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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.r.g. 2002/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marmorato che lo difende in Parte_1 forza di procura in atti ricorrente contro appresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto Motivi della decisione
Il ricorrente, nel presente giudizio riassunto nei confronti della sola , Controparte_1 chiede la condanna della predetta società, quale committente e responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, avendo egli lavorato sempre lavorato su appalto di nei cantieri di Sestri Ponente, quale tubista navale, alle dipendenze di Controparte_1
nel periodo 1/6/2027-6/2/2023, al pagamento in proprio favore di Controparte_2 complessivi euro 36.917,41 a titolo di mensilità di gennaio e febbraio 2023, 13 mensilità 2022, ratei di 13 mensilità 2023, compenso per lavoro straordinario e TFR, come da conteggio da ultimo depositato dal ricorrente, oltre accessori. Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del giudice adito. Al riguardo deve rilevarsi che, come è noto, l'art. 413 co. 2° e 3° c.p.c., nel disciplinare la competenza per territorio nelle controversie di lavoro, individua tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro e cioè: quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto) (Cass., ord. 27 luglio 2012, n.
13530; Cass., 6 dicembre 2010, n. 24695). Nella specie risulta documentalmente provato che i contratti di lavoro subordinato tra il ricorrente e assegnassero come “sede di lavoro… Genova c/o CP_2
– Sestri Ponente”. Controparte_1
Il teste escusso ha riferito dell'esistenza a Genova di uffici- containers e di un'officina (contenente attrezzature da lavoro) del Consorzio Comex, di cui fa parte, CP_2 all'interno dell'area (cfr. teste . Dunque non essendo neppure in CP_1 Tes_1 contestazione la genuinità del subappalto, deve ritenersi il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte del subappaltatore e quindi la disponibilità in capo al subappaltatore delle necessarie attrezzature. Devono allora richiamarsi i principi giurisprudenziali per cui, “ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., nella più recente giurisprudenza…, non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. 16 novembre 2010, n. 23110; Cass. 29 febbraio 2012, -4- Ric. 2015 n. 01400 sez. ML - ud. 16-12- 2015 n. 3111; Cass. 15 luglio 2013, n. 17347). Recentemente questa Corte ha affermato che la dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. 22 maggio 2014, n. 11320)” (Cass., 2 febbraio 2016 n. 2003). E'stato, così, in particolare affermato che “rientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali)” (Cass., 7 dicembre 2017 n. 29344).
Pertanto, con riferimento alle domande inizialmente proposte anche nei confronti del datore di lavoro, non può dubitarsi della competenza del Tribunale di Genova, quale giudice del luogo della dipendenza, ex art. 413 c.p.c.. Con riferimento alla domanda proposta nei confronti di deve poi osservarsi CP_1 che, quando tra le “domande rivolte contro le diverse società sussiste … un particolare legame di interconnessione che, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall'art. 331 c.p.c., ai fini della unitarietà del giudizio di impugnazione, tale tipo di legame "eccede il molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause previsto dall'art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall'art. 413 c.p.c. ... e consente "il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dagli artt. 31 e ss., che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'art. 413", e così l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una (o più) delle cause connesse” (Cass., ord. 26 novembre 2013, n. 26379; Cass. ord., 15 gennaio 2013, n. 768; Cass., ord. 31 luglio 2014 n. 17513). In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto che, anche nel caso in cui vengano convenute in giudizio più società, invocando la responsabilità solidale ex art. 29 d. lgs. n 276/2003, sussiste quella particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 c.p.c. e segg., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 cod. proc. civ., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o per l'altra delle cause connesse. “I tre fori speciali esclusivi previsti dall'art. 413 c.p.c., comma 2, (il foro del luogo ove èsorto il rapporto fori speciali esclusivi alternativi, il foro dell'azienda e il foro della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o lo era al momento di cessazione del rapporto), che direttamente regolano la competenza in caso sia proposta un'unica causa di lavoro relativa ad un determinato rapporto, sono utilmente invocabili in caso di più cause di lavoro tra loro strettamente interconnesse o nel caso di un rapporto sostanzialmente unitario. Deve infatti ritenersi che, anche senza che ricorra un caso di contitolarità o un rapporto plurisoggettivo, possa comunque configurarsi quella comunanza di cause che costituisce motivo di trattazione congiunta, tale cioè da comportare l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una delle due cause connesse” (Cass., ord. 31 luglio 2013, n. 18384; cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3086; Cass., ord. 31 luglio 2014, n. 17513; Cass., ord. 31 maggio 2014, n. 7451). La causa risulta dunque correttamente radicata presso il Tribunale di Genova. Nel merito, non vi sono dubbi, alla luce dei documenti depositati in giudizio, che la società è stata nel periodo oggetto di causa datrice di lavoro del Controparte_2 ricorrente (cfr. buste paga, Certificazione Unica 2022, modulo dimissioni, contratti di lavoro in atti).
Dai verbali di prova orale di causa analoga, acquisiti sull'accordo delle parti, risulta che nel periodo dedotto il ricorrente ha lavorato sempre su commesse di Controparte_1
(cfr. testi nel procedimento n.r.g. 2227/2023). Tes_2 Tes_3
Deve trovare dunque riconoscersi la responsabilità solidale di ex art. 29 CP_1
d.lgs. 276/20023 per tutti i crediti di natura strettamente retributiva maturati nel corso dell'attività prestata dal lavoratore sull'appalto CP_1
Non vi è prova del corretto adempimento di tale obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, posta in liquidazione giudiziale, né da parte della Committente. I crediti dedotti restano pertanto insoluti e sussiste la responsabilità solidale della committente.
I testi della causa n.r.g. 2227/2023 e il teste escusso nel presente giudizio, Tes_1 hanno concordemente riferito di un orario di lavoro seguito dal ricorrente dalle 7 alle 17, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì e di un orario dalle 7 alle 12, per almeno due sabati al mese. Sussiste dunque il diritto al compenso per il lavoro svolto oltre le
40 settimanali contrattuali, secondo le maggiorazioni da CCNL applicato al rapporto
(doc. 6A, 6B). Parimenti il lavoratore ha maturato la tredicesima mensilità ed il TFR rimasti non pagati e dovuti per contratto e per CCNL (docc. 5 e 6 ric.).
Parte ricorrente ha depositato conteggio contabile, coerente con i crediti riconosciuti nella presente sentenza, che tiene conto del percepito e che non è stato contestato da sotto il profilo aritmetico-contabile. Controparte_1
deve pertanto essere condannata, quale responsabile solidale ex art. 29 CP_1
D.lgs. n. 276/2003, al pagamento di complessivi euro 36.917,41, e agli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalle singole maturazioni al saldo.
, soccombente, deve essere condannate alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente.
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di euro 36.917,41, di cui euro 11.698,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo;
condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA Genova, 20/3/2025 Il Giudice Margherita Bossi
Il Tribunale di Genova in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro in persona del dott. Margherita Bossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n.r.g. 2002/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marmorato che lo difende in Parte_1 forza di procura in atti ricorrente contro appresentata e difesa dall' Avv. Maurizio Orione come da Controparte_1 mandato in atti, convenuto Motivi della decisione
Il ricorrente, nel presente giudizio riassunto nei confronti della sola , Controparte_1 chiede la condanna della predetta società, quale committente e responsabile solidale ex art. 29 del d.lgs. 276/2003, avendo egli lavorato sempre lavorato su appalto di nei cantieri di Sestri Ponente, quale tubista navale, alle dipendenze di Controparte_1
nel periodo 1/6/2027-6/2/2023, al pagamento in proprio favore di Controparte_2 complessivi euro 36.917,41 a titolo di mensilità di gennaio e febbraio 2023, 13 mensilità 2022, ratei di 13 mensilità 2023, compenso per lavoro straordinario e TFR, come da conteggio da ultimo depositato dal ricorrente, oltre accessori. Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del giudice adito. Al riguardo deve rilevarsi che, come è noto, l'art. 413 co. 2° e 3° c.p.c., nel disciplinare la competenza per territorio nelle controversie di lavoro, individua tre fori speciali esclusivi, alternativamente concorrenti tra loro e cioè: quello ove è sorto il rapporto, quello ove si trova l'azienda e quello della dipendenza ove il lavoratore è addetto (o prestava la sua attività lavorativa alla fine del rapporto) (Cass., ord. 27 luglio 2012, n.
13530; Cass., 6 dicembre 2010, n. 24695). Nella specie risulta documentalmente provato che i contratti di lavoro subordinato tra il ricorrente e assegnassero come “sede di lavoro… Genova c/o CP_2
– Sestri Ponente”. Controparte_1
Il teste escusso ha riferito dell'esistenza a Genova di uffici- containers e di un'officina (contenente attrezzature da lavoro) del Consorzio Comex, di cui fa parte, CP_2 all'interno dell'area (cfr. teste . Dunque non essendo neppure in CP_1 Tes_1 contestazione la genuinità del subappalto, deve ritenersi il requisito della organizzazione dei mezzi necessari da parte del subappaltatore e quindi la disponibilità in capo al subappaltatore delle necessarie attrezzature. Devono allora richiamarsi i principi giurisprudenziali per cui, “ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 cod. proc. civ., nella più recente giurisprudenza…, non coincide con quello di unità produttiva contenuto in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa (Cass. 16 novembre 2010, n. 23110; Cass. 29 febbraio 2012, -4- Ric. 2015 n. 01400 sez. ML - ud. 16-12- 2015 n. 3111; Cass. 15 luglio 2013, n. 17347). Recentemente questa Corte ha affermato che la dipendenza dell'azienda, ai fini della determinazione del giudice territorialmente competente in ordine alle controversie di lavoro ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ., può essere ravvisata anche in un cantiere stradale della società datrice di lavoro, in cui siano addetti lavoratori e nel quale esistano beni destinati a rendere possibile l'espletamento dell'attività appaltata e quindi il conseguimento dei fini imprenditoriali (Cass. 22 maggio 2014, n. 11320)” (Cass., 2 febbraio 2016 n. 2003). E'stato, così, in particolare affermato che “rientra nella nozione di "dipendenza alla quale è addetto il lavoratore", di cui all'art. 413 c.p.c., il parcheggio di proprietà di terzi, in cui sono collocati i beni strumentali alla prestazione lavorativa, ove hanno inizio e fine le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore (nella specie, mezzi aziendali con cui il dipendente effettuava viaggi nazionali ed internazionali)” (Cass., 7 dicembre 2017 n. 29344).
Pertanto, con riferimento alle domande inizialmente proposte anche nei confronti del datore di lavoro, non può dubitarsi della competenza del Tribunale di Genova, quale giudice del luogo della dipendenza, ex art. 413 c.p.c.. Con riferimento alla domanda proposta nei confronti di deve poi osservarsi CP_1 che, quando tra le “domande rivolte contro le diverse società sussiste … un particolare legame di interconnessione che, pur non imponendo il litisconsorzio, è assimilabile alla inscindibilità di cause considerata dall'art. 331 c.p.c., ai fini della unitarietà del giudizio di impugnazione, tale tipo di legame "eccede il molto più tenue legame del semplice cumulo soggettivo tra cause previsto dall'art. 33 c.p.c., che riguarda la semplice connessione per oggetto o per titolo e che si ritiene non consenta la deroga ai fori speciali previsti dall'art. 413 c.p.c. ... e consente "il riferimento per analogia alle altre ipotesi, più intense, di connessione previste dagli artt. 31 e ss., che si ritengono idonee a derogare anche ai fori speciali inderogabili previsti dall'art. 413", e così l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una (o più) delle cause connesse” (Cass., ord. 26 novembre 2013, n. 26379; Cass. ord., 15 gennaio 2013, n. 768; Cass., ord. 31 luglio 2014 n. 17513). In particolare, la Suprema Corte ha riconosciuto che, anche nel caso in cui vengano convenute in giudizio più società, invocando la responsabilità solidale ex art. 29 d. lgs. n 276/2003, sussiste quella particolare connessione, che, in analogia con le ipotesi più intense di connessione ex art. 31 c.p.c. e segg., consente di instaurare, anche in deroga ai fori speciali di cui all'art. 413 cod. proc. civ., un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente per l'una o per l'altra delle cause connesse. “I tre fori speciali esclusivi previsti dall'art. 413 c.p.c., comma 2, (il foro del luogo ove èsorto il rapporto fori speciali esclusivi alternativi, il foro dell'azienda e il foro della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o lo era al momento di cessazione del rapporto), che direttamente regolano la competenza in caso sia proposta un'unica causa di lavoro relativa ad un determinato rapporto, sono utilmente invocabili in caso di più cause di lavoro tra loro strettamente interconnesse o nel caso di un rapporto sostanzialmente unitario. Deve infatti ritenersi che, anche senza che ricorra un caso di contitolarità o un rapporto plurisoggettivo, possa comunque configurarsi quella comunanza di cause che costituisce motivo di trattazione congiunta, tale cioè da comportare l'instaurazione di un unico giudizio davanti al giudice territorialmente competente relativamente ad una delle due cause connesse” (Cass., ord. 31 luglio 2013, n. 18384; cfr. Cass. ord. 6 febbraio 2017 n. 3086; Cass., ord. 31 luglio 2014, n. 17513; Cass., ord. 31 maggio 2014, n. 7451). La causa risulta dunque correttamente radicata presso il Tribunale di Genova. Nel merito, non vi sono dubbi, alla luce dei documenti depositati in giudizio, che la società è stata nel periodo oggetto di causa datrice di lavoro del Controparte_2 ricorrente (cfr. buste paga, Certificazione Unica 2022, modulo dimissioni, contratti di lavoro in atti).
Dai verbali di prova orale di causa analoga, acquisiti sull'accordo delle parti, risulta che nel periodo dedotto il ricorrente ha lavorato sempre su commesse di Controparte_1
(cfr. testi nel procedimento n.r.g. 2227/2023). Tes_2 Tes_3
Deve trovare dunque riconoscersi la responsabilità solidale di ex art. 29 CP_1
d.lgs. 276/20023 per tutti i crediti di natura strettamente retributiva maturati nel corso dell'attività prestata dal lavoratore sull'appalto CP_1
Non vi è prova del corretto adempimento di tale obbligo retributivo da parte del datore di lavoro, posta in liquidazione giudiziale, né da parte della Committente. I crediti dedotti restano pertanto insoluti e sussiste la responsabilità solidale della committente.
I testi della causa n.r.g. 2227/2023 e il teste escusso nel presente giudizio, Tes_1 hanno concordemente riferito di un orario di lavoro seguito dal ricorrente dalle 7 alle 17, con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì e di un orario dalle 7 alle 12, per almeno due sabati al mese. Sussiste dunque il diritto al compenso per il lavoro svolto oltre le
40 settimanali contrattuali, secondo le maggiorazioni da CCNL applicato al rapporto
(doc. 6A, 6B). Parimenti il lavoratore ha maturato la tredicesima mensilità ed il TFR rimasti non pagati e dovuti per contratto e per CCNL (docc. 5 e 6 ric.).
Parte ricorrente ha depositato conteggio contabile, coerente con i crediti riconosciuti nella presente sentenza, che tiene conto del percepito e che non è stato contestato da sotto il profilo aritmetico-contabile. Controparte_1
deve pertanto essere condannata, quale responsabile solidale ex art. 29 CP_1
D.lgs. n. 276/2003, al pagamento di complessivi euro 36.917,41, e agli interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dalle singole maturazioni al saldo.
, soccombente, deve essere condannate alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite, liquidate come in dispositivo in favore del ricorrente.
PQM
definendo il giudizio, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa,
condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1 corrispondere al ricorrente l'importo di euro 36.917,41, di cui euro 11.698,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole maturazioni al saldo;
condanna a rifondere il ricorrente le spese di lite che liquida in euro Controparte_1
4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA Genova, 20/3/2025 Il Giudice Margherita Bossi