Versione
12 febbraio 1980
12 febbraio 1980
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4 maggio 1985
4 maggio 1985
Art. 4. ((Godono dei benefici della presente legge le persone fisiche, gli enti o societa' in possesso della cittadinanza o della nazionalita' italiana che abbiano ottenuto indennizzi o che abbiano in corso pratiche per ottenerli, per beni, diritti ed interessi perduti in Estremo Oriente, oggetto dell'accordo internazionale con il Giappone di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge))
Le perdite di beni, diritti ed interessi subite in Estremo Oriente, comunque avvenute a opera dell'uno o dell'altro belligerante, o in genere determinate dalle situazioni create dalle vicende belliche in quelle zone, comprese le perdite di naviglio, saranno liquidate o riliquidate sulla base della legge 7 giugno 1975, n. 294, e della presente legge, deducendo dalle eventuali riliquidazioni quanto ricevuto per leggi precedenti l'accordo di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 294.
Agli stessi beni, diritti ed interessi si applica una valutazione sulla base dei prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate, riferiti al 1938 e moltiplicati per un ulteriore coefficiente di rivalutazione 200, detraendosi eventuali anticipazioni o indennizzi parziali percepiti.
Si applicano anche nei confronti dei beneficiari di cui al primo comma gli ultimi due commi dell'articolo 3 della presente legge))
Commentario • 1
- 1. Giudizio amministrativo ed opposizione di terzoSentenza · https://www.diritto.it/ · 27 gennaio 2011 · 1.8412237
[…] Con memoria depositata il 27.4.2010 le parti appellanti hanno precisato che sarebbe illogica e contraddittoria l'affermazione contenuta nella citata sentenza n. 382 del 2002 (che unico soggetto legittimato a presentare la denuncia per l'uso dei pascoli sarebbe l'Amministrazione separata sopra citata) con quanto previsto dall'art. 4 della citata Legge provinciale n. 16 del 1980, […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Roma, sentenza 02/03/2022, n. 3329Provvedimento: […] Si costituiva in giudizio il Controparte_1 , eccependo la prescrizione, che l'indennizzo non ha funzione risarcitoria, che l'art. 4 della legge n. 16 del 1980, il quale riconosce un più vantaggioso coefficiente di rivalutazione del valore dei beni perduti, non era applicabile, la corretta quantificazione dell'indennizzo e che non erano dovuti interessi e rivalutazione monetaria.Leggi di più...
- indennizzo per beni perduti·
- interessi legali·
- maggior danno·
- coefficiente di rivalutazione·
- giurisdizione civile·
- spese processuali·
- prescrizione·
- art. 1224 c.c.·
- rivalutazione monetaria·
- costituzione in mora