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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/11/2024, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa. Mariangela Fuina Consigliere est. e rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 437 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
La (P.IV ), in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 P.IVA_1 corrente in Pescara (PE), rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Carulli (C.F.:
), (fax:0873/341087; C.F._1
pec: ); Email_1
-Appellante-
Contro
P.I. n. con sede in Termoli (CB) al Viale Controparte_2 P.IVA_2
Trieste n. 24/26, in persona del suo legale rappresentante, sig.ra , Controparte_3 rappresentata e difesa nel presente giudizio, dall'Avv. Rosa Maria Mauri, C.F.
[...]
, con studio in Termoli (CB) alla Via Madonna Delle Grazie n. C.F._2
51/E,la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento al numero di fax 0875/752133 ovvero all'indirizzo di posta elettronica
PEC: presso cui si elegge domicilio digitale ai sensi di legge;
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-Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 75/2023 emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 16.03.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, così statuire:
NEL MERITO:
In riforma della Sentenza n. 75/2023 del Tribunale Civile di Vasto pubbl. il
16/03/2023, RG n. 500/2019, Repert. n. 176/2023 del 17/03/2023, accertare e pronunziare che nessun inadempimento è ascrivibile alla e per Controparte_1
l'effetto accertare e dichiarare la nullità della Sentenza suddetta
Con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali del doppio grado di
Giudizio, oltre rimborso forfettario al 15% e successive occorrende”.
Per l'appellata:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così statuire:
- Nel merito respingere l'appello con conferma della sentenza n. 75/2023 emessa dal
Tribunale di Vasto il 16/03/2023
- Condannare la società appellante in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., alle competenze professionali relative al presente giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori come per legge, da liquidare secondo i valori medi del D.M. 55/2014 aggiornate al D.M.147/2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 16.03.2023 il Tribunale di Vasto, si è pronunciato sulla domanda proposta dalla nei confronti della Controparte_2 [...]
volta all'accertamento dell'inadempimento della convenuta del Controparte_1 contratto di appalto sottoscritto in data 16.09.2015 con conseguente risoluzione dello stesso e restituzione dell'acconto versato nonché condanna al pagamento della somma prevista a titolo di clausola penale della misura del 20% del prezzo pattuito.
1.1 A sostegno della predetta domanda, l'attrice rappresentava di aver sottoscritto in data 16.09.2015 un contratto di compravendita con la formula “chiavi in mano” con la avente ad oggetto l'installazione di un impianto fotovoltaico Controparte_1 presso la sede lavorativa dell'attrice in locazione verso un corrispettivo di euro
31.000,00, deduceva inoltre di aver versato in data 23.09.2015 un acconto di euro
11.000,00 e che tuttavia, la società contraente non aveva eseguito la prestazione oggetto dell'obbligazione.
Chiedeva, pertanto, l'accertamento del grave inadempimento della società convenuta con conseguente risoluzione del contratto intercorso e restituzione dell'acconto versato, nonché la corresponsione di una somma pari al 20% del prezzo pattuito a titolo di clausola penale stabilita nel contratto.
1.2 Si costituiva in giudizio la deducendo l'insussistenza del Controparte_1
proprio inadempimento ed eccependo che la mancata esecuzione della prestazione pattuita fosse derivata dalla revoca dell'autorizzazione concessa dalla proprietaria dell'immobile circa l'installazione dell'impianto oggetto del contratto e che pertanto fosse la società attrice ad essere inadempiente non avendo assolto l'obbligo di dotarsi di tutte le preventive autorizzazioni necessarie per l'attuazione del progetto.
1.3. Il primo giudice rilevava l'assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, avendo la stessa provato il titolo e la mancata esecuzione della prestazione - che rilevava in ogni caso circostanza non contestata tra le parti- e al contrario il mancato assolvimento del suddetto onere da parte della società convenuta relativamente alla dedotta revoca di autorizzazione effettuata dalla comproprietaria che constatava consistere in una mera diffida ad effettuare precisazioni e delucidazioni in merito alla fattibilità del progetto;
rilevava come l'onere di risolvere tale sopravvenienza fosse imputabile, in base alle clausole contrattuali, alla convenuta constatandone l'inadempimento a causa della sua inerzia in merito e in ogni caso la concreta irrilevanza della suddetta circostanza stante le tempistiche non coincidenti con il dedotto impedimento.
Accoglieva pertanto la domanda attorea dichiarando il grave inadempimento del e la condannava conseguentemente alla restituzione della Controparte_1
somma di euro 11.000 percepita dall'attrice a titolo di acconto, oltre interessi sino al soddisfo nonché al versamento della somma di euro 6.200,00 a titolo di risarcimento in virtù della clausola penale stipulata di cui valutava la validità e proporzionalità, oltre al rimborso delle spese di lite.
2. Nel proprio atto di impugnazione la ha contestato la Controparte_1
decisione chiedendone la riforma per le seguenti ragioni:
2.1 Errore nella valutazione degli elementi di prova.
In primo luogo, l'appellante ha contestato l'impugnata sentenza lamentando l'errata valutazione delle prove documentali da parte del primo giudice in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Ha sostenuto come la diffida inviata dalla locatrice dell'immobile si sostanziasse in una revoca dell'autorizzazione, precedentemente resa, all'installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto del contratto contestando inoltre la validità di quest'ultima, a causa della assenza di sottoscrizione di tutti i comproprietari dell'immobile locato.
2.2 Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Ha lamentato l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata sentenza sostenendo che il primo giudice ha considerato la richiesta al Pt_1 dell'autorizzazione paesaggistica, intervenuta successivamente alla diffida, quale indice di non impedimento dirimente all'esecuzione della prestazione contrattuale e dall'altro ravvisato l'inerzia della convenuta all'esecuzione della prestazione.
Ulteriormente ha dedotto che il ritardo nell'adempimento fosse un ritardo tollerabile e pertanto non sia indice di inadempimento soprattutto in quanto causato dal fatto della terza proprietaria.
Infine, ha contestato la decisione del primo giudice laddove ha rinvenuto come a sé addebitabile l'obbligazione di ottenere le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione dell'opera sostenendo di essersi impegnata esclusivamente a realizzare l'impianto a regola d'arte e non ad ottenere il convincimento della proprietaria dell'immobile ad autorizzare la sua installazione.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta la CP_2
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte e chiedendo il
[...] rigetto dell'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado di lite.
4. La causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del 14.09.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente entro i termini assegnati.
5. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellata non ravvisandosi i Controparte_2
presupposti per ritenere operante la disposizione codicistica invocata, la quale postula, ad avviso di questa Corte, un giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, che nel caso di specie non è dato riscontrare.
5.2 Il primo motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta l'erronea valutazione, da parte del Giudice di primo grado, della diffida inviata dalla SI.ra
, che sostiene debba essere qualificata come revoca dell'autorizzazione Pt_2 precedentemente prestata all'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dello stabile, è infondato e deve essere rigettato.
In merito, deve osservarsi che la revoca di un atto unilaterale, come quello autorizzatorio di cui al caso di specie, consiste in una dichiarazione di volontà unilaterale volta a estinguere un negozio giuridico o a ritirare una proposta o l'accettazione di un accordo. In particolare, per potersi definire tale, nella revoca deve rinvenirsi una volontà del dichiarante, che sia non equivoca, uguale e contraria rispetto a quella precedentemente resa nell'atto che si intende revocare. Su tali basi, pertanto, non può ritenersi espressione di tale volontà la richiesta di chiarimenti o di espletamento di ulteriori attività propedeutiche all'esecuzione dell'accordo.
Dall'esame degli atti di causa e, nello specifico, del documento n. 2 del fascicolo di primo grado della società appellante, non si rinviene la volontà di revocare l'autorizzazione precedentemente resa circa l'installazione dei pannelli fotovoltaici oggetto del contratto.
Invero, con la diffida del 13 novembre 2015, la terza locatrice richiedeva una perizia asseverata relativa alla fattibilità del progetto presentato, sul quale aveva delle perplessità, stante la quantità dei pannelli previsti per l'installazione, affermando inoltre espressamente che, in assenza di tali specifiche tecniche, avrebbe proceduto alla revoca dell'autorizzazione resa.
Dalla piana lettura della citata diffida, risulta che la volontà ivi manifestata dalla terza locatrice fosse quella di intimare all'appellante di procedere all'espletamento di una perizia circa la fattibilità del progetto e non, come lamentato da quest'ultimo, di revocare la predetta autorizzazione.
Con tali affermazioni manifestava infatti delle legittime perplessità circa la fattibilità del progetto che, in virtù di una corretta interpretazione letterale, non possono considerarsi espressione della volontà di revocare l'autorizzazione prestata, dato l'esplicito subordine della stessa all'assenza dei legittimi chiarimenti richiesti che l'appellante aveva il preciso dovere di fornire.
Questa Corte, pertanto, condivide e conferma sul punto la statuizione del primo giudice che ha escluso la sussistenza di revoca della autorizzazione resa.
È inoltre opportuno precisare che l'autorizzazione prestata dalla SI.ra , per Pt_2
quanto si dirà appresso, è dotata di validità, risultando quindi privo di pregio quanto dedotto dall'appellante in merito alla necessaria sottoscrizione della stessa da parte di tutti i comproprietari dell'immobile.
Nel caso di specie, infatti, risulta applicabile la disciplina relativa alla gestione di affari altrui, ex art. 2028 e ss. c.c., da parte della locatrice rispetto ai figli comproprietari dell'immobile locato.
In virtù della disciplina prevista da tale istituto, i negozi stipulati dal gestore di affari altrui, in assenza di dissenso da parte dei gestiti, risultano validamente conclusi. Si ha gestione di affari altrui, inoltre, anche nell'ipotesi in cui l'affare sia gestito non solo nell'interesse del dominus ma anche del gestore, ossia quando l'affare ha ad oggetto una cosa di interesse di entrambe le parti. Sul punto - e proprio in tema di locazione - la Suprema Corte ha infatti chiarito che “Il comproprietario non locatore, da parte sua, ove sia a conoscenza dell'intenzione del gestore di addivenire ad una locazione del bene comune, può manifestare preventivamente il proprio dissenso, il che lo esonererebbe, ai sensi dell'art. 2031 c.c., dal dovere di assumere le obbligazioni che il gestore abbia assunto” (cfr. Cass. n. 11135/2012).
La gestione del solo comproprietario dell'affare attinente la locazione dell'immobile, comprensiva di tutti gli atti ad essa collegati e riferibili, come l'autorizzazione all'installazione dell'impianto oggetto del contratto di cui è causa, è pertanto validamente disposta da parte del singolo comproprietario - unico locatore - in assenza di dissenso degli altri comproprietari, i quali, essendo a conoscenza della stessa, non hanno manifestato il loro dissenso, sicché risultano obbligati per le prestazioni assunte dal gestore, con conseguente validità per i terzi dei negozi posti in essere dal gestore, prevedendo inoltre la normativa anche la ratifica successiva delle obbligazioni poste in essere dal gestore.
Nel caso di specie risulta che la SI.ra abbia prestato la relativa Pt_2 autorizzazione in qualità di locatrice dell'immobile e, pertanto, in assenza di dissenso da parte dei comproprietari dello stesso. L'autorizzazione dalla stessa concessa circa la prestazione oggetto del contratto risulta quindi valida, trattandosi di attività collegata al contratto di locazione dalla stessa concluso anche per conto degli altri comproprietari. Non risulta infatti dirimente la sottoscrizione di tutti i comproprietari dell'immobile locato ai fini della validità per la società appellante dell'autorizzazione fornita dalla società appellata. Inoltre, nel caso in esame, dalle risultanze istruttorie emerge l'assenza di opposizione dei comproprietari rispetto all'operato della SI.ra
, avendo acconsentito alla sua autorizzazione. Pt_2
Infine deve ritenersi pacifico, ai sensi dell'art. 1122 bis c.c. , che la specifica attività autorizzata dalla comproprietaria-locatrice (l'installazione dei pannelli fotovoltaici) sia atto di ordinaria manutenzione che non richiede il consenso dei comproprietari.
Accertata la validità dell'autorizzazione resa e l'assenza di revoca della stessa non può ritenersi che l'inadempimento della società appellante sia stato causato dal fatto del terzo in concreto insussistente e non dimostrato, stante l'infondatezza di quanto eccepito in merito.
Deve poi rilevarsi come, dall'esame delle clausole contrattuali, si evince che l'onere attinente all'accertamento della fattibilità dell'esecuzione dell'opera fosse in ogni caso imputabile alla società convenuta. Sicché non può sostenersi che l'appellata non avesse assolto il proprio obbligo di ottenere l'autorizzazione della locatrice, essendo peraltro inconferente tale eccezione, stante la rilevata e dimostrata sussistenza del documento autorizzatorio e l'insussistenza di intervenuta revoca sostenuta dall'appellante.
5.3 Infondato risulta essere anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante si duole dell'illogicità e contraddittorietà della motivazione, derivante, a suo dire, dalla incongruenza della statuizione del primo giudice laddove, da un lato, ha riscontrato che la convenuta si fosse attivata per eseguire la prestazione, dando atto della richiesta che la stessa ha effettuato al Comune per il permesso paesaggistico e, dall'altro, ha dichiarato l'inadempienza nell'esecuzione della prestazione dovuta. L'appellante sostiene in merito che il riconoscimento dell'attivazione per l'ottenimento del permesso paesaggistico effettuato dal giudice contrasterebbe con la rilevata assenza di esecuzione della prestazione e avrebbe dovuto al contrario far emergere la volontà di adempimento dell'appellante del contratto intercorso.
In punto di contraddittorietà e illogicità della motivazione, occorre precisare che la stessa sussiste qualora dal corpo della sentenza emergano elementi tra loro contrastanti in merito alla ricostruzione fattuale operata dal giudice, i quali non concordano con la decisione presa dal giudice, non consentono di percepire e comprendere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla statuizione espressa in sentenza.
Nel caso di specie la circostanza di cui si duole l'appellante non può ritenersi indice di contraddittorietà né illogicità della motivazione, in quanto risulta immediatamente percepibile, nonché apprezzabile nel merito, il ragionamento del primo giudice.
Quest'ultimo, infatti, invoca la richiesta del permesso di costruire effettuata dall'appellante non con riguardo alla volontà di adempimento della stessa società, bensì al fine di sottolineare, stante la tempistica rilevata, come la diffida inviata dalla terza proprietaria, essendo precedente di oltre un anno rispetto al permesso richiesto al non fosse stata in concreto l'elemento ostativo per l'appellante della Pt_1
volontà di dare esecuzione al contratto, ossia non fosse stata in concreto la causa dell'inadempimento dell'appellante nell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto e, pertanto, come, conseguentemente, non potesse essere addebitato il suo inadempimento alla ricezione della diffida e dunque al fatto del terzo o alla responsabilità della appellata.
Il primo giudice, infatti, condivisibilmente, desume dalla successiva attività posta in essere dalla società appellante - ossia la richiesta del permesso al Pt_1
intervenuta oltre un anno dopo la diffida della locatrice - l'insussistenza di quanto dalla stessa sostenuto in giudizio a giustificazione del mancato adempimento, rilevandone l'infondatezza.
La motivazione della sentenza impugnata risulta essere, pertanto, lineare ed esente da vizi e la doglianza infondata.
Anche nel merito questa Corte ritiene di confermare la statuizione del primo giudice laddove ha ritenuto la responsabilità dell'inadempimento della prestazione oggetto del contratto addebitabile alla società convenuta con conseguente risoluzione del contratto e restituzione delle somme percepite a titolo di acconto nonché della somma prevista a titolo di clausola penale.
Dall'esame degli atti di causa e dalle risultanze istruttorie assunte in primo grado, risulta dimostrata dall'odierna appellata la validità del titolo nonché la mancata esecuzione della prestazione oggetto dell'accordo, che doveva avvenire entro il termine di 30 giorni dalla ricezione dei documenti, ricezione intervenuta già alla stipula del contratto come infatti risulta dimostrato tramite dichiarazione testimoniale del teste . Testimone_1
A riguardo deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccepita tollerabilità del ritardo che l'appellante assume causato dal fatto del terzo. La richiesta di delucidazioni relativa al progetto di fattibilità dell'opera oggetto del contratto, come già chiarito, non ha impedito l'esecuzione dello stesso da parte della società convenuta e pertanto non può ritenersi che il ritardo nell'esecuzione della prestazione, in ogni caso non rientrante nella normale tollerabilità, fosse derivato da causa non imputabile alla società appellante, avendo la stessa avuto la possibilità di rendere, come si era tra l'altro impegnata a fare, i chiarimenti e le delucidazioni tecniche tramite la perizia asseverata richiesta dalla terza locatrice della fattibilità dell'opera. L'inadempimento di tale onere risulta pertanto imputabile all'appellata anche in virtù delle clausole contrattuali.
Risultano pertanto sussistenti i presupposti di cui all'art. 1453 c.c. in virtù della dimostrata validità del titolo e della mancata esecuzione della prestazione da parte della la quale, al contrario, non ha assolto l'onere probatorio in Controparte_1 merito alla dedotta imputabilità dell'inadempimento a carico della società appellata, risultando le eccezioni formulate non comprovate dai documenti in atti.
Pertanto, deve essere confermata la decisione del primo giudice di accertamento della risoluzione del contratto di appalto stipulato tra le parti, con conseguente diritto alla restituzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. della somma versata a titolo di acconto di euro 11.000,00, il cui pagamento risulta dai documenti in atti, nonché del versamento della ulteriore somma di euro 6.200,00 prevista a titolo di risarcimento del danno in virtù della clausola penale prevista nel contratto.
6. Le considerazioni sopra esposte rendono ragione del rigetto del gravame proposto dalla società appellante, ritenuta assorbita ogni altra questione.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellante secondo la liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
8. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 75/2023 emessa dal Tribunale di Vasto e pubblicata in data 16.03.2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della società appellata che liquida in complessivi € Controparte_2
3.966,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08.112024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono