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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/06/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 81/2022 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata presso gli indirizzi pec Email_1 dell'Avv. L. Codini del foro di e Pt_1 Email_2 dell'Avv. G. Burragato del foro di Milano che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli Avv.ti Controparte_1
F. Fiocchi e E. Costa che lo rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: risarcimento danni da licenziamento ingiurioso.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 17/02/2022.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 6/05/2022.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l Pt_1
impugnava la sentenza n. 237/21 in data 19/10/2021 del Tribunale di Novara, che, per quanto qui d'interesse, aveva accolto la domanda avanzata da Controparte_2
1
[...] (dipendente dal 19/04/2010 con mansioni, da ultimo, di funzionario direttivo) di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del licenziamento del
12/03/2018 per giusta causa consistita nell'essersi appropriato del telefono cellulare “I
Phone 6” fornito all'ente datoriale in comodato da “Il Sole-24Ore” – licenziamento irrogatogli con modalità irriguardose e ingiuriose «che avevano comportato l'apertura di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, la perquisizione a suo carico e
l'estromissione pubblica dal luogo di lavoro» (sentenza, pag. 4) – e aveva rigettato, in quanto carenti di prova, le domande riconvenzionali della convenuta finalizzate al ristoro dei danni cagionati ex adverso per l'uso indebito del suddetto telefonino, per la sparizione di dati sensibili e per la violazione del patto di non concorrenza.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- escluso la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il presente processo e quello di impugnazione del recesso datoriale celebrato con il c.d. “rito Fornero” (iscritto presso lo stesso Tribunale al n. 728/18 R.G.L.) avente per oggetto, tra l'altro,
l'accertamento del suo carattere ingiurioso;
- aderito pedissequamente alla motivazione spesa dal Giudice del licenziamento nell'accertarne l'ingiuriosità, nonostante ciò non fosse confortato da alcun riscontro probatorio;
- quantificato il pregiudizio non patrimoniale asseritamente patito dal lavoratore sulla sola base della disposta c.t.u. medico-legale, senza tenere in considerazione i rilievi critici opposti dal proprio c.t.p.;
- disatteso le domande riconvenzionali ritenendole non provate, nonostante ne fossero stati forniti i debiti riscontri e fosse in ogni caso praticabile la liquidazione equitativa del danno.
Si è costituito ribadendo l'assenza di pregiudizialità rispetto al Controparte_1 processo riguardante l'impugnazione del licenziamento – la cui ingiuriosità era stata affermata tanto nella fase sommaria con l'ordinanza del 28/07/2020, quanto in quella oppositoria con la sentenza n. 38/22 – eccependo la parziale novità dell'appello avversario (circa l'asserita violazione del patto di non concorrenza) e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'udienza del 17/05/2022, all'esito della discussione, il Collegio sospendeva ex art. 295 c.p.c. il presente processo fin visto il definitivo esito di quello relativo
2 all'impugnazione del recesso (con possibile conflitto di giudicati, posto che l'accertamento del danno lamentato dal ricorrente aveva proprio come indefettibile presupposto il carattere ingiurioso del licenziamento) e che era pendente in appello presso questa Corte al n. 133/22 R.G.L.
Con rituale ricorso in riassunzione depositato il 20/12/2024, l'appellante documentava il passaggio in giudicato, nel processo “Fornero”, della sentenza n. 343/22 di questa
Corte d'Appello (per effetto dell'ordinanza confermativa n. 28282/24 della Corte di
Cassazione), che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento e negato il carattere ingiurioso dello stesso.
Con memoria depositata il 7/02/2025, i è costituito rimettendosi Controparte_1 quanto all'intervenuto giudicato, richiamando il contenuto dell'originaria memoria costitutiva e insistendo per il rigetto della pretesa risarcitoria avversaria.
All'udienza del 4/06/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Non resta a questo Collegio che prendere atto dell'intervenuto giudicato nel 'parallelo' procedimento impugnatorio del licenziamento irrogato a là dove Controparte_1
ne ha ormai definitivamente escluso il carattere ingiurioso.
D'altra parte – risultando perciò fondato il primo motivo di gravame – il Giudice della fase sommaria aveva proceduto ex professo a tale accertamento (ancorché circoscrivendo il preteso pregiudizio al solo danno patrimoniale), sicché ad esso non poteva non riconoscersi natura pregiudiziale rispetto alla domanda azionata nel presente processo, dato che si sarebbe potuto verificare un conflitto di giudicati qualora si fosse qui pervenuti a conclusioni difformi.
Esclusa a questo punto l'ingiuriosità del licenziamento, la domanda del ricorrente va senz'altro disattesa – cosa che assorbe tutte le possibili doglianze ad essa riferibili.
3. Venendo ora alle domande riconvenzionali, l'appello dell' è parzialmente Pt_1
fondato nei termini che seguono.
3.1.1. La questione dell'indebita appropriazione del telefono cellulare è stata approfonditamente ed esaurientemente affrontata (in maniera ormai definitiva e incontestabile) nella sentenza n. 343/22 della Corte d'Appello, là dove (con l'avallo della Parte Suprema Corte) ha accertato che «il telefono, pervenuto presso la sede nel settembre 2015, fu trattenuto dal , che vi inserì una sua scheda personale. Il CP_1
3 giudice della fase di opposizione non ha affatto indagato sulle modalità con cui il telefono è giunto nelle mani del;
vi ha indagato il giudice della fase CP_1 sommaria, esaminando peraltro la questione in un'ottica distorta (al fine di cogliere profili di inattendibilità nella deposizione della teste ) senza trarre le dovute Tes_1
conclusioni in ordine alla condotta posta in essere dal reclamato. Sta di fatto che, sulla base delle dichiarazioni rese dalla in sede sommaria (e confusamente Tes_1
considerate dal giudice di quella fase) fu il (che pacificamente aveva CP_1 condotto in prima persona le trattative con l'agente de ) a dire alla CP_3 CP_4
che sarebbe arrivato un pacco relativo al prodotto “Unico Lavoro” e di riporre il Tes_1 pacco sulla sua scrivania. La ha significativamente aggiunto “in genere tutti i Tes_1
pacchi che arrivano io li metto chiusi sulla scrivania del Direttore (la dott.ssa Per_1
n.d.e), anche quando so che sono di competenza di una determinata area;
in quel caso lo misi sulla scrivania del in buona fede perché lui mi aveva detto che CP_1 attendeva questo pacco”. La circostanza non è contestata dal (né poteva CP_1
esserlo, posto che, come si dirà nel prosieguo, è pacifico che il cellulare sia arrivato nelle sue mani e l'abbia utilizzato per oltre due anni), che ha tentato in qualche modo di coinvolgere la nella condotta di appropriazione, asserendo che l'impiegata Tes_1 aveva svolto con lui la trattativa con l'agente del (e quindi era perfettamente CP_5
a conoscenza che l'offerta del includeva il cellulare in comodato gratuito) e che gli CP_5 aveva consegnato il pacco aperto. Il tentativo di coinvolgere l'impiegata nella Tes_1
vicenda non apporta alcun elemento a favore della posizione del , in quanto CP_1 ciò che rileva è che il pacco contenente il cellulare sia stato 'dirottato' nelle sue mani e non, come doveva avvenire ordinariamente, sulla scrivania del Direttore dott.ssa
Per altro verso si vuole solo accennare che il tentativo di coinvolgere la Per_1 Tes_1 nella vicenda (ed anzi utilizzarla come 'ponte' per dedurre che, visto che sapeva lei del cellulare, lo sapevano tutti), si scontra ineluttabilmente con le seguenti considerazioni:
1) se la sapeva del cellulare, non lo ha riferito alla Direttrice che ancora Tes_1 Per_1 nel 2018 era costretta ad informarsi se il Sole, tramite il vettore Rekordata, l'aveva inviato o meno;
2) la era una semplice impiegata, mentre il era Tes_1 CP_1
funzionario direttivo;
la diversa posizione lavorativa, e i conseguenti rapporti di carattere gerarchico, (valutazioni totalmente trascurate dai giudici delle prime fasi) non potevano che determinare una situazione in cui l'impiegata ha ottemperato alla disposizione del
4 funzionario direttivo senza indagare sulle richieste del medesimo e comunque (si ripete), senza riferire nulla alla dott.ssa Se dunque il pacco con il cellulare è Per_1
pervenuto sulla scrivania del dott. per precise disposizioni dello stesso e CP_1 contravvenendo all' ordinaria procedura aziendale, è evidente che l'appropriazione del telefono da parte del è frutto di una condotta non solo cosciente e voluta, ma CP_1 anche preordinata. La seconda circostanza che integra il 'nucleo centrale' della condotta dell'appellato attiene al dato, pacifico, per cui l'appropriazione del cellulare non Parte è stata comunicata ai responsabili dell' (Direttore o altri responsabili), e Per_1
quindi in ordine alla medesima ed al suo uso non è intervenuta alcuna autorizzazione.
Sostiene il reclamato (e le deduzioni sono state accolte dai giudici delle prime fasi per trarne argomenti di attenuazione della gravità della condotta) che tale autorizzazione sarebbe stata resa implicitamente ex post, dal momento che il cellulare veniva utilizzato per uso personale e aziendale, perché tutti sapevano dell'uso e perché sono trascorsi Parte più di due anni senza che i sia interessata della vicenda.
Tali deduzioni sono in parte infondate ed in parte irrilevanti. Innanzitutto è banale osservare (ma il dato è stato incredibilmente trascurato nei precedenti provvedimenti) che il cellulare non è dotato della “targhetta ”, per cui l'eventuale CP_4 ostentazione dell'apparecchio davanti a colleghi e superiori non era suscettibile di Parte determinare alcun collegamento con il cellulare fornito dal all' Per il CP_4 resto, si è già detto di quanto potesse saperne l'impiegata , ma ciò che conta, Tes_1 contro le deduzioni del , è che la Direttrice non sapeva dell'arrivo del CP_1 Per_1
cellulare, tanto è vero che nel 2018, quando è sorto il problema di dovere fornire un nuovo cellulare al dirigente dott. , la i rammentò dell'offerta del Per_2 Per_1 CP_4
, si informò presso le impiegate e se il cellulare a suo tempo era
[...] Tes_1 Pt_2
stato consegnato ed infine ebbe la conferma della consegna direttamente dal vettore
Rekordata, che aveva curato detta consegna per conto del (cfr. doc. 23 Api CP_4 sommaria e dep. in fase sommaria). Quanto all'uso prolungato per oltre due Per_1
anni, si osserva innanzitutto che nel cellulare fornito dal il inserì la SIM CP_5 CP_1 personale (circostanza pacifica), il che presuppone l'intendimento del reclamato di utilizzarlo (quantomeno prevalentemente) per fini privati e non per fini aziendali;
inoltre il
era pacificamente dotato anche di cellulare aziendale ed è rimasta sfornita di CP_1
qualsiasi supporto probatorio la circostanza addotta dal reclamato secondo cui detto
5 telefono aziendale presentasse qualche problema di funzionamento e quindi non fosse pienamente utilizzabile. Ad ogni buon conto, posto che è pacifico che nel biennio
Parte trascorso il ha continuato ad utilizzare il cellulare senza informare fino a CP_1 quando, in data 5.3.2018, il cellulare non fu consegnato 'spontaneamente' dal Parte
ai Carabinieri, intervenuti presso la sede muniti di mandato di CP_1 perquisizione), è evidente che vi è stata permanenza dell'illecito doloso e preordinato, Parte senza che l'asserito disinteresse di ella sorte del cellulare del Sole24 ore possa avere determinato una 'sanatoria' del medesimo. Nelle precedenti fasi si è dibattuto a lungo dell'eventuale carattere 'fraudolento' della condotta del , per dedurne, CP_1
da parte dei giudici delle prime fasi, che in ogni caso tale dato non era compreso nella lettera di contestazione. Sul punto la corte osserva innanzitutto che nel procedimento disciplinare al lavoratore devono essere contestati i fatti che integrano l'addebito, mentre l'eventuale carattere fraudolento della condotta costituisce una valutazione del comportamento, e quindi non un elemento necessario della contestazione ex art.7
L.300/70. Per altro verso quanto è stato accertato nel caso di specie circa il
'dirottamento' del pacco del cellulare sulla scrivania del può già essere CP_1
considerata una condotta contrassegnata dal carattere fraudolento, in quanto preordinata all'appropriazione e diretta ad evitare che la circostanza relativa al recapito Parte del cellulare potesse essere conosciuta dai responsabili Sulla base delle considerazioni delineate, si perviene ad una valutazione di gravità della condotta del
in totale dissenso rispetto alla soluzione adottata nei provvedimenti delle fasi CP_1
precedenti. Si tratta di condotta connotata da coscienza e volontà di appropriarsi di un
Parte bene indubitabilmente destinato ad senza ottenere alcuna autorizzazione in tal senso. Inoltre la condotta è contrassegnata da inganno e fraudolenza in quanto il
ha preordinato l'apprensione tramite l'ausilio (che fosse consapevole o CP_1 inconsapevole è indifferente) dell'impiegata . E' irrilevante l'asserito uso “alla Tes_1 luce del sole davanti a colleghi e superiori”, e parimenti non rileva il disinteresse aziendale protratto per due anni, in quanto in presenza di un'apprensione dolosa posta in essere all'insaputa dei responsabili aziendali, non può in alcun modo “crearsi il convincimento di legittimità”, come ritenuto dai precedenti giudici. L'argomento apportato dalla difesa del reclamato circa l'impossibilità di configurare il reato di furto, dal momento che il cellulare è stato concesso da in comodato gratuito CP_4
6 appare ozioso ed irrilevante, posto che in questa sede non rileva la qualificazione penalistica della condotta, ma il suo disvalore sul piano lavoristico-disciplinare. Su tale ultimo aspetto, sempre nell'ambito della valutazione di gravità, non deve porsi particolare considerazione al valore del bene (peraltro non indifferente, trattandosi di apparecchio del valore di circa 700 euro), mentre assume particolare rilevanza la posizione lavorativa del dott. , funzionario direttivo, e quindi con CP_1
inquadramento appena al di sotto del livello dirigenziale, oltre tutto operante in una piccola realtà aziendale (un presidente, due dirigenti di cui un direttore, due quadri e due impiegate), ma aperta, sotto il profilo dell'operatività, della rappresentatività e dell'immagine, nei confronti di un robusto tessuto di imprese quale quello delle province del Piemonte orientale» (pagg. 17-23; sottolineature dell'estensore).
3.1.2. Alla luce di quanto sopra, la diversa motivazione assunta dal Tribunale nella sentenza appellata non può essere condivisa, poiché la condotta illecita dell'attuale appellato è emersa in maniera cristallina dalla sopra riportata decisione dei Giudici di secondo grado, che, essendo ormai passata in giudicato (a seguito del vaglio confermatorio dei Giudici di legittimità), s'impone necessariamente alla cognizione di questo Collegio.
Di conseguenza, non può essere presa in considerazione la sentenza penale del
Tribunale di Novara n. 323/23, che, riguardo all'uso del suddetto telefono cellulare, ha sì escluso la responsabilità penale di ma sotto la specifica Controparte_1 prospettiva del contestato furto aggravato (questione, come si è visto, ritenuta “oziosa e irrilevante” dalla sentenza n. 343/22) e a fronte dell'insufficienza ex art. 530, co. 2, c.p.p. della prova (non della condotta, ma) dell'elemento soggettivo;
inoltre, non è stata documentata l'irrevocabilità di tale sentenza, ma, quand'anche essa lo fosse, non sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 652 c.p.p., riservato a formule assolutorie diverse da quella per cui il fatto non costituisce reato.
Sussiste, dunque, ai fini del presente giudizio di risarcimento del danno, la condotta attribuita al lavoratore, ed è quindi possibile la liquidazione in via equitativa (in forza degli artt. 1226 e 2056, co. 1, c.c.) del pregiudizio lamentato dall' considerata Pt_1
l'impossibilità di determinarlo preventivamente.
Il valore venale dell'“I Phone 6”, indicato dall'appellante in € 700,00 (ricorso, pag. 17), è congruo e può certamente rappresentare ed esaurire (in via, appunto, equitativa, in
7 carenza di altri elementi) il pregiudizio patrimoniale subito dall'associazione – importo attualizzato ad oggi al quale competono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
3.2. Non così, invece, per la dedotta sottrazione dei dati elettronici contenuti nel telefono e nel p.c. in dotazione del dipendente, in quanto l'appellante non ha precisato il contenuto e la natura di tali dati – circostanza che non emerge dal doc. n. 13-bis, ove si parla genericamente (e cripticamente) di «file pst della posta elettronica» – e, soprattutto, la loro sensibilità e rilevanza riguardo agli interessi e alle esigenze di riservatezza del datore;
cosa che rende radicalmente impossibile l'accertamento (anche equitativo) della sussistenza e dell'entità del pregiudizio lamentato.
3.3. Parimenti inaccoglibile la domanda relativa alla concorrenza sleale (potendosi così sorvolare sull'eccepita novità), poiché non risulta determinata, con il rigore che sarebbe stato necessario, la condotta concorrenziale attribuita al lavoratore: è sufficiente leggere il capitolo di prova orale n. 22 della comparsa di primo grado dell (capitolo, tra Pt_1
l'altro, neppure espressamente richiamato nel ricorso in appello) per convincersi dell'assoluta genericità del riferimento ai «ripetuti contatti avvenuti da parte del dr. Parte
con aziende associate alle quali il dr stesso riferiva CP_1 CP_1
Parte motivazioni assai diverse dal reale in ordine al suo licenziamento da – riferimento che non specifica l'esatto contenuto di tali contatti (anzi, non riguardanti questioni di concorrenza commerciale), né, soprattutto, l'identità delle aziende asseritamente contattate.
4. Per tutte le superiori ragioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere accolto nei termini suesposti;
di conseguenza, è gravato Controparte_1 dall'obbligo di pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio – compensate nella misura di un terzo in considerazione della parziale reciproca soccombenza – e di rimborsare quanto corrispostogli dalla controparte in esecuzione della prima sentenza.
Infine, gravano integralmente sull'appellato le spese della c.t.u. medico-legale, esclusa dall'ambito della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, respinge le domande avanzate con il ricorso introduttivo;
8 condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 700,00 oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, nonché alla restituzione di quanto a lui pagato dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante due terzi delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo in euro 9.257 e per l'appello in euro 6.946, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensato il residuo terzo;
pone le spese di CTU, liquidate in precedente provvedimento, definitivamente a carico dell'appellato.
Così deciso all'udienza del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Piero Rocchetti Presidente
Dott.ssa Patrizia Visaggi Consigliera
Dott. Fabrizio Aprile Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di lavoro iscritta al n. 81/2022 R.G.L. promossa da:
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliata presso gli indirizzi pec Email_1 dell'Avv. L. Codini del foro di e Pt_1 Email_2 dell'Avv. G. Burragato del foro di Milano che la rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLANTE
CONTRO elettivamente domiciliato in Milano presso lo studio degli Avv.ti Controparte_1
F. Fiocchi e E. Costa che lo rappresentano e difendono per procura in atti
PARTE APPELLATA Oggetto: risarcimento danni da licenziamento ingiurioso.
CONCLUSIONI
Per parte appellante: come da ricorso depositato in data 17/02/2022.
Per parte appellata: come da memoria depositata in data 6/05/2022.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in appello tempestivamente depositato e ritualmente notificato, l Pt_1
impugnava la sentenza n. 237/21 in data 19/10/2021 del Tribunale di Novara, che, per quanto qui d'interesse, aveva accolto la domanda avanzata da Controparte_2
1
[...] (dipendente dal 19/04/2010 con mansioni, da ultimo, di funzionario direttivo) di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del licenziamento del
12/03/2018 per giusta causa consistita nell'essersi appropriato del telefono cellulare “I
Phone 6” fornito all'ente datoriale in comodato da “Il Sole-24Ore” – licenziamento irrogatogli con modalità irriguardose e ingiuriose «che avevano comportato l'apertura di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, la perquisizione a suo carico e
l'estromissione pubblica dal luogo di lavoro» (sentenza, pag. 4) – e aveva rigettato, in quanto carenti di prova, le domande riconvenzionali della convenuta finalizzate al ristoro dei danni cagionati ex adverso per l'uso indebito del suddetto telefonino, per la sparizione di dati sensibili e per la violazione del patto di non concorrenza.
Parte appellante, in particolare, lamentava che il primo Giudice aveva erroneamente:
- escluso la sussistenza del nesso di pregiudizialità tra il presente processo e quello di impugnazione del recesso datoriale celebrato con il c.d. “rito Fornero” (iscritto presso lo stesso Tribunale al n. 728/18 R.G.L.) avente per oggetto, tra l'altro,
l'accertamento del suo carattere ingiurioso;
- aderito pedissequamente alla motivazione spesa dal Giudice del licenziamento nell'accertarne l'ingiuriosità, nonostante ciò non fosse confortato da alcun riscontro probatorio;
- quantificato il pregiudizio non patrimoniale asseritamente patito dal lavoratore sulla sola base della disposta c.t.u. medico-legale, senza tenere in considerazione i rilievi critici opposti dal proprio c.t.p.;
- disatteso le domande riconvenzionali ritenendole non provate, nonostante ne fossero stati forniti i debiti riscontri e fosse in ogni caso praticabile la liquidazione equitativa del danno.
Si è costituito ribadendo l'assenza di pregiudizialità rispetto al Controparte_1 processo riguardante l'impugnazione del licenziamento – la cui ingiuriosità era stata affermata tanto nella fase sommaria con l'ordinanza del 28/07/2020, quanto in quella oppositoria con la sentenza n. 38/22 – eccependo la parziale novità dell'appello avversario (circa l'asserita violazione del patto di non concorrenza) e chiedendone comunque il rigetto nel merito.
All'udienza del 17/05/2022, all'esito della discussione, il Collegio sospendeva ex art. 295 c.p.c. il presente processo fin visto il definitivo esito di quello relativo
2 all'impugnazione del recesso (con possibile conflitto di giudicati, posto che l'accertamento del danno lamentato dal ricorrente aveva proprio come indefettibile presupposto il carattere ingiurioso del licenziamento) e che era pendente in appello presso questa Corte al n. 133/22 R.G.L.
Con rituale ricorso in riassunzione depositato il 20/12/2024, l'appellante documentava il passaggio in giudicato, nel processo “Fornero”, della sentenza n. 343/22 di questa
Corte d'Appello (per effetto dell'ordinanza confermativa n. 28282/24 della Corte di
Cassazione), che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva ritenuto sussistente la giusta causa del licenziamento e negato il carattere ingiurioso dello stesso.
Con memoria depositata il 7/02/2025, i è costituito rimettendosi Controparte_1 quanto all'intervenuto giudicato, richiamando il contenuto dell'originaria memoria costitutiva e insistendo per il rigetto della pretesa risarcitoria avversaria.
All'udienza del 4/06/2025, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
2. Non resta a questo Collegio che prendere atto dell'intervenuto giudicato nel 'parallelo' procedimento impugnatorio del licenziamento irrogato a là dove Controparte_1
ne ha ormai definitivamente escluso il carattere ingiurioso.
D'altra parte – risultando perciò fondato il primo motivo di gravame – il Giudice della fase sommaria aveva proceduto ex professo a tale accertamento (ancorché circoscrivendo il preteso pregiudizio al solo danno patrimoniale), sicché ad esso non poteva non riconoscersi natura pregiudiziale rispetto alla domanda azionata nel presente processo, dato che si sarebbe potuto verificare un conflitto di giudicati qualora si fosse qui pervenuti a conclusioni difformi.
Esclusa a questo punto l'ingiuriosità del licenziamento, la domanda del ricorrente va senz'altro disattesa – cosa che assorbe tutte le possibili doglianze ad essa riferibili.
3. Venendo ora alle domande riconvenzionali, l'appello dell' è parzialmente Pt_1
fondato nei termini che seguono.
3.1.1. La questione dell'indebita appropriazione del telefono cellulare è stata approfonditamente ed esaurientemente affrontata (in maniera ormai definitiva e incontestabile) nella sentenza n. 343/22 della Corte d'Appello, là dove (con l'avallo della Parte Suprema Corte) ha accertato che «il telefono, pervenuto presso la sede nel settembre 2015, fu trattenuto dal , che vi inserì una sua scheda personale. Il CP_1
3 giudice della fase di opposizione non ha affatto indagato sulle modalità con cui il telefono è giunto nelle mani del;
vi ha indagato il giudice della fase CP_1 sommaria, esaminando peraltro la questione in un'ottica distorta (al fine di cogliere profili di inattendibilità nella deposizione della teste ) senza trarre le dovute Tes_1
conclusioni in ordine alla condotta posta in essere dal reclamato. Sta di fatto che, sulla base delle dichiarazioni rese dalla in sede sommaria (e confusamente Tes_1
considerate dal giudice di quella fase) fu il (che pacificamente aveva CP_1 condotto in prima persona le trattative con l'agente de ) a dire alla CP_3 CP_4
che sarebbe arrivato un pacco relativo al prodotto “Unico Lavoro” e di riporre il Tes_1 pacco sulla sua scrivania. La ha significativamente aggiunto “in genere tutti i Tes_1
pacchi che arrivano io li metto chiusi sulla scrivania del Direttore (la dott.ssa Per_1
n.d.e), anche quando so che sono di competenza di una determinata area;
in quel caso lo misi sulla scrivania del in buona fede perché lui mi aveva detto che CP_1 attendeva questo pacco”. La circostanza non è contestata dal (né poteva CP_1
esserlo, posto che, come si dirà nel prosieguo, è pacifico che il cellulare sia arrivato nelle sue mani e l'abbia utilizzato per oltre due anni), che ha tentato in qualche modo di coinvolgere la nella condotta di appropriazione, asserendo che l'impiegata Tes_1 aveva svolto con lui la trattativa con l'agente del (e quindi era perfettamente CP_5
a conoscenza che l'offerta del includeva il cellulare in comodato gratuito) e che gli CP_5 aveva consegnato il pacco aperto. Il tentativo di coinvolgere l'impiegata nella Tes_1
vicenda non apporta alcun elemento a favore della posizione del , in quanto CP_1 ciò che rileva è che il pacco contenente il cellulare sia stato 'dirottato' nelle sue mani e non, come doveva avvenire ordinariamente, sulla scrivania del Direttore dott.ssa
Per altro verso si vuole solo accennare che il tentativo di coinvolgere la Per_1 Tes_1 nella vicenda (ed anzi utilizzarla come 'ponte' per dedurre che, visto che sapeva lei del cellulare, lo sapevano tutti), si scontra ineluttabilmente con le seguenti considerazioni:
1) se la sapeva del cellulare, non lo ha riferito alla Direttrice che ancora Tes_1 Per_1 nel 2018 era costretta ad informarsi se il Sole, tramite il vettore Rekordata, l'aveva inviato o meno;
2) la era una semplice impiegata, mentre il era Tes_1 CP_1
funzionario direttivo;
la diversa posizione lavorativa, e i conseguenti rapporti di carattere gerarchico, (valutazioni totalmente trascurate dai giudici delle prime fasi) non potevano che determinare una situazione in cui l'impiegata ha ottemperato alla disposizione del
4 funzionario direttivo senza indagare sulle richieste del medesimo e comunque (si ripete), senza riferire nulla alla dott.ssa Se dunque il pacco con il cellulare è Per_1
pervenuto sulla scrivania del dott. per precise disposizioni dello stesso e CP_1 contravvenendo all' ordinaria procedura aziendale, è evidente che l'appropriazione del telefono da parte del è frutto di una condotta non solo cosciente e voluta, ma CP_1 anche preordinata. La seconda circostanza che integra il 'nucleo centrale' della condotta dell'appellato attiene al dato, pacifico, per cui l'appropriazione del cellulare non Parte è stata comunicata ai responsabili dell' (Direttore o altri responsabili), e Per_1
quindi in ordine alla medesima ed al suo uso non è intervenuta alcuna autorizzazione.
Sostiene il reclamato (e le deduzioni sono state accolte dai giudici delle prime fasi per trarne argomenti di attenuazione della gravità della condotta) che tale autorizzazione sarebbe stata resa implicitamente ex post, dal momento che il cellulare veniva utilizzato per uso personale e aziendale, perché tutti sapevano dell'uso e perché sono trascorsi Parte più di due anni senza che i sia interessata della vicenda.
Tali deduzioni sono in parte infondate ed in parte irrilevanti. Innanzitutto è banale osservare (ma il dato è stato incredibilmente trascurato nei precedenti provvedimenti) che il cellulare non è dotato della “targhetta ”, per cui l'eventuale CP_4 ostentazione dell'apparecchio davanti a colleghi e superiori non era suscettibile di Parte determinare alcun collegamento con il cellulare fornito dal all' Per il CP_4 resto, si è già detto di quanto potesse saperne l'impiegata , ma ciò che conta, Tes_1 contro le deduzioni del , è che la Direttrice non sapeva dell'arrivo del CP_1 Per_1
cellulare, tanto è vero che nel 2018, quando è sorto il problema di dovere fornire un nuovo cellulare al dirigente dott. , la i rammentò dell'offerta del Per_2 Per_1 CP_4
, si informò presso le impiegate e se il cellulare a suo tempo era
[...] Tes_1 Pt_2
stato consegnato ed infine ebbe la conferma della consegna direttamente dal vettore
Rekordata, che aveva curato detta consegna per conto del (cfr. doc. 23 Api CP_4 sommaria e dep. in fase sommaria). Quanto all'uso prolungato per oltre due Per_1
anni, si osserva innanzitutto che nel cellulare fornito dal il inserì la SIM CP_5 CP_1 personale (circostanza pacifica), il che presuppone l'intendimento del reclamato di utilizzarlo (quantomeno prevalentemente) per fini privati e non per fini aziendali;
inoltre il
era pacificamente dotato anche di cellulare aziendale ed è rimasta sfornita di CP_1
qualsiasi supporto probatorio la circostanza addotta dal reclamato secondo cui detto
5 telefono aziendale presentasse qualche problema di funzionamento e quindi non fosse pienamente utilizzabile. Ad ogni buon conto, posto che è pacifico che nel biennio
Parte trascorso il ha continuato ad utilizzare il cellulare senza informare fino a CP_1 quando, in data 5.3.2018, il cellulare non fu consegnato 'spontaneamente' dal Parte
ai Carabinieri, intervenuti presso la sede muniti di mandato di CP_1 perquisizione), è evidente che vi è stata permanenza dell'illecito doloso e preordinato, Parte senza che l'asserito disinteresse di ella sorte del cellulare del Sole24 ore possa avere determinato una 'sanatoria' del medesimo. Nelle precedenti fasi si è dibattuto a lungo dell'eventuale carattere 'fraudolento' della condotta del , per dedurne, CP_1
da parte dei giudici delle prime fasi, che in ogni caso tale dato non era compreso nella lettera di contestazione. Sul punto la corte osserva innanzitutto che nel procedimento disciplinare al lavoratore devono essere contestati i fatti che integrano l'addebito, mentre l'eventuale carattere fraudolento della condotta costituisce una valutazione del comportamento, e quindi non un elemento necessario della contestazione ex art.7
L.300/70. Per altro verso quanto è stato accertato nel caso di specie circa il
'dirottamento' del pacco del cellulare sulla scrivania del può già essere CP_1
considerata una condotta contrassegnata dal carattere fraudolento, in quanto preordinata all'appropriazione e diretta ad evitare che la circostanza relativa al recapito Parte del cellulare potesse essere conosciuta dai responsabili Sulla base delle considerazioni delineate, si perviene ad una valutazione di gravità della condotta del
in totale dissenso rispetto alla soluzione adottata nei provvedimenti delle fasi CP_1
precedenti. Si tratta di condotta connotata da coscienza e volontà di appropriarsi di un
Parte bene indubitabilmente destinato ad senza ottenere alcuna autorizzazione in tal senso. Inoltre la condotta è contrassegnata da inganno e fraudolenza in quanto il
ha preordinato l'apprensione tramite l'ausilio (che fosse consapevole o CP_1 inconsapevole è indifferente) dell'impiegata . E' irrilevante l'asserito uso “alla Tes_1 luce del sole davanti a colleghi e superiori”, e parimenti non rileva il disinteresse aziendale protratto per due anni, in quanto in presenza di un'apprensione dolosa posta in essere all'insaputa dei responsabili aziendali, non può in alcun modo “crearsi il convincimento di legittimità”, come ritenuto dai precedenti giudici. L'argomento apportato dalla difesa del reclamato circa l'impossibilità di configurare il reato di furto, dal momento che il cellulare è stato concesso da in comodato gratuito CP_4
6 appare ozioso ed irrilevante, posto che in questa sede non rileva la qualificazione penalistica della condotta, ma il suo disvalore sul piano lavoristico-disciplinare. Su tale ultimo aspetto, sempre nell'ambito della valutazione di gravità, non deve porsi particolare considerazione al valore del bene (peraltro non indifferente, trattandosi di apparecchio del valore di circa 700 euro), mentre assume particolare rilevanza la posizione lavorativa del dott. , funzionario direttivo, e quindi con CP_1
inquadramento appena al di sotto del livello dirigenziale, oltre tutto operante in una piccola realtà aziendale (un presidente, due dirigenti di cui un direttore, due quadri e due impiegate), ma aperta, sotto il profilo dell'operatività, della rappresentatività e dell'immagine, nei confronti di un robusto tessuto di imprese quale quello delle province del Piemonte orientale» (pagg. 17-23; sottolineature dell'estensore).
3.1.2. Alla luce di quanto sopra, la diversa motivazione assunta dal Tribunale nella sentenza appellata non può essere condivisa, poiché la condotta illecita dell'attuale appellato è emersa in maniera cristallina dalla sopra riportata decisione dei Giudici di secondo grado, che, essendo ormai passata in giudicato (a seguito del vaglio confermatorio dei Giudici di legittimità), s'impone necessariamente alla cognizione di questo Collegio.
Di conseguenza, non può essere presa in considerazione la sentenza penale del
Tribunale di Novara n. 323/23, che, riguardo all'uso del suddetto telefono cellulare, ha sì escluso la responsabilità penale di ma sotto la specifica Controparte_1 prospettiva del contestato furto aggravato (questione, come si è visto, ritenuta “oziosa e irrilevante” dalla sentenza n. 343/22) e a fronte dell'insufficienza ex art. 530, co. 2, c.p.p. della prova (non della condotta, ma) dell'elemento soggettivo;
inoltre, non è stata documentata l'irrevocabilità di tale sentenza, ma, quand'anche essa lo fosse, non sarebbe in ogni caso applicabile l'art. 652 c.p.p., riservato a formule assolutorie diverse da quella per cui il fatto non costituisce reato.
Sussiste, dunque, ai fini del presente giudizio di risarcimento del danno, la condotta attribuita al lavoratore, ed è quindi possibile la liquidazione in via equitativa (in forza degli artt. 1226 e 2056, co. 1, c.c.) del pregiudizio lamentato dall' considerata Pt_1
l'impossibilità di determinarlo preventivamente.
Il valore venale dell'“I Phone 6”, indicato dall'appellante in € 700,00 (ricorso, pag. 17), è congruo e può certamente rappresentare ed esaurire (in via, appunto, equitativa, in
7 carenza di altri elementi) il pregiudizio patrimoniale subito dall'associazione – importo attualizzato ad oggi al quale competono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
3.2. Non così, invece, per la dedotta sottrazione dei dati elettronici contenuti nel telefono e nel p.c. in dotazione del dipendente, in quanto l'appellante non ha precisato il contenuto e la natura di tali dati – circostanza che non emerge dal doc. n. 13-bis, ove si parla genericamente (e cripticamente) di «file pst della posta elettronica» – e, soprattutto, la loro sensibilità e rilevanza riguardo agli interessi e alle esigenze di riservatezza del datore;
cosa che rende radicalmente impossibile l'accertamento (anche equitativo) della sussistenza e dell'entità del pregiudizio lamentato.
3.3. Parimenti inaccoglibile la domanda relativa alla concorrenza sleale (potendosi così sorvolare sull'eccepita novità), poiché non risulta determinata, con il rigore che sarebbe stato necessario, la condotta concorrenziale attribuita al lavoratore: è sufficiente leggere il capitolo di prova orale n. 22 della comparsa di primo grado dell (capitolo, tra Pt_1
l'altro, neppure espressamente richiamato nel ricorso in appello) per convincersi dell'assoluta genericità del riferimento ai «ripetuti contatti avvenuti da parte del dr. Parte
con aziende associate alle quali il dr stesso riferiva CP_1 CP_1
Parte motivazioni assai diverse dal reale in ordine al suo licenziamento da – riferimento che non specifica l'esatto contenuto di tali contatti (anzi, non riguardanti questioni di concorrenza commerciale), né, soprattutto, l'identità delle aziende asseritamente contattate.
4. Per tutte le superiori ragioni, che assorbono ogni altra censura, l'appello dev'essere accolto nei termini suesposti;
di conseguenza, è gravato Controparte_1 dall'obbligo di pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio – compensate nella misura di un terzo in considerazione della parziale reciproca soccombenza – e di rimborsare quanto corrispostogli dalla controparte in esecuzione della prima sentenza.
Infine, gravano integralmente sull'appellato le spese della c.t.u. medico-legale, esclusa dall'ambito della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello, respinge le domande avanzate con il ricorso introduttivo;
8 condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 700,00 oltre a interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, nonché alla restituzione di quanto a lui pagato dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna l'appellato a rimborsare all'appellante due terzi delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo in euro 9.257 e per l'appello in euro 6.946, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, compensato il residuo terzo;
pone le spese di CTU, liquidate in precedente provvedimento, definitivamente a carico dell'appellato.
Così deciso all'udienza del 4.6.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Fabrizio Aprile Dott. Piero Rocchetti
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