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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/11/2025, n. 4352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4352 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 438/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 R.G. LAVORO TRA
n. a POMPEI (NA) il 10/11/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAROTENUTO DOMENICO, come da procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GOLIA MARIA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 11/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento della malattia professionale nella misura del 6% o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'indennizzo del danno biologico. CP_1
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta la consulenza d'ufficio. All'esito dell'udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Nel merito la domanda è infondata e come tale va rigettata. In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa. Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti
1 indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_1 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_1 lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_1 modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. Tanto premesso, come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni questo giudice integralmente si riporta: “…Il sig. è affetto da Parte_1
Spondilodiscoartrosi lombosacrali (L3- L4; L4-L5; L5-S1), la patologia discale è in nesso di derivazione concausale, con l'esposizione dell'attività lavorativa espletata, mentre la spondilosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa. Non sono documentate ne dichiarate menomazioni persistenti, ne concorrenti, ne coesistenti. Dalla malattia professionale denunciata, sono derivati postumi d'invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 4% riferendosi per via analogica al cd. 213, comparato al cd. 209 dalle tabelle DM. 12/07/2000. Tenendo conto dell'attribuzione della percentuale nel non aver riscontrato disturbi sensitivi persistenti e che la espressività delle protrusioni non erniaria, non provocano significativa compressione nervosa e non infierisce significativamente l'ampiezza del canale spinale lombosacrale, per cui sembra equa la valutazione del 4% pari ad un terzo della valutazione in massima. Il DM 12/07/2000 esplicita i disturbi trofico-sensitivi, quali disturbi del trofismo cutaneo
2 (pallore, acrocianosi ecc…) e disturbi della sensibilità tattile e termodolorifico (ipoestesia, ascostesi e parestesia) non ricade nel periziando in esame.” (cfr. relazione depositata il 18 dicembre 2024). Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso anche escludendo la sussistenza del nesso causale, confermando, in tal modo, la diagnosi compiuta dall' . CP_1
In ordine alle censure contenute nelle note depositate in data 8 ottobre 2025, va evidenziato quanto segue: “…si ricorda che clinicamente la patologia degenerativa della colonna vertebrale da cui è affetto il sig. si esplicitano in “I movimenti del tronco, appaiono limitati ai Parte_1 gradi estremi” “deambulazione e cambi posturali autonomi cfr E.O. apparato osteoarticolare”. Ciò detto è evidente che ci si trova difronte ad una compromissione della funzionalità, di entità tale da non poter recepire il riferimento al cd. 193, prospettato dal consulente tecnico di parte ricorrente. In altre parole, il riferimento ai codici tabellari 213 e 209 appaiono più adeguati alle concrete entità della condizione patologica osservata e descritta in esame obiettivo, ed evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto il ricorrente. Pertanto si conferma la valutazione prospettata nella bozza della relazione inviata alle parti costituite in giudizio. Postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 4% (Quattro) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 06/07/2023.” (cfr. risposta alle osservazioni del consulente di parte). Le conclusioni del C.T.U. possono, quindi, senz'altro, essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive, esaustive e condotte con validi criteri tecnici. Non risultano, d'altronde, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004). Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, attesa l'irrilevanza della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. nelle cause contro CP_1
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, la Suprema Corte insegna: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020). Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico delle parti in solido.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 2.000,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, in favore della controparte costituita;
3 - pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. Si comunichi Aversa, 07/11/2025 il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD Sezione lavoro nella persona del dott. Raffaela Sorrentino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 438/2024 R.G. LAVORO TRA
n. a POMPEI (NA) il 10/11/1967 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. CAROTENUTO DOMENICO, come da procura in atti. RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. GOLIA MARIA RESISTENTE CONCLUSIONI: come in atti. Ragioni di fatto e di diritto
1. Con ricorso depositato in data 11/01/2024 la parte ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento della malattia professionale nella misura del 6% o dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' al pagamento dell'indennizzo del danno biologico. CP_1
L' si costituiva in giudizio, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
Veniva disposta la consulenza d'ufficio. All'esito dell'udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
2. Nel merito la domanda è infondata e come tale va rigettata. In via preliminare, è opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione. Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa. Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti
1 indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall' è strutturata in termini di mero CP_1 indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell' è caratterizzato dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di CP_1 lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si struttura in CP_1 modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi. In base alla norma definitoria di cui all'art. 2 D.P.R. 1124/1965 la tutela indennitaria si applica non solo nelle ipotesi di effettiva responsabilità datoriale ma anche nei casi in cui la causa violenta si sia verificata “in occasione di lavoro”. Il che è confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2838/2018) secondo cui “la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che "l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 Testo Unico n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l'infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l'obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l'infortunio determinatosi nell'espletamento dell'attività lavorativa ad esse connessa, in relazione a rischio non proveniente dall'apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purchè connesse con il solo limite in quest'ultima ipotesi del cd. "rischio elettivo". (cfr in tal senso già Cass. n. 5419 del 1999, cui hanno dato seguito Cass. nn. 10298 del 2000, 9556 del 2001, 1944 del 2002, 16417 del 2005, Cass. n. 2136 del 2015 e da ultimo Cass. Ord. n 24765/2017). E', dunque, consolidato il principio secondo il quale l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell'art. 38 Cost., dà rilievo non già, restrittivamente, al cosiddetto rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l'attività protetta”. Tanto premesso, come si evince dalla perizia medico legale, disposta nel presente giudizio e alle cui motivazioni questo giudice integralmente si riporta: “…Il sig. è affetto da Parte_1
Spondilodiscoartrosi lombosacrali (L3- L4; L4-L5; L5-S1), la patologia discale è in nesso di derivazione concausale, con l'esposizione dell'attività lavorativa espletata, mentre la spondilosi non è in nesso di derivazione con l'attività lavorativa. Non sono documentate ne dichiarate menomazioni persistenti, ne concorrenti, ne coesistenti. Dalla malattia professionale denunciata, sono derivati postumi d'invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 4% riferendosi per via analogica al cd. 213, comparato al cd. 209 dalle tabelle DM. 12/07/2000. Tenendo conto dell'attribuzione della percentuale nel non aver riscontrato disturbi sensitivi persistenti e che la espressività delle protrusioni non erniaria, non provocano significativa compressione nervosa e non infierisce significativamente l'ampiezza del canale spinale lombosacrale, per cui sembra equa la valutazione del 4% pari ad un terzo della valutazione in massima. Il DM 12/07/2000 esplicita i disturbi trofico-sensitivi, quali disturbi del trofismo cutaneo
2 (pallore, acrocianosi ecc…) e disturbi della sensibilità tattile e termodolorifico (ipoestesia, ascostesi e parestesia) non ricade nel periziando in esame.” (cfr. relazione depositata il 18 dicembre 2024). Il consulente, con argomentazioni prive di vizi logici, ha concluso anche escludendo la sussistenza del nesso causale, confermando, in tal modo, la diagnosi compiuta dall' . CP_1
In ordine alle censure contenute nelle note depositate in data 8 ottobre 2025, va evidenziato quanto segue: “…si ricorda che clinicamente la patologia degenerativa della colonna vertebrale da cui è affetto il sig. si esplicitano in “I movimenti del tronco, appaiono limitati ai Parte_1 gradi estremi” “deambulazione e cambi posturali autonomi cfr E.O. apparato osteoarticolare”. Ciò detto è evidente che ci si trova difronte ad una compromissione della funzionalità, di entità tale da non poter recepire il riferimento al cd. 193, prospettato dal consulente tecnico di parte ricorrente. In altre parole, il riferimento ai codici tabellari 213 e 209 appaiono più adeguati alle concrete entità della condizione patologica osservata e descritta in esame obiettivo, ed evidenziato dagli esami strumentali ai quali si è sottoposto il ricorrente. Pertanto si conferma la valutazione prospettata nella bozza della relazione inviata alle parti costituite in giudizio. Postumi di invalidità permanente valutabili complessivamente nella misura del 4% (Quattro) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa 06/07/2023.” (cfr. risposta alle osservazioni del consulente di parte). Le conclusioni del C.T.U. possono, quindi, senz'altro, essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive, esaustive e condotte con validi criteri tecnici. Non risultano, d'altronde, dedotte carenze o deficienze diagnostiche, né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. 7341/2004). Pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Le spese seguono la soccombenza della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo, attesa l'irrilevanza della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. nelle cause contro CP_1
In ordine all'irrilevanza nel presente giudizio della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. resa da parte ricorrente, infine, la Suprema Corte insegna: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.” (cfr. Cass. Sez. L - , Sentenza n. 16676 del 04/08/2020). Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono a carico delle parti in solido.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Raffaela Sorrentino, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in € 2.000,00 oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali come per legge, in favore della controparte costituita;
3 - pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. Si comunichi Aversa, 07/11/2025 il Giudice del Lavoro Raffaela Sorrentino
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