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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/01/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5782/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5782/2020 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE 203, Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. JOVINO VALERIA e dall' avv. ANTONINO GUIDO
DISTEFANO giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliata in Via Teocrito 11 95131 Controparte_1 C.F._2
Catania; rappresentata e difesa dall'avv. MARINA MARCELLO giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 769/2020, emesso in data 24 febbraio 2020, in favore di , con il quale Controparte_1
gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 22.035,09, oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di spese straordinarie non corrisposte, nella misura dovuta del 50%, per la figlia , in forza del decreto di omologa della Parte_2
separazione consensuale dei coniugi n. 27/08 emesso dal Tribunale di Napoli del 4 dicembre 2007, del successivo provvedimento del Tribunale di Catania di revisione delle condizioni economiche del mantenimento del 4 aprile 2013 ed infine del decreto 5435/2018 del 31 agosto 2018 del Tribunale di
Catania.
L'opponente ha dedotto la inammissibilità del ricorso ex art. 633 e 634 c.p.c., evidenziando la necessità
di avviare un autonomo giudizio ordinario per l'accertamento del diritto di credito, e la inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente quale prova del suo diritto di credito anche nel giudizio di opposizione, atteso che i documenti prodotti nella fase monitoria non sarebbero sufficienti a costituire prova della fondatezza del diritto al pagamento della somma ingiunta, né con riferimento all'an, né con riferimento al quantum. Segnatamente, ha eccepito la inidoneità dell'allegato “Riepilogo Parte_1
spese sostenute al 7 gennaio 2020”, evidenziando che tra le spese ivi indicate sarebbero state ricomprese anche quelle sanitarie coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (acquisto di medicinali da banco) o spese rientranti nel novero di quelle ordinarie, contestando al contempo scontrini, ricevute e fatture in quanto non comprovanti l'effettivo pagamento.
Nell'atto introduttivo del giudizio è stata altresì eccepita la arbitraria quantificazione della somma ingiunta e la richiesta in duplicazione di alcuni pagamenti, già effettuati con bonifico, nonché la
2 prescrizione del credito per le somme pretese aventi ad oggetto spese precedenti al 27 marzo 2009.
ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare a) dichiarare inammissibile la Parte_1
domanda proposta da con il ricorso ex art. 633 c.p.c. iscritto al R.V.G. Controparte_1
n.606/2020 del Tribunale di Catania in supplenza di autonomo giudizio ordinario secondo le regole
generali dell' azione di regresso, ex art. 1299 c.c. e, per l'effetto, revocare il D.I. n.769/2020 emesso
dal Tribunale di Catania il 24 febbraio 2020 a favore di ed a carico di Controparte_1 Pt_1
; in via gradata b) accogliere la proposta opposizione per insussistenza, ex artt. 633 e 634 c.p.c.,
[...]
del diritto di credito, del requisito della sua liquidità e del la idoneità della relativa prova scritta
revocando, per l'effetto, il D.I. n.769/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 24 febbraio 2020 a
favore di ed a carico di;
c) dichiarare, in ogni caso, prescritto, ex Controparte_1 Parte_1
art. 2935 c.c., il diritto di regresso dell'opposta a richiedere somme riferite al periodo precedente al 27
marzo 2009 computando quale atto interruttivo del termine decennale la data del 27 marzo 2019 di
recapito della lettera di invito al pagamento spedita il 21 marzo 2019”, ed in conseguenza di tali declaratorie di condannare l'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita nel procedimento con comparsa di risposta deducendo la Parte_3
infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
Con riferimento alla inammissibilità del procedimento monitorio avviato, parte opposta ha dedotto la assoluta legittimità dello strumento giudiziario attivato;
con riguardo alla eccepita inidoneità della documentazione, ha argomentato di avere prodotto tutti i giustificativi di spesa;
in merito alla dedotta arbitraria quantificazione della somma ingiunta, ha evidenziato la genericità e il carattere dilatorio del motivo di opposizione ed, infine, quanto alla eccepita prescrizione ha invocato l'applicazione al caso di specie dell'art. 2941 n. 1 c.c., secondo cui la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi, sicché nel caso
3 di specie la sospensione avrebbe operato fino al 2014.
Parte opposta ha quindi concluso chiedendo: “
1. concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 769/2020 del 19.02.2020 (R.G. n. 606/2020) emesso dal Giudice del Tribunale
di Catania, Dott. Davide Capizzello, e notificato a mezzo posta il 03.03.2020, ad istanza di
[...]
, con il quale si è ingiunto a , di pagare entro giorni 40 dalla notifica la CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 22.035,09, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio. Nel
merito:
2. rigettare in toto – perché infondata in fatto ed in diritto - tutte le domande formulate da
con l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 769/2020 del Parte_1
19.02.2020 (R.G. n. 606/2020) emesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott. Davide Capizzello;
3. condannare alla refusione di spese e compensi del presente giudizio di opposizione”. Parte_1
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Assunto l'interrogatorio formale dell'opponente, la prova per testi formulata da parte opposta non è
stata ammessa e la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata posta in decisione con i terrmini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio con riferimento al credito avente ad oggetto spese straordinarie per il mantenimento dei figli, atteso che nel caso in esame era già stato emesso il provvedimento giudiziale di regolamentazione del mantenimento della figlia e con decreto depositato in data 4 aprile 2013, a seguito di Parte_2
giudizio R.V.G. n.1501/2012 promosso da nei confronti di per la revisione CP_1 Parte_1
delle condizioni economiche di mantenimento della figlia, era stato statuito quanto segue: “quanto alle
4 spese straordinarie, rileva il collegio, che, le stesse, proprio perché non determinate (nella percentuale
di relativa spettanza) in sede di separazione consensuale, si presume che debbano essere ripartite tra
le parti in ragione del 50% ciascuna. Il , quindi, per i tempi pregressi, dovrà versare alla Pt_1 CP_1
il 50% delle spese straordinarie dalla stessa affrontate (e dimostrate anche in apposito giudizio)
nell'interesse della figlia. Quanto al periodo decorrente dal deposito del ricorso introduttivo di questo
giudizio, ritiene il collegio - per una più specifica salvaguardia degli interessi della figlia minore delle
parti in causa - di dover determinare nel 50% ciascuna l'ammontare delle spese straordinarie che le
odierne parti in causa dovranno affrontare per la predetta precisando che, per spese straordinarie,
dovranno essere intese quelle mediche e diagnostiche non coperte dal S.S.N. nonché quelle di studio e
ludico/sportive (queste ultime preventivamente concordate)”.
Invero, proprio alla luce della regolamentazione già in essere, certamente l'opposta poteva ricorrere al procedimento monitorio per richiedere quantomeno le spese sanitarie non coperte dal SSN e le spese di studio, per le quali il Collegio non aveva disposto la necessità di concordarle previamente tra i genitori,
ritenendo in re ipsa la sussistenza dell'interesse prevalente della figlia.
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di attribuire primaria rilevanza al provvedimento giudiziale che disciplina il regime delle spese straordinarie, confermando in un caso la decisione di parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice di appello in ragione del riferirsi delle spese non riconosciute dovute a spese non previamente concordate tra i genitori,
secondo la regolamentazione giudiziale vincolante tra le parti (Cfr. Cass. civ. ordinanza n. 12 gennaio
2023 n. 793).
In ogni caso, si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta assume la veste di attore sostanziale del giudizio e la parte
5 opponente ha il ruolo di convenuto dal punto di vista sostanziale, con ciò che ne consegue anche in termini di ripartizione dell'onere della prova: “L''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal
creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del
creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i
fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della
proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della
decisione” (Cass. civ. n. 15224/2020).
Risulta quindi infondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio, atteso che è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è
necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. civ. ord. n. 14486 del 28/05/2019).
Nel merito, l'opposizione proposta è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Con riferimento alle spese straordinarie per le quali il titolo giudiziale aveva previsto che venissero previamente concordate tra le parti, ovvero la categoria delle spese ludiche e ricreative, si deve ritenere che non sia stata raggiunta la prova del previo accordo tra le parti.
6 Difatti, l'interrogatorio formale richiesto è stato espletato con esito negativo per la parte opposta, in quanto l'opponente ha negato di avere dato il proprio consenso o di avere previamente concordato le spese straordinarie con l'altro genitore (come era richiesto dal provvedimento giudiziale per tale tipologia di spese).
Quanto alla mancata ammissione della prova per testi sui medesimi capitoli, si osserva che l'ammissione dell'interrogatorio formale di avrebbe consentito – ove esperito con esito Parte_1
positivo per la ricorrente in sede monitoria – di ottenere una dichiarazione rilevante ai fini probatori in ordine al consenso alle spese straordinarie delle quali è stato chiesto il rimborso.
Tuttavia, ai fini della prova testimoniale, i medesimi capitoli di prova risultavano del tutto generici nella formulazione, non indicando in alcun modo riferimenti specifici di tempo e luogo dai quali desumere come il teste potesse riferire in ordine al consenso prestato dall'opponente alle spese straordinarie per la figlia, tanto più che trattasi di numerosi singoli importi, per spese correnti dall'anno
2009 al 2020 (oltre 10 anni), per le causali più svariate.
Pertanto, non poteva che ritenersi l'impossibilità di fornire la prova di tale circostanza, con i capitoli così formulati, per l'intero periodo di riferimento, a mezzo di prova testimoniale.
Venendo alle spese sanitarie e di studio, si osserva che le contestazioni mosse dall'opponente attengono alla circostanza che alcune spese sanitarie non sarebbero da rimborsare o dovrebbero ritenersi rientranti nel mantenimento ordinario e alla mancanza di valenza probatoria dello scontrino fiscale e della fattura.
Dal punto di vista di allegazione e di onere probatorio, parte opposta riveste il ruolo di attrice sostanziale sicché è onerata di fornire gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda.
Sulla base di tale premessa, alla luce della eccezione formulata da parte opponente in ordine
7 all'acquisto di medicinali da banco da ritenersi inclusi nell'ambito dell'assegno di mantenimento ordinario, si osserva che alcuna deduzione specifica sul punto è stata formulata da parte opposta, sicché
tali spese - documentate da scontrini della farmacia - vanno escluse dal novero di quelle rimborsabili in questa sede.
Con riferimento alle spese per viaggio e trasporto indicate nell'ambito del prospetto allegato sulle spese sanitarie, benché potesse in astratto ipotizzarsi una ammissibilità del rimborso, si deve evidenziare che alcuna indicazione e allegazione è stata fornita in ordine alla necessità di effettuare fuori sede le spese sanitarie, talché – a fronte della opposizione proposta – il rimborso delle stesse deve essere escluso.
Egualmente, il compenso dovuto per sedute psicologiche (nell'ammontare di euro 30,00 per ciascun colloquio) non può essere riconosciuto in quanto – premessa la mancata indicazione delle ragioni di tale spesa non strettamente medica – in ogni caso non risulta provato il pagamento del relativo compenso (sul punto, l'opponente ha formulato specifica eccezione).
Per il resto, si osserva comunque che le ricevute, fatture e scontrini in atti paiono idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento, in mancanza di specifiche contestazioni.
Pertanto, eliminate dal prospetto riportato le spese sanitarie che tali non possono essere considerate,
anche per le ragioni sopra esposte, l'importo complessivo riconosciuto è pari ad euro 15.707,47, da imputarsi all'opponente nella misura del 50% pari ad euro 7.853,73.
Venendo alle spese di studio, devono chiaramente escludersi quelle rientranti nell'assegno ordinario di mantenimento, sicché l'importo che viene a riconoscersi in questa sede come rimborsabile dall'altro genitore a titolo di spese straordinarie, tenuto conto dell'importo complessivo di spese sostenute pari ad euro 3141,29, è di euro 1570,64.
8 Sul punto occorre evidenziare che l'onere di allegazione e prova in ordine alla circostanza che alcune spese di studio ulteriori fossero necessarie nell'interesse della figlia grava sulla parte richiedente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, seppure è vero che il titolo giudiziale ne prevedeva la rimborsabilità senza che venissero concordate con l'altro genitore, certamente non possono essere pretese somme relative a spese rientranti nel mantenimento ordinario o spese aggiuntive, anche rispetto alla finalità di studio, delle quali non sia stata specificata la necessità e la congruità, in mancanza di consenso dell'altro genitore.
Deve quindi procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al Parte_4
pagamento in favore di della somma di euro 9.424,37, oltre interessi di legge Controparte_1
dalla data della domanda al soddisfo.
Giova precisare che risulta superfluo l'esame della eccezione di prescrizione avuto riguardo alle spese in concreto ammesse al rimborso.
Venendo, infine, ai bonifici prodotti dall'opponente, con riferimento a quelli allegati all'atto introduttivo del giudizio (in numero di 3) non è stato precisato a quale specifica ricevuta andassero in ipotesi riferiti, sicché risultano irrilevanti ai fini della quantificazione del dovuto. Tardiva e inammissibile risulta invece la produzione documentale effettuata da parte opponente unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della revoca solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, si liquidano quelle della procedura monitoria come da decreto, mentre le spese di lite del presente procedimento vengono compensate per la metà, avuto riguardo alla parziale fondatezza della domanda formulata in sede monitoria.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 5782/2020,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento in favore di della somma di euro 9.424,37, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di rimborso per spese straordinarie della figlia;
Parte_2
condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese della fase monitoria, che si liquidano in € 540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15% come per legge;
compensa per metà le spese del procedimento di opposizione e condanna al pagamento in Parte_1
favore di della metà dei compensi che si liquidano in euro 2538,50, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e spese generali del 15% come per legge.
Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Lidia Greco
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5782/2020 promossa da:
, (C.F. , domiciliato in CORSO DELLE PROVINCE 203, Parte_1 C.F._1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. JOVINO VALERIA e dall' avv. ANTONINO GUIDO
DISTEFANO giusta procura in atti.
ATTORE OPPONENTE
contro
(C.F. ), domiciliata in Via Teocrito 11 95131 Controparte_1 C.F._2
Catania; rappresentata e difesa dall'avv. MARINA MARCELLO giusta procura in atti.
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti presenti hanno concluso come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 769/2020, emesso in data 24 febbraio 2020, in favore di , con il quale Controparte_1
gli è stato ingiunto il pagamento della somma di euro 22.035,09, oltre interessi come determinati in domanda e spese del procedimento monitorio, a titolo di spese straordinarie non corrisposte, nella misura dovuta del 50%, per la figlia , in forza del decreto di omologa della Parte_2
separazione consensuale dei coniugi n. 27/08 emesso dal Tribunale di Napoli del 4 dicembre 2007, del successivo provvedimento del Tribunale di Catania di revisione delle condizioni economiche del mantenimento del 4 aprile 2013 ed infine del decreto 5435/2018 del 31 agosto 2018 del Tribunale di
Catania.
L'opponente ha dedotto la inammissibilità del ricorso ex art. 633 e 634 c.p.c., evidenziando la necessità
di avviare un autonomo giudizio ordinario per l'accertamento del diritto di credito, e la inidoneità della documentazione prodotta dalla ricorrente quale prova del suo diritto di credito anche nel giudizio di opposizione, atteso che i documenti prodotti nella fase monitoria non sarebbero sufficienti a costituire prova della fondatezza del diritto al pagamento della somma ingiunta, né con riferimento all'an, né con riferimento al quantum. Segnatamente, ha eccepito la inidoneità dell'allegato “Riepilogo Parte_1
spese sostenute al 7 gennaio 2020”, evidenziando che tra le spese ivi indicate sarebbero state ricomprese anche quelle sanitarie coperte dal Servizio Sanitario Nazionale (acquisto di medicinali da banco) o spese rientranti nel novero di quelle ordinarie, contestando al contempo scontrini, ricevute e fatture in quanto non comprovanti l'effettivo pagamento.
Nell'atto introduttivo del giudizio è stata altresì eccepita la arbitraria quantificazione della somma ingiunta e la richiesta in duplicazione di alcuni pagamenti, già effettuati con bonifico, nonché la
2 prescrizione del credito per le somme pretese aventi ad oggetto spese precedenti al 27 marzo 2009.
ha quindi concluso chiedendo: “in via preliminare a) dichiarare inammissibile la Parte_1
domanda proposta da con il ricorso ex art. 633 c.p.c. iscritto al R.V.G. Controparte_1
n.606/2020 del Tribunale di Catania in supplenza di autonomo giudizio ordinario secondo le regole
generali dell' azione di regresso, ex art. 1299 c.c. e, per l'effetto, revocare il D.I. n.769/2020 emesso
dal Tribunale di Catania il 24 febbraio 2020 a favore di ed a carico di Controparte_1 Pt_1
; in via gradata b) accogliere la proposta opposizione per insussistenza, ex artt. 633 e 634 c.p.c.,
[...]
del diritto di credito, del requisito della sua liquidità e del la idoneità della relativa prova scritta
revocando, per l'effetto, il D.I. n.769/2020 emesso dal Tribunale di Catania il 24 febbraio 2020 a
favore di ed a carico di;
c) dichiarare, in ogni caso, prescritto, ex Controparte_1 Parte_1
art. 2935 c.c., il diritto di regresso dell'opposta a richiedere somme riferite al periodo precedente al 27
marzo 2009 computando quale atto interruttivo del termine decennale la data del 27 marzo 2019 di
recapito della lettera di invito al pagamento spedita il 21 marzo 2019”, ed in conseguenza di tali declaratorie di condannare l'opposta al pagamento delle spese del giudizio.
Si è costituita nel procedimento con comparsa di risposta deducendo la Parte_3
infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
Con riferimento alla inammissibilità del procedimento monitorio avviato, parte opposta ha dedotto la assoluta legittimità dello strumento giudiziario attivato;
con riguardo alla eccepita inidoneità della documentazione, ha argomentato di avere prodotto tutti i giustificativi di spesa;
in merito alla dedotta arbitraria quantificazione della somma ingiunta, ha evidenziato la genericità e il carattere dilatorio del motivo di opposizione ed, infine, quanto alla eccepita prescrizione ha invocato l'applicazione al caso di specie dell'art. 2941 n. 1 c.c., secondo cui la prescrizione rimane sospesa tra i coniugi, sicché nel caso
3 di specie la sospensione avrebbe operato fino al 2014.
Parte opposta ha quindi concluso chiedendo: “
1. concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo n. 769/2020 del 19.02.2020 (R.G. n. 606/2020) emesso dal Giudice del Tribunale
di Catania, Dott. Davide Capizzello, e notificato a mezzo posta il 03.03.2020, ad istanza di
[...]
, con il quale si è ingiunto a , di pagare entro giorni 40 dalla notifica la CP_1 Parte_1
complessiva somma di € 22.035,09, oltre interessi di mora e spese del procedimento monitorio. Nel
merito:
2. rigettare in toto – perché infondata in fatto ed in diritto - tutte le domande formulate da
con l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 769/2020 del Parte_1
19.02.2020 (R.G. n. 606/2020) emesso dal Giudice del Tribunale di Catania, Dott. Davide Capizzello;
3. condannare alla refusione di spese e compensi del presente giudizio di opposizione”. Parte_1
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Assunto l'interrogatorio formale dell'opponente, la prova per testi formulata da parte opposta non è
stata ammessa e la causa, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata posta in decisione con i terrmini ex art. 190 c.p.c.
Preliminarmente deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità del procedimento monitorio con riferimento al credito avente ad oggetto spese straordinarie per il mantenimento dei figli, atteso che nel caso in esame era già stato emesso il provvedimento giudiziale di regolamentazione del mantenimento della figlia e con decreto depositato in data 4 aprile 2013, a seguito di Parte_2
giudizio R.V.G. n.1501/2012 promosso da nei confronti di per la revisione CP_1 Parte_1
delle condizioni economiche di mantenimento della figlia, era stato statuito quanto segue: “quanto alle
4 spese straordinarie, rileva il collegio, che, le stesse, proprio perché non determinate (nella percentuale
di relativa spettanza) in sede di separazione consensuale, si presume che debbano essere ripartite tra
le parti in ragione del 50% ciascuna. Il , quindi, per i tempi pregressi, dovrà versare alla Pt_1 CP_1
il 50% delle spese straordinarie dalla stessa affrontate (e dimostrate anche in apposito giudizio)
nell'interesse della figlia. Quanto al periodo decorrente dal deposito del ricorso introduttivo di questo
giudizio, ritiene il collegio - per una più specifica salvaguardia degli interessi della figlia minore delle
parti in causa - di dover determinare nel 50% ciascuna l'ammontare delle spese straordinarie che le
odierne parti in causa dovranno affrontare per la predetta precisando che, per spese straordinarie,
dovranno essere intese quelle mediche e diagnostiche non coperte dal S.S.N. nonché quelle di studio e
ludico/sportive (queste ultime preventivamente concordate)”.
Invero, proprio alla luce della regolamentazione già in essere, certamente l'opposta poteva ricorrere al procedimento monitorio per richiedere quantomeno le spese sanitarie non coperte dal SSN e le spese di studio, per le quali il Collegio non aveva disposto la necessità di concordarle previamente tra i genitori,
ritenendo in re ipsa la sussistenza dell'interesse prevalente della figlia.
Giova osservare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di attribuire primaria rilevanza al provvedimento giudiziale che disciplina il regime delle spese straordinarie, confermando in un caso la decisione di parziale revoca del decreto ingiuntivo opposto da parte del giudice di appello in ragione del riferirsi delle spese non riconosciute dovute a spese non previamente concordate tra i genitori,
secondo la regolamentazione giudiziale vincolante tra le parti (Cfr. Cass. civ. ordinanza n. 12 gennaio
2023 n. 793).
In ogni caso, si osserva che secondo la giurisprudenza consolidata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte opposta assume la veste di attore sostanziale del giudizio e la parte
5 opponente ha il ruolo di convenuto dal punto di vista sostanziale, con ciò che ne consegue anche in termini di ripartizione dell'onere della prova: “L''opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un
ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal
creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del
creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i
fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della
proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della
decisione” (Cass. civ. n. 15224/2020).
Risulta quindi infondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'inammissibilità del ricorso al procedimento monitorio, atteso che è consolidato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui con l'opposizione al decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso, sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è
necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto (Cass. civ. ord. n. 14486 del 28/05/2019).
Nel merito, l'opposizione proposta è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
Con riferimento alle spese straordinarie per le quali il titolo giudiziale aveva previsto che venissero previamente concordate tra le parti, ovvero la categoria delle spese ludiche e ricreative, si deve ritenere che non sia stata raggiunta la prova del previo accordo tra le parti.
6 Difatti, l'interrogatorio formale richiesto è stato espletato con esito negativo per la parte opposta, in quanto l'opponente ha negato di avere dato il proprio consenso o di avere previamente concordato le spese straordinarie con l'altro genitore (come era richiesto dal provvedimento giudiziale per tale tipologia di spese).
Quanto alla mancata ammissione della prova per testi sui medesimi capitoli, si osserva che l'ammissione dell'interrogatorio formale di avrebbe consentito – ove esperito con esito Parte_1
positivo per la ricorrente in sede monitoria – di ottenere una dichiarazione rilevante ai fini probatori in ordine al consenso alle spese straordinarie delle quali è stato chiesto il rimborso.
Tuttavia, ai fini della prova testimoniale, i medesimi capitoli di prova risultavano del tutto generici nella formulazione, non indicando in alcun modo riferimenti specifici di tempo e luogo dai quali desumere come il teste potesse riferire in ordine al consenso prestato dall'opponente alle spese straordinarie per la figlia, tanto più che trattasi di numerosi singoli importi, per spese correnti dall'anno
2009 al 2020 (oltre 10 anni), per le causali più svariate.
Pertanto, non poteva che ritenersi l'impossibilità di fornire la prova di tale circostanza, con i capitoli così formulati, per l'intero periodo di riferimento, a mezzo di prova testimoniale.
Venendo alle spese sanitarie e di studio, si osserva che le contestazioni mosse dall'opponente attengono alla circostanza che alcune spese sanitarie non sarebbero da rimborsare o dovrebbero ritenersi rientranti nel mantenimento ordinario e alla mancanza di valenza probatoria dello scontrino fiscale e della fattura.
Dal punto di vista di allegazione e di onere probatorio, parte opposta riveste il ruolo di attrice sostanziale sicché è onerata di fornire gli elementi necessari per l'accoglimento della domanda.
Sulla base di tale premessa, alla luce della eccezione formulata da parte opponente in ordine
7 all'acquisto di medicinali da banco da ritenersi inclusi nell'ambito dell'assegno di mantenimento ordinario, si osserva che alcuna deduzione specifica sul punto è stata formulata da parte opposta, sicché
tali spese - documentate da scontrini della farmacia - vanno escluse dal novero di quelle rimborsabili in questa sede.
Con riferimento alle spese per viaggio e trasporto indicate nell'ambito del prospetto allegato sulle spese sanitarie, benché potesse in astratto ipotizzarsi una ammissibilità del rimborso, si deve evidenziare che alcuna indicazione e allegazione è stata fornita in ordine alla necessità di effettuare fuori sede le spese sanitarie, talché – a fronte della opposizione proposta – il rimborso delle stesse deve essere escluso.
Egualmente, il compenso dovuto per sedute psicologiche (nell'ammontare di euro 30,00 per ciascun colloquio) non può essere riconosciuto in quanto – premessa la mancata indicazione delle ragioni di tale spesa non strettamente medica – in ogni caso non risulta provato il pagamento del relativo compenso (sul punto, l'opponente ha formulato specifica eccezione).
Per il resto, si osserva comunque che le ricevute, fatture e scontrini in atti paiono idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento, in mancanza di specifiche contestazioni.
Pertanto, eliminate dal prospetto riportato le spese sanitarie che tali non possono essere considerate,
anche per le ragioni sopra esposte, l'importo complessivo riconosciuto è pari ad euro 15.707,47, da imputarsi all'opponente nella misura del 50% pari ad euro 7.853,73.
Venendo alle spese di studio, devono chiaramente escludersi quelle rientranti nell'assegno ordinario di mantenimento, sicché l'importo che viene a riconoscersi in questa sede come rimborsabile dall'altro genitore a titolo di spese straordinarie, tenuto conto dell'importo complessivo di spese sostenute pari ad euro 3141,29, è di euro 1570,64.
8 Sul punto occorre evidenziare che l'onere di allegazione e prova in ordine alla circostanza che alcune spese di studio ulteriori fossero necessarie nell'interesse della figlia grava sulla parte richiedente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Infatti, seppure è vero che il titolo giudiziale ne prevedeva la rimborsabilità senza che venissero concordate con l'altro genitore, certamente non possono essere pretese somme relative a spese rientranti nel mantenimento ordinario o spese aggiuntive, anche rispetto alla finalità di studio, delle quali non sia stata specificata la necessità e la congruità, in mancanza di consenso dell'altro genitore.
Deve quindi procedersi alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di al Parte_4
pagamento in favore di della somma di euro 9.424,37, oltre interessi di legge Controparte_1
dalla data della domanda al soddisfo.
Giova precisare che risulta superfluo l'esame della eccezione di prescrizione avuto riguardo alle spese in concreto ammesse al rimborso.
Venendo, infine, ai bonifici prodotti dall'opponente, con riferimento a quelli allegati all'atto introduttivo del giudizio (in numero di 3) non è stato precisato a quale specifica ricevuta andassero in ipotesi riferiti, sicché risultano irrilevanti ai fini della quantificazione del dovuto. Tardiva e inammissibile risulta invece la produzione documentale effettuata da parte opponente unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 3 c.p.c.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto della revoca solo parziale del decreto ingiuntivo opposto, si liquidano quelle della procedura monitoria come da decreto, mentre le spese di lite del presente procedimento vengono compensate per la metà, avuto riguardo alla parziale fondatezza della domanda formulata in sede monitoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 5782/2020,
disattesa ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna al pagamento in favore di della somma di euro 9.424,37, Parte_1 Controparte_1
oltre interessi come per legge dalla data della domanda al soddisfo, a titolo di rimborso per spese straordinarie della figlia;
Parte_2
condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese della fase monitoria, che si liquidano in € 540,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15% come per legge;
compensa per metà le spese del procedimento di opposizione e condanna al pagamento in Parte_1
favore di della metà dei compensi che si liquidano in euro 2538,50, oltre i.v.a., Controparte_1
c.p.a. e spese generali del 15% come per legge.
Così deciso in Catania, il 11 gennaio 2025
IL GIUDICE
dott. Lidia Greco
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