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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VAROTTO VALTER, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Padova - Via Del Municipio N. 1 35122 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 766-2025-GJ24 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 482/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA ricorreva in data 26.06.2025, con deposito del 4.07.2025 ed istanza in P.U., contro il Comune di Padova-settore tributi e riscossione avverso e per la dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso di accertamento n. 766/2025/GJ24, relativo all'annualità 2021, emesso dal Comune di Padova – Ufficio
Tributi, in data 28/04/2025, recante l'accertamento del mancato pagamento dell'Importa Municipale Propria
(prima rata), per € 1.215,37 oltre sanzioni ed interessi, e per quanto occorer possa, il rifiuto espresso di autotutela notificato in data 23.06.2025, con protocollo n. 0340815 del 23/06/2025.
La ricorrente società:
- sottopone i precedenti in ordine all'esenzione dal pagamento della prima rata IMU prevista dall'art. 6 sexies del D.L. 22.3.2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), laddove presentava telematicamente la richiesta di agevolazione, e la stessa veniva accolta dalla competente Agenzia delle
Entrate, e avanzava istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento notificato in data
19.05.2025;
- eccepisce in via principale, nel merito, erroneità della pretesa fiscale in quanto non dovuta per esenzione dall'obbligo di versamento. Violazione dell'art. 6 sexies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
- riprende le argomentazioni svolte dal Comune nel respingere la richiesta di annullamento dell'avviso in autotutela e la giurisprudenza formatasi in argomento;
- chiede: - in via principale, la declaratoria di nullità/annullamento dell'avviso di accertamento n. 766/2025/
GJ24; - la vittoria delle spese.
Si costituisce il Comune di Padova-settore tributi e riscossione in data 24.10.2025:
- rilevando la mancanza della dichiarazione IMU in ordine alla praticata esenzione che doveva risultare correlata ai temporanei aiuti di Stato goduti dal contribuente;
- osservando che nel caso concreto, ha riscontrato che la ricorrente società non ha presentato né la dichiarazione Imu né tantomeno l'auto-dichiarazione all'Agenzia delle entrate;
- chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
In data 13.11.2025 la ricorrente società deposita atto di rinuncia agli atti del giudizio, ripercorrendo lo stato dei fatti e le argomentazioni sottoposte in controdeduzione dal convenuto Comune di Padova;
rileva il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende visione della documentazione in atti e valuta accoglibile l'atto di rinuncia al ricorso come prodotto dalla ricorrente società.
Considera il contenuto dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992 in ordine agli esiti delle spese delle parti in causa, non rilevando espressione di accoglimento in compensazione da parte del convenuto Comune di Padova.
La Corte ritiene pertanto di riconoscere le spese in favore del convenuto resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Condanna la Parte Ricorrente a corrispondere le spese quantificate in euro 1000,00 (mille/00) onnicomprensivi.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 2, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
VAROTTO VALTER, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 465/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Padova - Via Del Municipio N. 1 35122 Padova PD
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 766-2025-GJ24 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 482/2025 depositato il
28/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SpA ricorreva in data 26.06.2025, con deposito del 4.07.2025 ed istanza in P.U., contro il Comune di Padova-settore tributi e riscossione avverso e per la dichiarazione di nullità e/o annullamento dell'avviso di accertamento n. 766/2025/GJ24, relativo all'annualità 2021, emesso dal Comune di Padova – Ufficio
Tributi, in data 28/04/2025, recante l'accertamento del mancato pagamento dell'Importa Municipale Propria
(prima rata), per € 1.215,37 oltre sanzioni ed interessi, e per quanto occorer possa, il rifiuto espresso di autotutela notificato in data 23.06.2025, con protocollo n. 0340815 del 23/06/2025.
La ricorrente società:
- sottopone i precedenti in ordine all'esenzione dal pagamento della prima rata IMU prevista dall'art. 6 sexies del D.L. 22.3.2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), laddove presentava telematicamente la richiesta di agevolazione, e la stessa veniva accolta dalla competente Agenzia delle
Entrate, e avanzava istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento notificato in data
19.05.2025;
- eccepisce in via principale, nel merito, erroneità della pretesa fiscale in quanto non dovuta per esenzione dall'obbligo di versamento. Violazione dell'art. 6 sexies del D.L. 22 marzo 2021, n. 41;
- riprende le argomentazioni svolte dal Comune nel respingere la richiesta di annullamento dell'avviso in autotutela e la giurisprudenza formatasi in argomento;
- chiede: - in via principale, la declaratoria di nullità/annullamento dell'avviso di accertamento n. 766/2025/
GJ24; - la vittoria delle spese.
Si costituisce il Comune di Padova-settore tributi e riscossione in data 24.10.2025:
- rilevando la mancanza della dichiarazione IMU in ordine alla praticata esenzione che doveva risultare correlata ai temporanei aiuti di Stato goduti dal contribuente;
- osservando che nel caso concreto, ha riscontrato che la ricorrente società non ha presentato né la dichiarazione Imu né tantomeno l'auto-dichiarazione all'Agenzia delle entrate;
- chiedendo il rigetto del ricorso e la vittoria delle spese.
In data 13.11.2025 la ricorrente società deposita atto di rinuncia agli atti del giudizio, ripercorrendo lo stato dei fatti e le argomentazioni sottoposte in controdeduzione dal convenuto Comune di Padova;
rileva il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo la dichiarazione di estinzione del processo e la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, prende visione della documentazione in atti e valuta accoglibile l'atto di rinuncia al ricorso come prodotto dalla ricorrente società.
Considera il contenuto dell'art. 44 del D. Lgs. n. 546/1992 in ordine agli esiti delle spese delle parti in causa, non rilevando espressione di accoglimento in compensazione da parte del convenuto Comune di Padova.
La Corte ritiene pertanto di riconoscere le spese in favore del convenuto resistente, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Condanna la Parte Ricorrente a corrispondere le spese quantificate in euro 1000,00 (mille/00) onnicomprensivi.