Articolo 3 della Legge 7 luglio 1959, n. 485
Articolo 2
Versione
4 agosto 1959
Art. 3.
La composizione della razione viveri in natura per gli allievi agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena e le integrazioni di vitto e i generi di conforto per il personale del Corpo degli agenti medesimi, in speciali condizioni di servizio, sono stabiliti, per l'esercizio 1959-60, in conformita' delle tabelle allegate alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio.

Entrata in vigore il 4 agosto 1959