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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 31/10/2025, n. 6318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6318 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5804/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di e di rappresentati e difesi dall'avv. Per_1 Persona_2
SI De CA. pagina 1 di 9 ATTORI IN RIASSUNZIONE -APPELLATI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile – 3 con ordinanza n. 13673/2019:
1) rigettare l'appello proposto dal poiché infondato in fatto e in diritto e non provato Controparte_1 per i motivi di cui al presente atto e confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 18365/2011;
2) in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del Controparte_1 in carica pro tempore, nella produzione dell'evento mortale occorso alla paziente deceduta CP_2 Per_1 in data 07/07/1989 per cirrosi epatica ematemesi, per il collegamento causale tra i trattamenti sanitari terapeutici di somministrazione di sangue umano intero da ritenere contaminato dal germe patogeno identificato, emotrasfusioni effettuate nelle date 22/07/1983, 3/8/1983, 13/8/1983, nel reparto di ricovero dell' , con riguardo alla patologia oggetto di giudizio Controparte_3 diagnostico e eziopatologico della C.M.O. del Controparte_4 Controparte_5 consistente nella epatopatia cronica acuta, e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Ministro in carica pro tempore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., e degli artt. 185-589 c.p., al pagamento della somma di euro 473.986,29, cosi come sopra determinata, a favore di ciascun attore GN , , , in Parte_1 Parte_3 Parte_2 proprio e quali successori del defunto padre , o quella somma maggiore o minore che sarà Persona_2 ritenuta di giustizia anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di compensi e spese di lite oltre spese generali Iva e Ca come per legge del primo e secondo grado di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio”.
Il ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, rigettare nel merito la domanda proposta per intervenuta prescrizione;
in subordine, disporre la compensazione con le somme già liquidate a titolo di assegno una tantum (ovvero €
77.468,53, somma fissa e predeterminata per legge ed erogata pacificamente), pagina 2 di 9 onde evitare una duplicazione di pagamenti dovuti per lo stesso titolo”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , e figli ed eredi di (deceduta il 7.7.1985) e di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Per_1
(marito ed erede, deceduto il 2.4.2008) convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_2
Tribunale di Roma, il , per sentirne dichiarare la responsabilità per i Controparte_1
danni subiti sia iure proprio sia iure hereditario, a causa del contagio da epatite derivato dalle trasfusioni di sangue infetto somministrate in data 12.7.1983 ad moglie e madre Per_1
degli attori, nonché per il successivo decesso della stessa in data 7.7.1989.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande per Controparte_1
difetto di nesso causale e di un comportamento omissivo colpevole del e per CP_1
intervenuta prescrizione sia delle richieste avanzate iure hereditatis che di quelle iure proprio
e, comunque, la compensazione con le somme liquidate a titolo di indennizzo e/o assegno
una tantum.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18365/2011, rigettava, per intervenuta prescrizione, le domande proposte iure hereditario, mentre accoglieva quelle proposte iure
proprio, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione che in queto caso decorreva dalla data di presentazione della domanda di assegno una tantum da parte di in Persona_2
data 18.10.2001. Condannava quindi il al pagamento in favore di Controparte_1
ciascuno dei tre attori della somma di € 473.986,29, sia in proprio che quali successori di
Persona_2
3. Il proponeva appello e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza Controparte_1
n. 4672/2016, accoglieva preliminarmente il motivo d'appello relativo alla decorrenza della prescrizione, ritenendo non credibile che gli attori fossero ignari della causa del decesso della signora al momento dello stesso o comunque che lo potessero essere in epoca Per_1
ultradecennale rispetto all'introduzione del giudizio, posto che sin dal 1992 la problematica era nota o conoscibile con l'ordinaria diligenza.
pagina 3 di 9 4. Gli originari attori proponevano quindi ricorso in Cassazione e la Corte di Cassazione,
con ordinanza n. 13673/2019, accoglieva il ricorso, affermando, quanto alla decorrenza della prescrizione che “La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha erroneamente posto a
carico della parte attrice — e non del convenuto che aveva eccepito la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno — l'onere di provare che il momento di esercitabilità del diritto risarcitorio
era diverso da quello in cui la stessa parte attrice, con l'acquisizione della cartella clinica, ha allegato
di aver avuto consapevolezza del danno, altresì basando il proprio convincimento su una presunzione
sfornita del corredo dei fatti noti inerenti alla anzidetta consapevolezza del pregiudizio, evidenziando
solo il profilo (di per sé insufficiente;
come, del resto, lo sarebbe stato la mera conoscenza della
diagnosi) della manifestazione del danno (ossia della morte della per cirrosi epatica postnecrotica Per_1
da HVB). “.
5. Gli attori hanno quindi riassunto il giudizio e il , nella comparsa Controparte_1
di costituzione in riassunzione, ha riproposto i motivi d'appello originari, tranne quello sulla durata della prescrizione, che vengono riportati testualmente di seguito:
“1) Erroneità della sentenza che ha ritenuto la tempestività delle domande proposte iure proprio
dagli attori, erroneamente rigettando l'eccezione di prescrizione;
2) Erroneità della sentenza che ha fatto decorrere la prescrizione dei danni iure proprio dalla data
di presentazione della richiesta di assegni una tantum, fatta dopo oltre undici anni dalla morte della
sig.ra invece che dalla stessa data di decorrenza della prescrizione stabilita per la de cuius, Per_1
tenuto conto che la morte ha costituito la naturale evoluzione della patologia lungo latente della sig.ra
Per_1
3) Ha fatto decorrere la prescrizione dal 2001, di avvenuta presentazione della richiesta di assegno
una tantum, e non dalla data in cui, usando l'ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze
mediche esistenti, gli attori erano in grado di avere una consapevolezza delle effettive cause della
patologia epatica della de cuius e delle conseguenze che ne sarebbero derivate
4) (…)
pagina 4 di 9 5) Erroneità della sentenza, che ha fatto riferimento - quanto all'accertamento del nesso causale -
ai verbali della CMO in sede di procedimento di concessione dell'indennizzo
6) Erroneità della sentenza che ha addebitato al tutte le conseguenze del decesso, quando CP_1
dalla istruttoria erano emersi elementi per ritenere che la patologia era, al più, solo una concausa
7) Inapplicabilità dell'art. 2050 c.c.. Erroneità della decisione che ha sostanzialmente applicato
alla fattispecie l'art. 2050 c.c.(responsabilità aggravata)
8) Erroneità della decisione che non disposto la compensazione con le somme liquidate a titolo di
assegno una tantum - Compensatio lucri cum damno – Cumulabilità con la richiesta di risarcimento
– Esclusione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc
9) Inapplicabilità delle norme in materia di responsabilità contrattuale
10) Infondatezza e duplicazione delle singole voci di danno.
11) Erroneità per non avere applicato la compensazione con le somme erogate a titolo di assegno
una tantum, onde evitare una duplicazione di somme dovute per lo stesso titolo.
12) Eccezione di prescrizione e difetto di comportamento colpevole del per quanto CP_1
concerne la patologia HBV, alla luce della decisione delle SSUU n. 581/2008.”.
Con particolare riferimento alla decorrenza della prescrizione, il ha dedotto CP_1
che, anche prestando ossequio ai principi affermati nell'ordinanza di cassazione con rinvio in relazione all'onere della prova della decorrenza della prescrizione, gravante sul soggetto che formula l'eccezione, comunque era errata l'individuazione nella data di presentazione nel 2001 della domanda di assegno una tantum, a seguito dell'acquisizione della cartella clinica della sig.ra a distanza di undici anni dalla sua morte. Per_1
Difatti gli attori, sin dal 1983, data della diagnosi della patologia epatica, avrebbero potuto, acquisire tutte le notizie necessarie per individuare la causa effettiva dell'HBV.
Inoltre, già dalla lettera di dimissione ospedaliera della loro madre, in data 20.6.1989,
risultava la diagnosi di “cirrosi epatica postnecrotica da HBV”, confermata nella anamnesi relativa al ricovero del 7.7. 1989 presso l'ospedale di Orbetello.
In ogni caso la prescrizione decennale per i danni chiesti iure proprio decorreva pacificamente dalla data del decesso del congiunto, e dunque, nel caso di specie, dal 1989.
6. I primi tre motivi d'appello, relativi alla decorrenza della prescrizione, sono infondati.
pagina 5 di 9 Come ribadito anche dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, secondo quanto affermato già dalle Sezioni Unite (sent. n. 579/2008), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e dell'art. 2947 c.c., comma
1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Tale principio vale anche per il caso è il congiunto a far valere iure proprio il danno subito.
Pertanto la prescrizione non decorre automaticamente dalla data del decesso del congiunto,
o dalla data della diagnosi, ma dal momento in cui gli attori potevano avere percezione della causa del contagio del virus HBV, essendo quindi plausibile che tale momento fosse stato successivo alla presa visione nell'anno 2001 della cartella clinica in cui si faceva cenno alle trasfusioni somministrate ad Per_1
Non condivisibili sono invece i riferimenti temporali altrnativi indicati dal , CP_1
perché una cosa è la conoscenza della malattia, e altra cosa è la conoscibilità del nesso di causalità con la condotta di illecita del terzo.
7. Pure sono infondati i motivi di appello (nn. 5,6,7,9, 12) relativi alla individuazione della responsabilità in capo al per l'accaduto. CP_1
Quanto alla sussistenza di una condotta colpevole in capo al e al nesso di CP_1
causalità tra tale condotta e la patologia che ha provocato il decesso della signora Per_1
occorre rilevare quanto segue.
In materia di emotrasfusione la L. n. 296 del 1958, nonché la L.592 del 1967, hanno assegnato al le funzioni di controllo e vigilanza sul sangue ad uso Controparte_1
trasfusionale.
In particolare, anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 170, legge con cui si è dato attuazione al c.d. Piano sangue previsto dalla L. 592 del 1967, in relazione alla pagina 6 di 9 disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, l'allora Controparte_6
era tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano.
[...]
L'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere espone il a responsabilità extracontrattuale CP_1
allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-
utenti.
Sulla esistenza del nesso di causalità tra trasfusione e decesso occorre valutare le emergenze documentali in atti.
Dalla cartella clinica in atti emerge che il decesso della signora è stato causato dalla Per_1
cirrosi epatica derivata da virus HBV.
Nel verbale della commissione medica ospedaliera (CMO), redatto ai sensi della L. n.
210/1992, è stato stabilito il nesso causale tra le trasfusioni e il decesso. Tale documento costituisce un elemento presuntivo della sussistenza del nesso causale (Cass. n. 6843/2018)
che non risulta smentito da circostanze di segno contrario.
All'epoca della trasfusione in questione (anno 1983) il aveva già Controparte_6
emanato la circolare n. 95 del 9.6.1970 nella quale raccomandava la rilevazione dell'antigene
HbcAg nei donatori di sangue, resa obbligatoria solo nel 1978, nonché la circolare n. 50 del
28.3.1966, nel cui paragrafo F era evidenziata la necessità della determinazione sistematica e periodica delle transaminasi steriche dei donatori ai fini della prevenzione dell'epatite virale, con indicazione di una serie di regole e procedure da seguire sui donatori di sangue e raccomandazione del dosaggio delle transaminasi. Con la medesima si sconsigliava l'uso di sangue umano da donatori di transaminasi superiori a 30 U/I nel fondato sospetto che il donatore potesse essere portatore di virus epatici.
Dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che i controlli prescritti dalle predette circolari siano stati effettivamente eseguiti sul sangue oggetto di infusione, né
l'amministrazione ha provato il contrario.
pagina 7 di 9 Se il avesse coerentemente prescritto l'obbligatoria determinazione delle CP_1
transaminasi per tutti i donatori di sangue la diffusione dei virus dell'epatite sarebbe stata limitata.
Ne deriva pertanto la responsabilità a titolo di colpa del suddetto per non aver CP_1
coerentemente prescritto l'obbligatoria determinazione delle transaminasi per tutti i donatori di sangue.
8. Il decimo motivo, relativo alla duplicazione di voci risarcitorie, pure è infondato,
poiché il danno è stato liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma relative al danno non patrimoniale da perdita del congiunto che non prevedono cumuli tra voci di danno coincidenti, fondandosi unicamente sulla perdita del rapporto parentale.
9. Sono invece fondati l' ottavo e l'undicesimo motivo,
Di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito Controparte_1
di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato
dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o,
comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della
cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla
predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le
somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.” (così
Cass. n. 32550/2024, Rv. 673208 - 01).
L'importo riconosciuto dalla legge n. 210/1992 quale indennizzo una tantum per i parenti del soggetto defunto a causa di emotrasfusione ammonta a € 77.468,00 ed è stato oggetto di riconoscimento in favore di Per_2 Per_2
La sentenza del Tribunale di Roma n. 18365/2011 dovrà quindi essere parzialmente modificata, mediante la detrazione dall'importo riconosciuto a ciascuno degli attori della quota di un terzo dell'importo di € 77.468,00, mentre può essere confermata la statuizione sulle spese di lite.
pagina 8 di 9 10. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per i gradi di giudizio successivi al primo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di ciascuno degli attori, in proprio e quali successori di Per_2
della somma di € 473.986,29, detratto per ciascuno un terzo dell'importo di €
[...]
77.468,00 riconosciuto quale indennizzo in favore di Persona_2
2) Conferma per il resto, anche in relazione alle spese di lite, la sentenza del Tribunale
di Roma n. 18365/2011;
3) Compensa le spese di lite per i successivi gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA PA LL RO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
LL RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
IA PA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, assunta in decisione all'udienza del 16.9.2025, vertente
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. , in proprio e C.F._2 Parte_3 C.F._3
quali eredi di e di rappresentati e difesi dall'avv. Per_1 Persona_2
SI De CA. pagina 1 di 9 ATTORI IN RIASSUNZIONE -APPELLATI
E
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno così concluso:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione in applicazione dei principi di diritto stabiliti dalla Suprema Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile – 3 con ordinanza n. 13673/2019:
1) rigettare l'appello proposto dal poiché infondato in fatto e in diritto e non provato Controparte_1 per i motivi di cui al presente atto e confermare la sentenza impugnata del Tribunale di Roma n. 18365/2011;
2) in ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto in persona del Controparte_1 in carica pro tempore, nella produzione dell'evento mortale occorso alla paziente deceduta CP_2 Per_1 in data 07/07/1989 per cirrosi epatica ematemesi, per il collegamento causale tra i trattamenti sanitari terapeutici di somministrazione di sangue umano intero da ritenere contaminato dal germe patogeno identificato, emotrasfusioni effettuate nelle date 22/07/1983, 3/8/1983, 13/8/1983, nel reparto di ricovero dell' , con riguardo alla patologia oggetto di giudizio Controparte_3 diagnostico e eziopatologico della C.M.O. del Controparte_4 Controparte_5 consistente nella epatopatia cronica acuta, e per l'effetto condannare il in persona del Controparte_1
Ministro in carica pro tempore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti, ai sensi dell'art. 2059 cod.civ., e degli artt. 185-589 c.p., al pagamento della somma di euro 473.986,29, cosi come sopra determinata, a favore di ciascun attore GN , , , in Parte_1 Parte_3 Parte_2 proprio e quali successori del defunto padre , o quella somma maggiore o minore che sarà Persona_2 ritenuta di giustizia anche in via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di compensi e spese di lite oltre spese generali Iva e Ca come per legge del primo e secondo grado di merito, del giudizio di legittimità e del presente giudizio”.
Il ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, resa inter partes dal Tribunale di Roma, rigettare nel merito la domanda proposta per intervenuta prescrizione;
in subordine, disporre la compensazione con le somme già liquidate a titolo di assegno una tantum (ovvero €
77.468,53, somma fissa e predeterminata per legge ed erogata pacificamente), pagina 2 di 9 onde evitare una duplicazione di pagamenti dovuti per lo stesso titolo”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. , e figli ed eredi di (deceduta il 7.7.1985) e di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Per_1
(marito ed erede, deceduto il 2.4.2008) convenivano in giudizio, dinanzi al Persona_2
Tribunale di Roma, il , per sentirne dichiarare la responsabilità per i Controparte_1
danni subiti sia iure proprio sia iure hereditario, a causa del contagio da epatite derivato dalle trasfusioni di sangue infetto somministrate in data 12.7.1983 ad moglie e madre Per_1
degli attori, nonché per il successivo decesso della stessa in data 7.7.1989.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto delle domande per Controparte_1
difetto di nesso causale e di un comportamento omissivo colpevole del e per CP_1
intervenuta prescrizione sia delle richieste avanzate iure hereditatis che di quelle iure proprio
e, comunque, la compensazione con le somme liquidate a titolo di indennizzo e/o assegno
una tantum.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18365/2011, rigettava, per intervenuta prescrizione, le domande proposte iure hereditario, mentre accoglieva quelle proposte iure
proprio, ritenendo infondata l'eccezione di prescrizione che in queto caso decorreva dalla data di presentazione della domanda di assegno una tantum da parte di in Persona_2
data 18.10.2001. Condannava quindi il al pagamento in favore di Controparte_1
ciascuno dei tre attori della somma di € 473.986,29, sia in proprio che quali successori di
Persona_2
3. Il proponeva appello e la Corte d'Appello di Roma, con sentenza Controparte_1
n. 4672/2016, accoglieva preliminarmente il motivo d'appello relativo alla decorrenza della prescrizione, ritenendo non credibile che gli attori fossero ignari della causa del decesso della signora al momento dello stesso o comunque che lo potessero essere in epoca Per_1
ultradecennale rispetto all'introduzione del giudizio, posto che sin dal 1992 la problematica era nota o conoscibile con l'ordinaria diligenza.
pagina 3 di 9 4. Gli originari attori proponevano quindi ricorso in Cassazione e la Corte di Cassazione,
con ordinanza n. 13673/2019, accoglieva il ricorso, affermando, quanto alla decorrenza della prescrizione che “La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha erroneamente posto a
carico della parte attrice — e non del convenuto che aveva eccepito la prescrizione del diritto al
risarcimento del danno — l'onere di provare che il momento di esercitabilità del diritto risarcitorio
era diverso da quello in cui la stessa parte attrice, con l'acquisizione della cartella clinica, ha allegato
di aver avuto consapevolezza del danno, altresì basando il proprio convincimento su una presunzione
sfornita del corredo dei fatti noti inerenti alla anzidetta consapevolezza del pregiudizio, evidenziando
solo il profilo (di per sé insufficiente;
come, del resto, lo sarebbe stato la mera conoscenza della
diagnosi) della manifestazione del danno (ossia della morte della per cirrosi epatica postnecrotica Per_1
da HVB). “.
5. Gli attori hanno quindi riassunto il giudizio e il , nella comparsa Controparte_1
di costituzione in riassunzione, ha riproposto i motivi d'appello originari, tranne quello sulla durata della prescrizione, che vengono riportati testualmente di seguito:
“1) Erroneità della sentenza che ha ritenuto la tempestività delle domande proposte iure proprio
dagli attori, erroneamente rigettando l'eccezione di prescrizione;
2) Erroneità della sentenza che ha fatto decorrere la prescrizione dei danni iure proprio dalla data
di presentazione della richiesta di assegni una tantum, fatta dopo oltre undici anni dalla morte della
sig.ra invece che dalla stessa data di decorrenza della prescrizione stabilita per la de cuius, Per_1
tenuto conto che la morte ha costituito la naturale evoluzione della patologia lungo latente della sig.ra
Per_1
3) Ha fatto decorrere la prescrizione dal 2001, di avvenuta presentazione della richiesta di assegno
una tantum, e non dalla data in cui, usando l'ordinaria diligenza ed alla stregua delle conoscenze
mediche esistenti, gli attori erano in grado di avere una consapevolezza delle effettive cause della
patologia epatica della de cuius e delle conseguenze che ne sarebbero derivate
4) (…)
pagina 4 di 9 5) Erroneità della sentenza, che ha fatto riferimento - quanto all'accertamento del nesso causale -
ai verbali della CMO in sede di procedimento di concessione dell'indennizzo
6) Erroneità della sentenza che ha addebitato al tutte le conseguenze del decesso, quando CP_1
dalla istruttoria erano emersi elementi per ritenere che la patologia era, al più, solo una concausa
7) Inapplicabilità dell'art. 2050 c.c.. Erroneità della decisione che ha sostanzialmente applicato
alla fattispecie l'art. 2050 c.c.(responsabilità aggravata)
8) Erroneità della decisione che non disposto la compensazione con le somme liquidate a titolo di
assegno una tantum - Compensatio lucri cum damno – Cumulabilità con la richiesta di risarcimento
– Esclusione – Violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc
9) Inapplicabilità delle norme in materia di responsabilità contrattuale
10) Infondatezza e duplicazione delle singole voci di danno.
11) Erroneità per non avere applicato la compensazione con le somme erogate a titolo di assegno
una tantum, onde evitare una duplicazione di somme dovute per lo stesso titolo.
12) Eccezione di prescrizione e difetto di comportamento colpevole del per quanto CP_1
concerne la patologia HBV, alla luce della decisione delle SSUU n. 581/2008.”.
Con particolare riferimento alla decorrenza della prescrizione, il ha dedotto CP_1
che, anche prestando ossequio ai principi affermati nell'ordinanza di cassazione con rinvio in relazione all'onere della prova della decorrenza della prescrizione, gravante sul soggetto che formula l'eccezione, comunque era errata l'individuazione nella data di presentazione nel 2001 della domanda di assegno una tantum, a seguito dell'acquisizione della cartella clinica della sig.ra a distanza di undici anni dalla sua morte. Per_1
Difatti gli attori, sin dal 1983, data della diagnosi della patologia epatica, avrebbero potuto, acquisire tutte le notizie necessarie per individuare la causa effettiva dell'HBV.
Inoltre, già dalla lettera di dimissione ospedaliera della loro madre, in data 20.6.1989,
risultava la diagnosi di “cirrosi epatica postnecrotica da HBV”, confermata nella anamnesi relativa al ricovero del 7.7. 1989 presso l'ospedale di Orbetello.
In ogni caso la prescrizione decennale per i danni chiesti iure proprio decorreva pacificamente dalla data del decesso del congiunto, e dunque, nel caso di specie, dal 1989.
6. I primi tre motivi d'appello, relativi alla decorrenza della prescrizione, sono infondati.
pagina 5 di 9 Come ribadito anche dall'ordinanza di rinvio della Cassazione, secondo quanto affermato già dalle Sezioni Unite (sent. n. 579/2008), il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e dell'art. 2947 c.c., comma
1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche.
Tale principio vale anche per il caso è il congiunto a far valere iure proprio il danno subito.
Pertanto la prescrizione non decorre automaticamente dalla data del decesso del congiunto,
o dalla data della diagnosi, ma dal momento in cui gli attori potevano avere percezione della causa del contagio del virus HBV, essendo quindi plausibile che tale momento fosse stato successivo alla presa visione nell'anno 2001 della cartella clinica in cui si faceva cenno alle trasfusioni somministrate ad Per_1
Non condivisibili sono invece i riferimenti temporali altrnativi indicati dal , CP_1
perché una cosa è la conoscenza della malattia, e altra cosa è la conoscibilità del nesso di causalità con la condotta di illecita del terzo.
7. Pure sono infondati i motivi di appello (nn. 5,6,7,9, 12) relativi alla individuazione della responsabilità in capo al per l'accaduto. CP_1
Quanto alla sussistenza di una condotta colpevole in capo al e al nesso di CP_1
causalità tra tale condotta e la patologia che ha provocato il decesso della signora Per_1
occorre rilevare quanto segue.
In materia di emotrasfusione la L. n. 296 del 1958, nonché la L.592 del 1967, hanno assegnato al le funzioni di controllo e vigilanza sul sangue ad uso Controparte_1
trasfusionale.
In particolare, anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 170, legge con cui si è dato attuazione al c.d. Piano sangue previsto dalla L. 592 del 1967, in relazione alla pagina 6 di 9 disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, l'allora Controparte_6
era tenuto ad attività di controllo, direttiva e vigilanza in materia di sangue umano.
[...]
L'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere espone il a responsabilità extracontrattuale CP_1
allorquando dalla violazione del vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-
utenti.
Sulla esistenza del nesso di causalità tra trasfusione e decesso occorre valutare le emergenze documentali in atti.
Dalla cartella clinica in atti emerge che il decesso della signora è stato causato dalla Per_1
cirrosi epatica derivata da virus HBV.
Nel verbale della commissione medica ospedaliera (CMO), redatto ai sensi della L. n.
210/1992, è stato stabilito il nesso causale tra le trasfusioni e il decesso. Tale documento costituisce un elemento presuntivo della sussistenza del nesso causale (Cass. n. 6843/2018)
che non risulta smentito da circostanze di segno contrario.
All'epoca della trasfusione in questione (anno 1983) il aveva già Controparte_6
emanato la circolare n. 95 del 9.6.1970 nella quale raccomandava la rilevazione dell'antigene
HbcAg nei donatori di sangue, resa obbligatoria solo nel 1978, nonché la circolare n. 50 del
28.3.1966, nel cui paragrafo F era evidenziata la necessità della determinazione sistematica e periodica delle transaminasi steriche dei donatori ai fini della prevenzione dell'epatite virale, con indicazione di una serie di regole e procedure da seguire sui donatori di sangue e raccomandazione del dosaggio delle transaminasi. Con la medesima si sconsigliava l'uso di sangue umano da donatori di transaminasi superiori a 30 U/I nel fondato sospetto che il donatore potesse essere portatore di virus epatici.
Dalla documentazione in atti non è dato riscontrare che i controlli prescritti dalle predette circolari siano stati effettivamente eseguiti sul sangue oggetto di infusione, né
l'amministrazione ha provato il contrario.
pagina 7 di 9 Se il avesse coerentemente prescritto l'obbligatoria determinazione delle CP_1
transaminasi per tutti i donatori di sangue la diffusione dei virus dell'epatite sarebbe stata limitata.
Ne deriva pertanto la responsabilità a titolo di colpa del suddetto per non aver CP_1
coerentemente prescritto l'obbligatoria determinazione delle transaminasi per tutti i donatori di sangue.
8. Il decimo motivo, relativo alla duplicazione di voci risarcitorie, pure è infondato,
poiché il danno è stato liquidato sulla base delle tabelle del Tribunale di Roma relative al danno non patrimoniale da perdita del congiunto che non prevedono cumuli tra voci di danno coincidenti, fondandosi unicamente sulla perdita del rapporto parentale.
9. Sono invece fondati l' ottavo e l'undicesimo motivo,
Di recente la Corte di Cassazione ha affermato che “Nel giudizio promosso nei confronti del
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito Controparte_1
di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato
dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o,
comunque, sia determinato nel suo preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della
cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum;
ne consegue che sono soggette alla
predetta detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della pronuncia, ma anche le
somme da percepire in futuro, in quanto riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili.” (così
Cass. n. 32550/2024, Rv. 673208 - 01).
L'importo riconosciuto dalla legge n. 210/1992 quale indennizzo una tantum per i parenti del soggetto defunto a causa di emotrasfusione ammonta a € 77.468,00 ed è stato oggetto di riconoscimento in favore di Per_2 Per_2
La sentenza del Tribunale di Roma n. 18365/2011 dovrà quindi essere parzialmente modificata, mediante la detrazione dall'importo riconosciuto a ciascuno degli attori della quota di un terzo dell'importo di € 77.468,00, mentre può essere confermata la statuizione sulle spese di lite.
pagina 8 di 9 10. Tenuto conto del parziale accoglimento dell'impugnazione sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite per i gradi di giudizio successivi al primo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di ciascuno degli attori, in proprio e quali successori di Per_2
della somma di € 473.986,29, detratto per ciascuno un terzo dell'importo di €
[...]
77.468,00 riconosciuto quale indennizzo in favore di Persona_2
2) Conferma per il resto, anche in relazione alle spese di lite, la sentenza del Tribunale
di Roma n. 18365/2011;
3) Compensa le spese di lite per i successivi gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 28.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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