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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Seconda sezione civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Paolo Sordi Presidente di Corte di Appello dr. Vito Colucci Presidente di Sezione
d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel.est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.664/2024
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.Anna Famiglietti ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pellezzano (Sa) alla via Grillo n.5/a- appellante
E
rappresentato e difeso dall'avv.Flavio Controparte_1
Capuozzo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in
Angri (Sa) alla piazza Annunziata n.
4- appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n.2233/2024 del Tribunale di Salerno pubblicata il 24/4/2024 e non notificata.
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: chiedeva che in via preliminare fosse dichiarata la nullità della sentenza impugnata e nel merito che fosse disposto un assegno divorzile a favore della signora nella misura già Parte_1
stabilita dalla sentenza di separazione ovvero € 200,00, il tutto con la vittoria delle spese del doppio grado di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese e dei compensi professionali del giudizio con attribuzione a favore del difensore antistatario.
La causa passava in decisione mediante il deposito di note scritte dopo la scadenza del termine del 3 aprile 2025 e della successiva ordinanza del 10 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
adiva il Tribunale di Salerno chiedendo che fosse Parte_1
dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data Controparte_1
8/7/2007 e dal quale era nato il [...] il figlio , che fosse Per_1
confermata la decadenza della responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio con provvedimento incidentale emesso Per_1
2 nel corso del giudizio di separazione, che fosse confermato a carico del padre l'assegno per il mantenimento del figlio di € 250,00 oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie e che fosse disposto in suo favore un assegno divorzile di € 200,00.
si costituiva e non si opponeva alla Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deducendo di aver subito un peggioramento delle condizioni economiche e di aver cercato di recuperare il rapporto con il figlio.
Nella fase presidenziale venivano confermate le statuizioni adottate in sede di separazione, salvo per l'assegno divorzile a favore del coniuge che veniva revocato.
In sede di decisione il Tribunale emetteva le seguenti statuizioni:
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dava atto dell'affido esclusivo alla madre del figlio minore,
stante l'efficacia del provvedimento di decadenza dalla responsabilità
genitoriale a carico del padre;
il diritto di visita del padre nei confronti del figlio di sedici anni veniva rimesso alla volontà di quest'ultimo;
3 determinava in € 250,00 l'assegno di mantenimento che il padre doveva versare alla madre per il figlio minore entro il 10 di ogni mese per il figlio minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
disponeva che ciascuno dei genitori partecipasse nella misura del 50%
al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
rigettava la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
compensava tra le parti le spese di lite.
Il Tribunale rigettava la richiesta di assegno divorzile sulla base delle seguenti argomentazioni:
a livello giurisprudenziale condivideva i principi espressi nella sent. Cass. sez. un. n.18287/2018 e dalla giurisprudenza di legittimità
successiva;
evidenziava che il parametro dell'indipendenza o dell'autosufficienza economica aveva sostituito quello del tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio;
occorreva valutare l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente l'assegno di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo che avesse dimostrato di aver
4 dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, in una situazione di squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi conseguente all'intrapresa vita matrimoniale per scelte fatte e ruoli condivisi;
nel caso di specie entrambi i coniugi si trovavano in una situazione di tendenziale uguaglianza reddituale in quanto il resistente non aveva mai svolto attività lavorativa anche in costanza di matrimonio, mentre la ricorrente aveva iniziato a svolgere alcuni lavoretti dopo la separazione, proprio per il mancato versamento di somme da parte dell'ex coniuge;
quindi, non erano provati i presupposti per il riconoscimento dell' assegno divorzile sia sotto il profilo assistenziale che sotto il profilo perequativo.
ha proposto appello avverso tale sentenza, Parte_1
deducendo i seguenti motivi:
errata determinazione delle somme relative all'assegno divorzile;
l'assegno divorzile era stato revocato in virtù dell'erroneo convincimento che l'appellato non aveva mai esercitato attività
lavorativa durante la convivenza matrimoniale ed era disoccupato;
in realtà, l'ex marito in sede di prima udienza presidenziale aveva
5 affermato di aver lavorato fino all'anno precedente al proprio allontanamento dalla casa coniugale, mentre lei aveva svolto piccoli lavoretti guadagnando circa E 200,00 dovendo anche pagare un canone di locazione di circa E 350,00 al mese;
non era stata fatta corretta applicazione dei principi giurisprudenziali espressi nella nota sent. Cass. sez.un.n.18287/2018 e in sentenze successive in virtù delle quali il riconoscimento dell'assegno divorzile doveva avere una funzione composita,
assistenziale, compensativa – perequativa e risarcitoria e doveva essere riconosciuto per compensare il coniuge più debole, sfornito di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per ragioni obiettive,
del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali;
precisava che la predetta rinuncia poteva anche essere tacita;
aveva iniziato a lavorare quando l'ex marito rimaneva privo del lavoro e tale suo sforzo non doveva precluderle il riconoscimento dell'assegno divorzile;
la sperequazione reddituale esistente all'epoca del divorzio era stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex
6 coniugi e la prova era data proprio dal suo attuale stato di non occupazione, dalla sua dedizione alla cura e all'assistenza del figlio nell'ambito scolastico, sportivo e ludico;
il principio di autoresponsabilità doveva essere applicato a tutte le fasi della vita matrimoniale, non solo alla fine del matrimonio, al fine di riconoscere il contributo che ciascun coniuge aveva avuto nella formazione del patrimonio comune e al benessere familiare.
si costituiva e chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello in quanto del tutto infondato, in fatto e in diritto, nonché
temerario, anche alla luce degli accertamenti resi dalla Guardia di
Finanza di Salerno e di Cava de' Tirreni nell'ambito di un procedimento ex art.316 bis cc conclusosi con la condanna del nonno paterno all'obbligo di versare la somma di € 125,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per_1
Sosteneva di non aver mai svolto attività lavorativa, nemmeno durante il matrimonio, mentre l'appellante aveva iniziato a svolgere saltuariamente alcuni lavori;
pertanto, vi era una situazione di sostanziale parità reddituale, tale da escludere – sia sotto il profilo
7 assistenziale sia sotto quello perequativo – i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile.
Precisava che, proprio nell'ambito del predetto procedimento mediante gli accertamenti della Guardia di Finanza, effettuati in data
30/08/2024, era emerso che:
l'ex moglie aveva percepito il reddito di cittadinanza dal mese di aprile 2019 fino a gennaio 2024, era proprietaria per 1/6 di un immobile sito in Salerno, era cointestataria, insieme al padre
, di due libretti di risparmio (n. 18771395 aperto il Per_2
04.06.2002 e n. 19502483 aperto il 20.08.2022), nonché di un buono fruttifero postale del valore di € 5.000,00, emesso il 12/01/2022 con scadenza al 12/01/2034 e era intestataria di otto carte di credito, di cui quattro ancora attive alla data del 29/08/2024;
lui non percepiva alcun reddito dal 2023, avendo beneficiato esclusivamente del reddito di cittadinanza nel 2021 e 2022, era privo di occupazione da tempo, non risultava intestatario di alcun bene immobile, era proprietario soltanto di un'autovettura prossima alla rottamazione ed era, inoltre, costretto a vivere presso l'abitazione dei genitori anziani in Cava de' Tirreni;
8 tale situazione riscontrava in modo inequivocabile che la situazione patrimoniale e reddituale dell'appellante fosse nettamente più favorevole rispetto alla sua con un divario tale da escludere qualsiasi ipotesi di parità economica, in quanto lui risultava disoccupato e privo di mezzi, al punto da non riuscire nemmeno a far fronte all'obbligo di mantenimento del figlio minore al quale provvedeva attualmente il nonno paterno con un contributo mensile pari a € 125,00.
L'appello è infondato e come tale va rigettato.
Prima di tutto la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi espressi nella sent Cass. sez un.
n.18287/2018 e sviluppati in sentenze successive (sent.
Cass.n.10164/2023;sent. Cass.n.11832/2023)
Secondo tali decisioni l'assegno divorzile assolve, oltre ad una funzione assistenziale, anche una funzione perequativo-compensativa,
che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, ma
9 il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito alla realizzazione della vita familiare, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. sent. Cass. Sez.
un.n.18287/2018).
Ai fini della valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi economici e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre tener conto sia dell'impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere fornito, nel corso della vita coniugale,
alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge;
in sostanza non può avere rilievo solo lo squilibrio economico esistente tra le parti o l'alto livello reddituale dell'altro coniuge, in quanto la differenza reddituale risulta coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ormai estraneo alla determinazione dell'assegno e l'entità del reddito dell'obbligato non giustifica di per sé
la corresponsione di un assegno commisurato alle sue sostanze (sent.
Cass.n.21234/2019 e sent Cass.n.5603/2020).
A livello probatorio, l'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale
10 tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il
"contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali" e non può desumersi soltanto in virtù di una presunzione semplice l'apporto paritetico dato da un coniuge al patrimonio dell'altro o al patrimonio comune, occorrendo semmai presunzioni gravi, precise e concordanti.
In sostanza occorre la prova che lo squilibrio economico delle parti, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari e tale prova può giustificare il riconoscimento di un assegno perequativo, tendente a colmare tale squilibrio, con assorbimento del profilo assistenziale
(cfr.sent.Cass.n.24250/2021;sent.Cass.n. 38362/2021).
Le allegazioni puntuali e specifiche degli indici rivelatori del sacrificio del coniuge più debole a favore della famiglia possono essere costituite dalla durata del matrimonio, dalla presenza di figli e dalle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
11 In assenza di riscontri in merito a questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, che ai sensi dell'art 5 legge divorzio presuppone che il coniuge richiedente l'assegno non abbia mezzi adeguati e che non possa procurarseli per ragioni non imputabili.
Applicando tali principi al caso in questione è possibile affermare che:
la rinuncia a realistiche occasioni lavorative o il sacrificio di aspettative lavorative non può essere tacita, ma va provata sulla base di presunzioni gravi , precise e concordanti;
nel caso di specie la durata non particolarmente lunga del matrimonio, la nascita di un solo figlio e soprattutto l'insussistenza di elementi comprovanti scelte comuni di conduzione della vita familiare escludono che tale rinuncia o tale sacrificio siano configurabili;
non vi sono riscontri in ordine alla sperequazione reddituale così
come dedotta dalla;
invero alla luce dell'ulteriore Pt_1
documentazione esibita dall'appellato non vi è una tendenziale eguaglianza reddituale tra i due ex coniugi ma una migliore condizione economica della;
sulla base dell'accertamento del Guardia Di Pt_1
12 Finanza allegato agli atti è emerso che l'appellante ha percepito il reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto all'ex marito, è
proprietaria per 1/6 di un immobile sito in Salerno, è cointestataria,
insieme al padre , di due libretti di risparmio, nonché di un Per_2
buono fruttifero postale del valore di € 5.000,00 ed è intestataria di otto carte di credito, di cui quattro ancora attive;
tale documentazione anche se sopravvenuta è utilizzabile in questa sede poichè "nel
giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 4, comma 15, secondo il rito camerale, di per sè
caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità
delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che
regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione
di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia
assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le
parti"(cfr.sent.Cass.n.27234/2020); a conferma di quanto appena detto il procedimento nel corso del quale è stato disposto il predetto accertamento della Guardia di Finanza si è concluso con la previsione a carico del nonno materno di un assegno di mantenimento a favore del nipote figlio delle parti del presente procedimento;
Per_1
13 il principio dell'autoresponsabilità ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è applicabile proprio in sede di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, mentre nella fase della separazione vale il principio della conservazione del precedente tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
l'esigenza assistenziale non è configurabile perché la ha Pt_1
dichiarato di aver lavorato e, quindi, di essere in possesso di una capacità lavorativa;
l'appellante ha 54 anni e non risulta che abbia affezioni che riducano la sua capacità lavorativa.
Sulla base di quanto argomentato può dirsi che:
la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione delle giurisprudenza di legittimità più significativa in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile;
l'attività istruttoria ha consentito di riscontrare una capacità
lavorativa della preclusiva di un'attribuzione dell'assegno Pt_1
divorzile sotto il profilo assistenziale;
non è stato provato che l'appellante abbia contribuito alla carriera e al patrimonio del coniuge e alla formazione del patrimonio comune;
14 sulla base della documentazione esibita in appello dall'appellato
è stato riscontrato che non vi è una tendenziale ineguaglianza reddituale tra i due coniugi, ma una condizione economica più
favorevole per la stessa appellante.
Le spese seguono il principio della soccombenza ( scaglione:
valore indeterminabile- complessità bassa - valori minimi- fase introduttiva- fase dello studio e fase decisionale- per la fase della trattazione scarsamente significativa va riconosciuto il 50%).
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato, spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
15 3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002.
Salerno, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Paolo Sordi
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