Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 24
CGT2
Sentenza 6 gennaio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 62 sexies del d.l. n. 331/1993

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato emesso in violazione della disciplina richiamata, poiché non era stata considerata la 'grave incongruenza' richiesta dalla legge e lo scostamento del 7,8% poteva essere giustificato dalle specificità aziendali e dai costi sostenuti. L'Ufficio non ha tenuto conto dei costi per retribuzioni a soci e familiari.

  • Rigettato
    Analisi critica della realtà produttiva, economica e finanziario/contabile

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse stato emesso in violazione della disciplina richiamata, poiché non era stata considerata la 'grave incongruenza' richiesta dalla legge e lo scostamento del 7,8% poteva essere giustificato dalle specificità aziendali e dai costi sostenuti. L'Ufficio non ha tenuto conto dei costi per retribuzioni a soci e familiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 06/01/2026, n. 24
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 24
    Data del deposito : 6 gennaio 2026

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