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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/05/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 350 e seguenti del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13766/2024 tra:
AR
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Gandino,
Alessandro Paire ed Edoardo Chiavirano del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino al corso Duca degli Abruzzi n. 4 parte appellante
e
CP_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Arcuri del
Foro di Reggio Calabria nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via
Pasquale Andiloro n. 6/l parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
opposizione all'esecuzione; ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D.
n. 639/1910; avviso di intimazione;
opposizione; eccezione di prescrizione.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante AR
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previe le più opportune declaratorie, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare: in integrale riforma della sentenza n. 2076, pubblicata in data 1 luglio 2014 (dispositivo) e 2 luglio 2024 (motivazioni), comunicata in data 2 luglio 2024, non notificata, resa a definizione del procedimento RG n. 5408/2023 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Giudice dott.ssa Rossella D'Addato, valutata l'eccezione preliminare già proposta in primo grado dal concessionario della riscossione dichiarare AR l'inammissibilità dell'azione instaurata da parte ricorrente in primo grado;
nel merito: in integrale riforma della sentenza n. 2076, pubblicata in data 1 luglio 2014 (dispositivo) e 2 luglio 2024 (motivazioni), comunicata in data 2 luglio 2024, non notificata, resa a definizione del procedimento RG n. 5408/2023 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Giudice dott.ssa Rossella D'Addato, respingere la domanda posta dall'opponente in primo grado sig. nella CP_1 sostanza e nella forma, e per l'effetto dichiarare esecutivo ed efficace l'avviso di intimazione n. AVI2023000022323, nonché le ingiunzioni di pagamento dallo stesso veicolate. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari.”.
Parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore antistatario.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
L'odierna parte appellata ha promosso CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Torino opposizione avverso l'avviso di intimazione ad adempiere n. AVI2023000022323 con n. identificativo 50302202300028474000 datato 19 gennaio 2023 di € 805,77 emesso dall'odierna parte appellante e notificato AR tramite raccomandata in data 8 febbraio 2023.
Secondo quanto dedotto in ricorso, l'importo intimato
è stata richiesto per il mancato pagamento di due
“documenti” asseritamente notificati in data 1° luglio 2013
e 29 luglio 2011 per violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2007, 2008 e 2009 dei quali tuttavia il ricorrente ha dichiarato di non aver mai CP_1 ricevuto notifica, né di averne mai avuto conoscenza.
Il ricorso in primo grado dell'odierno appellato è stato pertanto fondato sui seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione opposta per intervenuta prescrizione dei due “documenti” sottesi alla stessa e nullità dei crediti in essi portati (v. pagg. 3 e 4 del ricorso in opposizione del fascicolo di primo grado);
2) nullità dell'intimazione ad adempiere opposta
(nullità derivata) per inesistenza e/o nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento per sanzioni amministrative e conseguente nullità della stessa ingiunzione di pagamento (v. pag. 4 del ricorso in opposizione del fascicolo di primo grado).
Il ricorrente ha così agito in giudizio CP_1 citando innanzi al Giudice di Pace di Torino la resistente al fine di veder AR
3 annullato l'avviso di intimazione n. AVI2023000022323 per intervenuta prescrizione della sottesa pretesa sanzionatoria.
La parte resistente AR
, dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita
[...] in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione, trattandosi di atto non impugnabile e, nel merito, ha chiesto di rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto, stante la corretta notificazione delle ordinanze di ingiunzione poste a fondamento della pretesa creditoria avanzata e dei successivi atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
2. La sentenza appellata n. 2076/2024 del Giudice di
Pace di Torino.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa per via documentale, con la sentenza n. 2076/2024 qui gravata (depositata in data 2 luglio 2024), ha preliminarmente ritenuto di non accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso come sollevata da parte resistente deducendo che l'intimazione ad AR adempiere al pagamento costituisce atto validamente impugnabile al pari della cartella esattoriale, trattandosi di atto di riscossione contenente una pretesa esattiva.
Il giudice di prime cure ha poi nel merito accolto la domanda di parte ricorrente dichiarando la CP_1 nullità dell'avviso di intimazione impugnato ritenendo prescritto il diritto a procedere ad esecuzione forzata per inutile decorso del tempo.
Secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, infatti, la parte resistente
[...]
non ha provato il perfezionamento della AR notifica che può ritenersi tale solo attraverso la
4 produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Infine, il Giudice di Pace ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in forza del principio secondo il quale la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 del c.p.c..
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza n. 2076/2024 del Giudice di Pace di Torino, l'odierna parte appellante
[...] ha proposto appello ex artt. 339 AR
e 341 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) errata valutazione del giudice di prime cure in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per aver parte ricorrente in primo grado contestato l'avviso di intimazione, trattandosi di un atto che resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, e non già per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di appello);
2) errata valutazione nel merito sulla asserita prescrizione del credito, atteso che le notifiche delle ingiunzioni di pagamento si sono tutte perfezionate mediante ritiro da parte di persona autorizzata con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione (v. pagg. da 4 a 7 dell'atto di appello);
3) errata valutazione nella liquidazione delle spese di giudizio (v. pag. 7 dell'atto di appello).
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
La parte ricorrente ha avanzato - in CP_1 primo grado – specifica e unica doglianza circa l'asserita intervenuta prescrizione della pretesa creditoria - sanzionatoria rivendicata dalla società resistente
[...]
[...
[...] con l'avviso di intimazione n. Controparte_2
AVI2023000022323.
Tale pretesa discende da due ordinanze - ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 (la n.
7613900010392 per € 204,38 e la n. 7611140001629 per €
453,89) derivanti da violazioni al Codice della Strada commesse e accertate nel Controparte_3
Il giudice di prime cure ha così giustificato la propria decisione di declaratoria di nullità dell'avviso di intimazione n. AVI2023000022323:
(…)
6 7 Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, correttamente il primo giudice ha ritenuto pienamente ammissibile il ricorso in allora proposto e ciò tenuto anche conto che la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 18152/2024; cfr. anche Cass., Sez. 3, ord. n.
13304/2024).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione come avanzata dalla parte opponente in primo grado risulta solo parzialmente fondata.
Al caso di specie si applica il termine prescrizionale quinquennale di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981 decorrente dal giorno della violazione.
Una volta eccepita la prescrizione spetta alla parte che procede ad esecuzione dimostrare che dal momento del giorno della violazione sino alla notifica dell'avviso di intimazione non si è mai prescritto il diritto azionato essendo intervenuti validi atti interruttivi.
La parte appellante non ha depositato in atti i Pt_1 verbali di accertamento, ma solo le ordinanze ingiunzione sopra cennate e i successivi atti interruttivi.
La prima ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n.
639 del 1910 la n. 7613900010392 per € 204,38 è stata
8 notificata alla parte appellante in data 1° luglio 2013
(l'appellato ha sottoscritto personalmente la relativa cartolina) (v. il doc. n. 1b del fascicolo di parte appellante).
Essa si riferisce a violazioni compiute negli anni
2008 (24 ottobre 2008) e 2009 (3 luglio 2009):
(v. il doc. n. 1b del fascicolo di parte appellante).
Il termine di prescrizione è stato dunque validamente interrotto ex art. 2943 del codice civile una prima volta in data 1° luglio 2013, data a partire dal quale è decorso ex art. 2945 del codice civile un nuovo periodo di prescrizione.
In data 7 agosto 2018 (e dunque entro il termine di cinque anni) è stato notificato nuovo valido atto interruttivo (v. i docc. nn. 1c e 1d del fascicolo di parte appellante).
L'avviso di intimazione risulta notificato in data 8 febbraio 2023 (e dunque entro il termine di cinque anni dal precedente atto interruttivo) (v. il doc. n. 5b del fascicolo di parte appellante).
L'eccezione di prescrizione non è dunque fondata in riferimento alla pretesa sanzionatoria – creditoria di cui alla prima ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 la n. 7613900010392 per € 204,38.
9 L'eccezione di prescrizione – invece - risulta fondata in riferimento alla seconda ordinanza ingiunzione n.
7611140001629 per € 453,89.
Essa attiene alle seguenti violazioni:
(v. il doc. n. 2a del fascicolo di parte appellante).
Violazioni commesse pertanto in data 14.2.2007 e in data 12.4.2008.
La parte deduce come primo atto interruttivo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione di cui trattasi n. 7611140001629 per € 453,89.
Detta notifica – tuttavia - non può però considerarsi qui valida poiché non è stato prodotto il relativo CAD (v. il doc. n. 2b del fascicolo di parte appellante).
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111 comma 2 della Costituzione) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova
10 dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. Unite, sent. n. 10012/2021).
I successivi atti interruttivi depositati in causa dalla parte appellante sono tutti successivi alla data in cui è spirato il termine quinquennale di prescrizione (in data 14.2.2012 e in data 12.4.2013) (il primo atto interruttivo depositato in atti è stato notificato il 3 luglio 2013).
A ciò consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta in riferimento alla seconda ordinanza ingiunzione in parola.
Quanto poi al rilievo del primo giudice circa la mancanza di riferimento negli atti di notifica degli estremi dei provvedimento oggetto di notifica, si evidenzia come la Corte Suprema di Cassazione abbia chiarito che la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza - ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 13259/2012).
E' stato altresì chiarito che in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata (ma ciò vale per qualsivoglia atto), la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 del c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito,
è onerato della relativa prova (Cass., Sez. 5, sent. n.
16528/2018).
11 L'appello va dunque solo parzialmente accolto.
In riforma della sentenza di primo grado qui appellata deve quindi dichiararsi la nullità dell'avviso di intimazione opposto n. AVI2023000022323 con riferimento alla sola pretesa di cui sanzionatoria – creditoria di cui alla seconda ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n.
639 del 1910 n. 7611140001629 per € 453,89.
Risulta invece valida e conforme a legge la pretesa sanzionatoria – creditoria portata ad esecuzione dalla parte appellante di cui alla prima ordinanza Pt_1 ingiunzione ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 n.
7613900010392 per € 204,38.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
L'esito del giudizio connotato da soccombenza reciproca impone la compensazione integrale ex art. 92 del c.p.c. delle spese di lite afferenti ad entrambe i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.
12 2076/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino, dichiara la nullità dell'avviso di intimazione opposto n.
AVI2023000022323 con riferimento alla sola pretesa sanzionatoria – creditoria di cui alla seconda ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 n.
7611140001629 per € 453,89.
2) Rigetta per il resto l'opposizione proposta dalla parte appellata . CP_1
3) Compensa integralmente fra le parti ex art. 92 del c.p.c. le spese di lite afferenti ad entrambe i due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino il giorno 4 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato ai sensi degli articoli 350 e seguenti del c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 13766/2024 tra:
AR
(c.f. e p. i.v.a. ) P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Gandino,
Alessandro Paire ed Edoardo Chiavirano del Foro di Torino nonché elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Torino al corso Duca degli Abruzzi n. 4 parte appellante
e
CP_1
(c.f. ) C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Arcuri del
Foro di Reggio Calabria nonché elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria alla via
Pasquale Andiloro n. 6/l parte appellata
OGGETTO: appello ex artt. 339 e 341 del c.p.c. avverso sentenza del Giudice di Pace di Torino;
opposizione all'esecuzione; ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R.D.
n. 639/1910; avviso di intimazione;
opposizione; eccezione di prescrizione.
1 CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte appellante AR
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, previe le più opportune declaratorie, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: in via preliminare: in integrale riforma della sentenza n. 2076, pubblicata in data 1 luglio 2014 (dispositivo) e 2 luglio 2024 (motivazioni), comunicata in data 2 luglio 2024, non notificata, resa a definizione del procedimento RG n. 5408/2023 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Giudice dott.ssa Rossella D'Addato, valutata l'eccezione preliminare già proposta in primo grado dal concessionario della riscossione dichiarare AR l'inammissibilità dell'azione instaurata da parte ricorrente in primo grado;
nel merito: in integrale riforma della sentenza n. 2076, pubblicata in data 1 luglio 2014 (dispositivo) e 2 luglio 2024 (motivazioni), comunicata in data 2 luglio 2024, non notificata, resa a definizione del procedimento RG n. 5408/2023 dal Giudice di Pace di Torino, in persona del Giudice dott.ssa Rossella D'Addato, respingere la domanda posta dall'opponente in primo grado sig. nella CP_1 sostanza e nella forma, e per l'effetto dichiarare esecutivo ed efficace l'avviso di intimazione n. AVI2023000022323, nonché le ingiunzioni di pagamento dallo stesso veicolate. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre il rimborso delle spese generali, oltre IVA e CPA, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori che si dichiarano sin d'ora antistatari.”.
Parte appellata : CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Torino, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, respingere l'appello e confermare la sentenza impugnata. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore antistatario.”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e il giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace di Torino.
L'odierna parte appellata ha promosso CP_1 innanzi al Giudice di Pace di Torino opposizione avverso l'avviso di intimazione ad adempiere n. AVI2023000022323 con n. identificativo 50302202300028474000 datato 19 gennaio 2023 di € 805,77 emesso dall'odierna parte appellante e notificato AR tramite raccomandata in data 8 febbraio 2023.
Secondo quanto dedotto in ricorso, l'importo intimato
è stata richiesto per il mancato pagamento di due
“documenti” asseritamente notificati in data 1° luglio 2013
e 29 luglio 2011 per violazioni del Codice della Strada risalenti agli anni 2007, 2008 e 2009 dei quali tuttavia il ricorrente ha dichiarato di non aver mai CP_1 ricevuto notifica, né di averne mai avuto conoscenza.
Il ricorso in primo grado dell'odierno appellato è stato pertanto fondato sui seguenti motivi:
1) nullità dell'intimazione opposta per intervenuta prescrizione dei due “documenti” sottesi alla stessa e nullità dei crediti in essi portati (v. pagg. 3 e 4 del ricorso in opposizione del fascicolo di primo grado);
2) nullità dell'intimazione ad adempiere opposta
(nullità derivata) per inesistenza e/o nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento per sanzioni amministrative e conseguente nullità della stessa ingiunzione di pagamento (v. pag. 4 del ricorso in opposizione del fascicolo di primo grado).
Il ricorrente ha così agito in giudizio CP_1 citando innanzi al Giudice di Pace di Torino la resistente al fine di veder AR
3 annullato l'avviso di intimazione n. AVI2023000022323 per intervenuta prescrizione della sottesa pretesa sanzionatoria.
La parte resistente AR
, dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita
[...] in giudizio e aver argomentato in fatto e in diritto, ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'avviso di intimazione, trattandosi di atto non impugnabile e, nel merito, ha chiesto di rigettarsi tutte le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto e in diritto, stante la corretta notificazione delle ordinanze di ingiunzione poste a fondamento della pretesa creditoria avanzata e dei successivi atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
2. La sentenza appellata n. 2076/2024 del Giudice di
Pace di Torino.
Il Giudice di Pace di Torino, dopo aver istruito la causa per via documentale, con la sentenza n. 2076/2024 qui gravata (depositata in data 2 luglio 2024), ha preliminarmente ritenuto di non accogliere l'eccezione di inammissibilità del ricorso come sollevata da parte resistente deducendo che l'intimazione ad AR adempiere al pagamento costituisce atto validamente impugnabile al pari della cartella esattoriale, trattandosi di atto di riscossione contenente una pretesa esattiva.
Il giudice di prime cure ha poi nel merito accolto la domanda di parte ricorrente dichiarando la CP_1 nullità dell'avviso di intimazione impugnato ritenendo prescritto il diritto a procedere ad esecuzione forzata per inutile decorso del tempo.
Secondo quanto affermato nella sentenza di primo grado, infatti, la parte resistente
[...]
non ha provato il perfezionamento della AR notifica che può ritenersi tale solo attraverso la
4 produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Infine, il Giudice di Pace ha condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in forza del principio secondo il quale la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ex art. 91 del c.p.c..
3. I motivi di appello.
Avverso la predetta sentenza n. 2076/2024 del Giudice di Pace di Torino, l'odierna parte appellante
[...] ha proposto appello ex artt. 339 AR
e 341 del c.p.c. sulla base dei seguenti motivi:
1) errata valutazione del giudice di prime cure in ordine all'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per aver parte ricorrente in primo grado contestato l'avviso di intimazione, trattandosi di un atto che resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, e non già per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito (v. pagg. 3 e 4 dell'atto di appello);
2) errata valutazione nel merito sulla asserita prescrizione del credito, atteso che le notifiche delle ingiunzioni di pagamento si sono tutte perfezionate mediante ritiro da parte di persona autorizzata con conseguente interruzione del termine quinquennale di prescrizione (v. pagg. da 4 a 7 dell'atto di appello);
3) errata valutazione nella liquidazione delle spese di giudizio (v. pag. 7 dell'atto di appello).
4. L'istruttoria svolta.
L'odierna causa di appello è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
5. Sul merito della causa.
La parte ricorrente ha avanzato - in CP_1 primo grado – specifica e unica doglianza circa l'asserita intervenuta prescrizione della pretesa creditoria - sanzionatoria rivendicata dalla società resistente
[...]
[...
[...] con l'avviso di intimazione n. Controparte_2
AVI2023000022323.
Tale pretesa discende da due ordinanze - ingiunzione di pagamento ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 (la n.
7613900010392 per € 204,38 e la n. 7611140001629 per €
453,89) derivanti da violazioni al Codice della Strada commesse e accertate nel Controparte_3
Il giudice di prime cure ha così giustificato la propria decisione di declaratoria di nullità dell'avviso di intimazione n. AVI2023000022323:
(…)
6 7 Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado, correttamente il primo giudice ha ritenuto pienamente ammissibile il ricorso in allora proposto e ciò tenuto anche conto che la Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che in tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto non la regolarità degli atti della riscossione, ma l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito) (v. Cass., Sez. 3, ord. n. 18152/2024; cfr. anche Cass., Sez. 3, ord. n.
13304/2024).
Ciò posto, l'eccezione di prescrizione come avanzata dalla parte opponente in primo grado risulta solo parzialmente fondata.
Al caso di specie si applica il termine prescrizionale quinquennale di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981 decorrente dal giorno della violazione.
Una volta eccepita la prescrizione spetta alla parte che procede ad esecuzione dimostrare che dal momento del giorno della violazione sino alla notifica dell'avviso di intimazione non si è mai prescritto il diritto azionato essendo intervenuti validi atti interruttivi.
La parte appellante non ha depositato in atti i Pt_1 verbali di accertamento, ma solo le ordinanze ingiunzione sopra cennate e i successivi atti interruttivi.
La prima ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n.
639 del 1910 la n. 7613900010392 per € 204,38 è stata
8 notificata alla parte appellante in data 1° luglio 2013
(l'appellato ha sottoscritto personalmente la relativa cartolina) (v. il doc. n. 1b del fascicolo di parte appellante).
Essa si riferisce a violazioni compiute negli anni
2008 (24 ottobre 2008) e 2009 (3 luglio 2009):
(v. il doc. n. 1b del fascicolo di parte appellante).
Il termine di prescrizione è stato dunque validamente interrotto ex art. 2943 del codice civile una prima volta in data 1° luglio 2013, data a partire dal quale è decorso ex art. 2945 del codice civile un nuovo periodo di prescrizione.
In data 7 agosto 2018 (e dunque entro il termine di cinque anni) è stato notificato nuovo valido atto interruttivo (v. i docc. nn. 1c e 1d del fascicolo di parte appellante).
L'avviso di intimazione risulta notificato in data 8 febbraio 2023 (e dunque entro il termine di cinque anni dal precedente atto interruttivo) (v. il doc. n. 5b del fascicolo di parte appellante).
L'eccezione di prescrizione non è dunque fondata in riferimento alla pretesa sanzionatoria – creditoria di cui alla prima ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 la n. 7613900010392 per € 204,38.
9 L'eccezione di prescrizione – invece - risulta fondata in riferimento alla seconda ordinanza ingiunzione n.
7611140001629 per € 453,89.
Essa attiene alle seguenti violazioni:
(v. il doc. n. 2a del fascicolo di parte appellante).
Violazioni commesse pertanto in data 14.2.2007 e in data 12.4.2008.
La parte deduce come primo atto interruttivo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione di cui trattasi n. 7611140001629 per € 453,89.
Detta notifica – tuttavia - non può però considerarsi qui valida poiché non è stato prodotto il relativo CAD (v. il doc. n. 2b del fascicolo di parte appellante).
In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e
111 comma 2 della Costituzione) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.
C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova
10 dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass., Sez. Unite, sent. n. 10012/2021).
I successivi atti interruttivi depositati in causa dalla parte appellante sono tutti successivi alla data in cui è spirato il termine quinquennale di prescrizione (in data 14.2.2012 e in data 12.4.2013) (il primo atto interruttivo depositato in atti è stato notificato il 3 luglio 2013).
A ciò consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione svolta in riferimento alla seconda ordinanza ingiunzione in parola.
Quanto poi al rilievo del primo giudice circa la mancanza di riferimento negli atti di notifica degli estremi dei provvedimento oggetto di notifica, si evidenzia come la Corte Suprema di Cassazione abbia chiarito che la rituale notificazione a mezzo del servizio postale del verbale di accertamento della violazione amministrativa e della conseguente ordinanza - ingiunzione, ai sensi degli artt. 14 e 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, attestata dai rispettivi avvisi di ricevimento, implica la conoscenza legale di tali atti in capo al destinatario, dovendosi, pertanto, escludere che spetti al mittente l'onere di fornire la prova anche del contenuto del plico notificato (v. Cass., Sez. 2, sent. n. 13259/2012).
E' stato altresì chiarito che in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata (ma ciò vale per qualsivoglia atto), la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 del c.c., in conformità al principio di c.d. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito,
è onerato della relativa prova (Cass., Sez. 5, sent. n.
16528/2018).
11 L'appello va dunque solo parzialmente accolto.
In riforma della sentenza di primo grado qui appellata deve quindi dichiararsi la nullità dell'avviso di intimazione opposto n. AVI2023000022323 con riferimento alla sola pretesa di cui sanzionatoria – creditoria di cui alla seconda ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n.
639 del 1910 n. 7611140001629 per € 453,89.
Risulta invece valida e conforme a legge la pretesa sanzionatoria – creditoria portata ad esecuzione dalla parte appellante di cui alla prima ordinanza Pt_1 ingiunzione ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 n.
7613900010392 per € 204,38.
6. Sulle statuizioni finali di causa e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
L'esito del giudizio connotato da soccombenza reciproca impone la compensazione integrale ex art. 92 del c.p.c. delle spese di lite afferenti ad entrambe i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto e, in parziale riforma della sentenza di primo grado n.
12 2076/2024 emessa dal Giudice di Pace di Torino, dichiara la nullità dell'avviso di intimazione opposto n.
AVI2023000022323 con riferimento alla sola pretesa sanzionatoria – creditoria di cui alla seconda ordinanza ingiunzione ex art. 2 del R. D. n. 639 del 1910 n.
7611140001629 per € 453,89.
2) Rigetta per il resto l'opposizione proposta dalla parte appellata . CP_1
3) Compensa integralmente fra le parti ex art. 92 del c.p.c. le spese di lite afferenti ad entrambe i due gradi di giudizio.
Così deciso in Torino il giorno 4 maggio 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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