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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Silvana Ferriero presidente
Biagio Politano consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1494 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e vertente tra
, difesa dagli avvocati Pasquale Tremiterra e Gaetano Di Parte_1
Bernardo
- Parte appellante –
e difesa dall'avvocato Giorgio Cozzolino Controparte_1
- Parte appellata-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 470/2019 del Tribunale di Paola, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata del 25.8.2002 per inadempimento della convenuta, la quale era stata condannata al pagamento di somme per l'occupazione dell'immobile; il tribunale aveva, poi, rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta volta a ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c.
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza delle pretese avversarie.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, nonostante le parti non avessero depositato le note con le istanze e le conclusioni.
La corte, perciò, ha revocato l'ordinanza precedentemente emessa per mero errore, e rinviato la causa ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c. all'udienza del 25.6.2025, atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta.
Neppure per l'udienza del 25.6.2025 sono state depositate le note di trattazione scritta.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 127 ter comma IV c.p.c., il quale prevede che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2 Risultano, dunque, sussistenti nel caso di specie i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma IV c.p.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dev'esserne disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati
Silvana Ferriero presidente
Biagio Politano consigliere
Anna Maria Torchia consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1494 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e vertente tra
, difesa dagli avvocati Pasquale Tremiterra e Gaetano Di Parte_1
Bernardo
- Parte appellante –
e difesa dall'avvocato Giorgio Cozzolino Controparte_1
- Parte appellata-
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte appellante in epigrafe ha proposto appello avverso la sentenza n. 470/2019 del Tribunale di Paola, con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato con scrittura privata del 25.8.2002 per inadempimento della convenuta, la quale era stata condannata al pagamento di somme per l'occupazione dell'immobile; il tribunale aveva, poi, rigettato la domanda riconvenzionale della convenuta volta a ottenere una pronuncia ex art. 2932 c.c.
L'appellata si è costituita, argomentando per l'infondatezza delle pretese avversarie.
All'esito dell'udienza del 9.4.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, nonostante le parti non avessero depositato le note con le istanze e le conclusioni.
La corte, perciò, ha revocato l'ordinanza precedentemente emessa per mero errore, e rinviato la causa ai sensi dell'art. 127 ter comma IV c.p.c. all'udienza del 25.6.2025, atteso il mancato deposito di note di trattazione scritta.
Neppure per l'udienza del 25.6.2025 sono state depositate le note di trattazione scritta.
La norma applicabile al caso di specie è l'art. 127 ter comma IV c.p.c., il quale prevede che, se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2 Risultano, dunque, sussistenti nel caso di specie i presupposti normativi per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello, a cui la Corte provvede con sentenza a norma dell'art. 307, comma IV c.p.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, dev'esserne disposta la compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
- compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2025.
Il consigliere estensore La presidente
Anna Maria Torchia Silvana Ferriero
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