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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2199/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2199/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA A. GHISLANZONI, 41 24122 BERGAMO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. BONOMI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIUDICI PAOLO ( ) VIA GHISLANZONI 41 24122 BERGAMO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Corso Europa 20017 RHO presso lo studio dell'avv. D'ALONZO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Mediazione sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5121/2023 pubblicata in data 20 giugno
2023 e notificata in data 23 giugno 2023, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro Parte_1
12.750,00 e/o la maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa;
nonché respingere tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale e testi:
3. Vero che in data 16 giugno 2020 il signor formulava, per il tramite del dottor CP_2 [...]
due proposte di acquisto degli immobili di proprietà di e la Parte_1 Controparte_1 CP_1
venditrice accettava le suddette proposte in data 17 giugno 2020.
Si indicano a testi:
1. con studio in San Genesio ed Uniti alla via E. Fermi n.3 Testimone_1
2. con studio in Milano al Corso Sempione n.88 Controparte_3
3. residente in [...] CP_2
Per Controparte_1
La comparente, richiamati i precedenti scritti difensivi e le risultanze probatorie del primo grado, ampiamente satisfattivo in ambito probatorio, confida nell'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Piaccia all'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza, accezione e deduzione, respinta, così giudicare:
pagina 2 di 8 respingere l'appello per le motivazioni ampiamente dedotte confermando la sentenza impugnata.
Condannarsi l'Appellante ex art. 96 cpc, per le motivazioni spiegate in atti.
Rigettare quindi ogni domanda svolta nei confronti dell'appellata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1. (di seguito anche ) ha Parte_2 Parte_1
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 156807/2021 r.g. - n.22070/2021 per l'importo di euro 12.750,00, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare a suo dire svolta, su incarico di relativamente a due immobili siti a Controparte_1
Milano, via Cenisio 37.
I.2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Controparte_1
eccependo che la vendita dei due immobili era avvenuta con la mediazione esclusiva di
[...]
, e che dunque non aveva maturato alcun compenso provvigionale Controparte_4 Parte_1
I.3. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale sono stati escussi testi, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna del alle spese di lite (con CP_5
aumento del 33% per manifesta fondatezza delle tesi della parte vincitrice).
II. L'appello
I. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello , affidandosi ad un unico motivo Parte_1
nel quale ha esplicitato più censure.
La appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto insussistente la prova documentale del conferimento di incarico (rimarcando che, al contrario, non vi era prova documentale del conferimento dell'incarico al ): prove documentali dell'incarico al sarebbero consistite in una CP_3 Parte_1
dichiarazione scritta di tale (escusso peraltro quale teste nel corso del giudizio di primo Testimone_1 grado) e quella rilasciata dallo stesso di (“il dott. agente CP_4 CP_3 Parte_1
pagina 3 di 8 immobiliare è stato incaricato dalla società di procurare la vendita Controparte_1
di due immobili di sua proprietà siti in Milano alla via Cenisio n. 37 identificati catastalmente al mappale n. 261 particella 201, subalterno156 e 157….”). , peraltro, anch'egli escusso in fase CP_3
istruttoria, aveva affermato che ogni volta che riceveva proposte di acquisto informava Parte_1 poiché gli era stato indicato come “colui che seguiva Travel”.
La appellante ha anche rilevato che, per quanto il Tribunale non abbia considerato questi aspetti, non avrebbe trovato spiegazione, in assenza di conferimento di incarico, che al fossero state Parte_1 consegnate chiavi dell'immobile, così come il fatto che non sia stato documentato da controparte l'avvenuto pagamento della provvigione ad alcun altro soggetto.
Infine, la appellante ha richiamato la Cassazione per la quale “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cassazione n. 11656/2018; Cassazione n. 25851/2014).
II. Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Nel merito ha domandato il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata, richiamando
Cass. 11443/2022 per la quale “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” e rilevando “L'appellante insiste e si sofferma nelle considerazioni inerenti il presunto e denegato conferimento del mandato, ma non può, né potrebbe, affermare un proprio coinvolgimento nelle attività di mediazione tra e l'acquirente . CP_1 CP_2
III. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 04.12.2024, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio per la decisione e la causa è stata discussa nella camera di consiglio dello stesso 04.12.2024.
pagina 4 di 8 IV. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c..
L'indicazione dei motivi richiesta dalla norma non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello non si presta ad una censura di inammissibilità.
IV.1. Detto ciò, l'appello è infondato.
Il Tribunale ha affermato che non abbia fornito la prova dell'incarico di mediazione, con Parte_1
ciò riferendosi principalmente alla prova documentale.
La appellante ha censurato questa affermazione, rilevando di avere prodotto, oltre al doc. 1, consistente in una dichiarazione scritta rilasciata da , il doc. 2, consistente invece in una Testimone_1 dichiarazione di nella quale la medesima, assumendo come premessa che “ Controparte_4 [...]
agente immobiliare” abbia ricevuto da l'incarico a vendere l'immobile per cui è Parte_1 CP_1
causa, si riserva il diritto a pretendere la provvigione, per il caso in cui la vendita fosse stata da essa stessa finalizzata, dalla sola parte proponente, affermando che il medesimo avrebbe Parte_1
percepito la provvigione dalla parte venditrice.
Senonché il Tribunale non ha obliterato la produzione di quest'ultimo documento, come l'appellante pare ritenere, bensì ne ha escluso la valenza probatoria in quanto non opponibile a che non CP_1 ne è stata parte, e tale ultima affermazione, peraltro all'evidenza condivisibile, non è stata neppure specificamente censurata.
In ogni caso, pacifico essendo che l'incarico di mediazione non sia soggetto all'onere della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, la questione non deve essere incentrata sulla carenza della prova documentale, atteso che il conferimento dell'incarico da parte dell'odierna appellata al ovvero alla sua agenzia immobiliare , ben potrebbe accertarsi Parte_1 Parte_1
indiziariamente.
Sul punto, la Corte rileva che entrambi i soggetti che hanno gravitato intorno alla appellante nella vicenda per cui è causa, ossia , peraltro collaboratore dello stesso ed Testimone_1 Parte_1
hanno meramente presunto, probabilmente per via di Controparte_6 quanto sostenuto dal l'esistenza di un mandato a vendere in suo favore da parte di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 8 s.a.s., atteso che, escussi quali testimoni, entrambi hanno escluso di essere stati presenti nel momento di tale conferimento, quand'anche meramente verbale: all'udienza del 21.03.2023 il ha CP_3 affermato “Degli accordi tra e la non sono a conoscenza”, mentre il ha Parte_1 CP_1 Tes_1 affermato “non so come ha ricevuto l'incarico da ma so che erano amici”. CP_1
Certamente può dirsi provato che abbia offerto una sorta di consulenza alla odierna Parte_1
appellata, nel mentre che portava avanti il proprio incarico di vendita degli Controparte_4 immobili. Infatti, il ha affermato in giudizio “Sicuramente ho messo in conoscenza CP_3
delle proposte via mail ma la trattativa l'ho seguita personalmente con la Parte_1
Travel………mettevo in conoscenza perché la Travel mi disse che era persona di loro Parte_1
fiducia che li seguiva”.
In virtù di quali accordi con l'appellante abbia seguito l'attività del mediatore CP_1 [...]
non è dato sapere, e resta comunque irrilevante, dato che oggetto della domanda è CP_4
l'accertamento del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. e non ad un diverso compenso per prestazione d'opera.
Sin dal giudizio di primo grado, ha negato in modo reciso l'incarico di mediazione. CP_1
Tutto ciò detto, la Corte rileva che la appellante ha richiamato, in modo opportuno, l'orientamento giurisprudenziale per cui “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria
l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cassazione
n. 11656/2018; Cassazione n. 25851/2014), sicché ciò che determina il diritto alla provvigione è che il mediatore abbia compiuto un'attività causalmente rilevante rispetto alla conclusione dell'affare e che la parte se ne sia consapevolmente avvantaggiata, quand'anche il previo conferimento di un incarico fosse mancato.
Tuttavia la appellata ha contestato, con l'atto di citazione in opposizione in primo grado, non solo, come già si è detto, di aver conferito al alcun incarico di mediazione, ma altresì di aver mai Parte_1 ricevuto dallo stesso “alcuna indicazione, o proposta di acquisto per conto di chicchessia”, e la appellante non ha provato di avere avuto ruolo alcuno nella messa in relazione di con CP_1
l'acquirente Questi, escusso a propria volta quale teste, ha dichiarato senza esitazioni di CP_2
aver condotto le trattative a mezzo del solo e di non aver Controparte_6 mai neppure incontrato il (“ho trattato in veste di acquirente con . Parte_1 Controparte_3
non lo conosco e non l'ho mai sentito nominare”). Parte_1
pagina 6 di 8 L'offerta di prova dichiarativa nella quale la appellante ha insistito (Vero che in data 16 giugno 2020 il signor formulava, per il tramite del dottor , due proposte di acquisto CP_2 Parte_1
degli immobili di proprietà di e la venditrice accettava le suddette Controparte_1
proposte in data 17 giugno 2020) è inammissibile, perché contraria al tenore dei documenti in atti, atteso che è testuale che le proposte di acquisto (docc. 1 e 2 di parte appellata) siano state raccolte in via esclusiva da e perché ambiguamente generica laddove mira a chiedere al teste Controparte_4
se le stesse siano state formulate per il tramite del dotto , senza specificare le modalità Parte_1
di tale supposto intervento. Peraltro, è dato di fatto, già riportato, che il proponente abbia CP_2
escluso di aver anche solo mai incontrato il Parte_1
In conclusione, che l'asserito diritto al compenso provvigionale sia sorto, in favore di , in Parte_1
virtù di un incarico di mediazione in qualsivoglia forma conferito, o comunque per aver Parte_1 messo in relazione l'acquirente con la società proprietaria odierna appellata, provocando, per CP_2 effetto del suo intervento quale antecedente necessario, la conclusione dell'affare (Cfr. Cass. Civ.
n.538/2024:“il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”) non è stato dalla appellante, che ne aveva l'onere, per nulla provato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, in reiezione dell'appello.
V. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da € 5.201,01 ad €
26.000,00), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della appellante ex art. 96 c.p.c..
Va invece dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante medesima, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5121/2023 pubblicata il 20.06.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della appellata, liquidate in €
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 04.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rossella Milone Presidente dott. Beatrice Siccardi Consigliere rel. dott. Emanuela Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2199/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA A. GHISLANZONI, 41 24122 BERGAMO presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. BONOMI PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIUDICI PAOLO ( ) VIA GHISLANZONI 41 24122 BERGAMO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_2
Corso Europa 20017 RHO presso lo studio dell'avv. D'ALONZO GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATO
pagina 1 di 8 avente ad oggetto: Mediazione sulle seguenti conclusioni.
Per : Parte_1
Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello, nel merito: in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 5121/2023 pubblicata in data 20 giugno
2023 e notificata in data 23 giugno 2023, rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o condannare Controparte_1
a corrispondere a la somma di euro Parte_1
12.750,00 e/o la maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opponente per tutti i motivi esposti in narrativa;
nonché respingere tutte le domande ed eccezioni formulate dall'appellata in quanto infondate in fatto e in diritto.
Spese di entrambi i gradi rifuse.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione del seguente capitolo di prova per interrogatorio formale e testi:
3. Vero che in data 16 giugno 2020 il signor formulava, per il tramite del dottor CP_2 [...]
due proposte di acquisto degli immobili di proprietà di e la Parte_1 Controparte_1 CP_1
venditrice accettava le suddette proposte in data 17 giugno 2020.
Si indicano a testi:
1. con studio in San Genesio ed Uniti alla via E. Fermi n.3 Testimone_1
2. con studio in Milano al Corso Sempione n.88 Controparte_3
3. residente in [...] CP_2
Per Controparte_1
La comparente, richiamati i precedenti scritti difensivi e le risultanze probatorie del primo grado, ampiamente satisfattivo in ambito probatorio, confida nell'accoglimento delle seguenti
Conclusioni
Piaccia all'adita Corte di Appello, ogni contraria istanza, accezione e deduzione, respinta, così giudicare:
pagina 2 di 8 respingere l'appello per le motivazioni ampiamente dedotte confermando la sentenza impugnata.
Condannarsi l'Appellante ex art. 96 cpc, per le motivazioni spiegate in atti.
Rigettare quindi ogni domanda svolta nei confronti dell'appellata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado:
I.1. (di seguito anche ) ha Parte_2 Parte_1
chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 156807/2021 r.g. - n.22070/2021 per l'importo di euro 12.750,00, a titolo di provvigione per l'attività di intermediazione immobiliare a suo dire svolta, su incarico di relativamente a due immobili siti a Controparte_1
Milano, via Cenisio 37.
I.2. Avverso tale decreto ingiuntivo ha proposto opposizione Controparte_1
eccependo che la vendita dei due immobili era avvenuta con la mediazione esclusiva di
[...]
, e che dunque non aveva maturato alcun compenso provvigionale Controparte_4 Parte_1
I.3. All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale sono stati escussi testi, il Tribunale di Milano ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, con condanna del alle spese di lite (con CP_5
aumento del 33% per manifesta fondatezza delle tesi della parte vincitrice).
II. L'appello
I. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello , affidandosi ad un unico motivo Parte_1
nel quale ha esplicitato più censure.
La appellante ha censurato la decisione per aver ritenuto insussistente la prova documentale del conferimento di incarico (rimarcando che, al contrario, non vi era prova documentale del conferimento dell'incarico al ): prove documentali dell'incarico al sarebbero consistite in una CP_3 Parte_1
dichiarazione scritta di tale (escusso peraltro quale teste nel corso del giudizio di primo Testimone_1 grado) e quella rilasciata dallo stesso di (“il dott. agente CP_4 CP_3 Parte_1
pagina 3 di 8 immobiliare è stato incaricato dalla società di procurare la vendita Controparte_1
di due immobili di sua proprietà siti in Milano alla via Cenisio n. 37 identificati catastalmente al mappale n. 261 particella 201, subalterno156 e 157….”). , peraltro, anch'egli escusso in fase CP_3
istruttoria, aveva affermato che ogni volta che riceveva proposte di acquisto informava Parte_1 poiché gli era stato indicato come “colui che seguiva Travel”.
La appellante ha anche rilevato che, per quanto il Tribunale non abbia considerato questi aspetti, non avrebbe trovato spiegazione, in assenza di conferimento di incarico, che al fossero state Parte_1 consegnate chiavi dell'immobile, così come il fatto che non sia stato documentato da controparte l'avvenuto pagamento della provvigione ad alcun altro soggetto.
Infine, la appellante ha richiamato la Cassazione per la quale “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cassazione n. 11656/2018; Cassazione n. 25851/2014).
II. Si è costituita , eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c..
Nel merito ha domandato il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata, richiamando
Cass. 11443/2022 per la quale “in tema di mediazione, il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata. La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” e rilevando “L'appellante insiste e si sofferma nelle considerazioni inerenti il presunto e denegato conferimento del mandato, ma non può, né potrebbe, affermare un proprio coinvolgimento nelle attività di mediazione tra e l'acquirente . CP_1 CP_2
III. All'udienza ex art. 352 c.p.c. del 04.12.2024, depositati dalle parti nei termini gli scritti difensivi conclusionali, il Consigliere istruttore ha riservato la decisione al collegio per la decisione e la causa è stata discussa nella camera di consiglio dello stesso 04.12.2024.
pagina 4 di 8 IV. Le osservazioni della Corte.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c..
L'indicazione dei motivi richiesta dalla norma non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'impugnazione: al contrario, è sufficiente una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza. In tal senso, l'appello non si presta ad una censura di inammissibilità.
IV.1. Detto ciò, l'appello è infondato.
Il Tribunale ha affermato che non abbia fornito la prova dell'incarico di mediazione, con Parte_1
ciò riferendosi principalmente alla prova documentale.
La appellante ha censurato questa affermazione, rilevando di avere prodotto, oltre al doc. 1, consistente in una dichiarazione scritta rilasciata da , il doc. 2, consistente invece in una Testimone_1 dichiarazione di nella quale la medesima, assumendo come premessa che “ Controparte_4 [...]
agente immobiliare” abbia ricevuto da l'incarico a vendere l'immobile per cui è Parte_1 CP_1
causa, si riserva il diritto a pretendere la provvigione, per il caso in cui la vendita fosse stata da essa stessa finalizzata, dalla sola parte proponente, affermando che il medesimo avrebbe Parte_1
percepito la provvigione dalla parte venditrice.
Senonché il Tribunale non ha obliterato la produzione di quest'ultimo documento, come l'appellante pare ritenere, bensì ne ha escluso la valenza probatoria in quanto non opponibile a che non CP_1 ne è stata parte, e tale ultima affermazione, peraltro all'evidenza condivisibile, non è stata neppure specificamente censurata.
In ogni caso, pacifico essendo che l'incarico di mediazione non sia soggetto all'onere della forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, la questione non deve essere incentrata sulla carenza della prova documentale, atteso che il conferimento dell'incarico da parte dell'odierna appellata al ovvero alla sua agenzia immobiliare , ben potrebbe accertarsi Parte_1 Parte_1
indiziariamente.
Sul punto, la Corte rileva che entrambi i soggetti che hanno gravitato intorno alla appellante nella vicenda per cui è causa, ossia , peraltro collaboratore dello stesso ed Testimone_1 Parte_1
hanno meramente presunto, probabilmente per via di Controparte_6 quanto sostenuto dal l'esistenza di un mandato a vendere in suo favore da parte di Parte_1 CP_1
pagina 5 di 8 s.a.s., atteso che, escussi quali testimoni, entrambi hanno escluso di essere stati presenti nel momento di tale conferimento, quand'anche meramente verbale: all'udienza del 21.03.2023 il ha CP_3 affermato “Degli accordi tra e la non sono a conoscenza”, mentre il ha Parte_1 CP_1 Tes_1 affermato “non so come ha ricevuto l'incarico da ma so che erano amici”. CP_1
Certamente può dirsi provato che abbia offerto una sorta di consulenza alla odierna Parte_1
appellata, nel mentre che portava avanti il proprio incarico di vendita degli Controparte_4 immobili. Infatti, il ha affermato in giudizio “Sicuramente ho messo in conoscenza CP_3
delle proposte via mail ma la trattativa l'ho seguita personalmente con la Parte_1
Travel………mettevo in conoscenza perché la Travel mi disse che era persona di loro Parte_1
fiducia che li seguiva”.
In virtù di quali accordi con l'appellante abbia seguito l'attività del mediatore CP_1 [...]
non è dato sapere, e resta comunque irrilevante, dato che oggetto della domanda è CP_4
l'accertamento del diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. e non ad un diverso compenso per prestazione d'opera.
Sin dal giudizio di primo grado, ha negato in modo reciso l'incarico di mediazione. CP_1
Tutto ciò detto, la Corte rileva che la appellante ha richiamato, in modo opportuno, l'orientamento giurisprudenziale per cui “ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione, non è necessaria
l'esistenza di un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, ma è sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene” (Cassazione
n. 11656/2018; Cassazione n. 25851/2014), sicché ciò che determina il diritto alla provvigione è che il mediatore abbia compiuto un'attività causalmente rilevante rispetto alla conclusione dell'affare e che la parte se ne sia consapevolmente avvantaggiata, quand'anche il previo conferimento di un incarico fosse mancato.
Tuttavia la appellata ha contestato, con l'atto di citazione in opposizione in primo grado, non solo, come già si è detto, di aver conferito al alcun incarico di mediazione, ma altresì di aver mai Parte_1 ricevuto dallo stesso “alcuna indicazione, o proposta di acquisto per conto di chicchessia”, e la appellante non ha provato di avere avuto ruolo alcuno nella messa in relazione di con CP_1
l'acquirente Questi, escusso a propria volta quale teste, ha dichiarato senza esitazioni di CP_2
aver condotto le trattative a mezzo del solo e di non aver Controparte_6 mai neppure incontrato il (“ho trattato in veste di acquirente con . Parte_1 Controparte_3
non lo conosco e non l'ho mai sentito nominare”). Parte_1
pagina 6 di 8 L'offerta di prova dichiarativa nella quale la appellante ha insistito (Vero che in data 16 giugno 2020 il signor formulava, per il tramite del dottor , due proposte di acquisto CP_2 Parte_1
degli immobili di proprietà di e la venditrice accettava le suddette Controparte_1
proposte in data 17 giugno 2020) è inammissibile, perché contraria al tenore dei documenti in atti, atteso che è testuale che le proposte di acquisto (docc. 1 e 2 di parte appellata) siano state raccolte in via esclusiva da e perché ambiguamente generica laddove mira a chiedere al teste Controparte_4
se le stesse siano state formulate per il tramite del dotto , senza specificare le modalità Parte_1
di tale supposto intervento. Peraltro, è dato di fatto, già riportato, che il proponente abbia CP_2
escluso di aver anche solo mai incontrato il Parte_1
In conclusione, che l'asserito diritto al compenso provvigionale sia sorto, in favore di , in Parte_1
virtù di un incarico di mediazione in qualsivoglia forma conferito, o comunque per aver Parte_1 messo in relazione l'acquirente con la società proprietaria odierna appellata, provocando, per CP_2 effetto del suo intervento quale antecedente necessario, la conclusione dell'affare (Cfr. Cass. Civ.
n.538/2024:“il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario, tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso”) non è stato dalla appellante, che ne aveva l'onere, per nulla provato.
La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, in reiezione dell'appello.
V. Il regolamento delle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia (da € 5.201,01 ad €
26.000,00), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività in concreto prestata.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della appellante ex art. 96 c.p.c..
Va invece dichiarata la sussistenza, in capo alla appellante medesima, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5121/2023 pubblicata il 20.06.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore della appellata, liquidate in €
3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
4. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 04.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Beatrice Siccardi Rossella Milone
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