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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 20/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 623/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE III CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere relatore
Dott.ssa Giovanna Cannata - Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa d'appello n.623/2023 R.G. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia in data 18.05.2023 n.351 promossa da:
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessio Iannello e Fabrizio Parte_1
Ricciardi per mandato in atti -
APPELLANTE
-
contro
-
- APPELLATA Controparte_1
CONTUMACE
351/2023 del Tribunale della Spezia in composizione collegiale, pronunciata nella camera di consiglio del 02.05.2023, pubblicata il 18.05.2023, comunicata alle parti il 19.05.2023:
I.
Rigettare, per il divieto posto dall'art. 46 D.P.R. 380/2001, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria esistente tra le parti con riguardo ai seguenti beni immobili che la CTU effettuata in primo grado ha attestato irregolari dal punto di vista urbanistico-edilizio e paesaggistico:
-
Fabbricato censito al NCEU Comune La Spezia Foglio 25, Particella 309;
-
Terreno censito al NCT Comune La Spezia Foglio 25, Particella 310;
II.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del primo motivo di appello, rideterminare il valore del compendio di Via di Murlo, 103, alla Spezia, disponendo all'uopo
CTU che provveda al suo ricalcolo espungendo le superfici relative ai manufatti e porzioni di fabbricato privi di idoneo titolo autorizzativo e da demolire, nonché alla stima ed al calcolo delle spese necessarie per la esecuzione delle opere per il contenimento del versante, da dedursi dal valore complessivo del compendio.
III.
Procedere allo scioglimento della comunione ereditaria ed ordinaria con riguardo agli altri beni, formulando la richiesta di assegnazione con riguardo tanto al Parte_1
fabbricato censito al NCEU Comune La Spezia Foglio 25, Particella 1763, quanto con riguardo ai beni mobili registrati autoveicolo FI ND (targa SP297440) e motocarro
AP AG (targa AA19773);
IV.
RIGETTARE in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto la domanda dell'attrice di conseguire un'indennità di occupazione per l'uso esclusivo che fa del Parte_1 compendio di Via di Murlo, 103, anche con riferimento al periodo successivo alla introduzione del giudizio;
V.
per l'effetto, CONDANNARE l'attrice a rifondere alla convenuta le spese Controparte_1
legali del primo grado di giudizio, quanto meno per la quota di 1/3 delle medesime;
VI.
per l'effetto, DICHIARARE che le spese di CTU devono essere suddivise tra le parti per la quota della metà ciascuno;
VII.
DICHIARARE TENUTA e CONDANNARE l'attrice appellata a restituire a Controparte_1
ogni e qualsiasi somma che, in forza della provvisoria esecutorietà della Parte_1
sentenza impugnata, dovesse esserle corrisposta.
Vinte le spese legali e tecniche del presente grado di giudizio”.
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio affermava che il giorno 12.10.2017 era Controparte_1
deceduto a La Spezia il padre AT, il quale aveva disposto delle sue Persona_1
sostanze con testamento olografo, pubblicato con verbale a rogito not. del Persona_2
04.12.2017, col quale aveva nominato erede universale dei suoi beni l'altra figlia Parte_1
Nella massa ereditaria era compresa la quota di 4/6 di appartamento e terreno
[...]
in Comune di La Spezia località Murlo, oltre a beni mobili. I restanti 2/6 di appartamento e terreno appartenevano già – per 1/6 ciascuna – alle due sorelle. Il testamento paterno ledeva la quota di legittima dell'attrice, che era pari ad un terzo del patrimonio netto ereditario. Ciò premesso, l'attrice chiedeva la reintegrazione della sua quota di legittima e lo scioglimento della comunione incidentale, così costituita sul patrimonio ereditario.
Inoltre, siccome la convenuta possedeva in via esclusiva e godeva come beni propri degli immobili ereditari, chiedeva che fosse condannata al pagamento di un'indennità per l'indebita occupazione degli stessi. La convenuta, costituendosi in giudizio, chiedeva al
Tribunale di accertare e dichiarare che la quota di legittima dell'attrice era pari ad un terzo del patrimonio netto ereditario: intanto, non si opponeva alla reintegrazione della legittima dell'attrice ed allo scioglimento della comunione incidentale, chiedendo l'assegnazione in natura dei beni immobili salvo conguaglio ed il rimborso pro quota delle spese anticipate nell'interesse della massa ereditaria. Si opponeva invece al pagamento di un'indennità per l'occupazione degli immobili. Il Tribunale disponeva CTU per la stima del patrimonio ereditario e la formazione del progetto divisionale. Quindi, decideva la causa con sentenza con la quale in accoglimento della domanda attrice riduceva le disposizioni testamentarie nei limiti della legittima, assegnando all'attrice la quota di un terzo del patrimonio ereditario. Disponeva lo scioglimento della comunione incidentale, assegnando alla convenuta il lotto costituito tra l'altro dal complesso edilizio di via Murlo, costituito da casa e terreno, con l'obbligo di corrispondere all'attrice un conguaglio di euro 73.520,13.
Condannava la stessa convenuta al pagamento di un'indennità di euro 19.337,01 per l'occupazione degli immobili. La convenuta ha proposto appello contro la sentenza del
Tribunale, col quale contesta l'indivisibilità dei beni e censura il capo della sentenza che l'ha condannata al pagamento dell'indennità per l'occupazione degli immobili. L'appellata resiste all'impugnazione opponendosi al suo accoglimento. La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 06.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
Quanto alla divisibilità dei beni, la difesa dell'appellante osserva che il fabbricato presenta degli ampliamenti abusivi non sanabili se non con la loro demolizione. La presenza di questi abusi rende impossibile, allo stato, procedere alla divisione degli immobili: onde il
Tribunale avrebbe errato a pronunciare lo scioglimento della comunione con riguardo ai cespiti viziati dalla presenza di abusi edilizi non sanabili.
Il motivo è fondato. Il CTU officiato dal Tribunale ha accertato che l'immobile presenta notevoli difformità edilizie di carattere volumetrico dovute alla presenza di ampliamenti non autorizzati. Trattandosi di opere che comportano una alterazione della sagoma del fabbricato ed essendo in zona di vincolo paesaggistico, non si può procedere alla loro sanatoria e quindi devono essere demolite. La demolizione comporta un costo preventivabile di euro 14.400,00. Come osserva giustamente la difesa dell'appellante, la mancanza di valido titolo edilizio comporta l'inalienabilità ed indivisibilità dei beni ai sensi dell'art.46 D.P.R. 380/2001. Lo scioglimento della comunione con riguardo a detti cespiti sarà possibile soltanto quando saranno stati demoliti i manufatti e le opere abusivi. L'appellante chiede la divisione parziale del compendio ereditario con riguardo agli altri beni. La domanda è inammissibile, essendo stata formulata per la prima volta con l'atto di appello.
Osserva in principio che la divisione parziale è possibile solo quando sia intervenuto un accordo fra le parti, o quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse
(Cass. n. 4479/1982; n. 573/2011; n. 6931/2016). Quando non sia stata richiesta esplicitamente la divisione parziale del compendio il giudizio di divisione deve ritenersi instaurato per giungere al completo scioglimento della comunione. Pertanto, nella fattispecie, non essendo possibile la divisione per intero dell'asse ereditario, come era stata richiesta da parte attrice, deve respingersi in toto la domanda di scioglimento della comunione, per tutti i beni ereditari, che dovrà essere riproposta dalle parti quando avranno provveduto ad eliminare le opere abusive.
Con altro motivo l'appellante nega di essere tenuta al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile, determinata oltretutto in misura incongrua. Osserva in principio che l'uso esclusivo dell'immobile in comunione da parte di uno solo dei comproprietari è lecito purché non oltrepassi i limiti di cui all'art.1102 C.C. che consente a ciascun partecipante di servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Intanto,
l'uso esclusivo di uno dei comproprietari non reca alcun pregiudizio agli altri, che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito esplicitamente od implicitamente, con un comportamento concludente. L'occupante è tenuto al pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'immobile soltanto quando gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di goderne secondo il loro diritto e non gli sia stato concesso. Il Tribunale ha tenuto debito conto di queste osservazioni per il periodo intercorso tra la data di apertura della successione e l'introduzione della presente causa: intanto, ha computato l'indennità di occupazione soltanto a far data dalla notifica dell'atto di citazione, col quale per la prima volta l'attrice, dolendosi dell'occupazione dell'immobile da parte della sorella, le ha chiesto la corresponsione dell'indennità, manifestando in tal modo chiaramente la volontà di opporsi al godimento esclusivo della convenuta. In questa parte la decisione del Tribunale deve essere confermata.
Per quanto attiene invece alla quantificazione dell'indennità, l'appellante osserva che gli impianti dell'immobile sono privi delle necessarie conformità e che il fabbricato, non allacciato alla pubblica fognatura, è privo di un sistema di smaltimento dei liquami a norma dotato di una autorizzazione allo scarico definitiva. Il costo stimato di realizzazione dell'impianto è di euro 16.700,00.
Questa Corte ritiene che in considerazione della irregolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile e di quant'altro evidenziato dall'appellante oltreché dei rapporti di parentela e comunione tra le parti l'indennità di occupazione dell'immobile la misura dell'indennità debba essere riveduta e sostituito al criterio commerciale adottato dal Tribunale sostituito da un criterio equitativo che tenga conto anche del rapporto di parentela e comunione tra le parti. Ritiene quindi che l'indennità debba essere determinata equitativamente in somma non superiore ad euro 10.000,00.
In considerazione dell'esito finale della lite;
considerati il rapporto di parentela tra le parti;
la reciproca soccombenza in ordine all'accoglimento della domanda di reintegrazione della legittima ed al rigetto della domanda divisionale, proposte da contro Controparte_1
; l'accoglimento parziale dell'appello; si ravvisano i presupposti per Parte_1
compensare interamente tra le parti le spese di causa.
Divide a metà tra le parti le spese di CTU.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa d'appello contro la sentenza del Tribunale di La
Spezia in data 18.05.2023 n.351 promossa da:
- Parte_1
APPELLANTE
-
contro
-
- APPELLATA Controparte_1
CONTUMACE
così decide:
In parziale accoglimento dell'appello, riformando in questa parte la sentenza del Tribunale, che conferma nel resto, respinge la domanda di scioglimento della comunione.
Riduce ad euro 10.000,00, oltre ad interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo,
l'indennità di occupazione dell'immobile posta dal Tribunale a carico di . Parte_1 Compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio.
Divide a metà tra le parti le spese di CTU liquidate dal Tribunale nel primo grado del giudizio.
Genova, 18 dicembre 2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE