposte per pagamento delle rate di Per_3 Per_2
mutuo, canoni ed indennità di locazione, esborsi effettuati per istituti scolastici ecc. Le parti dichiarano di essere
integralmente soddisfatte e di non avere altro a che pretendere anche a qualsiasi ulteriore titolo, ragione e/o causa.
9) Rinunciata ogni ulteriore domanda formulata dalle parti, anche a titolo di mantenimento, essendo entrambi
economicamente autosufficienti;
10) Rinunciati i termini per le memorie conclusionale e di replica;
11) Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 26.7.2021, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Oggiono il 28.6.1992 e che dall'unione sono nate tre Controparte_1
figlie – (il 12.5.1994), maggiorenne ed indipendente, non più convivente con i genitori;
(il Per_1 Per_2
20.8.2002), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
all'epoca 17enne (nata Per_3
il 18.6.2004) – ha chiesto la separazione con addebito dalla moglie per avere la stessa “intrattenuto frequentazioni extraconiugali con diversi uomini” e per essersi disinteressata anche delle figlie (“non
prepara i pasti, si disinteressa totalmente delle loro esigenze connesse alla loro vita quotidiana e non
si occupa neppure della spese, delle faccende domestiche e delle questioni attinenti alla gestione del
patrimonio familiare”). Per le stesse ragioni ha chiesto la collocazione delle due ultime figlie presso di sé nella casa coniugale di Garbagnate Monastero, con onere della moglie di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di euro 200,00 cadauna, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo in uso al Tribunale.
2. - Si è costituita in giudizio per affermare che “da circa un decennio a questa Controparte_1
parte l'unione coniugale entrava in una irreversibile crisi e dopo avere partecipato a terapia di coppia
con la psicologa dott.ssa Bonsangue di Oggiono, le parti di comune accordo, soprattutto per ragioni di
natura economica, decidevano di vivere separati in casa”. A seguito della notifica del ricorso per separazione, moglie e le due figlie più piccole hanno lasciato la casa familiare, per vivere in locazione a
Costamasnaga.
pagina 5 di 11 La resistente, nel respingere l'addebito a sé della separazione, ha concluso a sua volta per l'addebitabilità al marito ed ha chiesto che fosse quest'ultimo tenuto al mantenimento delle figlie con l'importo di euro 300,00 mensili per ciascuna.
3. - Alla prima udienza del 3.11.2021 innanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno dedotto la pendenza di trattative, verbalizzando i punti di accordo. Hanno così richiesto (ed ottenuto) due rinvii ed alla nuova udienza presidenziale del 14.9.2022 i procuratori delle parti hanno dato conto delle difficoltà incontrate in relazione alla vendita della casa coniugale. All'udienza del 7.6.2023 hanno ottenuto un rinvio finale alla nuova udienza del 15.11.2023.
Con ordinanza del 21.11.2023 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
ha assegnato la casa familiare di Garbagnate Monastero, via Mazzini n.
14, con quanto l'arreda, alla madre quale collocataria delle figlie, tutte maggiorenni;
ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la Pt_1 Pt_2
somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e la somma di euro Per_3
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia il tutto per 12 mensilità e con Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie per le due figlie ripartire al 50% fra i genitori.
Ha infine rimesso le parti dinnanzi al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso della separazione.
4. - Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto altri rinvii, stante la difficoltà di permettere al marito l'acquisto della quota del 50% della casa familiare in comproprietà con la moglie. All'udienza del 6.11.2025 hanno finalmente raggiunto un accordo, con previsione della vendita della casa familiare.
La causa è stata così trattenuta in decisione.
5. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti, appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
Il Collegio prende atto delle rinuncia reciproca alla domanda di addebito.
pagina 6 di 11 6. - In corso di causa anche la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica. , Per_4 Per_3
invece, non è ancora economicamente autosufficiente e il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre nella misura di uro 300,00 mensili appare corretto ed equo, alla luce delle esigenze della figlia nel contesto reddituale dei genitori.
Il Collegio prende atto della volontà delle parti di vendere la casa familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione alla Pt_2
7. - Spese di lite compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.8.1966, e ), nata ad [...] il [...], sposati con rito Controparte_1 C.F._2
concordatario ad Oggiono in data 28.6.1992 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1992, parte II, serie A, numero 13), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
REVOCA
l'assegnazione della casa familiare di Garbagnate Monastero, via Mazzini n. 14, a;
Controparte_1
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Parte_1 Per_3
economicamente autosufficiente, di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili per 12 mensilità -
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026 - da versarsi sul conto corrente di in via anticipata entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, oltre al Controparte_1
50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
pagina 7 di 11 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici fino al secondo anno fuoricorso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
differenziato (BES); f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o in mancanza baby sitter, solo se resa necessaria dalle esigenze lavorative di entrambe i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e/o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e/o manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
pagina 8 di 11 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta nel termine massimo 10 giorni o nel minor tempo indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorno tre) in caso di necessità o urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15
giorni successivi alla richiesta. Le spese, risultanti dalle ricevute fiscali sostenute per il figlio, saranno detratte pro quota dai genitori.
DA' ATTO
- che l'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito nella misura del 50% fra le parti;
- che le parti hanno espressamente dichiarato di rinunciare alle richieste di addebito della separazione reciprocamente formulate;
- che le figlie e sono autosufficienti economicamente e che quindi non Persona_2 Persona_1
necessitano di mantenimento alcuno;
- che le parti hanno dichiarato di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa avanzabile e/o avanzata sino alla data del 6.11.2025 e comunque - a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente a:
mantenimento e spese straordinarie non corrisposte per le figlie e maggiori somme Per_3 Per_2
corrisposte per pagamento delle rate di mutuo, canoni ed indennità di locazione, esborsi effettuati per istituti scolastici ecc. Le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere altro a che pretendere anche a qualsiasi ulteriore titolo, ragione e/o causa. Rinunciata ogni ulteriore domanda pagina 9 di 11 formulata dalle parti, anche a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- che le parti, in data 23.10.2025, hanno conferito mandato alla per la vendita della casa CP_2
coniugale all'importo di Euro 280.000,00 o al diverso importo che le parti concorderanno in caso di mancata vendita al predetto prezzo di stima, unitamente alla cucina che è l'unico arredo che viene lasciato nell'unità immobiliare già libera da cose e/o persone. Il prezzo di euro 280.000,00 varrà fino al
31.12.2025. A gennaio il bene verrà rimesso in vendita al prezzo di euro 240.000,00. Con il ricavato della vendita dell'unità immobiliare di Garbagnate Monastero le parti provvederanno alla totale estinzione dei mutui ancora in essere con . Fino alla vendita dell'immobile, Controparte_3
la rata del mutuo verrà integralmente pagata dal sig. e alla vendita le parti opereranno i Pt_1
necessari conguagli rispetto a quanto anticipato dal sig. dall'01.11.2025 alla vendita a titolo di Pt_1
mutuo. L'eventuale avanzo, previa deduzione delle spese anche legali e di quanto appena sopra detto con riferimento alle rate di mutuo pagate integralmente dal sig. verrà suddiviso al 50% fra il Pt_1
sig. e la sig.ra che provvederanno all'apertura di polizze vincolate Parte_1 Parte_2
impignorabili intestate a ciascuno di loro, con beneficiarie caso morte le tre figlie. Contestualmente i sigg.ri e provvederanno alla chiusura dei rapporti di conto Parte_2 Parte_1
corrente cointestati tra i coniugi;
- chel'autovettura CITROEN C3 tg EN111VR intestata al sig. ma in uso alla sig.ra Parte_1
verrà, non appena possibile, trasferita in proprietà alla sig.ra o ad una Parte_2 Pt_2
delle figlie. Nel mentre la sig.ra quale utilizzatrice del veicolo, assumerà a suo Parte_2
carico i costi di eventuali multe e/o sanzioni amministrative, nonché i costi dell'assicurazione, del bollo, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà consegnare, entro la fine di ogni anno, al sig. le ricevute dei relativi pagamenti sino a quando non verrà effettuato il trapasso;
Parte_1
- che l'autovettura KIA tg FC868GL intestata alla figlia ma in uso al sig. Persona_1 Parte_1
verrà, non appena possibile, trasferita in proprietà al sig. o ad una delle figlie. Nel mentre Parte_1
il sig. quale utilizzatore del veicolo, assumerà a suo carico i costi di eventuali multe e/o Parte_1
sanzioni amministrative, dell'assicurazione, del bollo, e manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà
pagina 10 di 11 consegnare entro la fine di ogni anno alla signora le ricevute dei relativi pagamenti sino a Persona_1
quando non verrà effettuato il trapasso.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA –
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria in data 26 luglio 2021 ed iscritta al n.
1621 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2021 da:
- ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dal proc. avv. Claudia Canali del foro di Como, con elezione di domicilio in Vicolo Del Torchio n. 2 -
Lecco presso e nello studio dell'avv. Luigi Tancredi del foro di Lecco, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTE
contro
- ), nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dal proc. dom. avv. Rossana Sirtori del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Provinciale n.
80 - Garbagnate Monastero, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione personale dei coniugi.
All'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti concordi pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: “1) pronunciare la separazione personale dei coniugi in ragione del matrimonio contratto in
Oggiono il giorno 28.06.1992 fra la sig.ra nata a [...] il [...] e il sig. Parte_2 Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti civili del Comune di Oggiono al n. 13, parte II,
anno 1992, serie A, Ufficio 1, ordinando, a cura della Cancelleria, la trasmissione dell'emananda sentenza al competente
Ufficio di Stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di Legge.
Le parti espressamente dichiarano di rinunciare alle richieste di addebito della separazione reciprocamente formulate.
2) stante la espressa rinuncia della sig.ra alla assegnazione della casa coniugale di Garbagnate Parte_2
Monastero di cui al provvedimento del 22.11.2023, pronunciare provvedimento di revoca alla assegnazione della casa
coniugale medesima, in ragione del quale le parti, in data 23.10.2025, hanno conferito mandato alla per CP_2
la vendita dell'immobile all'importo di Euro 280.000,00 o al diverso importo che le parti concorderanno in caso di
mancata vendita al predetto prezzo di stima, unitamente alla cucina che è l' unico arredo che viene lasciato nell'unità
immobiliare già libera da cose e/o persone. Il prezzo di € 280.000,00 varrà fino al 31.12.2025. A gennaio il bene verrà
rimesso in vendita al prezzo di € 240.000,00.
3) con il ricavato della vendita dell'unità immobiliare di Garbagnate Monastero le parti provvederanno alla totale
estinzione dei mutui ancora in essere con . Fino alla vendita dell'immobile, la rata del mutuo Controparte_3
verrà integralmente pagata dal sig. e alla vendita le parti opereranno i necessari conguagli rispetto a quanto Pt_1
anticipato dal sig. dall'01.11.2025 alla vendita a titolo di mutuo. L'eventuale avanzo, previa deduzione delle spese Pt_1
anche legali e di quanto appena sopra detto con riferimento alle rate di mutuo pagate integralmente dal sig. , verrà Pt_1
suddiviso al 50% fra il sig. e la sig.ra che provvederanno all'apertura di polizze Parte_1 Parte_2
vincolate impignorabili intestate a ciascuno di loro, con beneficiarie caso morte le tre figlie. Contestualmente i sigg.ri
e provvederanno alla chiusura dei rapporti di conto corrente cointestati tra i coniugi;
Parte_2 Parte_1
4) disporre che l'autovettura CITROEN C3 tg EN111VR intestata al sig. ma in uso alla sig.ra Parte_1 [...]
, verrà, non appena possibile, trasferita in proprietà alla sig.ra o ad una delle figlie. Nel mentre la Parte_2 Pt_2
sig.ra , quale utilizzatrice del veicolo, assumerà a suo carico i costi di eventuali multe e/o sanzioni Parte_2
amministrative, nonché i costi dell'assicurazione, del bollo, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà
consegnare, entro la fine di ogni anno, al sig. le ricevute dei relativi pagamenti sino a quando non verrà Parte_1
effettuato il trapasso.
pagina 2 di 11 5) disporre che l'autovettura KIA tg FC868GL intestata alla figlia ma in uso al sig. verrà, non Persona_1 Parte_1
appena possibile, trasferita in proprietà al sig. o ad una delle figlie. Nel mentre il sig. quale Parte_1 Parte_1
utilizzatore del veicolo, assumerà a suo carico i costi di eventuali multe e/o sanzioni amministrative, dell'assicurazione, del
bollo, e manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà consegnare entro la fine di ogni anno alla signora le Persona_1
ricevute dei relativi pagamenti sino a quando non verrà effettuato il trapasso.
6) dichiarare che le figlie e sono autosufficienti economicamente e che quindi non necessitano Persona_2 Persona_1
di mantenimento alcuno;
7) dichiarare che la figlia non è economicamente autosufficiente e pertanto disporre il contributo al Persona_3
mantenimento ordinario della stessa a carico del sig. nella misura di € 300,00 mensili per 12 mensilità - Parte_1
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026 da versarsi sul conto corrente della
sig.ra in via anticipata entro e non oltre il giorno 03 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie Controparte_1
come da Protocollo del Tribunale di Lecco ovvero:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico
curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non
erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea
prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche
presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano
previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente
alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o
presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non
prescritti dal medico di base e/o curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte
da istituti pubblici fino al secondo anno fuoricorso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio
anno; c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e)
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata al programma di studio personalizzato
predisposto dall'Istituto scolastico;
differenziato (BES); f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di
pagina 3 di 11 recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h)
mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la
frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la
sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o
parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o in mancanza baby sitter, solo se resa necessaria dalle esigenze
lavorative di entrambe i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero
titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi
nel caso di esercizio di attività agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e/o esibizioni) e relativa
attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e/o manutenzione del
mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive
ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti
attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c)
viaggi e vacanze
senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato
pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della
patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non
manifesti un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta nel termine massimo 10 giorni o nel minor
tempo indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorno tre) in caso di necessità o urgenza. In difetto il
silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata
o e-mail, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro e non
oltre i 15 giorni successivi alla richiesta. Le spese, risultanti dalle ricevute fiscali sostenute per il figlio, saranno detratte
pro quota dai genitori.
L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito nella misura del 50% fra le parti.
pagina 4 di 11 8) i sigg.ri e dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa avanzabile e/o avanzata Parte_1 Controparte_1
sino alla data odierna del 6.11.2025 e comunque - a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente a: mantenimento e
spese straordinarie non corrisposte per le figlie e , maggiori somme corrisposte per pagamento delle rate di Per_3 Per_2
mutuo, canoni ed indennità di locazione, esborsi effettuati per istituti scolastici ecc. Le parti dichiarano di essere
integralmente soddisfatte e di non avere altro a che pretendere anche a qualsiasi ulteriore titolo, ragione e/o causa.
9) Rinunciata ogni ulteriore domanda formulata dalle parti, anche a titolo di mantenimento, essendo entrambi
economicamente autosufficienti;
10) Rinunciati i termini per le memorie conclusionale e di replica;
11) Spese di lite compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in Cancelleria il 26.7.2021, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con in Oggiono il 28.6.1992 e che dall'unione sono nate tre Controparte_1
figlie – (il 12.5.1994), maggiorenne ed indipendente, non più convivente con i genitori;
(il Per_1 Per_2
20.8.2002), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente;
all'epoca 17enne (nata Per_3
il 18.6.2004) – ha chiesto la separazione con addebito dalla moglie per avere la stessa “intrattenuto frequentazioni extraconiugali con diversi uomini” e per essersi disinteressata anche delle figlie (“non
prepara i pasti, si disinteressa totalmente delle loro esigenze connesse alla loro vita quotidiana e non
si occupa neppure della spese, delle faccende domestiche e delle questioni attinenti alla gestione del
patrimonio familiare”). Per le stesse ragioni ha chiesto la collocazione delle due ultime figlie presso di sé nella casa coniugale di Garbagnate Monastero, con onere della moglie di contribuire al loro mantenimento con la somma mensile di euro 200,00 cadauna, oltre al 50% delle spese straordinarie in base al Protocollo in uso al Tribunale.
2. - Si è costituita in giudizio per affermare che “da circa un decennio a questa Controparte_1
parte l'unione coniugale entrava in una irreversibile crisi e dopo avere partecipato a terapia di coppia
con la psicologa dott.ssa Bonsangue di Oggiono, le parti di comune accordo, soprattutto per ragioni di
natura economica, decidevano di vivere separati in casa”. A seguito della notifica del ricorso per separazione, moglie e le due figlie più piccole hanno lasciato la casa familiare, per vivere in locazione a
Costamasnaga.
pagina 5 di 11 La resistente, nel respingere l'addebito a sé della separazione, ha concluso a sua volta per l'addebitabilità al marito ed ha chiesto che fosse quest'ultimo tenuto al mantenimento delle figlie con l'importo di euro 300,00 mensili per ciascuna.
3. - Alla prima udienza del 3.11.2021 innanzi al Presidente del Tribunale, le parti hanno dedotto la pendenza di trattative, verbalizzando i punti di accordo. Hanno così richiesto (ed ottenuto) due rinvii ed alla nuova udienza presidenziale del 14.9.2022 i procuratori delle parti hanno dato conto delle difficoltà incontrate in relazione alla vendita della casa coniugale. All'udienza del 7.6.2023 hanno ottenuto un rinvio finale alla nuova udienza del 15.11.2023.
Con ordinanza del 21.11.2023 il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
ha assegnato la casa familiare di Garbagnate Monastero, via Mazzini n.
14, con quanto l'arreda, alla madre quale collocataria delle figlie, tutte maggiorenni;
ha posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, la Pt_1 Pt_2
somma di euro 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia e la somma di euro Per_3
100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia il tutto per 12 mensilità e con Per_2
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie per le due figlie ripartire al 50% fra i genitori.
Ha infine rimesso le parti dinnanzi al Giudice Istruttore per l'ulteriore corso della separazione.
4. - Nel corso del giudizio le parti hanno chiesto altri rinvii, stante la difficoltà di permettere al marito l'acquisto della quota del 50% della casa familiare in comproprietà con la moglie. All'udienza del 6.11.2025 hanno finalmente raggiunto un accordo, con previsione della vendita della casa familiare.
La causa è stata così trattenuta in decisione.
5. - Tanto premesso, osserva il Collegio come la domanda si fondi sull'art. 151 c.c., che consente a ciascun coniuge di chiedere la separazione giudiziale quando si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza con l'altro coniuge.
Nel caso di specie, stante anche il contegno processuale delle parti, appare, allo stato,
impossibile la protrazione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
Il Collegio prende atto delle rinuncia reciproca alla domanda di addebito.
pagina 6 di 11 6. - In corso di causa anche la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica. , Per_4 Per_3
invece, non è ancora economicamente autosufficiente e il contributo al mantenimento ordinario a carico del padre nella misura di uro 300,00 mensili appare corretto ed equo, alla luce delle esigenze della figlia nel contesto reddituale dei genitori.
Il Collegio prende atto della volontà delle parti di vendere la casa familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione alla Pt_2
7. - Spese di lite compensate, come richiesto dalle parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
24.8.1966, e ), nata ad [...] il [...], sposati con rito Controparte_1 C.F._2
concordatario ad Oggiono in data 28.6.1992 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1992, parte II, serie A, numero 13), autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
REVOCA
l'assegnazione della casa familiare di Garbagnate Monastero, via Mazzini n. 14, a;
Controparte_1
PONE
a carico di a titolo di concorso nel mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Parte_1 Per_3
economicamente autosufficiente, di corrispondere la somma di euro 300,00 mensili per 12 mensilità -
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di ottobre 2026 - da versarsi sul conto corrente di in via anticipata entro e non oltre il giorno 3 di ogni mese, oltre al Controparte_1
50% delle spese straordinarie secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritte dallo specialista;
pagina 7 di 11 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e,
solo in difetto di accordo prevale il professionista con il preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o curante;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici fino al secondo anno fuoricorso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
differenziato (BES); f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola o in mancanza baby sitter, solo se resa necessaria dalle esigenze lavorative di entrambe i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo,
ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica come trasferte o altri costi di partecipazione a gare e/o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e/o manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio;
pagina 8 di 11 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le iscrizioni a gare e tornei),
ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato pre scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta nel termine massimo 10 giorni o nel minor tempo indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorno tre) in caso di necessità o urgenza. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo raccomandata o e-mail, all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto. Il rimborso dovrà avvenire entro e non oltre i 15
giorni successivi alla richiesta. Le spese, risultanti dalle ricevute fiscali sostenute per il figlio, saranno detratte pro quota dai genitori.
DA' ATTO
- che l'assegno unico per la figlia continuerà ad essere percepito nella misura del 50% fra le parti;
- che le parti hanno espressamente dichiarato di rinunciare alle richieste di addebito della separazione reciprocamente formulate;
- che le figlie e sono autosufficienti economicamente e che quindi non Persona_2 Persona_1
necessitano di mantenimento alcuno;
- che le parti hanno dichiarato di rinunciare ad ogni e qualsiasi pretesa avanzabile e/o avanzata sino alla data del 6.11.2025 e comunque - a titolo esemplificativo e non esaustivo relativamente a:
mantenimento e spese straordinarie non corrisposte per le figlie e maggiori somme Per_3 Per_2
corrisposte per pagamento delle rate di mutuo, canoni ed indennità di locazione, esborsi effettuati per istituti scolastici ecc. Le parti dichiarano di essere integralmente soddisfatte e di non avere altro a che pretendere anche a qualsiasi ulteriore titolo, ragione e/o causa. Rinunciata ogni ulteriore domanda pagina 9 di 11 formulata dalle parti, anche a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- che le parti, in data 23.10.2025, hanno conferito mandato alla per la vendita della casa CP_2
coniugale all'importo di Euro 280.000,00 o al diverso importo che le parti concorderanno in caso di mancata vendita al predetto prezzo di stima, unitamente alla cucina che è l'unico arredo che viene lasciato nell'unità immobiliare già libera da cose e/o persone. Il prezzo di euro 280.000,00 varrà fino al
31.12.2025. A gennaio il bene verrà rimesso in vendita al prezzo di euro 240.000,00. Con il ricavato della vendita dell'unità immobiliare di Garbagnate Monastero le parti provvederanno alla totale estinzione dei mutui ancora in essere con . Fino alla vendita dell'immobile, Controparte_3
la rata del mutuo verrà integralmente pagata dal sig. e alla vendita le parti opereranno i Pt_1
necessari conguagli rispetto a quanto anticipato dal sig. dall'01.11.2025 alla vendita a titolo di Pt_1
mutuo. L'eventuale avanzo, previa deduzione delle spese anche legali e di quanto appena sopra detto con riferimento alle rate di mutuo pagate integralmente dal sig. verrà suddiviso al 50% fra il Pt_1
sig. e la sig.ra che provvederanno all'apertura di polizze vincolate Parte_1 Parte_2
impignorabili intestate a ciascuno di loro, con beneficiarie caso morte le tre figlie. Contestualmente i sigg.ri e provvederanno alla chiusura dei rapporti di conto Parte_2 Parte_1
corrente cointestati tra i coniugi;
- chel'autovettura CITROEN C3 tg EN111VR intestata al sig. ma in uso alla sig.ra Parte_1
verrà, non appena possibile, trasferita in proprietà alla sig.ra o ad una Parte_2 Pt_2
delle figlie. Nel mentre la sig.ra quale utilizzatrice del veicolo, assumerà a suo Parte_2
carico i costi di eventuali multe e/o sanzioni amministrative, nonché i costi dell'assicurazione, del bollo, oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà consegnare, entro la fine di ogni anno, al sig. le ricevute dei relativi pagamenti sino a quando non verrà effettuato il trapasso;
Parte_1
- che l'autovettura KIA tg FC868GL intestata alla figlia ma in uso al sig. Persona_1 Parte_1
verrà, non appena possibile, trasferita in proprietà al sig. o ad una delle figlie. Nel mentre Parte_1
il sig. quale utilizzatore del veicolo, assumerà a suo carico i costi di eventuali multe e/o Parte_1
sanzioni amministrative, dell'assicurazione, del bollo, e manutenzioni ordinarie e straordinarie e dovrà
pagina 10 di 11 consegnare entro la fine di ogni anno alla signora le ricevute dei relativi pagamenti sino a Persona_1
quando non verrà effettuato il trapasso.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Oggiono per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di mercoledì 26 novembre 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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