Art. 15.
La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall' articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l' articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1975 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Vajont.
I contributi di cui al precedente comma per i comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo sono concessi ad integrazione degli interventi sostitutivi previsti dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 .
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma e' autorizzato lo stanziamento di lire 428 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.
La concessione da parte dello Stato dei contributi previsti dall' articolo 9 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , nel testo sostituito dall' articolo 8 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , prorogata fino al 31 dicembre 1973 con l' articolo 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 , e' ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1975 a favore dei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ponte nelle Alpi, Erto e Casso, Claut, Cimolais e Vajont.
I contributi di cui al precedente comma per i comuni di Erto e Casso, Vajont, Longarone e Castellavazzo sono concessi ad integrazione degli interventi sostitutivi previsti dall' articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 .
Per la concessione dei contributi di cui al primo comma e' autorizzato lo stanziamento di lire 428 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per ciascuno degli esercizi 1974 e 1975.