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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 16/05/2024, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 596/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonio Pasquale Pelusi (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in Cagnano Varano (FG) alla via Giardinetto n. 9,
pec: Email_1
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
Contro
:
cui è subentrata per fusione Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo procuratore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Gianfranco Chiarielli (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_3 eletto in Bari alla via Montenegro n. 13 (presso Studio Avv. Vincenzo De
Martino),
pec: Email_2 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2427/2018, pronunciata dal
Tribunale Civile di Foggia, pubblicata in data 1° ottobre 2018, a definizione del giudizio RG n. 82000364/2013, non notificata. Appello del 30 marzo
2019.
Conclusioni: All'udienza del 15 dicembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti già usufruito e non avendone fatta nuova richiesta
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio chiedendo accertarsi la nullità Controparte_1 parziale dei contratti di conto corrente 434589 e 20199 relativamente all'applicazione di interessi ultra-legali uso piazza ed usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, c.m.s. non pattuita e priva di giustificazione causale, valuta cd. fittizia;
per l'effetto, chiedeva di rideterminarsi i saldi dei conti correnti con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la CP_3 indeterminatezza della domanda e la prescrizione del diritto di restituzione di indebito, concludendo nel merito per il rigetto di tutte le domande avverse come proposte.
Istruita la causa, anche a mezzo CTU, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
3: Sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda per quanto di ragione, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite, sia pur nella misura di due pag. 2/14 terzi.
In via preliminare, dichiarava inammissibile l'azione di ripetizione, atteso che i conti correnti oggetto del giudizio erano ancora aperti. Riteneva parimenti infondata la domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, in quanto strettamente connessa alla domanda di ripetizione di indebito, dovendosi presupporre la chiusura del rapporto di conto corrente.
Al contrario, accoglieva la domanda dichiarativa di nullità parziale dei contratti di conto corrente. In particolare, rilevava che fosse onere del correntista di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione, sicché la mancanza del contratto di apertura del conto corrente 20199 non consentiva di valutare l'andamento del rapporto, che non poteva neanche essere ricostruito sulla base degli estratti conto, mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti. Né tale carenza poteva essere sanata dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per mancanza di presupposti, potendo la parte acquisirne una copia ed esibirla in causa. Non riteneva ammissibile supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio mediante l'esperimento della CTU contabile. Affermava che la mancata esibizione del contratto da parte della banca convenuta non poteva comportare conseguenze sfavorevoli, trattandosi di conto aperto nel 2001, stante la limitazione dell'obbligo di conservazione entro il termine decennale. Riteneva inoltre irrilevante la richiesta di copia del contratto di conto corrente inoltrata dall'originario attore nel mese di maggio 2012 ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB, atteso che la lettera della norma ne limitava l'operatività alla documentazione contabile riferita a singole operazioni e comunque nel limite del decennio antecedente alla richiesta.
La domanda di nullità relativa riferita al rapporto n. 20199 veniva rigettata.
Quanto al conto corrente 434589, rilevava il Giudice che il contratto allegato conteneva l'espressa pattuizione del tasso di interesse debitore, delle spese e della decorrenza delle valute, rendendosi così vane le doglianze dell'attore. Quanto alla c.m.s., la stessa risultava pattuita e sufficientemente determinata. Veniva invece ritenuta fondata l'eccezione di pag. 3/14 nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca nel periodo antecedente alla delibera CICR, così come veniva ritenuto illegittimo l'anatocismo applicato nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. Quanto alla usurarietà rilevata dal
CTU, sempre con riferimento al contratto n. 434589, si trattava di usura sopravvenuta e perciò non rilevante. La domanda risarcitoria veniva infine rigettata per mancanza di prova nell'an e nel quantum.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello dallo
, il quale, ricostruita la vicenda contrattuale, ne chiedeva la Pt_1 riforma per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà della motivazione
Il Giudice aveva rigettato le pretese dell'attore con riferimento al conto corrente 20199 ritenendo che la carenza probatoria non potesse essere sanata mediante l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., lì dove per il conto corrente n. 434589 aveva motivato la propria decisione sui documenti esibiti dalla banca in osservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Il Giudice inoltre non aveva tenuto conto che lo aveva fatto richiesta della documentazione indicandola Pt_1 analiticamente in una lettera raccomandata AR in data 31 maggio 2012 ai sensi degli artt. 119 e segg. TUB.
2) Sul valore probatorio della produzione in giudizio della documentazione bancaria esibita a seguito di ordine del giudice ex art. 210 c.p.c.
Il Giudice aveva motivato in maniera erronea, atteso che lo , Pt_1 prima dell'introduzione del giudizio, aveva fatto richiesta formale di ricevere copia della documentazione bancaria.
3) Mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nr.
20199 – prescrizione
La aveva omesso di depositare il contratto di conto corrente CP_3
pag. 4/14 nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., limitandosi a produrre quello riferito al conto corrente 434589. La motivazione adottata, riferita al limite temporale decennale, era erronea, atteso che la norma richiamata faceva riferimento alla documentazione periodica ma non ai contratti. E dalla mancata produzione in giudizio del contratto doveva derivare necessariamente l'applicazione dell'art. 117 TUB.
4) Illegittimo rifiuto della di consegnare la documentazione CP_3 richiesta dal sig. – conseguenze Pt_1
Lo era sempre stato convinto che entrambi i conti fossero Pt_1 affidati, mentre solo con la verifica operata dal CTU era venuto a conoscenza che non vi era alcun affidamento. Così come sin quando la banca depositò la documentazione ordinata dal Giudice era convinto che entrambi i conti fossero stati chiusi d'ufficio dalla banca, non avendo da tempo più rapporti con essa.
5) Illogicità della motivazione
Il Giudice in maniera del tutto illogica era quindi pervenuto al rigetto delle domande attoree, argomentando che poiché la ripetizione di indebito era inammissibile, tutte le richieste precedenti fossero inammissibili.
Su tali premesse, chiedeva la integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle proprie richieste, disponendosi, se necessario, nuova CTU o una integrazione di quella già disposta.
Si costituiva in giudizio per la (per CP_1 Controparte_2 brevità, , ad essa subentrata, con memoria depositata in data 26 CP_3 giugno 2019, contenente appello incidentale.
In via preliminare eccepiva la improcedibilità delle domande attrici, atteso che, come già esplicitato nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 16 ottobre 2017, era stata posta in Parte_2 liquidazione coatta amministrativa;
che in data 26 giugno 2017 era stato stipulato un contratto di cessione tra ed Parte_3
pubblicato, ai sensi del DL 99/2017, sul sito della Controparte_2
pag. 5/14 . Tale contratto escludeva dalla cessione i crediti deteriorati di Org_1
e quindi di , dalla stessa controllata, con la Parte_2 CP_1 conseguenza che il contenzioso relativo a detti crediti era di competenza di con conseguente improcedibilità della domanda dello Parte_3
, dovendo rispondere dei debiti di la sola Pt_1 CP_1 Parte_3
Su tale eccezione il Giudice non si era pronunciato, e pertanto
[...] chiedeva di dichiarare la improcedibilità della domanda.
Nel merito, riteneva l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche perché a suo fondamento lo poneva l'ordine di esibizione ex Pt_1 art. 210 c.p.c., in realtà mai formulato dal Giudice di prime cure. Inoltre,
l'appellante non aveva censurato la sentenza di primo grado, lì dove aveva affermato la validità delle clausole del conto corrente nr. 434589 riferite a tasso di interesse debitore, decorrenza delle valute e c.m.s., né lì dove era stata esclusa la rilevanza della cd. usura sopravvenuta.
Parimenti infondate erano le istanze risarcitorie.
Venivano quindi riproposte le eccezioni già formulate in primo grado, con riferimento alla carenza probatoria e documentale, anche in considerazione che la banca, nel costituirsi in giudizio, aveva affermato di avere consegnato al cliente copia dei contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio, oltre agli estratti conto ed alle comunicazioni prescritte. Inoltre, la banca aveva anche dedotto che tra le parti erano intervenute specifiche pattuizioni scritte riferite a tutte le condizioni del conto;
né l'attore aveva dedotto in merito alla data di accensione dei conti. Pertanto, ferma la formazione del giudicato in merito alla legittimità delle clausole del conto corrente 434589, le domande riferite all'altro conto erano generiche e pertanto inammissibili, oltretutto non provate, non avendo neanche reiterato lo l'ordine di esibizione. Inoltre, la aveva Pt_1 CP_3 riscontrato la richiesta dello , comunicando anche i costi dovuti, ma Pt_1 la documentazione messa a sua disposizione non era mai stata ritirata. Alla luce delle carenze documentali, la stessa CTU era da ritenersi inutilizzabile, essendo pervenuta alla determinazione di un saldo a credito del ricorrente pag. 6/14 sul presupposto, non provato, della nullità dele clausole determinative delle competenze di conto. Inoltre, la CTU espletata in primo grado aveva ritenuto di escludere la c.m.s., ritenuta legittima in sentenza e non impugnata, ed eliminato le competenze riferite a diversi trimestri sul presupposto della sopravvenuta usurarietà del tasso.
Veniva riproposta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione per il periodo antecedente di dieci anni la proposizione della domanda
(24/06/2013).
Appello incidentale: la proponeva appello incidentale censurando CP_3 la sentenza di primo grado nella parte in cui, decidendo sulla domanda attrice con riferimento al c/c n. 454389, aveva ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale applicata nel periodo successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il Giudice aveva ritenuto di dover disapplicare l'art. 7 di detta delibera nella parte in cui consentiva l'adeguamento unilaterale delle vecchie clausole sull'anatocismo, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000. Concludeva affinché in via preliminare venisse dichiarata improcedibile nei confronti di CP_1 ogni domanda attorea;
nel merito, chiedeva la conferma della
[...] sentenza, con il rigetto delle domande attrici, l'accoglimento dell'appello incidentale dovendosi dichiarare la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al conto corrente n. 434589. Vinte le spese di lite.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo, per la impossibilità di formare il Collegio, per il pensionamento di uno dei suoi componenti. All'udienza del
15 dicembre 2023 veniva quindi trattenuta nuovamente in decisione, senza concessione dei termini ex ar.t 190 c.p.c., non avendovi fatto le parti richiesta.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va affrontata l'eccezione relativa al difetto di pag. 7/14 legittimazione passiva, come sollevata dalla Banca, sul presupposto della intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa di , Parte_2 nel cui gruppo rientrava Controparte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, a seguito del DM 186/2017 del 25 giugno 2017, in data 26 giugno 2017 era stato stipulato un contratto di cessione tra e Parte_3 Controparte_2 comunicato mediante pubblicazione sul sito di , includente Org_1 attività e passività relative anche alle partecipate (tra cui ) CP_1 incluse nell'insieme aggregato con esclusione dei crediti deteriorati. Con successivo contratto del 10 luglio 2017, comunicato mediante pubblicazione sul sito della , venne effettuata la cessione tra Org_1 Org_2
(cedente) e di tutte le posizioni escluse
[...] Parte_3 dall'insieme aggregato, di cui al precedente contratto di cessione del 26 giugno 2026; e delle situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non fossero riferite ad attività incluse, avrebbe dovuto risponderne sicché, a detta dell'appellante incidentale, il credito Parte_3
– eventuale – dello doveva considerarsi trasferito a , Pt_1 Parte_2 con conseguente carenza di titolarità passiva in capo alla Org_2
e, quindi, alla incorporante Controparte_2
Tale assunto non può essere condiviso.
Il giudizio di primo grado iniziò nell'anno 2013 e l'evento dell'incorporazione si verificò nell'anno 2017, a causa in corso. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie” e che “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”. Nel caso di specie, non risulta che vi sia stato, nel corso del giudizio di primo grado, un intervento da parte del cessionario, né una chiamata in causa dello stesso, sicché la sentenza venne pronunciata correttamente nei confronti di CP_1
parte originaria del giudizio. Altrettanto correttamente si è costituita
[...]
pag. 8/14 in giudizio nella qualità di incorporante della Controparte_2
, in virtù del subentro avvenuto in precedenza, spiegando altresì CP_1 appello incidentale, a conferma della propria legittimazione. Va inoltre rilevato come con atto del 10.07.2017, ebbe a cedere a Organizzazione_2
i propri crediti deteriorati, vale a dire “sofferenze”, Parte_3
“inadempienze probabili” o “esposizioni scadute”, ovverosia tutti quei crediti esclusi dalla prima cessione. L'eccezione, già formulata in primo grado, non venne delibata dal Giudice di prime cure.
Al riguardo, osserva la Corte, come dalla successione dei contratti di cessione intervenuti – descritti dall'appellante incidentale – non risulti possibile sostenere il difetto di legittimazione passiva della Banca appellante incidentale succeduta a Controparte_2 Org_2
in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019,
[...] con il quale la Società incorporante assunse tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società incorporata, subentrandole nei rapporti giuridici e pure nelle controversie ad essa riferibili di qualunque natura e ovunque radicate.
Né, infine, trattandosi di conto corrente ancora aperto, lo si poteva considerare alla stregua di un credito deteriorato.
Può ora procedersi alla disamina nel merito di motivi di appello.
4.1: primo motivo di appello: Contraddittorietà della motivazione
Parte appellante sostiene che il Giudice avrebbe rigettato le pretese dell'attore con riferimento al conto corrente 20199, ritenendo, erroneamente, che la carenza probatoria non potesse essere sanata mediante l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., lì dove per il conto corrente n. 434589 aveva motivato la propria decisione sui documenti esibiti dalla banca in osservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né avrebbe tenuto conto che l'appellante aveva fatto richiesta della documentazione indicandola analiticamente in una lettera raccomandata AR in data 31 maggio 2012 ai sensi degli artt.
pag. 9/14 119 e segg. TUB. L'appellata, al contrario, afferma che il motivo sarebbe destituito di fondamento, atteso che il Giudice non avrebbe mai pronunciato detto ordine di esibizione.
Il motivo è infondato.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado si rileva come, già nell'atto di citazione, parte attrice formulò istanza ex art. 210 c.p.c., chiedendo l'acquisizione dei contratti base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede di banca e di quant'altro inerente ai contratti di apertura impugnati, nonché di un completo rendiconto, e tanto dopo avere illustrato di avere già illustrato di avere chiesto la detta documentazione con raccomandata AR del 21 maggio 2012 in relazione al conto corrente
20199, ai sensi dell'art. 119 e ss. del T.U.B. Con la seconda memoria istruttoria, nel riportarsi ai mezzi di prova già richiesti in citazione,
l'odierno appellante chiedeva al Giudice di “ordinare alla di CP_3 depositare il rendiconto relativo al rapporto bancario in esame dalla data di stipulazione dei contratti originari di apertura di credito e di conto corrente, alla chiusura degli stessi;
di esibire in giudizio gli originali degli originari contratti di apertura di credito e di conto corrente, nonché le successive eventuali modifiche;
gli originali di tutti gli estratti conto o documento equipollente;
gli originali delle cd., schede della banca”. E, ad avvalorare la propria istanza istruttoria, riportava come con nota AR del 21 maggio 2012 avesse fatto espressa richiesta a di avere copia della Controparte_1 documentazione relativa al conto corrente 434589; formulava altresì richiesta di CTU, riferita al rapporto d'apertura credito mediante affidamento con scopertura n. 434589. , con la seconda CP_1 memoria istruttoria, depositava il contratto di conto corrente n. 434589, documentazione riferita al detto conto, documento di sintesi riferito al conto corrente n. 20199, estratti conto del 20199 e copia di una lettera del
3 agosto 2012 indirizzata ad esso , con cui la banca comunicava la Pt_1 propria disponibilità a fornire la documentazione richiesta, comunicando anche i relativi costi per ottenere i duplicati. Non risulta sia mai stato pag. 10/14 disposto da parte del Giudice di prime cure un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre
2018, la difesa dell'attore reiterò la richiesta dei mezzi istruttori articolati sulla cui ammissibilità il Giudice non si era pronunciato. Al riguardo, ritiene la Corte di conformarsi all'orientamento più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione, in ragione del quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.1 E la causa fu decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sicché le parti ritenevano la causa compiutamente istruita e pronta per la decisione. In definitiva, non può ritenersi superata la presunzione di abbandono della richiesta istruttoria, atteso che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, dalle conclusioni rassegnate e dalla linea difensiva adottata nel processo2, non può ritenersi che emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa3.
Il primo dei motivi di appello viene respinto.
Può ora procedersi alla disamina dei motivi successivi, trattati in maniera unitaria.
4.2: secondo e terzo motivo di appello: Sul valore probatorio della produzione in giudizio della documentazione bancaria esibita a seguito di ordine del giudice ex art. 210 c.p.c. Mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nr. 20199 – prescrizione pag. 11/14 Il Giudice aveva motivato in maniera erronea, atteso che lo , Pt_1 prima dell'introduzione del giudizio, aveva fatto richiesta formale di ricevere copia della documentazione bancaria;
la aveva omesso di CP_3 depositare il contratto di conto corrente nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., limitandosi a produrre quello riferito al conto corrente
434589. La motivazione adottata, riferita al limite temprale decennale, era erronea, atteso che la norma richiamata fa riferimento alla documentazione periodica ma non ai contratti. E dalla mancata produzione in giudizio del contratto doveva derivare necessariamente l'applicazione dell'art. 117 TUB. I detti motivi, alla luce di quanto innanzi esposto, sono da ritenersi assorbiti, atteso che la mancata produzione del contratto di conto corrente riferito al rapporto 20199 non è addebitabile alla CP_3
4.3: quarto motivo di appello: Illegittimo rifiuto della di CP_3 consegnare la documentazione richiesta dal sig. – conseguenze Pt_1
La circostanza che lo fosse convinto che entrambi i conti Pt_1 fossero affidati è del tutto irrilevante. Né l'appellante ha tenuto conto che la gli aveva comunicato che la documentazione richiesta era stata CP_3 messa formalmente a sua disposizione;
né infine rileva il convincimento che entrambi i conti fossero stati chiusi d'ufficio dalla , non avendo da CP_3 tempo più rapporti con essa.
Il motivo di appello è pertanto del tutto infondato.
4.4: quinto motivo di appello: Illogicità della motivazione
Alla luce di quanto esposto, non può affermarsi che la motivazione adottata dal Giudice di prime cure fosse illogica. Al contrario, la stessa si presenta congruamente correttamente motivata con riferimento al conto corrente 20199; altrettanto motivata è la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sia nel periodo antecedente alla delibera CICR che nel periodo successivo.
5: appello incidentale.
pag. 12/14 Su tale ultimo aspetto, la ha spiegato appello incidentale. CP_3
Lo stesso è infondato. Per corrente Giurisprudenza, trattandosi dell'applicazione di clausole e condizioni sfavorevoli per il correntista, non era sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000, essendo richiesta l'espressa approvazione per iscritto della clausola evidentemente peggiorativa delle condizioni contrattuali, atteso che l'applicazione con scadenza trimestrale degli interessi determinava un effetto anatocistico vietato dalla legge.4 Tale interpretazione è l'unica coerente con la lettura dell'art. 2 della delibera CICR5 costituzionalmente orientata.
L'appello incidentale viene pertanto respinto.
5: liquidazione delle spese di lite.
Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale integra soccombenza reciproca, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite del grado.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche
pag. 13/14 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 596/2019, proposta da contro cui è subentrata per Parte_1 Controparte_1 fusione appellante incidentale, avverso la Controparte_2 sentenza n. 2427/2018, pronunciata dal Tribunale Civile di Foggia, a definizione del giudizio RG n. 82000364/2013, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
d) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale Parte_1
nonché dell'appellante incidentale cui è
[...] Controparte_1 subentrata per fusione i presupposti per Controparte_2
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sezione I, Ordinanza n. 4487/2021 2 parte attrice concentrò le proprie difese sulle risultanze della CTU contabile, formulando anche istanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c., non reiterando alcuna richiesta istruttoria;
e sollecitò la decisione, ritenendo la causa istruita. 3 Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza n. 10767/2022 4 Cassazione civile sez. I - 21/06/2021, n. 17634. Nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). 5 Delibera Cicr 9 febbraio 2000, art. 2, primo comma: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”; secondo comma: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Antonio Pasquale Pelusi (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_2 eletto in Cagnano Varano (FG) alla via Giardinetto n. 9,
pec: Email_1
APPELLANTE E APPELLATO INCIDENTALE
Contro
:
cui è subentrata per fusione Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), in persona del suo procuratore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avv. Gianfranco Chiarielli (c.f. ), con domicilio CodiceFiscale_3 eletto in Bari alla via Montenegro n. 13 (presso Studio Avv. Vincenzo De
Martino),
pec: Email_2 APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 2427/2018, pronunciata dal
Tribunale Civile di Foggia, pubblicata in data 1° ottobre 2018, a definizione del giudizio RG n. 82000364/2013, non notificata. Appello del 30 marzo
2019.
Conclusioni: All'udienza del 15 dicembre 2023, tenutasi in modalità da remoto, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., avendovi le parti già usufruito e non avendone fatta nuova richiesta
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante conveniva in giudizio chiedendo accertarsi la nullità Controparte_1 parziale dei contratti di conto corrente 434589 e 20199 relativamente all'applicazione di interessi ultra-legali uso piazza ed usurari, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, c.m.s. non pattuita e priva di giustificazione causale, valuta cd. fittizia;
per l'effetto, chiedeva di rideterminarsi i saldi dei conti correnti con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse oltre al risarcimento dei danni morali e materiali subiti.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in via preliminare, la CP_3 indeterminatezza della domanda e la prescrizione del diritto di restituzione di indebito, concludendo nel merito per il rigetto di tutte le domande avverse come proposte.
Istruita la causa, anche a mezzo CTU, la stessa veniva decisa con la sentenza appellata.
3: Sentenza appellata
Il Giudice accoglieva la domanda per quanto di ragione, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite, sia pur nella misura di due pag. 2/14 terzi.
In via preliminare, dichiarava inammissibile l'azione di ripetizione, atteso che i conti correnti oggetto del giudizio erano ancora aperti. Riteneva parimenti infondata la domanda di rideterminazione del saldo di conto corrente, in quanto strettamente connessa alla domanda di ripetizione di indebito, dovendosi presupporre la chiusura del rapporto di conto corrente.
Al contrario, accoglieva la domanda dichiarativa di nullità parziale dei contratti di conto corrente. In particolare, rilevava che fosse onere del correntista di allegare e provare gli elementi costitutivi dell'azione, sicché la mancanza del contratto di apertura del conto corrente 20199 non consentiva di valutare l'andamento del rapporto, che non poteva neanche essere ricostruito sulla base degli estratti conto, mancando le condizioni economiche pattuite dalle parti. Né tale carenza poteva essere sanata dall'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., per mancanza di presupposti, potendo la parte acquisirne una copia ed esibirla in causa. Non riteneva ammissibile supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio mediante l'esperimento della CTU contabile. Affermava che la mancata esibizione del contratto da parte della banca convenuta non poteva comportare conseguenze sfavorevoli, trattandosi di conto aperto nel 2001, stante la limitazione dell'obbligo di conservazione entro il termine decennale. Riteneva inoltre irrilevante la richiesta di copia del contratto di conto corrente inoltrata dall'originario attore nel mese di maggio 2012 ai sensi dell'art. 119 comma 4 TUB, atteso che la lettera della norma ne limitava l'operatività alla documentazione contabile riferita a singole operazioni e comunque nel limite del decennio antecedente alla richiesta.
La domanda di nullità relativa riferita al rapporto n. 20199 veniva rigettata.
Quanto al conto corrente 434589, rilevava il Giudice che il contratto allegato conteneva l'espressa pattuizione del tasso di interesse debitore, delle spese e della decorrenza delle valute, rendendosi così vane le doglianze dell'attore. Quanto alla c.m.s., la stessa risultava pattuita e sufficientemente determinata. Veniva invece ritenuta fondata l'eccezione di pag. 3/14 nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata dalla banca nel periodo antecedente alla delibera CICR, così come veniva ritenuto illegittimo l'anatocismo applicato nel periodo successivo all'entrata in vigore della delibera CICR. Quanto alla usurarietà rilevata dal
CTU, sempre con riferimento al contratto n. 434589, si trattava di usura sopravvenuta e perciò non rilevante. La domanda risarcitoria veniva infine rigettata per mancanza di prova nell'an e nel quantum.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la predetta sentenza veniva proposto appello dallo
, il quale, ricostruita la vicenda contrattuale, ne chiedeva la Pt_1 riforma per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà della motivazione
Il Giudice aveva rigettato le pretese dell'attore con riferimento al conto corrente 20199 ritenendo che la carenza probatoria non potesse essere sanata mediante l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., lì dove per il conto corrente n. 434589 aveva motivato la propria decisione sui documenti esibiti dalla banca in osservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Il Giudice inoltre non aveva tenuto conto che lo aveva fatto richiesta della documentazione indicandola Pt_1 analiticamente in una lettera raccomandata AR in data 31 maggio 2012 ai sensi degli artt. 119 e segg. TUB.
2) Sul valore probatorio della produzione in giudizio della documentazione bancaria esibita a seguito di ordine del giudice ex art. 210 c.p.c.
Il Giudice aveva motivato in maniera erronea, atteso che lo , Pt_1 prima dell'introduzione del giudizio, aveva fatto richiesta formale di ricevere copia della documentazione bancaria.
3) Mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nr.
20199 – prescrizione
La aveva omesso di depositare il contratto di conto corrente CP_3
pag. 4/14 nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., limitandosi a produrre quello riferito al conto corrente 434589. La motivazione adottata, riferita al limite temporale decennale, era erronea, atteso che la norma richiamata faceva riferimento alla documentazione periodica ma non ai contratti. E dalla mancata produzione in giudizio del contratto doveva derivare necessariamente l'applicazione dell'art. 117 TUB.
4) Illegittimo rifiuto della di consegnare la documentazione CP_3 richiesta dal sig. – conseguenze Pt_1
Lo era sempre stato convinto che entrambi i conti fossero Pt_1 affidati, mentre solo con la verifica operata dal CTU era venuto a conoscenza che non vi era alcun affidamento. Così come sin quando la banca depositò la documentazione ordinata dal Giudice era convinto che entrambi i conti fossero stati chiusi d'ufficio dalla banca, non avendo da tempo più rapporti con essa.
5) Illogicità della motivazione
Il Giudice in maniera del tutto illogica era quindi pervenuto al rigetto delle domande attoree, argomentando che poiché la ripetizione di indebito era inammissibile, tutte le richieste precedenti fossero inammissibili.
Su tali premesse, chiedeva la integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle proprie richieste, disponendosi, se necessario, nuova CTU o una integrazione di quella già disposta.
Si costituiva in giudizio per la (per CP_1 Controparte_2 brevità, , ad essa subentrata, con memoria depositata in data 26 CP_3 giugno 2019, contenente appello incidentale.
In via preliminare eccepiva la improcedibilità delle domande attrici, atteso che, come già esplicitato nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 16 ottobre 2017, era stata posta in Parte_2 liquidazione coatta amministrativa;
che in data 26 giugno 2017 era stato stipulato un contratto di cessione tra ed Parte_3
pubblicato, ai sensi del DL 99/2017, sul sito della Controparte_2
pag. 5/14 . Tale contratto escludeva dalla cessione i crediti deteriorati di Org_1
e quindi di , dalla stessa controllata, con la Parte_2 CP_1 conseguenza che il contenzioso relativo a detti crediti era di competenza di con conseguente improcedibilità della domanda dello Parte_3
, dovendo rispondere dei debiti di la sola Pt_1 CP_1 Parte_3
Su tale eccezione il Giudice non si era pronunciato, e pertanto
[...] chiedeva di dichiarare la improcedibilità della domanda.
Nel merito, riteneva l'appello inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., anche perché a suo fondamento lo poneva l'ordine di esibizione ex Pt_1 art. 210 c.p.c., in realtà mai formulato dal Giudice di prime cure. Inoltre,
l'appellante non aveva censurato la sentenza di primo grado, lì dove aveva affermato la validità delle clausole del conto corrente nr. 434589 riferite a tasso di interesse debitore, decorrenza delle valute e c.m.s., né lì dove era stata esclusa la rilevanza della cd. usura sopravvenuta.
Parimenti infondate erano le istanze risarcitorie.
Venivano quindi riproposte le eccezioni già formulate in primo grado, con riferimento alla carenza probatoria e documentale, anche in considerazione che la banca, nel costituirsi in giudizio, aveva affermato di avere consegnato al cliente copia dei contratti relativi ai rapporti dedotti in giudizio, oltre agli estratti conto ed alle comunicazioni prescritte. Inoltre, la banca aveva anche dedotto che tra le parti erano intervenute specifiche pattuizioni scritte riferite a tutte le condizioni del conto;
né l'attore aveva dedotto in merito alla data di accensione dei conti. Pertanto, ferma la formazione del giudicato in merito alla legittimità delle clausole del conto corrente 434589, le domande riferite all'altro conto erano generiche e pertanto inammissibili, oltretutto non provate, non avendo neanche reiterato lo l'ordine di esibizione. Inoltre, la aveva Pt_1 CP_3 riscontrato la richiesta dello , comunicando anche i costi dovuti, ma Pt_1 la documentazione messa a sua disposizione non era mai stata ritirata. Alla luce delle carenze documentali, la stessa CTU era da ritenersi inutilizzabile, essendo pervenuta alla determinazione di un saldo a credito del ricorrente pag. 6/14 sul presupposto, non provato, della nullità dele clausole determinative delle competenze di conto. Inoltre, la CTU espletata in primo grado aveva ritenuto di escludere la c.m.s., ritenuta legittima in sentenza e non impugnata, ed eliminato le competenze riferite a diversi trimestri sul presupposto della sopravvenuta usurarietà del tasso.
Veniva riproposta l'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione per il periodo antecedente di dieci anni la proposizione della domanda
(24/06/2013).
Appello incidentale: la proponeva appello incidentale censurando CP_3 la sentenza di primo grado nella parte in cui, decidendo sulla domanda attrice con riferimento al c/c n. 454389, aveva ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale applicata nel periodo successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000. Il Giudice aveva ritenuto di dover disapplicare l'art. 7 di detta delibera nella parte in cui consentiva l'adeguamento unilaterale delle vecchie clausole sull'anatocismo, mediante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000. Concludeva affinché in via preliminare venisse dichiarata improcedibile nei confronti di CP_1 ogni domanda attorea;
nel merito, chiedeva la conferma della
[...] sentenza, con il rigetto delle domande attrici, l'accoglimento dell'appello incidentale dovendosi dichiarare la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi relativa al conto corrente n. 434589. Vinte le spese di lite.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo, per la impossibilità di formare il Collegio, per il pensionamento di uno dei suoi componenti. All'udienza del
15 dicembre 2023 veniva quindi trattenuta nuovamente in decisione, senza concessione dei termini ex ar.t 190 c.p.c., non avendovi fatto le parti richiesta.
4: Motivi della decisione
In via preliminare va affrontata l'eccezione relativa al difetto di pag. 7/14 legittimazione passiva, come sollevata dalla Banca, sul presupposto della intervenuta messa in liquidazione coatta amministrativa di , Parte_2 nel cui gruppo rientrava Controparte_1
Secondo la prospettazione dell'appellante, a seguito del DM 186/2017 del 25 giugno 2017, in data 26 giugno 2017 era stato stipulato un contratto di cessione tra e Parte_3 Controparte_2 comunicato mediante pubblicazione sul sito di , includente Org_1 attività e passività relative anche alle partecipate (tra cui ) CP_1 incluse nell'insieme aggregato con esclusione dei crediti deteriorati. Con successivo contratto del 10 luglio 2017, comunicato mediante pubblicazione sul sito della , venne effettuata la cessione tra Org_1 Org_2
(cedente) e di tutte le posizioni escluse
[...] Parte_3 dall'insieme aggregato, di cui al precedente contratto di cessione del 26 giugno 2026; e delle situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che non fossero riferite ad attività incluse, avrebbe dovuto risponderne sicché, a detta dell'appellante incidentale, il credito Parte_3
– eventuale – dello doveva considerarsi trasferito a , Pt_1 Parte_2 con conseguente carenza di titolarità passiva in capo alla Org_2
e, quindi, alla incorporante Controparte_2
Tale assunto non può essere condiviso.
Il giudizio di primo grado iniziò nell'anno 2013 e l'evento dell'incorporazione si verificò nell'anno 2017, a causa in corso. Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare il processo prosegue tra le parti originarie” e che “il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può essere estromesso”. Nel caso di specie, non risulta che vi sia stato, nel corso del giudizio di primo grado, un intervento da parte del cessionario, né una chiamata in causa dello stesso, sicché la sentenza venne pronunciata correttamente nei confronti di CP_1
parte originaria del giudizio. Altrettanto correttamente si è costituita
[...]
pag. 8/14 in giudizio nella qualità di incorporante della Controparte_2
, in virtù del subentro avvenuto in precedenza, spiegando altresì CP_1 appello incidentale, a conferma della propria legittimazione. Va inoltre rilevato come con atto del 10.07.2017, ebbe a cedere a Organizzazione_2
i propri crediti deteriorati, vale a dire “sofferenze”, Parte_3
“inadempienze probabili” o “esposizioni scadute”, ovverosia tutti quei crediti esclusi dalla prima cessione. L'eccezione, già formulata in primo grado, non venne delibata dal Giudice di prime cure.
Al riguardo, osserva la Corte, come dalla successione dei contratti di cessione intervenuti – descritti dall'appellante incidentale – non risulti possibile sostenere il difetto di legittimazione passiva della Banca appellante incidentale succeduta a Controparte_2 Org_2
in forza dell'atto di fusione per incorporazione del 14 maggio 2019,
[...] con il quale la Società incorporante assunse tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società incorporata, subentrandole nei rapporti giuridici e pure nelle controversie ad essa riferibili di qualunque natura e ovunque radicate.
Né, infine, trattandosi di conto corrente ancora aperto, lo si poteva considerare alla stregua di un credito deteriorato.
Può ora procedersi alla disamina nel merito di motivi di appello.
4.1: primo motivo di appello: Contraddittorietà della motivazione
Parte appellante sostiene che il Giudice avrebbe rigettato le pretese dell'attore con riferimento al conto corrente 20199, ritenendo, erroneamente, che la carenza probatoria non potesse essere sanata mediante l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., lì dove per il conto corrente n. 434589 aveva motivato la propria decisione sui documenti esibiti dalla banca in osservanza dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né avrebbe tenuto conto che l'appellante aveva fatto richiesta della documentazione indicandola analiticamente in una lettera raccomandata AR in data 31 maggio 2012 ai sensi degli artt.
pag. 9/14 119 e segg. TUB. L'appellata, al contrario, afferma che il motivo sarebbe destituito di fondamento, atteso che il Giudice non avrebbe mai pronunciato detto ordine di esibizione.
Il motivo è infondato.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado si rileva come, già nell'atto di citazione, parte attrice formulò istanza ex art. 210 c.p.c., chiedendo l'acquisizione dei contratti base, di tutti gli estratti conto, delle ricevute di versamento, delle schede di banca e di quant'altro inerente ai contratti di apertura impugnati, nonché di un completo rendiconto, e tanto dopo avere illustrato di avere già illustrato di avere chiesto la detta documentazione con raccomandata AR del 21 maggio 2012 in relazione al conto corrente
20199, ai sensi dell'art. 119 e ss. del T.U.B. Con la seconda memoria istruttoria, nel riportarsi ai mezzi di prova già richiesti in citazione,
l'odierno appellante chiedeva al Giudice di “ordinare alla di CP_3 depositare il rendiconto relativo al rapporto bancario in esame dalla data di stipulazione dei contratti originari di apertura di credito e di conto corrente, alla chiusura degli stessi;
di esibire in giudizio gli originali degli originari contratti di apertura di credito e di conto corrente, nonché le successive eventuali modifiche;
gli originali di tutti gli estratti conto o documento equipollente;
gli originali delle cd., schede della banca”. E, ad avvalorare la propria istanza istruttoria, riportava come con nota AR del 21 maggio 2012 avesse fatto espressa richiesta a di avere copia della Controparte_1 documentazione relativa al conto corrente 434589; formulava altresì richiesta di CTU, riferita al rapporto d'apertura credito mediante affidamento con scopertura n. 434589. , con la seconda CP_1 memoria istruttoria, depositava il contratto di conto corrente n. 434589, documentazione riferita al detto conto, documento di sintesi riferito al conto corrente n. 20199, estratti conto del 20199 e copia di una lettera del
3 agosto 2012 indirizzata ad esso , con cui la banca comunicava la Pt_1 propria disponibilità a fornire la documentazione richiesta, comunicando anche i relativi costi per ottenere i duplicati. Non risulta sia mai stato pag. 10/14 disposto da parte del Giudice di prime cure un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., né, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre
2018, la difesa dell'attore reiterò la richiesta dei mezzi istruttori articolati sulla cui ammissibilità il Giudice non si era pronunciato. Al riguardo, ritiene la Corte di conformarsi all'orientamento più volte enunciato dalla Corte di
Cassazione, in ragione del quale la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione.1 E la causa fu decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sicché le parti ritenevano la causa compiutamente istruita e pronta per la decisione. In definitiva, non può ritenersi superata la presunzione di abbandono della richiesta istruttoria, atteso che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, dalle conclusioni rassegnate e dalla linea difensiva adottata nel processo2, non può ritenersi che emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa3.
Il primo dei motivi di appello viene respinto.
Può ora procedersi alla disamina dei motivi successivi, trattati in maniera unitaria.
4.2: secondo e terzo motivo di appello: Sul valore probatorio della produzione in giudizio della documentazione bancaria esibita a seguito di ordine del giudice ex art. 210 c.p.c. Mancata produzione in giudizio del contratto di conto corrente nr. 20199 – prescrizione pag. 11/14 Il Giudice aveva motivato in maniera erronea, atteso che lo , Pt_1 prima dell'introduzione del giudizio, aveva fatto richiesta formale di ricevere copia della documentazione bancaria;
la aveva omesso di CP_3 depositare il contratto di conto corrente nonostante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., limitandosi a produrre quello riferito al conto corrente
434589. La motivazione adottata, riferita al limite temprale decennale, era erronea, atteso che la norma richiamata fa riferimento alla documentazione periodica ma non ai contratti. E dalla mancata produzione in giudizio del contratto doveva derivare necessariamente l'applicazione dell'art. 117 TUB. I detti motivi, alla luce di quanto innanzi esposto, sono da ritenersi assorbiti, atteso che la mancata produzione del contratto di conto corrente riferito al rapporto 20199 non è addebitabile alla CP_3
4.3: quarto motivo di appello: Illegittimo rifiuto della di CP_3 consegnare la documentazione richiesta dal sig. – conseguenze Pt_1
La circostanza che lo fosse convinto che entrambi i conti Pt_1 fossero affidati è del tutto irrilevante. Né l'appellante ha tenuto conto che la gli aveva comunicato che la documentazione richiesta era stata CP_3 messa formalmente a sua disposizione;
né infine rileva il convincimento che entrambi i conti fossero stati chiusi d'ufficio dalla , non avendo da CP_3 tempo più rapporti con essa.
Il motivo di appello è pertanto del tutto infondato.
4.4: quinto motivo di appello: Illogicità della motivazione
Alla luce di quanto esposto, non può affermarsi che la motivazione adottata dal Giudice di prime cure fosse illogica. Al contrario, la stessa si presenta congruamente correttamente motivata con riferimento al conto corrente 20199; altrettanto motivata è la sentenza nella parte in cui ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicata sia nel periodo antecedente alla delibera CICR che nel periodo successivo.
5: appello incidentale.
pag. 12/14 Su tale ultimo aspetto, la ha spiegato appello incidentale. CP_3
Lo stesso è infondato. Per corrente Giurisprudenza, trattandosi dell'applicazione di clausole e condizioni sfavorevoli per il correntista, non era sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista da effettuarsi entro il 31 dicembre 2000, essendo richiesta l'espressa approvazione per iscritto della clausola evidentemente peggiorativa delle condizioni contrattuali, atteso che l'applicazione con scadenza trimestrale degli interessi determinava un effetto anatocistico vietato dalla legge.4 Tale interpretazione è l'unica coerente con la lettura dell'art. 2 della delibera CICR5 costituzionalmente orientata.
L'appello incidentale viene pertanto respinto.
5: liquidazione delle spese di lite.
Il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale integra soccombenza reciproca, tale da giustificare la compensazione delle spese di lite del grado.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche
pag. 13/14 incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 596/2019, proposta da contro cui è subentrata per Parte_1 Controparte_1 fusione appellante incidentale, avverso la Controparte_2 sentenza n. 2427/2018, pronunciata dal Tribunale Civile di Foggia, a definizione del giudizio RG n. 82000364/2013, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello principale;
b) Rigetta l'appello incidentale;
c) Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado;
d) Dichiara che sussistono a carico dell'appellante principale Parte_1
nonché dell'appellante incidentale cui è
[...] Controparte_1 subentrata per fusione i presupposti per Controparte_2
l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 14/14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione civile, sezione I, Ordinanza n. 4487/2021 2 parte attrice concentrò le proprie difese sulle risultanze della CTU contabile, formulando anche istanza anticipatoria ex art. 186 quater c.p.c., non reiterando alcuna richiesta istruttoria;
e sollecitò la decisione, ritenendo la causa istruita. 3 Cassazione civile, Sez. VI, Ordinanza n. 10767/2022 4 Cassazione civile sez. I - 21/06/2021, n. 17634. Nei contratti di conto corrente bancario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale disposizione, che costituisce il fondamento del potere esercitato dal CICR mediante l'adozione della predetta delibera, ha inciso indirettamente sulla disciplina transitoria dettata dall'art. 7 di tale provvedimento, in quanto, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che prevedevano la capitalizzazione degl'interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della valutazione dell'eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo escludendo la possibilità di provvedere all'adeguamento delle predette clausole mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, come consentito dal comma 2 dell'art. 7, e rendendo invece necessaria una nuova pattuizione (cfr. Cass., Sez. I, 19/05/2020, n. 9140; 21/10/2019, nn. 26769 e 26779). 5 Delibera Cicr 9 febbraio 2000, art. 2, primo comma: “Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità”; secondo comma: “Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”