Ordinanza collegiale 28 maggio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 25/06/2025, n. 12586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12586 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12586/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2024, proposto da RO TT, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale presso la PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RI OG, non costituita in giudizio;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato in relazione all’istanza di riconoscimento della qualifica professionale inoltrata dal ricorrente in data 07.03.2023, ricevuta e protocollata con n. 27748 e, per l’effetto, accertare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere, nominando fin da ora un Commissario ad acta che, in caso di persistente inadempimento, si sostituisca all’Amministrazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 117 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso ex art. 117 c.p.a. notificato il 19.01.2024 (dep. in pari data) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 07.03.2023 istanza ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che con ordinanza n. 10297 del 28 maggio 2025, rilevata la mancata produzione in atti della istanza presentata al Ministero intimato, il Tribunale ha disposto il deposito di copia della stessa entro il termine del 20 giugno 2025, rinviando alla Camera di Consiglio del 24 giugno 2025 la trattazione del ricorso avverso il silenzio;
- che parte ricorrente non ha ottemperato all’ordinanza n. 10297/2025, né ha dato in alcun modo riscontro alla stessa;
- che all’odierna camera di consiglio, nessuno presente per le parti costituite, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che la mancata produzione in giudizio dell’istanza che avrebbe dato avvio al procedimento impedisce al giudice di valutare l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso avverso il silenzio;
- che, pertanto, il ricorso vada respinto;
- che le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Maria Verlengia, Presidente FF, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Anna Maria Verlengia |
IL SEGRETARIO