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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 07/07/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1513/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) in sua vece a , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
procuratrice con il patrocinio dell' avv. MANCUSI MARIO e con elezione di domicilio presso avv. MANCUSI MARIO;
ATTORE opposto
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_2 C.F._1
FORLANI ISABELLA e con elezione di domicilio in VIA VINCENZO ROSSI 130/2
61122 PESARO, presso e nello studio dell'avv. FORLANI ISABELLA;
CONVENUTO opponente
Oggetto: Opposizione ex art. 615 cpc
CONCLUSIONI
Parte ha così concluso: Pt_1
- nel merito rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto;
pagina 1 di 4 - per l'effetto disporre la prosecuzione dell'esecuzione con assegnazione delle somme pignorate;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Parte CP_2
voglia disporre la compensazione delle spese di lite a definizione del presente procedimento, visto che la stessa ha richiesto l'apertura della procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 e ss. CCII per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta e visto anche il contegno processuale assunto nel presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva di avere notificato atto di precetto per Parte_1
euro 22.949,26 a e di avere poi notificato pignoramento presso terzi;
Controparte_2
la notifica si perfezionava nei confronti del terzo il 26.3.24 e nei confronti del debitore il giorno 11.5.24; si costituiva la sostenendo la perenzione del precetto per CP_2
mancato rispetto dell'art. 481 cpc e chiedendo che il pignoramento venisse posto in coda al precedente già gravante sullo stipendio della debitrice (al. 4 del fasc. Pt_1
spv); il G.E. il 7.8.24 dichiarava l'inefficacia del pignoramento perchè l'atto di pignoramento era stato notificato al terzo il 26.3.24 e alla esecutata il giorno CP_3
11.5.24 e quindi erano stati superati i termini di cui agli artt. 481 e 491 cpc;
concedeva termine di 45 gg. per la riassunzione del giudizio di merito. Di qui l'odierna causa.
La eccepiva che la notifica del precetto alla si era Parte_1 CP_2
perfezionata il 26.1.24 mentre la notifica del pignoramento alla esecutata si era pagina 2 di 4 perfezionata con consegna a mani il giorno 11.5.24 e che il pignoramento era stato portato a notifica il 21.3.24 (la notifica al terzo si era invece perfezionata il 26.3.24); la data da prendere in considerazione era quella in cui l'atto era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario.
Eccepiva poi la tardività dell'opposizione avversaria che andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione: il pignoramento invero era stato notificato il giorno 11.5.24 e la si era costituita solo il CP_2
23.7.24.Le eccezioni erano quindi tardive.
Si costituiva la per dichiarare di avere presentato domanda di CP_2
esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII il 6.11.24 e che l'avv. aveva Pt_2
accettato la nomina di gestore della crisi come da allegato che depositava. Concludeva come in epigrafe affermando di non sollevare alcuna eccezione, né processuale né di merito, di non svolgere alcuna difesa e di non proporre alcuna domanda. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta a sentenza il 25.6.25.
Si prende atto del fatto che la non solleva eccezioni e quindi implicitamente ha CP_2
rinunciato ad eccepire la perenzione del precetto. Nel giudizio dinanzi al G.E. invero aveva rilevato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne conseguiva che entro i 90 giorni doveva essere ricevuto l'atto dal destinatario e nel caso in esame il termine ex art. 481 cpc scadeva il 26.4.24 e quindi non è stato rispettato (ricezione dell'11.5.24 ,data di ricezione della notifica del pignoramento).
pagina 3 di 4 In rito va ora osservato che la opposizione della è tardiva in quanto ha sollevato CP_2
l'eccezione di perenzione del precetto con comparsa (in opposizione) del 24.7.24: ebbene se si eccepisce il mancato rispetto dell'art. 481 cpc, occorre azionare l'opposizione agli atti esecutivi (non l'opposizione alla esecuzione) e quindi rispettare il termine di legge di giorni 20. Il termine dunque decorreva dall'11.5.24 e alla data del
24.7.24 era ampiamente scaduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc di Controparte_2
Condanna a rimborsare alla parte e in sua Controparte_2 Parte_1
vece a , procuratrice , le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 3200,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase di trattazione , euro 800,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario .
Cosi' deciso in data 7/07/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1513/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) in sua vece a , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
procuratrice con il patrocinio dell' avv. MANCUSI MARIO e con elezione di domicilio presso avv. MANCUSI MARIO;
ATTORE opposto
contro
:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. Controparte_2 C.F._1
FORLANI ISABELLA e con elezione di domicilio in VIA VINCENZO ROSSI 130/2
61122 PESARO, presso e nello studio dell'avv. FORLANI ISABELLA;
CONVENUTO opponente
Oggetto: Opposizione ex art. 615 cpc
CONCLUSIONI
Parte ha così concluso: Pt_1
- nel merito rigettare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in quanto infondata in fatto e diritto;
pagina 1 di 4 - per l'effetto disporre la prosecuzione dell'esecuzione con assegnazione delle somme pignorate;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.
Parte CP_2
voglia disporre la compensazione delle spese di lite a definizione del presente procedimento, visto che la stessa ha richiesto l'apertura della procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 e ss. CCII per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta e visto anche il contegno processuale assunto nel presente giudizio.
Motivi della decisione
Con atto di citazione deduceva di avere notificato atto di precetto per Parte_1
euro 22.949,26 a e di avere poi notificato pignoramento presso terzi;
Controparte_2
la notifica si perfezionava nei confronti del terzo il 26.3.24 e nei confronti del debitore il giorno 11.5.24; si costituiva la sostenendo la perenzione del precetto per CP_2
mancato rispetto dell'art. 481 cpc e chiedendo che il pignoramento venisse posto in coda al precedente già gravante sullo stipendio della debitrice (al. 4 del fasc. Pt_1
spv); il G.E. il 7.8.24 dichiarava l'inefficacia del pignoramento perchè l'atto di pignoramento era stato notificato al terzo il 26.3.24 e alla esecutata il giorno CP_3
11.5.24 e quindi erano stati superati i termini di cui agli artt. 481 e 491 cpc;
concedeva termine di 45 gg. per la riassunzione del giudizio di merito. Di qui l'odierna causa.
La eccepiva che la notifica del precetto alla si era Parte_1 CP_2
perfezionata il 26.1.24 mentre la notifica del pignoramento alla esecutata si era pagina 2 di 4 perfezionata con consegna a mani il giorno 11.5.24 e che il pignoramento era stato portato a notifica il 21.3.24 (la notifica al terzo si era invece perfezionata il 26.3.24); la data da prendere in considerazione era quella in cui l'atto era stato consegnato all'Ufficiale Giudiziario.
Eccepiva poi la tardività dell'opposizione avversaria che andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione: il pignoramento invero era stato notificato il giorno 11.5.24 e la si era costituita solo il CP_2
23.7.24.Le eccezioni erano quindi tardive.
Si costituiva la per dichiarare di avere presentato domanda di CP_2
esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII il 6.11.24 e che l'avv. aveva Pt_2
accettato la nomina di gestore della crisi come da allegato che depositava. Concludeva come in epigrafe affermando di non sollevare alcuna eccezione, né processuale né di merito, di non svolgere alcuna difesa e di non proporre alcuna domanda. Chiedeva la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta a sentenza il 25.6.25.
Si prende atto del fatto che la non solleva eccezioni e quindi implicitamente ha CP_2
rinunciato ad eccepire la perenzione del precetto. Nel giudizio dinanzi al G.E. invero aveva rilevato che nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo e la dichiarazione positiva del terzo esaminata all'udienza (oppure l'accertamento endoesecutivo compiuto nei suoi confronti) ha funzione di perfezionamento;
ne conseguiva che entro i 90 giorni doveva essere ricevuto l'atto dal destinatario e nel caso in esame il termine ex art. 481 cpc scadeva il 26.4.24 e quindi non è stato rispettato (ricezione dell'11.5.24 ,data di ricezione della notifica del pignoramento).
pagina 3 di 4 In rito va ora osservato che la opposizione della è tardiva in quanto ha sollevato CP_2
l'eccezione di perenzione del precetto con comparsa (in opposizione) del 24.7.24: ebbene se si eccepisce il mancato rispetto dell'art. 481 cpc, occorre azionare l'opposizione agli atti esecutivi (non l'opposizione alla esecuzione) e quindi rispettare il termine di legge di giorni 20. Il termine dunque decorreva dall'11.5.24 e alla data del
24.7.24 era ampiamente scaduto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione ex art. 615 cpc di Controparte_2
Condanna a rimborsare alla parte e in sua Controparte_2 Parte_1
vece a , procuratrice , le spese di lite, che si liquidano in Controparte_1
€ 3200,00 di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 800,00 per la fase di trattazione , euro 800,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA
e rimborso forfetario .
Cosi' deciso in data 7/07/2025 il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
pagina 4 di 4