TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/07/2025, n. 8517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8517 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 1/07/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.43454 /2024 Tra
( avv.DEL VECCHIO FABRIZIO , ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.VALSECCHI DAVIDE, CP_1
GE PA )
FATTO E DIRITTO
La ricorrente ha convenuto in giudizio la esponendo di essere stata assunta come CP_1 addetta alle pulizie con un contratto a tempo determinato, dal 21/10/2024 al 18/12/2024 con un periodo di prova;
di aver effettivamente lavorato solo per due giorni, il 24 e 25 ottobre 2024, dopo aver svolto corsi di formazione preassuntivi in smart working il 22 e 23 ottobre;
,che il 28 ottobre, su richiesta aziendale si era recata con il proprio autoveicolo a Bari per una visita dal medico competente unitamente al figlio minore che non sapeva a chi affidare;
che al rientro dalla visita, il responsabile sig. Parte_2 le aveva chiesto di recarsi subito in stabilimento, ma lei rispondeva di non poterlo
[...] fare perché era con il figlio minore, precisando che, se avvertita prima, avrebbe potuto organizzarsi;
di aver ricevuto una lettera di licenziamento per mancato superamento del periodo di prova nello stesso giorno. Dedotta la nullità del patto di prova stante la carenza della specificazione delle mansioni e avendo ella lavorato solo due giorni, con conseguente impossibilità di una reale verifica delle sue capacità; dedotta altresì la natura ritorsiva del licenziamento ha chiesto di condannare la convenuta alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegra. La società si è costituta precisando di aver stipulato un contratto a tempo determinato con la ricorrente per lo svolgimento delle mansioni di operaia addetta al confezionamento e movimentazione merci includendo un periodo di prova di 6 giorni di effettivo lavoro;
che il recesso è avvenuto il 28/10/2024, durante il periodo di prova, ed è considerato legittimo secondo la legge (art. 2096 c.c.) e il contratto collettivo (art. 8
, che consentono il recesso in qualsiasi momento senza motivazione, Controparte_2 né preavviso né indennità. Ha dedotto che in ogni caso, se il recesso fosse ritenuto illegittimo, la ricorrente non avrebbe diritto alla reintegrazione, ma solo alla prosecuzione del periodo di prova o al risarcimento del danno, in quanto assunta dopo il 07/03/2015 e con contratto a termine. Ha chiesto pertanto di : rigettare il ricorso o, in via subordinata, in caso di accoglimento, limitare la tutela a livello indennitario (4 giorni di retribuzione) o, in via ulteriormente subordinata, reintegrare la ricorrente senza spettanze pregresse, con il solo diritto di ultimare il periodo di prova, lasciando la società libera di recedere nuovamente al termine della prova.
Il ricorso non è fondato. La ricorrente ha eccepito la nullità del patto di prova sostenendo che il contratto non contiene la descrizione delle mansioni che avrebbe dovuto svolgere e quindi è carente di elementi oggettivi idonei a qualificare i contenuti della prestazione oggetto del periodo di prova. La doglianza è infondata. La Cassazione ha ripetutamente affermato che : “Il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l'oggetto, la quale puo' essere operata anche “ per relationem” alle declaratorie del contratto collettivo che definiscano le mansioni comprese nella qualifica di assunzione e sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico” ( Cass 11722/09). Nel caso in esame nel contratto è specificato : “La sua qualifica sarà di operaia addetta all'attività di facchinaggio, confezionamento e servizi logistici con inquadramento al livello 1^ e le sue mansioni saranno di operaia addetta al confezionamento / movimentazione merci”. Vi è, poi, uno specifico riferimento al “ C.C.N.L. Imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/ Multiservizi“. Il contratto deve, pertanto, ritenersi regolare stante la chiara indicazione sia della qualifica ("operaia addetta all'attività di facchinaggio, confezionamento e servizi logistici con inquadramento al livello 1^") sia delle mansioni specifiche ("operaia addetta al confezionamento / movimentazione merci") in relazione al ccnl espressamente richiamato. Tale dettaglio soddisfa il requisito di "specifica indicazione delle mansioni" richiesto dalla Cassazione. Parimenti infondata è l'eccezione della ricorrente secondo cui, per la semplicità delle mansioni assegnate, il patto di prova sarebbe stato “ultroneo”. Anche in presenza di attività esecutive o ripetitive, il patto di prova conserva piena validità, in quanto consente al datore di lavoro di valutare non solo le capacità tecniche del lavoratore, ma anche profili ulteriori quali l'affidabilità, la puntualità, la disponibilità, la capacità di inserirsi nell'organizzazione e di rispettare le direttive aziendali tutti elementi essenziali per l'instaurazione di un rapporto fiduciario, a prescindere dalla complessità delle mansioni. Peraltro, proprio la modesta complessità delle mansioni riduce la necessità di un lungo periodo di tempo per accertare le competenze specifiche. I due giorni di lavoro effettivo, preceduti da due giorni di formazione, devono ritenersi un lasso temporale sufficiente per una valutazione iniziale delle qualità richieste per mansioni di facile esecuzione. Il patto di prova è stato, quindi, validamente stipulato.
Ciò premesso, nel merito, il recesso intimato dal datore di lavoro all'esito del periodo di prova risulta pienamente legittimo. Secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere liberamente dal contratto, senza necessità di specifica motivazione, purché il recesso non sia fondato su motivi illeciti. L'onere di allegazione e prova in tal senso grava sulla parte che contesta il recesso (Cass. n. 21784/09) Nel caso di specie, non sono emersi elementi idonei a far ritenere un intento ritorsivo o discriminatorio. Risulta dai messaggi whatsapp in atti che il giorno prima della visita medica preassuntiva ( fissata alle ore 8,30) il Responsabile le aveva scritto : Parte_2
“Ciao , domani se arrivi in orario in ambulatorio non dovresti fare tardi. Ti Per_1 chiedo di raggiungerci appena termini in quanto sono in difficoltà per via di Pt_3
che non c'è” . A tale messaggio la lavoratrice rispondeva "Ok ok", palesando la
[...] comprensione della richiesta e della situazione di difficoltà dell'azienda. Tuttavia, nella mattinata successiva, solo alle ore 10:15, la lavoratrice ha comunicato che non si sarebbe recata al lavoro, dichiarando: “Non riesco a venire perché non so a che ora finisco e devo riportare il bambino a Castellaneta perché l'ho dovuto portarlo con me oggi. Vedo per che ora finisco”. Tale comunicazione, sebbene determinata da una necessità familiare, oltre a essere tardiva e priva di ogni richiesta formale di giustificazione o permesso, ha di fatto comportato un'assenza ingiustificata e, soprattutto, non preavvisata in un momento di acclarata difficoltà organizzativa. Non risulta, inoltre, che la ricorrente avesse previamente rappresentato difficoltà oggettive legate alla gestione familiare, né che avesse informato il datore della necessità di portare con sé il figlio minore. Nessun elemento è stato fornito in giudizio circa l'assenza di alternative familiari o l'impossibilità oggettiva di affidamento a terzi, né è stato prodotto alcun documento attestante una richiesta di permesso. La decisione di non recarsi in ufficio dopo la visita, adducendo la necessità di riaccompagnare il figlio, ha reso la lavoratrice indisponibile per le attività lavorative urgenti e chiaramente richieste il giorno precedente. Una siffatta condotta, caratterizzata da una mancanza di disponibilità e tempestività nell'adempiere alle direttive aziendali, nonché da una scarsa proattività nella gestione delle proprie tempistiche e nella comunicazione di eventuali impedimenti, è oggettivamente valutabile quale mancato superamento della prova. La finalità del periodo di prova è, infatti, quella di verificare l'affidabilità, la flessibilità e l'adattabilità del lavoratore alle esigenze aziendali, aspetti che nel caso di specie non sono stati dimostrati. Il licenziamento intimato lo stesso giorno non è, pertanto, un atto ritorsivo, ma la conseguenza diretta e legittima di una valutazione negativa circa l'idoneità del lavoratore a ricoprire il ruolo assegnato, in considerazione del comportamento tenuto durante il periodo di prova. La risposta del Responsabile ("Guarda mi spiace ma non va bene così. Devo comunicare in ufficio e ti aggiorno") riflette la necessità di prendere atto di un'inadempienza che ha compromesso l'esito favorevole della prova. In conclusione, il recesso datoriale è da considerarsi legittimo in quanto rientrante nella discrezionalità del datore di lavoro di interrompere il rapporto durante il periodo di prova allorquando il comportamento del dipendente non soddisfi le aspettative e le esigenze aziendali. Il ricorso va , pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
Pqm
Rigetta il ricorso .
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 1500 a titolo di compensi professionali oltre oneri di legge.
Il Giudice