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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2165/2023 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, (C.F.: ) nata il [...] a Parte_1 C.F._1
LA di AB (Na), elettivamente domiciliata in LA di AB (Na) alla via
Pioppaino, n. 95, presso l'Avv. Vincenzo Parmentola, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
di AB (Na)
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: la parte ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il P.M. in data 23-1-2024 ha concluso perché sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 16-4-2023 chiedeva che fosse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1
06.09.1986 in LA di AB e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di LA di AB al n. 322, Parte II, Serie A, anno 1986 e che fosse a lei assegnata la casa coniugale sita in LA di AB alla via Schito n. 149.
A sostegno della domanda adduceva che dall'unione erano nati due figli, entrambi maggiorenni ed autosufficienti, e che, venuta meno la comunione morale e materiale tra i coniugi, gli stessi si erano separati consensualmente con accordi omologati dal Tribunale di
Torre Annunziata il 12-7-2021, e che da quel tempo era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Controparte_1
All'udienza del 17-1-2023 il giudice delegato, preso atto dell'impossibilità di espletare il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Pertanto, attese le risultanze degli atti di causa e tenuto conto della condotta del resistente, che non ha inteso costituirsi in giudizio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa, dunque, ricostituirsi.
3. Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, dal momento che essendo i due figli della coppia maggiorenni ed autosufficienti, non sussistono i presupposti per il provvedimento di assegnazione.
4. La peculiare materia del giudizio, finalizzato ad un mutamento dello status realizzabile mediante l'intervento dell'organo giurisdizionale e la contumacia del resistente costituiscono validi motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06.09.1986 in
LA di AB da e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di LA di AB al n. 322,
Parte II, Serie A, anno 1986;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto Comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 322, parte II, del registro degli atti di matrimonio del comune di LA di AB, anno 1986).
3. Spese non ripetibili.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 26-2-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano