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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 08/04/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1574/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1574/2023 tra
NI IN
ATTORE/I
e
CAPITANERIA PORTO ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per NI IN l'avv. SECONDARI BIANTE. Per CAPITANERIA PORTO ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA il C.F. GIULIA PETRUZZI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. SECONDARI conclude come da ricorso. Il C.F. PETRUZZI conclude come da comparsa di costituzione. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, memorie ed eccezioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2023 promossa da:
NI IN (C.F. in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della IN NI E ET S.N.C., con il patrocinio dell'avv.
SECONDARI BIANTE, elettivamente domiciliato in Foligno (PG) Via Roma n. 82/d presso il difensore
RICORRENTI contro
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO ANCONA, in persona del Comandante p.t., rappresentato dal delegato C.F. Gianluca Oliveti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/03/2023 il sig. BI NT, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società BI NT e TT S.n.c., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 03/2023 del 20/01/2023 della
Capitaneria di Porto di Ancona, con le quali è stato ingiunto di pagare € 2.255,60 (di cui euro 55,60 per spese notifica) e di pagare € 2.255,60 (di cui € 55,60 per spese notifica) a titolo di sanzioni amministrative, rispettivamente, per la violazione del D.Lgs n. 4/2012 art. 10 comma 1 lett O) e D.D.
23/01/2020 art. 2 lett. C) e per la violazione del D.Lgs n. 4/2012 art. 10 comma 1 lett. E e D.D.
23/01/2020 art. 2 lett. C) perché “durante l'ispezione effettuata alle ore 6.00 circa del 10/10/2022 presso il punto di ormeggio, banchina Mandracchio di Ancona, a bordo del MP Cigno AN 4163 si
pagina 2 di 4 rinveniva un quantitativo di circa 160 Kg., confenzionati in n. 14 sacchetti di plastica di colore blu, di vongola Venus gallina. Il quantativo rinvenuto risultava non registrato sul giornale di pesca e risultava essere superiore al quantativo previsto giornaliero di 400 kg. Il prodotto risultava essere in eccedenza al prodotto sbarcato come da Bolla n. 159 del 10.10.2022 della Ditta BI e TT snc”.
A motivi di opposizione il ricorrente sostiene: I) la violazione di legge- violazione degli art. 14, 8 e dell'art. 8 bis L. 689/81- cumulo giuridico;
2) l'insussistenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D.Lgs n. 4/2012; 3) l'insussistenza della recidiva infraquinquennale, e conclude per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, in subordine, per l'applicazione del minimo edittale.
Si è costituita la Capitaneria di Porto di Ancona resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale, ed è stata chiamata per la discussione all'udienza del 08/04/2025.
Il ricorrente ha eccepito che le ordinanze ingiunzione n 02/2023 e n. 03/2023 si riferiscono alle stesso fatto avvenuto lo stesso giorno, con la conseguenza che il verbale doveva essere unico ed unica doveva essere l'ordinanza ingiunzione, e che duplicando gli atti amministrativi il Ministero ha addebitato ingiustificati costi di notifica al trasgressore e non ha applicato i criteri del cumulo giuridico.
Al riguardo occorre evidenziare che le violazioni delle due disposizioni amministrative (art. 10 comma
1 lett. O e art. 10 comma 1 lett. E del D.Lgs 04/2012) sono determinate da azioni od omissioni materialmente diverse: la prima riguarda la violazione degli obblighi vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi (il quantitivo rinvenuto risultava non registrato sul giornale di pesca); la seconda pescare quantita' superiori a quelle autorizzate dalle normativa vigente.
Nel merito, il ricorrente sostiene che non vi è stata alcuna pesca superiore al quantitativo giornaliero permesso e/o altra violazione di registrazione, in quanto le vongole selezionate e destinate al mercato erano quelle selezionate e sbarcate con regolare emissione di bolla, mentre le altre vongole rinvenute erano destinate al rigetto dispersivo nelle aree apppositamente destinate al rigetto.
L'istruttoria ha dimostrato che è fondata la contestazione elevata all'opponente.
Dall'esame dei verbali risulta chiaramente la condotta contestata dai verbalizzanti, accertata personalmente dagli stessi.
Al riguardo ed in relazione a quest'ultimo elemento va sottolineato il valore ex art. 2700 c.c. di quanto visto direttamente dagli accertatori.
pagina 3 di 4 Va inoltre osservato che il Regolamento comunitario n. 1224 del 20/11/2009 all'art. 14 prevede che il giornale di pesca comprende le seguenti informazioni: g) le stime dei quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, di ciascuna specie detenuta a bordo, compresi - in una voce distinta- i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
h) le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui.
L'art. 15 dispone che i comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera: a) almeno una volta al giorno;
b) dopo l'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.
Pertanto, è pacifico dedurre che all'atto dello sbarco deve essere dichiarato tutto il prodotto presente a bordo, comprensivo di quello, eventualmente, destinato al successivo rigetto in mare.
Nel caso in esame dagli atti risulta che il trasgressore non ha indicato il prodotto ittico rinvenuto a bordo durante le operazioni di accertamento.
Sulla recidiva, la Capitaneria di Porto ha documentato le precedenti violazioni del D.Lgs. n. 4/2012 commesse dal BI.
Di conseguenza l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma delle ordinanze impugnate.
Infine, pur nella soccombenza della parte ricorrente, le spese del presente giudizio non possono essere rifuse in favore della convenuta, in quanto la resistente sta in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, e non ha depositato nessuna nota attestante le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzione opposte.
Spese di lite compensate.
Ancona, 08/04/2025
Il Giudice on.
Dott. Roberta Mariotti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1574/2023 tra
NI IN
ATTORE/I
e
CAPITANERIA PORTO ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA
CONVENUTO/I
Oggi 08/04/2025 ad ore 9,50 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per NI IN l'avv. SECONDARI BIANTE. Per CAPITANERIA PORTO ANCONA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA il C.F. GIULIA PETRUZZI.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. SECONDARI conclude come da ricorso. Il C.F. PETRUZZI conclude come da comparsa di costituzione. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti introduttivi, memorie ed eccezioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito della camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on.
dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1574/2023 promossa da:
NI IN (C.F. in proprio e nella qualità di legale C.F._1
rappresentante della IN NI E ET S.N.C., con il patrocinio dell'avv.
SECONDARI BIANTE, elettivamente domiciliato in Foligno (PG) Via Roma n. 82/d presso il difensore
RICORRENTI contro
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - CAPITANERIA DI PORTO ANCONA, in persona del Comandante p.t., rappresentato dal delegato C.F. Gianluca Oliveti
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 08/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/03/2023 il sig. BI NT, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società BI NT e TT S.n.c., ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 02/2023 e l'ordinanza ingiunzione n. 03/2023 del 20/01/2023 della
Capitaneria di Porto di Ancona, con le quali è stato ingiunto di pagare € 2.255,60 (di cui euro 55,60 per spese notifica) e di pagare € 2.255,60 (di cui € 55,60 per spese notifica) a titolo di sanzioni amministrative, rispettivamente, per la violazione del D.Lgs n. 4/2012 art. 10 comma 1 lett O) e D.D.
23/01/2020 art. 2 lett. C) e per la violazione del D.Lgs n. 4/2012 art. 10 comma 1 lett. E e D.D.
23/01/2020 art. 2 lett. C) perché “durante l'ispezione effettuata alle ore 6.00 circa del 10/10/2022 presso il punto di ormeggio, banchina Mandracchio di Ancona, a bordo del MP Cigno AN 4163 si
pagina 2 di 4 rinveniva un quantitativo di circa 160 Kg., confenzionati in n. 14 sacchetti di plastica di colore blu, di vongola Venus gallina. Il quantativo rinvenuto risultava non registrato sul giornale di pesca e risultava essere superiore al quantativo previsto giornaliero di 400 kg. Il prodotto risultava essere in eccedenza al prodotto sbarcato come da Bolla n. 159 del 10.10.2022 della Ditta BI e TT snc”.
A motivi di opposizione il ricorrente sostiene: I) la violazione di legge- violazione degli art. 14, 8 e dell'art. 8 bis L. 689/81- cumulo giuridico;
2) l'insussistenza della violazione e falsa applicazione dell'art. 10 D.Lgs n. 4/2012; 3) l'insussistenza della recidiva infraquinquennale, e conclude per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e, in subordine, per l'applicazione del minimo edittale.
Si è costituita la Capitaneria di Porto di Ancona resistendo all'opposizione e chiedendo la conferma delle ordinanze ingiunzione opposte.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prova testimoniale, ed è stata chiamata per la discussione all'udienza del 08/04/2025.
Il ricorrente ha eccepito che le ordinanze ingiunzione n 02/2023 e n. 03/2023 si riferiscono alle stesso fatto avvenuto lo stesso giorno, con la conseguenza che il verbale doveva essere unico ed unica doveva essere l'ordinanza ingiunzione, e che duplicando gli atti amministrativi il Ministero ha addebitato ingiustificati costi di notifica al trasgressore e non ha applicato i criteri del cumulo giuridico.
Al riguardo occorre evidenziare che le violazioni delle due disposizioni amministrative (art. 10 comma
1 lett. O e art. 10 comma 1 lett. E del D.Lgs 04/2012) sono determinate da azioni od omissioni materialmente diverse: la prima riguarda la violazione degli obblighi vigenti in materia di registrazione e dichiarazione dei dati relativi alle catture e agli sbarchi (il quantitivo rinvenuto risultava non registrato sul giornale di pesca); la seconda pescare quantita' superiori a quelle autorizzate dalle normativa vigente.
Nel merito, il ricorrente sostiene che non vi è stata alcuna pesca superiore al quantitativo giornaliero permesso e/o altra violazione di registrazione, in quanto le vongole selezionate e destinate al mercato erano quelle selezionate e sbarcate con regolare emissione di bolla, mentre le altre vongole rinvenute erano destinate al rigetto dispersivo nelle aree apppositamente destinate al rigetto.
L'istruttoria ha dimostrato che è fondata la contestazione elevata all'opponente.
Dall'esame dei verbali risulta chiaramente la condotta contestata dai verbalizzanti, accertata personalmente dagli stessi.
Al riguardo ed in relazione a quest'ultimo elemento va sottolineato il valore ex art. 2700 c.c. di quanto visto direttamente dagli accertatori.
pagina 3 di 4 Va inoltre osservato che il Regolamento comunitario n. 1224 del 20/11/2009 all'art. 14 prevede che il giornale di pesca comprende le seguenti informazioni: g) le stime dei quantitativi in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, il numero di individui, di ciascuna specie detenuta a bordo, compresi - in una voce distinta- i quantitativi o gli individui di taglia inferiore alla pertinente taglia minima di riferimento per la conservazione;
h) le stime dei quantitativi di ciascuna specie rigettati in mare in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di individui.
L'art. 15 dispone che i comandanti delle navi da cattura dell'Unione trasmettono per via elettronica le informazioni di cui all'articolo 14 all'autorità competente del loro Stato membro di bandiera: a) almeno una volta al giorno;
b) dopo l'ultima operazione di pesca e prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.
Pertanto, è pacifico dedurre che all'atto dello sbarco deve essere dichiarato tutto il prodotto presente a bordo, comprensivo di quello, eventualmente, destinato al successivo rigetto in mare.
Nel caso in esame dagli atti risulta che il trasgressore non ha indicato il prodotto ittico rinvenuto a bordo durante le operazioni di accertamento.
Sulla recidiva, la Capitaneria di Porto ha documentato le precedenti violazioni del D.Lgs. n. 4/2012 commesse dal BI.
Di conseguenza l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma delle ordinanze impugnate.
Infine, pur nella soccombenza della parte ricorrente, le spese del presente giudizio non possono essere rifuse in favore della convenuta, in quanto la resistente sta in giudizio avvalendosi di un funzionario delegato, e non ha depositato nessuna nota attestante le spese sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione e conferma le ordinanze ingiunzione opposte.
Spese di lite compensate.
Ancona, 08/04/2025
Il Giudice on.
Dott. Roberta Mariotti
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