Art. 9.
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 14-ter:
"Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".
Alla legge 18 marzo 1958, n. 325 , e' aggiunto il seguente articolo 14-ter:
"Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, e 14 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo riso in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione".