Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonella Guerra Presidente dott. Claudia Dal Martello Giudice rel/est. dott. Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. v.g. 1948/2025, avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto), regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio, promossa ex art. 473 bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 10/02/2025, da
) Parte_1 C.F._1
e
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. KHAMLICHI MIRIAM come da mandato in atti presso il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
Le parti con note scritte depositate in data 17.03.2025 hanno chiesto l'accoglimento del ricorso introduttivo depositato in data 12/02/2025 alle seguenti condizioni:
1. Affido condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_2
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Per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse di e relative alla loro educazione, Per_1 Per_2
alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle giovani.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative alle minori, fermo restando l'esercizio separato di tale responsabilità limitatamente alle mere questioni di ordinaria amministrazione.
Il rapporto con insegnanti e professori sarà tenuto da ciascun genitore in modo autonomo, anche chiedendo alla scuola di fornire, eventualmente, doppie comunicazioni.
Il genitore che sarà presente alle riunioni scolastiche dovrà fornire all'altro genitore le notizie e le informazioni assunte nel corso della riunione o del colloquio, ivi provvedendovi entro 48 ore.
Ogni comunicazione relativa alle attività scolastiche ed extrascolastiche o attinente la salute delle figlie dovrà essere tempestivamente estesa al genitore che la riceve, o che ne sia a conoscenza, all'altro.
2. Per quanto riguarda il calendario delle visite paterne, e dunque i tempi di permanenza delle minori con il papà non collocatario, le parti, tenuto conto dell'età delle bambine e del lavoro del padre, che comporta lunghe trasferta fuori dalla provincia di Verona, al fine di stabilire un programma di gestione dei tempi di permanenza delle figlie con il genitore non collocatario che risponda prima di tutto alle esigenze delle minori e che non sia rivoluzionario rispetto a quanto occorso sino ad oggi, a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso pattuiscono che il papà potrà vedere e tenere con sé le figlie minori con le seguenti modalità:
a) Da marzo a settembre, e trascorreranno con il padre un weekend, alternato con la Per_2 Per_1
madre, da sabato mattina alle 10.00 a domenica sera alle 22.00; ad ottobre le minori trascorreranno con il padre un weekend previa fissazione dello stesso entro il 30 settembre di ogni anno;
da novembre a febbraio le figlie resteranno con il padre il mercoledì dalle 14.00 ora di uscita da scuola di Per_2
alle 22.00 ora in cui il padre le riporterà a casa;
si precisa che le predette date potrebbe subire modificazioni anche con un maggior numero di frequentazioni del padre a seconda degli impegni lavorativi e previo accordo fra i genitori;
b) per quanto riguarda il periodo estivo gli odierni ricorrenti concordemente pattuiscono che le figlie potranno trascorrere tre settimane anche non consecutive con il padre, da concordarsi sempre entro e pagina 2 di 5 non oltre il mese di aprile anche per tutte le annualità future.
I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno le figlie in tutti i casi in cui vi sia anche una sola notte di pernotto.
c) con riferimento al giorno del compleanno di e le minori lo trascorreranno con Per_2 Per_1
entrambi i genitori se possibile congiuntamente, altrimenti qualora ciò non fosse possibile gli odierni ricorrenti si impegnano a garantire pari tempi di permanenza sia con la mamma che con il papà al netto dei rispettivi impegni lavorativi e tenuto conto comunque delle esigenze delle figlie indipendentemente dal genitore in turno di responsabilità.
e) il giorno della Festa della Mamma e quello della Festa del Papà saranno trascorsi dalle bambine con il genitore festeggiato a prescindere da chi è in turno di responsabilità senza che poi detta giornata debba essere successivamente “recuperata” impegnandosi le parti a mantenere come regola generale la calendarizzazione concordata in questa sede, evitando continue modifiche dei turni di visite.
f) Festività Natalizie, Pasquali e feste comandante ed in particolare:
- Durante le vacanze natalizie, le figlie resteranno con la madre a causa degli impegni di lavoro del padre;
- Il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta saranno invece trascorsi dalle minori con il papà;
- Dal 22.04 al 5.5 del 2025 e resteranno con la madre, negli anni successivi tale ponte Per_2 Per_1
potrà subire variazioni a seconda degli impegni di lavoro del padre.
g) Alcuni weekend durante l'anno, potranno essere trascorsi dalle minori dalla nonna paterna su accordo dei genitori, come già peraltro stanno facendo.
3. Le parti pattuiscono che durante i tempi di permanenza delle figlie con il papà sarà quest'ultimo a preoccuparsi di fornire alle figlie tutto il necessario per il loro accudimento nel caso di pernotto di un solo giorno.
Nel caso di più giorni, invece, la mamma fornirà al papà un piccolo bagaglio contenente indumenti ed altri oggetti specifici ritenuti necessari dalla madre.
4. Quanto al concorso per il mantenimento ordinario delle figlie minori e , tenuto conto Per_2 Per_1
della situazione reddituale e patrimoniale delle parti descritta e documentata in premessa, valutati i rispettivi tempi di permanenza con ciascun genitore, le parti concordano che il signor , a Pt_2
decorrere dal mese dell'avvenuto deposito del presente ricorso, provvederà a corrispondere l'importo pagina 3 di 5 mensile di € 600,00 (€ 300 per ciascuna figlia) sino a giugno 2025 e € 700,00 (€ 350 a figlia) da luglio
2025, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, ivi provvedendovi entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate della signora già note: IBAN Parte_1
[...]. Si precisa che tale pagamento dovrà avvenire sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie.
5. Il signor contribuirà altresì nella misura del 50% a tutte le spese straordinarie sostenute Pt_2 dalla signora nell'interesse delle figlie e dietro semplice presentazione del Parte_1 Per_1 Per_2 documento fiscale comprovante la relativa spesa, come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale il cui contenuto le parti dichiarano espressamente di conoscere e condividere.
6. Gli odierni ricorrenti concordano che la misura di sostegno alle famiglie, denominata Assegno
Unico, sarà richiesta e percepita, nella misura del 100% esclusivamente dalla signora
[...]
quale madre collocataria delle minori. Detrazioni e sgravi fiscali conseguenti alla prole Parte_1
verranno suddivisi al 50% tra i genitori ove possibile.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo di e Per_1 Per_2
con ciascuno di essi ed anche con le rispettive famiglie d'origine, procrastinando la presentazione di eventuali nuovi partner alle figlie dopo un certo periodo di conoscenza da parte del genitore (che, al solo fine di indicare un termine, si precisa di almeno 1 mese) e previa valutazione della necessità dello stesso. A tal fine si impegnano a rispettare il calendario di visite come sopra articolato, facendo in modo che la programmazione concordata in questa sede possa veicolare le parti verso una organizzazione condivisa delle figlie.
Resta inteso che eventuali deroghe saranno possibili solo previo preavviso di almeno 48 ore e salvo disponibilità del genitore non in turno di responsabilità, tenuto conto delle esigenze e necessità delle ragazze e dei genitori.
8. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei passaporti.
9. Entrambi i genitori concordano che verserà a a titolo di Parte_2 Parte_1
arretrati per spese accessorie ed ordinario contributo al mantenimento la somma di € 10.000,00 da versarsi in tre rate mensili la prima di € 4.000,00 entro la fine del corrente mese, la seconda di €
3.000,00 entro la fine del mese di Marzo 2025, la terza ed ultima rata di € 3.000,00 entro la fine di
Maggio 2025.
10. Con il regolare adempimento delle presenti condizioni, le parti dichiarano di non avere pagina 4 di 5 reciprocamente più nulla a pretendere per qualsivoglia causa o ragione dedotta o deducibile derivante dal rapporto di convivenza.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “Nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentito il relatore;
esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché il parere espresso dal Pubblico Ministero;
visto il ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 10/02/2025 da
[...]
e ; Parte_1 Parte_2
rilevato che dalla relazione tra le parti sono nate le figlie il 29.05.2019 e Persona_3 Per_2
il 04.01.2012;
[...] ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento delle figlie minori, alle condizioni di affidamento delle stesse ed alla regolamentazione delle visite con il genitore presso cui non risiedono con prevalenza possa essere recepito, apparendo equo e legittimo e rispondente agli interessi delle minori;
ritenuto che
in relazione all'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle predette condizioni, visto l'art. 473 bis n. 4 comma 3 cpc, non sia necessario procedere all'ascolto delle minori;
visto il parere del P.M.; ritenuto di compensare integralmente le spese di lite, vista la soluzione concordata del procedimento;
P.Q.M.
1. Dispone in punto di affido, collocamento, modalità di visita e contribuzione al mantenimento delle figlie minore recependo l'accordo raggiunto dalle parti di cui al ricorso congiunto depositato in data
10/02/2025, integralmente riportato in epigrafe e prendendo atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti.
2. Compensa integralmente le spese del procedimento.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio dell'8 aprile 2025.
La Giudice est. La Presidente
Claudia Dal Martello Antonella Guerra
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