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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 14/12/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica covile, così composto:
dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott.ssa Gianluca Gelso Giudice
dott. Andrea Barzellotti Giudice
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3216 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
(CF ) , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell' Avv. Roberta Gaetani ( ) sito in Civitavecchia alla C.F._2 via dei Prati n.20 quale difensore nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia con delibera n. 853/23 del 18.10.2023 protocollo 2023/862 a seguito di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti, che la rappresenta ed assiste giusta delega in atti ( pec:
Email_1
Ricorrente E
nato a [...] il [...] (C.F. ) ivi Controparte_1 C.F._3 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv. Paola Girotti del foro di Civitavecchia (C.F. indirizzo pec: tel/fax C.F._4 Email_2
0766/840816) Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: modifica delle condizioni di separazione
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 21.11.23 la sig. adìva il Tribunale per Parte_1 conseguire, nel contraddittorio con il sig. la revisione delle condizioni Controparte_1 economiche statuite nell'accordo di separazione stipulato a seguito di negoziazione assistita ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 132/14, conv. in Legge n. 162/14. In particolare la ricorrente richiedeva un aumento di quanto concordato per il suo mantenimento (euro 100/mese). Il predetto accordo, assentito anche dalla Procura prevedeva che la somma stabilita sarebbe stata rivalutata annualmente nella misura del 75%. Premetteva la ricorrente di avere contratto matrimonio in data 23.06.1974 nel comune di Montalto di Castro con il Sig. ; che il matrimonio era stato trascritto nel Controparte_1 registro dello Stato Civile di UI, Anno 1974, Numero 26, Parte II, Serie A;
che da tale unione nascevano due figli: , nata a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...]; che i coniugi avevano stipulato in data Persona_2
28.9.2022 un accordo di negoziazione assistita ai sensi dell'art.6 del D.L. n. 132/14, conv. In Legge n. 162/14 per la separazione personale consensuale;
che medio tempore erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessarie le modifiche delle condizioni di separazione;
che la ricorrente, sebbene nell'atto di accordo stipulato a seguito di negoziazione assistita per la separazione personale consensuale dei coniugi risultasse residente in [...] presso l'immobile di cui era comproprietaria con il coniuge, detto immobile risultava già venduto in data 25.07.2022 (all.2 atto vendita repertorio n. 1875); che con il ricavato dalla vendita la ricorrente ed il coniuge avevano coperto il costo dell'acquisto di alcuni immobili intestati alla figlia, sig.ra
, siti in UI con l'iniziale intento di trasferirsi lì a vivere Persona_1 tutti insieme, e precisamente : a) fabbricato avente accesso dalla via Pietro Ghignoni s.n.c., appartamento posto al piano terra con annessa e pertinenziale piccola area scoperta al piano terra il tutto per complessivi catastali vani 1,5, confinante con particelle 105,104,103, e 735, salvo se altri;
b) nel fabbricato avente accesso alla via Ripagretta n.ro 34 (già via di Porta UI n.ro 22), annessi e pertinenziali locale magazzino al piano terra e locale ripostiglio al piano primo-sottostrada, il tutto per complessivi catastali mq.82 (all.3 atto compravendita repertorio n. 1884); c) appartamento avente accesso dalla via Ripagretta n.ro 30 (all.4 atto compravendita repertorio 1483); che nel mese di dicembre 2022 però la sig.ra veniva era stata cacciata di casa dalla figlia, che provvedeva a cambiare Parte_1 la serratura degli immobili, rimanendo senza fissa dimora;
che la ricorrente aveva quindi dormito diverso tempo in auto, finchè nel gennaio 2023 aveva chiesto aiuto in prima persona ai Servizi Sociali del Comune di UI, che iniziavano a seguirla;
che in data 14.06.2023 era stata aperta dal Giudice Tutelare del Tribunale di Civitavecchia un'amministrazione di sostegno con durata provvisoria di mesi sei, poi riconfermata, a favore della sig.ra e nominato come Amministratore di sostegno il Sindaco di Parte_1
UI (RGVG 689/2023). Rappresentava, quindi, la ricorrente che, al contrario di quanto affermato in sede di separazione, non viveva più presso il tetto coniugale di cui era comproprietaria con il marito, ed era stata allontanata anche dalla nuova sistemazione abitativa acquistata anche con i suoi soldi ed intestata alla figlia;
che percepiva mensilmente una pensione di invalidità di circa 663,00 euro;
che il sig. percepiva una pensione mensile di CP_1
1.230,00 euro , oltre a svolgere attività di giardiniere, che gli consentiva di guadagnare un altro reddito superiore a quello pensionistico;
che non aveva una stabile dimora;
che il Servizio Sociale si era fatto carico delle spese derivanti dalla sua sistemazione alloggiativa
2 dapprima presso un albergo e poi presso un immobile con un contratto di locazione transitoria, attivando inoltre in favore della stessa un servizio di assistenza domiciliare per due ore al giorno;
che la ricorrente, stante la propria condizione fisica e psichica non poteva lavorare e l'ex coniuge da ottobre 2022, non aveva mai effettuato con regolarità i versamenti. Si costituiva il resistente che deduceva la infondatezza della domanda giacchè, ben prima del perfezionamento della negoziazione assistita e della conseguente individuazione della misura dell'assegno a titolo di contribuzione per il mantenimento, la signora Parte_1 aveva venduto l'immobile adibito a casa coniugale in UI, Via Enrico De Nicola, 6, stabilendosi altrove per propria e autonoma decisione;
che non vi era alcun elemento nuovo e già in epoca antecedente alla separazione personale dei coniugi, la casa familiare era stata alienata;
che anche la impossibilità fisica a svolgere qualsivoglia attività lavorativa (che comunque veniva contestata) risaliva all'anno 2006; che la figlia della ricorrente non aveva cacciato la madre dall'immobile di Via Ghignoni, ma, al contrario, era stata la alla fine dell'anno 2022 a rifiutare l'ospitalità della figlia e del genero;
che la Parte_1 aveva manifestato comportamenti aggressivi;
che vi erano state sentenze di Parte_1 condanna ai danni della per maltrattamenti e azioni violente in danno dle Parte_1 coniuge il quale, a causa delle aggressioni fisiche della detta, aveva riportato lesioni alle vertebre L.3 e L.5, con sensibile compromissione della propria qualità della vita. Pertanto, concludeva il resistente, che , non solo la misura del mantenimento non poteva essere aumentata, ma andava escluso ogni mantenimento a causa dei gravi e perduranti comportamenti avversari, che avevano irrimediabilmente minato la salute psicofisica del resistente. Il signor contestava, infine, quanto ex adverso dedotto in ordine al mancato CP_1 versamento di somme, atteso che lo stesso corrispondeva mensilmente, nell'interesse della signora l'importo di €.118,00, a , a titolo di pagamento dei ratei relativi Parte_1 CP_2 vettura Smart TG. EF297CN di cui la ricorrente era esclusiva proprietaria. La causa veniva assunta in decisione dal Collegio. Le domande proposte sia principale che riconvenzionale vanno respinte. Quanto alla ricorrente è documentale che l'accordo di negoziazione del 28.9.22 con la quantificazione in euro 100,00 dell'assegno di mantenimento a favore della ricorrente sia intervenuto quanto già la signora aveva venduto l'immobile adibito a casa Parte_1 coniugale in UI, Via Enrico De Nicola. Alcun elemento nuovo è stato addotto neanche la assunta impossibilità a svolgere attività lavorativa, risalendo al 2006 (all.6) l'accertamento delle inabilità della ricorrente. Peraltro non risultano depositati gli estratti conto attuali del Conto corrente intestato alla sola signora e all'ordine del GT (RGVG 689/23) non essendo dato sapere Parte_1
l'ammontare degli eventuali depositi. Quanto alle entrate della ricorrente nel citato accordo di negoziazione (pag.1) risulta che all'epoca della separazione la pensione della odierna ricorrente ammontava ad €.280,00 mensili, mentre allo stato attuale è di circa €.663,00 come dichiarato in ricorso. Quanto al resistente, posto che non emerge alcun decremento reddituale, le circostanze rappresentate in ordine ai fatti di percosse e minacce commessi dalal ricorrente ai suoi danni risalgono anche a prima dell'accordo di negoziazione (vedi la sentenza irrevocabile n. 160 del 10.06.2020). Anche il procedimento penale n.4283/22 incardinato innanzi al Tribunale di Civitavecchia si riferisce a un episodio di aggressione ai danni del del CP_1
9.9.22, quindi antecedente l'accordo menzionato.
3 Per quanto sopra complessivamente esposto vanno respinte la domanda principale e quella riconvenzionale Sese compensate
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, decidendo sul procedimento RG. 3216/2023 così decide;
rigetta il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale;
spese compensate Civitavecchia 14.12.2025 IL PRESIDENTE est. dott.ssa Roberta Nardone
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