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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2225/2021 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
ivi residente, rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso, dall'avvocato Luigi Pateri, presso il quale è elettivamente domiciliato
Ricorrente
Contro
l' , elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente,
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Furcas, per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 10.9.2021 il signor ha adito questo Tribunale, domandando che venisse accertato Parte_1
e dichiarato il diritto alla riliquidazione della propria pensione n.
pagina 1 successivo al perfezionamento dei requisiti, e che, di conseguenza,
l' venisse condannato al pagamento degli arretrati. CP_1
A fondamento del ricorso ha esposto in fatto quanto segue.
In data 29.4.2020 egli aveva presentato alla sede di Cagliari CP_1
domanda di ricostituzione reddituale per maggiorazione sociale, in riferimento alla citata pensione a lui intestata.
La sede di Cagliari, con nota dell'11.1.2021, aveva comunicato CP_1
la riliquidazione della pensione con riconoscimento del beneficio incrementativo al cosiddetto “milione”, di cui all'art. 38 della L. n.
448/2001, soltanto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, invece che dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti.
Il successivo ricorso al Comitato Provinciale dell' era stato CP_1
respinto.
Tanto premesso, parte ricorrente ha ritenuto che la citata norma di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001, innovando radicalmente la legge istitutiva della maggiorazione sociale, avesse eliminato la necessità di proporre la domanda, con conseguente diritto alla maggiorazione con decorrenza dalla maturazione dei requisiti di legge, in termini di età e reddito, a prescindere dalla domanda.
2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito al ricorso. CP_1
Secondo l' , non si poteva prescindere dal dato normativo di cui CP_1
alla legge istitutiva della maggiorazione sociale, ovverosia dall'art. 1
della L. n. della 544/1988, mai abrogato, il quale, anche se soggetto a vari interventi finalizzati ad estendere la platea dei beneficiari o ad aumentare l'importo, a tutt'oggi prevede espressamente che la maggiorazione debba essere corrisposta in seguito alla presentazione della relativa domanda amministrativa.
Di conseguenza, per i pensionati che, come il ricorrente, non avevano mai richiesto la maggiorazione di cui alla L. n. 544/1988, l'incremento al milione di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 è riconosciuto, al ricorrere
pagina 2 delle condizioni di legge, solo a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione in seguito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c..
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4. Il ricorso è infondato, per i motivi di seguito esposti.
L'art. 1 della L. n. 544/1988, rubricato “Maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici”, dispone, al comma 1, che “Con effetto dal 1°
luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per
gli artigiani, per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a
domanda, una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire
50.000 mensili, per tredici mensilità (…)”.
Il successivo comma 6 prevede che per ottenere la predetta maggiorazione sociale debba essere presentata apposita domanda all' , mentre il comma 10 prevede che la maggiorazione sociale CP_1
decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L'art. 2 della L. n. 544/1988, rubricato “Aumento della pensione sociale”, dispone che “Con effetto dal 1° luglio 1988, la pensione
sociale di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni, è aumentata secondo quanto stabilito nei
commi successivi con riferimento ai redditi delle persone
ultrasessantacinquenni in stato di bisogno”.
Analogamente a quanto previsto dall'art. 1, il successivo comma 7 dell'art. 2 prevede che per ottenere il predetto aumento debba essere presentata apposita domanda all' , mentre il comma 9 prevede che CP_1
l'aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
pagina 3 L'art. 70 della L. n. 388/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001, ha introdotto la maggiorazione in favore di vari soggetti, ed in particolare:
dei titolari di assegno sociale, dei titolari dei trattamenti trasferiti all' (pensioni sociali e assegni sociali sostitutivi INVCIV e CP_1
sordomuti), dei titolari dei trattamenti dei ciechi civili con età pari o superiore a sessantacinque anni, e dei titolari della pensione (invalidi totali) ovvero dell'assegno di invalidità (invalidi parziali) a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni.
Il citato art. 70, nell'istituire la maggiorazione in esame, non prevede apposita domanda, ragion per cui le maggiorazioni sono state attribuite d'ufficio.
Infine, l'art. 38 della L. n. 448/2001 (c.d. incremento al milione) ha previsto, al primo comma, che a decorrere dal 1° gennaio 2002, “è
incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni
e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per
tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento
ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30
aprile 1969, n. 153”.
Il successivo quarto comma ha previsto che i benefici incrementativi di cui al primo comma siano altresì concessi ai soggetti di età superiore a diciotto anni (per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 152
del 20 luglio 2020), che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di
pagina 4 inabilità di cui all'art. 2 della L. n. 222/1984.
Nel caso di specie, in data 24.9.2020 il ricorrente ha trasmesso,
tramite il patronato di Cagliari, la domanda di ricostituzione CP_2
reddituale per maggiorazione sociale, indicando nelle note la seguente precisazione: “si chiede la ricostituzione della pensione per
maggiorazione sociale dalla data di maturazione del requisito (dal
2013)”.
In data 11.1.2021 la domanda è stata accolta e la maggiorazione sociale è stata concessa, ma con decorrenza dal 1.10.2020, mese successivo alla data della domanda, secondo l'orientamento della dell' espresso in data del 4.3.2021. Controparte_3 CP_1
Ciò posto, si ritiene corretta l'interpretazione del dato normativo data dall' . CP_1
Considerato che il citato art. 38, primo comma, della L. n. 448/2001
prevede l'applicazione dell'incremento, tra le altre, alle maggiorazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 544/1988, e considerato che, come si è visto,
ai sensi della medesima legge, le maggiorazioni di cui agli artt. 1 e 2
possono essere riconosciute solo previa domanda, ne consegue che gli interessati, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare la domanda per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento.
La predetta soluzione interpretativa si fonda, in primo luogo, sulla lettera della legge, in quanto il citato art. 38, primo comma, nel prevedere l'aumento al milione, dispone che l'incremento si applichi sulla “misura delle maggiorazioni sociali”, in tal modo rinviando alla disciplina di cui agli artt. 1 e 2 della L. n. 544/1988.
Oltre che dalla lettera della legge, la predetta soluzione interpretativa appare conforme al principio generale vigente in materia, per cui il beneficio viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa, valendo l'istanza medesima, al pari degli altri presupposti richiesti dalla legge, a costituire il diritto alla prestazione (in tali termini, v. Cass. civ.,
pagina 5 Sezione Lavoro, sentenza n. 30419 del 21.11.2019).
5. Considerate le difficoltà sottese all'interpretazione del dato normativo, le spese processuali vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese processuali.
Cagliari, 26.3.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 6
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
20141804 categoria SO, beneficiando della maggiorazione sociale e dell'incremento al milione, con decorrenza dal primo giorno del mese