TAR Roma, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 4370
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 26 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessata materia del contendere per intervenuta normativa riduttiva del debito

    La normativa sopravvenuta (art. 7, comma 1, D.L. 95/2025, conv. L. 118/2025) prevede che il versamento del 25% degli importi dovuti estingue l'obbligazione e determina la cessazione della materia del contendere per i ricorsi avverso i provvedimenti regionali e provinciali. La ricorrente ha dichiarato di aver effettuato tali pagamenti.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali e provinciali di attribuzione degli oneri di ripiano sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio non ravvisa alcun residuo interesse della parte ricorrente all'esame delle questioni di costituzionalità e compatibilità eurounitaria sollevate in relazione all'art. 8 del d.l. 34/2023, alla luce del disposto dell'art. 7, comma 1-bis, d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025. Tale previsione riconduce i versamenti eseguiti in base al citato articolo 8 al nuovo regime di cui al d.l. n. 95/2025, rendendo irrilevanti i profili di doglianza sollevati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. II, sentenza 09/03/2026, n. 4370
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4370
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo