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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4649 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3286/2019 R.G vertente
TRA
(P.I.: con sede in Nola Parte_1 P.IVA_1 in loc. GO (zona ASI) s.n.c. in p.l.r.p.t. , rapp.ta e difesa, CP_1 anche disgiuntamente giusta procura allegata all'appello, dagli avv.ti Angelo
CO NE (C.F.: ) e RE CO (C.F.: C.F._1
e con questi elettivamente domiciliata presso i loro studio in C.F._2
Napoli alla Via Nuova Poggioreale 11 Centro Polifunzionale 7 – pec: CP_2
Email_1 Email_2
Appellante
C O N T R O
(P.I.: ) in Controparte_3 P.IVA_2
p.l.r.p.t. con sede in AN (NA) alla Via Catullo 10, Controparte_3 rapp.ta e difesa giusta procura in calce alla comparsa in appello, dagli avv.ti
OM AR (C.F.: ) e avv. P. OM Ruoppolo C.F._3
(C.F.: ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in C.F._4
AN (NA) alla Via Antica Consolare Campana 36 – fax 0814109707 – pec:
Appellata Email_3
NONCHE'
(P.I.: ) in p. del l.r.p.t. con sede Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
in Brusciano (NA) alla Via Gioberti 2 ed elettivamente domiciliata in
ANAS (NA) alla Via R. Viviani 8 Appellata contumace
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1261/2019 del Tribunale di Napoli
Nord, resa in data 02.05.2019 e pubblicata in data 07.05.2019; notificata il
07.06.2019.
CONCLUSIONI
- per l'appellante Parte_1
“accogliere il presente appello e per l'effetto, a riforma dell'impugnata Sentenza, così provvedere:
1. In via preliminare disporre la sospensione della esecutività della sentenza n°
1261/2019, emessa dal Tribunale Civile di Napoli Nord in data 02/05/2019, depositata e resa pubblica in data 07/05/2019 e del decreto ingiuntivo n° 2310/2015”.
2. Nel merito ed in via principale, accogliere l'appello proposto e, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per inesistenza del rapporto obbligatorio invocato e, per l'effetto, dichiarare Parte_1 la illegittimità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5844/08, disponendo la revoca dello stesso;
3. In via gradata, dichiarare il terzo unico obbligato nei confronti della Controparte_4
e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di quanto Controparte_3 eventualmente dovuto alla Controparte_3
4. In ulteriore subordine, laddove l'adita Giustizia dovesse ritenere sussistere la legittimazione passiva della ridurre in ogni caso il corrispettivo Parte_1 eventualmente dovuto alla in proporzione all'offerta economica come Controparte_3 ricevuta dalla o nella somma ritenuta di giustizia;
CP_4 CP_4
5. per effetto del precedente punto ed in via riconvenzionale, condannare la CP_4 alla restituzione in favore dell'opponente della somma di € 4.270,00 versata dalla Pt_1 per i lavori di movimentazione commissionati.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
- Per l'appellata “In via Controparte_3
preliminare, rigettare l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza n.
2 1261/2019, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, in data 02.05.2019 e del decreto ingiuntivo n. 2310/2015;
Nel merito ed in via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla avverso Parte_1 la sentenza n. 1261/2016 del Tribunale di Napoli nord e confermare la sentenza n.
1261/2019, con contestuale rigetto dell'istanza di carenza di legittimazione passiva della
Parte_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
PROCEDIMENTO MONITORIO
Con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto a ruolo sub n.r.g. 5775/2015 la ricorrente premesso che: Controparte_3
- aveva svolto per la società attività di sbancamento e trasporto di Parte_1 materiali nel piazzale adiacente il CIS di Nola per nr. 5 giorni (27,28,29 gennaio
2015 e 17,18 febbraio 2015);
- all'esito di ogni giornata di lavoro un dipendente della società presente Pt_1
in loco sottoscriveva e rilasciava i “buoni di consegna” attestante la data dello svolgimento del lavoro;
- per l'attività svolta la ricorrente emetteva fattura n. 1 del 28.02.2015 di euro
9.174,40 rimasta insoluta nonostante i solleciti di pagamento inviati a mezzo pec;
chiedeva l'emissione di ingiunzione di pagamento in favore della Controparte_6
e nei confronti di per complessivi euro 9.174,40 per la causale di
[...] Parte_1
cui al ricorso.
Il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda con d.i. nr. 2310/2015 del
31.08.2015, ingiungendo alla di pagare al ricorrente la somma di Parte_1
euro 9.174,40 per la causale di cui al ricorso, oltre interessi ex D. Lgvo n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, oltre le spese della presente procedura che si liquidano in euro 130,00 per spese ed euro 400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa se dovute come per
3 legge”.
OPPOSIZIONE
Con atto notificato il 19.10.2015 la società proponeva opposizione al Parte_1
d.i. nr. 2310/2015 notificato il 09.09.2015, premesso che:
- nel mese di gennaio 2015 aveva richiesto alla società un Controparte_4
preventivo per lavori di sbancamento e relativo smaltimento da eseguirsi sul piazzale di cui era conduttrice sito in Nola alla Via Bosco Fangone;
- in data 05.01.2015 aveva accettato il preventivo ricevuto dalla società
[...] di euro 3.500,00 oltre Iva ed affidato a tale società il lavoro di cui al CP_4
preventivo;
- aveva provveduto al pagamento integrale del prezzo del lavoro svolto;
- in data 27.03.2015 aveva ricevuto una fattura emessa dalla società
[...]
di euro 9.174,40 per presunti lavori eseguiti nel piazzale Controparte_3
dalla medesima condotto in locazione;
- aveva immediatamente contestato la fattura in quanto nessun rapporto commerciale era intercorso tra le parti e nessun incarico era stato conferito alla
[...] dalla CP_3 Parte_1
Chiedeva pertanto di essere autorizzata alla chiamata in causa della terza società nonché: “
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva Controparte_4 della per inesistenza del rapporto obbligatorio invocato;
Parte_1
2. dichiarare non dovute le somme ingiunte nel d.i. opposto e revocare il d.i. 2310/2015;
3. In via gradata, dichiarare il terzo unico obbligato nei confronti della Controparte_4
per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento di quanto Controparte_3 eventualmente dovuto all'opposta;
4. In ulteriore subordine, laddove si dovesse ritenere sussistere la legittimazione passiva della ridurre in ogni caso il corrispettivo eventualmente dovuto alla Parte_1 [...] in proporzione all'offerta economica come ricevuta dalla Controparte_3 Controparte_4
o nella somma ritenuta di giustizia;
5.per effetto del precedente punto ed in via riconvenzionale, condannare la alla CP_4 restituzione in favore dell'opponente della somma di € 4.270,00 versata dalla per i Pt_1
4 lavori di movimentazione commissionati.
La procedura veniva iscritta a ruolo sub n.r.g 9134/2015.
Si costituiva la società che chiedeva il rigetto dell'opposizione e la CP_3
conferma del d.i. opposto, affermando di aver provveduto al noleggio a caldo di mezzi meccanici e all'esecuzione di lavori di sbancamento e traporto di materiale presso il piazzale sito in Nola alla Via Bosco Fangone condotto in locazione da di aver emesso regolare fattura sia per il noleggio che per l'attività Parte_1 svolta per euro 9.174,40, non pagata dal committente.
A riprova del credito, depositava i “buoni di consegna” recanti la sottoscrizione del sig. dipendente della società nonché corredo Persona_1 Parte_1 fotografico ritraente lo stato dei luoghi e la presenza dei mezzi noleggiati presso il piazzale sito in Nola.
Non si costituiva, seppure regolarmente citata, la terza chiamata in causa
[...]
CP_4
Le parti venivano rinviate per la negoziazione assistita, all'esito della quale non veniva trovato accordo alcuno.
L'opponente disconosceva i buoni di consegna sia nella forma che nel Parte_1
contenuto (I memoria) e, in particolare, contestava che tali note fossero prive di timbro della e comunque sottoscritte da soggetto non apicale né Pt_1
rappresentativo della società.
Chiedeva prova testimoniale e deferimento dell'interrogatorio formale del l.r.p.t. della terza chiamata (II memoria). Sottolineava ulteriormente Controparte_4
l'inesistenza di qualsiasi contrattazione commerciale, preventivo o accordo tra la e l'opposta (III memoria). Parte_1
L'opposta eccepiva la completezza della prova (I Controparte_7
memoria), chiedeva prova testimoniale circa il noleggio a caldo degli automezzi (II memoria) e si opponeva alla prova articolata da controparte (III memoria).
Venivano ammessi i mezzi istruttori e, all'esito della prova testi ed interrogatorio formale, la causa veniva riservata in decisione con i termini 190 cpc.
5 Con la sentenza nr. 1261/2019 resa il 02.05.2019 il Tribunale di Napoli Nord statuiva: “1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto: condanna al pagamento, per le causali di Parte_1 cui in motivazione ed in favore di Controparte_3 delle spese di lite, che si liquidano in: € 1.916,00 (millenoventosedici/00) per
[...] compenso professionale. oltre rimborso forfettario del 15 % delle spese generali, I.V.A. e
C.PA., se dovute, come per legge”.
In considerazione di quanto precede, occorre evidenziare che parte opposta ha fornito attraverso il teste escusso la prova dell'an (e, dunque, del titolo sul quale fonda l'originaria richiesta monitoria). Il teste , all'udienza del Testimone_1
7.6.2018, ha reso dichiarazioni precise e dettagliate sui lavori effettuati presso il piazzale antistante l' chiarendo che i buoni venivano consegnati e Pt_1 sottoscritti da tale responsabile per l' indicando i tempi e le Per_1 Pt_1
modalità degli stessi;
i buoni non sono stati disconosciuti, i testi di parte opponente sono stati, come è evidenziato anche dal verbale dell'udienza del
9.7.2018 , inattendibili e compiacenti. In conseguenza di quanto precede, pertanto,
l'opposizione va rigettata, siccome infondata.”
GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 05.07.2019 ed iscritto a ruolo sub n.r.g.
3286/2019, proponeva impugnava la prefata sentenza, rassegnando Parte_1 le conclusioni sopra già riportate.
La come in primo grado, rimaneva contumace. Controparte_4
Si costituiva nei termini la che fondava la propria difesa sulle Controparte_3
seguenti eccezioni:
1. Integrità della motivazione della sentenza impugnata: la società appellata precisava che, correttamente, il Giudice di prime cure aveva ritenuto, come già accaduto nella fase monitoria, sufficiente la prova della fattura e dei buoni consegna nonché la prova orale assunta, al fine di ritenere sussistente il rapporto commerciale tra le parti e, pertanto, dovuto il pagamento della fattura emessa ed oggetto del d.i. opposto.
2. Completezza della sentenza impugnata: la rimandava alla Controparte_3
6 prova orale resa dai testi della società e, in particolare, alla inattendibilità e alla Pt_1 contraddittorietà rilevata dal G.I di prime cure che, anche in corso di deposizione, invitava il teste (dipendente della a rendere dichiarazioni veritiere (cfr. verbale Per_1 Pt_1 di luglio 2018).
3. la parte costituita si opponeva alla sospensiva alla luce delle difese svolte.
Depositate le note scritte dalle parti costituite, la causa in data 13.01.2025 veniva rimessa in decisione con i termini 190 c.p.c. Le parti depositavano conclusionali e repliche.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con citazione notificata a mezzo Pec in data 05.07.2019 a fronte della sentenza n.
1261/2019, resa in data 02.05.2019 e pubblicata in data 07.05.2019; notificata il
07.06.2019.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo motivo denominato “Vizio di motivazione: nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.” l'appellante censura la sentenza impugnata perché difetta sia dell'individuazione di fatti rilevanti sia del criterio logico utilizzato per pervenire all'enunciato valutativo limitandosi alla seguente enunciazione: “parte opposta ha fornito attraverso il teste escusso la prova dell' an (e, dunque, del titolo sul quale fonda
l'originaria richiesta monitoria). Il teste all'udienza del 7.6.2018, ha Testimone_1 reso dichiarazioni precise e dettagliate sui lavori effettuati presso il piazzale antistante la
A.ba.co”.
Deduce che alcuna considerazione è stata formulata dal Giudice di prime cure in merito al dato fattuale che mai la ebbe a conferire alcun incarico e/o affidare in Pt_1
appalto i lavori alla la quale ebbe a ricevere tale incarico in Controparte_6
subappalto dalla terza chiamata in causa, come emerso nel corso Controparte_4 dell'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado, concludendo con quest'ultima un contratto di nolo a caldo. L'appellante lamentava che la richiesta monitoria era stata formulata nei confronti di un soggetto carente di legittimazione passiva ed allo stesso tempo non obbligato nei confronti del subappaltatore/fornitore del
7 nolo a caldo, se non nei limiti di eventuali pretese di carattere retributivo/ contributivo relativo ai LAVORATORI impegnati sul cantiere e comunque nei limiti delle somme eventualmente ancora dovute dal Committente all'appaltatore senza riferimento alcuno all'effettivo affidamento diretto Parte_1
dell'incarico da parte della alla né tanto meno alla Pt_1 CP_3
congruità del quantum richiesto seppur contesto dalla odierna appellante.
Col secondo denominato “Error in procedendo – nullità della sentenza per erronea valutazione di un punto decisivo della controversia omessa pronuncia
Lamentava la carente valutazione della prova assunta in corso di causa e l'assenza di qualsiasi prova inerente l'accordo intercorso tra parte appellante e
[...]
CP_3
L'appello valutato nel suo complesso è fondato e merita accoglimento.
Invero è noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere - dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ne segue che il giudizio di opposizione rappresenta la prosecuzione (meramente eventuale rimessa alla iniziativa del debitore ingiunto) e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Del credito l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, dovrà fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa, mentre di contro il debitore ingiunto dovrà azionare la sua difesa contestando i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ciò posto, le fatture commerciali sono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non fanno piena prova del credito e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione. Di conseguenza se il debitore contesta l'"an" o il "quantum debeatur", le fatture non sono
8 sufficienti a provare né il credito, né la sua liquidità ed esigibilità. (cfr. ex plurimis
Cass. civ. Cass. civ. ord. 14473/2019; Trib Milano sez. XI, 30.01.2021 n. 689).
In ragione di tale rilievo la fattura emessa dalla società nei Controparte_3 confronti dell'ingiunta ha valore di mero indizio e non costituisce prova né del titolo né del quantum se non valutata alla luce delle altre risultanze processuali.
Ciò posto, nelle azioni contrattuali di adempimento - come quella di specie - ed in quelle di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe sull'attore dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che si assumono e inadempiute e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. Cass. n. 15659.2011; conf. Sezioni Unite n. 13533.2001; Cass. n. 3373.2010; Cass. n. 9351.2007).
Nel caso di specie, l'opposto non ha né dedotto né provato il contratto di appalto intercorrente con l' limitandosi a depositare oltre alla fattura Parte_2
commerciale i cosiddetti “buoni di consegna”.
Questi ultimi, lungi dal provare il titolo contrattuale posto a fondamento della domanda (appalto per lavoro di sbancamento e trasporto merci) dimostrano soltanto che la ha fornito il noleggio, presso il Cantiere della CP_3 Pt_1
[...
di un escavatore cingolato, di un autocarro nonché del trasporto dell'escavatore con carrellone (cfr. buono consegna del 27/01/15, del 28-29/01/15, del 17- 18/02/15).
Pertanto, appare evidente che sia la fattura che i buoni consegna depositati in fascicolo monitorio a sostegno della richiesta ingiunzione, non afferiscono ad alcun “lavoro di sbancamento e trasporto di materiali all'interno del piazzale” antistante il CIS di Nola, bensì a prestazione diversa che consiste nel noleggio di automezzi e personale.
Al contrario, la domanda monitoria, aveva ad oggetto una prestazione (lavoro di sbancamento e trasporto) nettamente diversa rispetto a quella che risulta da documenti contabili depositati agli atti nonché quella emersa dall'espletata prova testi. Ed invero dalle dichiarazioni di (quale dipendente Persona_1 dell e responsabile di tutta l'attività (di cantiere)) è emerso che: Pt_1
9 i lavori sono stati effettuati nei giorni, non ricordo quali, del mese di gennaio 2015 da
(responsabile della ed avevano ad oggetto la rimozione di Tes_2 Controparte_4 aiuole su di un'area che si trovava in Nola presso il piazzale dinanzi all' . Pt_1
Bisognava realizzare un'area di parcheggio. I lavori sono durati più o meno 5/ 6 giorni.
Non so di chi fossero i mezzi. A fine giornata veniva redatto un buono, che veniva firmato da me. Le direttive agli operai venivano date da io mi limitavo ad aprire il Tes_2 cancello la mattina e a chiuderlo la sera. DR Non so per conto di chi lavorasse , mi pare
DR Io firmavo i buoni di consegna su indicazione di che mi CP_4 Tes_2 diceva di firmare i buoni e di darli a lui.
ha riferito: Sono un tuttofare della ho avuto incarico da Tes_2 CP_4
per un movimento terra da effettuarsi presso il piazzale sito in Nola davanti al Pt_1 capannone dell' Dovevamo rimuovere delle aiuole perché si doveva realizzare un Pt_1 parcheggio.
DR La commissione per questo lavoro era di euro 3.500,00. DR Per ragioni di lavoro, nel senso che avevo i mezzi occupati in altri cantieri, ho chiamato la con cui CP_3 avevo già dei rapporti di reciproca collaborazione, per fare effettuare questo lavoro.
DR Sono stato io a dare incarico per questo lavoro alla che non ha mai CP_3 ricevuto indicazioni, né direttive dall' . A fine giornata veniva redatto un buono di Pt_1 consegna, se c'ero io sul cantiere, provvedevo a firmarlo, altrimenti lo faceva su Per_1 mia indicazione.
DR Sono stato io a sospendere l'incarico alla in quanto aveva fretta e CP_3 Pt_1 la lavorava con lentezza . CP_3
ADr Con avevo fatto un preventivo ed una commissione scritta . Pt_1
DR Sono stato pagato dall' con bonifici bancari . DR La non è stata Pt_1 CP_3 pagate da nessuno . DR Sono procuratore speciale della . CP_4
DR In merito a questi lavori anche io ho firmato dei buoni .
Il Giudice sottopone al teste i buoni di consegna del 27/28/29 1.2015 e del 17/18.2.2015 , il teste dichiara che non sono stati da lui sottoscritti, ma non sono gli unici buoni per questi lavori. ADr Il prezzo è stato pagato a me dall' , perché sono stato io ad avere Pt_1
l'incarico , si tratta di un subappalto.
(dipendente della ha dichiarato: Testimone_1 CP_3
10 A.d.r: All'epoca dei fatti ero dipendente della società non lo sono più dal 2015. CP_3
Nel gennaio/ febbraio 2015 abbiamo effettuato dei lavori nel piazzale dell'Abaco a Nola.
Ricordo che si trattava di un grande piazzale, si entrava ed al centro c'era una sbarra, spazio a destra e sinistra, il capannone al centro. I lavori sono durati 5 giorni e sono consistiti nello sbancamento per ampliare il parcheggio, nell'eliminazione delle siepi e nel livellamento del terreno. Tutta la terra è stata poi sistemata sulla sinistra sempre del piazzale. Alla fine delle giornate lavorative ci veniva firmato un buono di consegna da
[...]
abbiamo anche conosciuto (lr.p.t. della A.BA. CO srl), Persona_1 CP_1 ma per la gran parte del tempo abbiamo avuto rapporti con I lavori sono stati Per_1 effettuati con mezzi a nolo a caldo, i mezzi sono stati trasportati da noi solo all'inizio e alla fine del lavoro. Per tutto il tempo sono rimasti sul posto. DR Io ero l'autista del camion, ho lavorato insieme ai fratelli e . DR I buoni venivano CP_3 CP_3 CP_3 consegnati direttamente a che li firmava davanti a noi e tratteneva una ricevuta Per_1 per lui
DR Sul posto eravamo presenti no , cioè io i fratelli e talvolta CP_3 Per_1
(l.r.p.t. della , nessun altro . DR , l'abbiamo CP_1 Parte_1 CP_1 visto tutti i giorni, anche se non rimaneva per tutto il giorno .
Ora, a parte il rilievo di inattendibilità dei testi e (generica e non Per_1 Tes_2
motivata dal giudice di prime cure) dalle dichiarazioni del teste Testimone_1
dipendente della , risulta che la aveva stipulato CP_3 Controparte_8 con la contratto di nolo a caldo relativo ad un escavatore cingolato Controparte_9
e di un autocarro con autista.
Orbene, sulla distinzione nolo a freddo (solo macchina) e nolo a caldo (macchina con operatore), (cfr. Cass. Pen., Sez. IV, 5 giugno 2009, n. 23604) trattasi di figura distinta dall'appalto (art. 1655 c.c.) atteso che l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera ed a tale fine deve organizzare i suoi mezzi di produzione ed il lavoro. Nel nolo, invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e, eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e della sua organizzazione.
Occorre precisare in diritto che, il contratto di noleggio di attrezzatture e beni mobili è un contratto atipico (non disciplinato espressamente dal Codice civile)
11 pur se molto diffuso nelle realtà aziendali e professionali. Il noleggio non è un contratto di locazione di beni, ma di locazione di opera, cioè di un servizio.
Praticamente, mentre nel contratto di locazione una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un certo periodo di tempo, nel contratto di noleggio una parte si obbliga a compiere una determinata prestazione verso l'altra. (cfr. Tribunale Perugia, 20/03/2019, n.423)
In tema di "nolo a caldo", oltre al macchinario il locatore mette a disposizione dell'imprenditore anche un proprio dipendente, con una specifica competenza nel suo utilizzo;
anche in tale caso, comunque, il lavoro si presenta con carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale costituita dalla messa a disposizione del bene, sicché nel caso di specie pare più corretta la qualificazione propria della locazione del solo macchinario. (cfr. T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. I,
18/09/2009, n.2416).
In tale prospettiva il noleggiatore è estraneo ai rapporti di inadempimento tra il committente principale e l'appaltatore ovvero tra il committente ed il sub appaltatore o noleggiatore.
Da qui il difetto di legittimazione passiva della con riguardo Parte_1
all'inadempimento del contratto di nolo atteso che ogni eccezione d'inadempimento doveva essere sollevata dal noleggiante/locatore (
[...]
nei confronti del noleggiato/conduttore ( , con CP_3 Controparte_4
conseguente accoglimento dell'opposizione e la condanna della a CP_3
restituire la somma di € 4270,00 (incassata in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali dal pagamento effettivo al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza sono poste a carico della
[...] in persona del l.r.p.t. e liquidate in favore della Controparte_10
in persona del l.r.p.t (tenuto conto dei Parte_1
compensi medi e del valore della controversia fino ad euro 5.200) per il primo grado in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge nonché € 125 per spese vive;
per il presente gravame in
€ 1.923,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in appello) oltre
12 iva, cpa e spese generali come per legge nonché € 174,00 per spese vive con attribuzione ai difensori avv. Angelo CO NE ed Avv. RE CO.
Nulla nei rapporti tra l'appellante e la non costituita. CP_4
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1261/2019 del Tribunale di Napoli Nord, resa in data 02.05.2019 e pubblicata in data 07.05.2019, notificata il 07.06.2019, pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, revoca il d.i. 2310/2015 e condanna la in Controparte_3 persona del l.r.p.t. a restituire alla in Parte_1
persona del l.r.p.t la somma di € 4270,00 (incassata in esecuzione della sentenza di primo grado), oltre interessi legali dal pagamento effettivo al soddisfo;
2) Condanna l'appellata in persona Controparte_3 del l.r.p.t. a rifondere in favore della Parte_1
in persona del l.r.p.t le spese di lite liquidate (tenuto conto dei compensi medi e del valore della controversia fino ad euro 5.200) per il primo grado in complessivi € 2.552,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge nonché € 125 per spese vive;
per il presente gravame in € 1.923,00 per compensi professionali (esclusa l'istruttoria assente in appello) oltre iva, cpa e spese generali come per legge nonché €
174,00 per spese vive con attribuzione ai difensori avv.Angelo CO
NE ed Avv. RE CO.
3) nulla nei rapporti tra l'appellante e la non costituita. CP_4
Così deciso nella Camera di Consiglio del 01/10/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
13 Alla stesura del provvedimento ha collaborato il Funzionario UPP Dott.ssa Sara Galletta.
14