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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/10/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SEPARAZIONE PERSONALE R.G. n. 2519/2025
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2519/2025, promossa con ricorso depositato il 17/06/2025 da:
1) Parte_1
Nato Pavia (PV) il 15/12/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata Gallarate (VA) il 16/12/1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con gli Avv.ti Marco Granato e Michela Righi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morazzone (VA) in data 18 settembre 2010
(anno 2010 atto n. 4 parte I ) con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/06/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Morazzone anno
2010 - atto n. 4 Parte 1) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
4) le parti convengono che l'abitazione familiare, sita in Morazzone (VA), in Via Caronaccio
n. 62, venga assegnata alla signora che ivi rimarrà a vivere insieme ai figli Parte_2 minori. Il signor – con il consenso della moglie – ha già provveduto a Parte_1
rilasciare la casa coniugale portando con sé i propri beni ed effetti personali, lo stesso si impegna altresì a trasferire la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5) al fine di garantire la continuità abitativa e il benessere dei figli, le parti convengono che il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita tenendo con sé i figli minori presso la casa familiare, alternandosi con la madre, secondo il seguente calendario:
- per un giorno ogni settimana (indicativamente il venerdì), compreso il pernottamento, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo, ciò nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici dei figli;
- il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli per un intero week-end ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00). I periodi di vacanza dei figli nel corso dell'anno scolastico (festività e ricorrenze) verranno equamente divisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Ad anni alterni, il giorno di Natale e il giorno di Santo TE con l'uno e con l'altro genitore: se il giorno di Natale i figli staranno con la madre, il giorno di Santo TE lo trascorreranno con il padre, e viceversa;
allo stesso modo per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo continuativo di quindici o venti giorni con ciascun genitore. Tali giorni potranno essere eventualmente fruiti anche a settimane separate. Il periodo e il luogo di vacanza estivo prescelto da ciascun genitore dovrà
pagina 2 di 5 comunque essere concordato e comunicato entro il 31.05 di ogni anno. Il tutto salvo migliori e più ampi accordi tra i genitori.
Nei giorni di esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità sopra descritte, la signora si dichiara disponibile a reperire per sé altro idoneo alloggio temporaneo, Pt_2
nonché a garantire la disponibilità della casa familiare al signor salvo diversi Pt_1
accordi tra le parti da comunicarsi per iscritto (e-mail; messaggio) con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il padre si impegna a utilizzare l'abitazione familiare, nei giorni di esercizio del proprio diritto di visita, con la massima cura e rispetto, garantendo il mantenimento dell'ordine e dello stato dei beni presenti nell'immobile e a provvedere direttamente alle spese ordinarie
(spesa alimentare, pulizia, manutenzione ordinaria) per il tempo di utilizzo dell'immobile stesso;
6) quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori e il Per_1 Per_2
padre verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Pt_2 giugno 2025, la somma mensile complessiva di € 500,00 (=euro cinquecento/00), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ludiche, ecc..) secondo le Linee Guida del Tribunale di Varese, che si richiamano e da aversi per integralmente riportate. L'assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di luglio 2026;
7) le parti convengono che l'assegno unico universale venga assegnato, in misura pari al
100%, a favore della madre Parte_2
8) le parti convengono che il canone di locazione della casa familiare rimanga integralmente a carico della signora quale assegnataria della stessa, con subentro nel relativo Pt_2
contratto di locazione in essere. Quanto alle spese relative alle utenze gas, luce, acqua e internet della casa familiare rimarranno anch'esse a carico della signora la quale Pt_2
provvederà alla voltura dei relativi contratti entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
9) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento dichiarandosi entrambi autosufficienti, come da documentazione allegata sub. docc. 5 e 6);
10) i coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e successivi rinnovi delle rispettive carte d'identità e passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
11) il contratto di finanziamento n. 254792 con scadenza 30/09/2031 e rata mensile pari ad €
260,00 rimarrà a carico esclusivo del signor quale coniuge contraente;
Pt_1
pagina 3 di 5 12) eventuali ulteriori impegni, obbligazioni e contratti stipulati individualmente dai coniugi, rimarranno ad esclusivo carico del singolo coniuge contraente;
13) l'autovettura intestata alla signora modello Nissan Juke targata Parte_2
FV246MV, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa (doc. 8);
14) l'autovettura modello Citroen targata DN959KA, anch'essa attualmente intestata alla signora verrà intestata in proprietà al signor con spese di trapasso e Pt_2 Parte_1
assicurazione a suo esclusivo carico e la signora si renderà disponibile a tutte le Pt_2
necessarie formalità per il suddetto fine (cfr. doc. 8).
15) i coniugi convengono che il cane AR razza meticcio e il cane UL razza pastore tedesco rimarranno di proprietà esclusiva della signora la quale si impegna a Pt_2
sostenere in via integrale le spese ordinarie e veterinarie;
mentre il cane LD razza fox terrier rimarrà di proprietà esclusiva del signor il quale si impegna a sostenere in via Pt_1
integrale le spese ordinarie e veterinarie;
16) i coniugi convengono che il collocamento dei cani di cui al precedente punto permanga presso il giardino della casa familiare sita in Morazzone (VA) in Via Caronaccio n. 62 e si dichiarano disponibili ad occuparsi della loro cura e custodia per i periodi di permanenza presso l'abitazione coniugale, salvo diversi e successivi accordi tra gli stessi;
17) i coniugi hanno così regolato ogni aspetto personale ed economico e, con riferimento ai rapporti patrimoniali, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. in data 20.6.2025;
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18/09/2010, in Morazzone (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Morazzone (anno 2010, atto n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Letizia Cajani Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2519/2025, promossa con ricorso depositato il 17/06/2025 da:
1) Parte_1
Nato Pavia (PV) il 15/12/1981 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
e
2) Parte_2
nata Gallarate (VA) il 16/12/1985 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] entrambi con gli Avv.ti Marco Granato e Michela Righi
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Morazzone (VA) in data 18 settembre 2010
(anno 2010 atto n. 4 parte I ) con i seguenti figli minorenni: nata a [...] il [...] Persona_1
nato a [...] il [...]. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17/06/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Morazzone anno
2010 - atto n. 4 Parte 1) e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
2) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) i figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre, anche ai fini anagrafici. Le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai coniugi di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei minori;
4) le parti convengono che l'abitazione familiare, sita in Morazzone (VA), in Via Caronaccio
n. 62, venga assegnata alla signora che ivi rimarrà a vivere insieme ai figli Parte_2 minori. Il signor – con il consenso della moglie – ha già provveduto a Parte_1
rilasciare la casa coniugale portando con sé i propri beni ed effetti personali, lo stesso si impegna altresì a trasferire la propria residenza anagrafica entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
5) al fine di garantire la continuità abitativa e il benessere dei figli, le parti convengono che il padre potrà esercitare il proprio diritto di visita tenendo con sé i figli minori presso la casa familiare, alternandosi con la madre, secondo il seguente calendario:
- per un giorno ogni settimana (indicativamente il venerdì), compreso il pernottamento, dall'uscita da scuola fino alla mattina del giorno successivo, ciò nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici, sportivi e ludici dei figli;
- il padre potrà inoltre vedere e tenere con sé i figli per un intero week-end ogni quindici giorni dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00). I periodi di vacanza dei figli nel corso dell'anno scolastico (festività e ricorrenze) verranno equamente divisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Ad anni alterni, il giorno di Natale e il giorno di Santo TE con l'uno e con l'altro genitore: se il giorno di Natale i figli staranno con la madre, il giorno di Santo TE lo trascorreranno con il padre, e viceversa;
allo stesso modo per il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Durante le vacanze estive i figli trascorreranno un periodo continuativo di quindici o venti giorni con ciascun genitore. Tali giorni potranno essere eventualmente fruiti anche a settimane separate. Il periodo e il luogo di vacanza estivo prescelto da ciascun genitore dovrà
pagina 2 di 5 comunque essere concordato e comunicato entro il 31.05 di ogni anno. Il tutto salvo migliori e più ampi accordi tra i genitori.
Nei giorni di esercizio del diritto di visita del padre secondo le modalità sopra descritte, la signora si dichiara disponibile a reperire per sé altro idoneo alloggio temporaneo, Pt_2
nonché a garantire la disponibilità della casa familiare al signor salvo diversi Pt_1
accordi tra le parti da comunicarsi per iscritto (e-mail; messaggio) con un preavviso di almeno 5 giorni.
Il padre si impegna a utilizzare l'abitazione familiare, nei giorni di esercizio del proprio diritto di visita, con la massima cura e rispetto, garantendo il mantenimento dell'ordine e dello stato dei beni presenti nell'immobile e a provvedere direttamente alle spese ordinarie
(spesa alimentare, pulizia, manutenzione ordinaria) per il tempo di utilizzo dell'immobile stesso;
6) quale contributo al mantenimento ordinario dei due figli minori e il Per_1 Per_2
padre verserà alla signora entro il giorno 15 di ogni mese a decorrere dal mese di Pt_2 giugno 2025, la somma mensile complessiva di € 500,00 (=euro cinquecento/00), oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive, ludiche, ecc..) secondo le Linee Guida del Tribunale di Varese, che si richiamano e da aversi per integralmente riportate. L'assegno è rivalutabile annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T. a decorrere dal mese di luglio 2026;
7) le parti convengono che l'assegno unico universale venga assegnato, in misura pari al
100%, a favore della madre Parte_2
8) le parti convengono che il canone di locazione della casa familiare rimanga integralmente a carico della signora quale assegnataria della stessa, con subentro nel relativo Pt_2
contratto di locazione in essere. Quanto alle spese relative alle utenze gas, luce, acqua e internet della casa familiare rimarranno anch'esse a carico della signora la quale Pt_2
provvederà alla voltura dei relativi contratti entro 30 giorni dal deposito del presente ricorso;
9) i coniugi rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento dichiarandosi entrambi autosufficienti, come da documentazione allegata sub. docc. 5 e 6);
10) i coniugi prestano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e successivi rinnovi delle rispettive carte d'identità e passaporti e/o altri documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori;
11) il contratto di finanziamento n. 254792 con scadenza 30/09/2031 e rata mensile pari ad €
260,00 rimarrà a carico esclusivo del signor quale coniuge contraente;
Pt_1
pagina 3 di 5 12) eventuali ulteriori impegni, obbligazioni e contratti stipulati individualmente dai coniugi, rimarranno ad esclusivo carico del singolo coniuge contraente;
13) l'autovettura intestata alla signora modello Nissan Juke targata Parte_2
FV246MV, rimarrà di proprietà esclusiva della stessa (doc. 8);
14) l'autovettura modello Citroen targata DN959KA, anch'essa attualmente intestata alla signora verrà intestata in proprietà al signor con spese di trapasso e Pt_2 Parte_1
assicurazione a suo esclusivo carico e la signora si renderà disponibile a tutte le Pt_2
necessarie formalità per il suddetto fine (cfr. doc. 8).
15) i coniugi convengono che il cane AR razza meticcio e il cane UL razza pastore tedesco rimarranno di proprietà esclusiva della signora la quale si impegna a Pt_2
sostenere in via integrale le spese ordinarie e veterinarie;
mentre il cane LD razza fox terrier rimarrà di proprietà esclusiva del signor il quale si impegna a sostenere in via Pt_1
integrale le spese ordinarie e veterinarie;
16) i coniugi convengono che il collocamento dei cani di cui al precedente punto permanga presso il giardino della casa familiare sita in Morazzone (VA) in Via Caronaccio n. 62 e si dichiarano disponibili ad occuparsi della loro cura e custodia per i periodi di permanenza presso l'abitazione coniugale, salvo diversi e successivi accordi tra gli stessi;
17) i coniugi hanno così regolato ogni aspetto personale ed economico e, con riferimento ai rapporti patrimoniali, dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. in data 20.6.2025;
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma
3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
pagina 4 di 5 il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 18/09/2010, in Morazzone (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Morazzone (anno 2010, atto n. 4, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 2.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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