Art. 3. 1. La Giornata di cui all'articolo 1 non e' considerata solennita' civile ai sensi dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 . Note all'art. 3:
- Il testo dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: "Disposizioni in materia di ricorrenze festive" e' il seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.»
- Il testo dell' articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , recante: "Disposizioni in materia di ricorrenze festive" e' il seguente:
«Art. 3. Sono considerate solennita' civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:
l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;
il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.»