CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2026, n. 18571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18571 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
202 SENTENZA sul ricorso 9996-2023 proposto da: UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CI FA, OL IN;
- ricorrente -
contro OL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato EZIO MAN;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 512/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/11/2022 R.G.N. 244/2022; Oggetto R.G.N. 9996/2023 Cron. Rep. Ud. 06/05/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18571 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale avvocati CI FA, OL IN;
udito l'avvocato EZIO MAN. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 512/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti di CO FR. La società aveva agito per ottenere la restituzione delle somme versate al Fisco e all’INPS quale sostituto d’imposta a titolo di oneri fiscali e contributivi gravanti sull’assistenza sanitaria garantita all’ex dirigente in forza di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro. 1.1. La controversia origina dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 19 ottobre 2011. In tale sede, le parti avevano concordato la risoluzione del rapporto e la società si era impegnata a mantenere in favore del FR – privo, all’epoca, dei requisiti pensionistici – il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall’Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, “anche alla stregua dell’art. 1, IV co. dell’accordo citato”. 2. Fino al 2013 la società aveva mantenuto l’iscrizione del FR presso la SA di Assistenza del Gruppo. Dal 2014, UnipolSai (subentrata a Fondiaria‑SAI) aveva invece disposto la cancellazione del dirigente dalla SA – ritenendo l’iscrizione 3 incompatibile con le norme statutarie per i soggetti non in quiescenza – e aveva attivato polizze assicurative individuali ad hoc. La società aveva quindi assoggettato i relativi premi a tassazione e contribuzione, ritenendo che il beneficio, in quanto derivante da accordo individuale e non collettivo, configurasse reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR. 2.1. La Corte territoriale, discostandosi dal giudice di primo grado, ha ritenuto che l’impegno negoziale di garantire il “trattamento di cui all’Allegato 8” imponesse la specifica modalità attuativa ivi prevista (iscrizione alla SA) e non una generica copertura assicurativa;
che la clausola 6 dell’accordo avesse natura derogatoria rispetto ai requisiti ordinari di accesso alla SA e che l’imposizione fiscale fosse l’effetto di una scelta unilaterale della società (la sostituzione della SA con polizze individuali), le cui conseguenze non potevano ricadere sul beneficiario, anche in forza dell’art. 2 dell’Allegato 8 che pone l’onere dell’assistenza a carico dell’impresa. 3. Per la cassazione di tale sentenza UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso affidato a sette motivi. CO FR ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche e riassunti come segue sono da reputarsi infondati, poiché l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale si ancora correttamente al tenore letterale 4 dell’accordo, alla sua coerenza complessiva e al comportamento successivo delle parti. 1.1. Segnatamente, con il primo motivo, formulato sotto i profili di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1368 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'accordo del 19 ottobre 2011 obbligasse la società a mantenere l'iscrizione del FR alla SA di Assistenza Dirigenti - modalità attuativa non prevista nell'accordo - in contrasto con lo statuto e il regolamento della SA e con i canoni di ermeneutica contrattuale. 1.2. Con il secondo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendosi che l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale produrrebbe effetti inammissibili nei confronti della SA di Assistenza, soggetto terzo estraneo all'accordo. 1.3. La terza censura (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta violazione dell'art. 2 dell'Allegato 8 al CCNL e omesso esame di un fatto decisivo: la disposizione in oggetto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, prevederebbe l'attuazione dell'assistenza tramite la SA soltanto per i soggetti in possesso dei requisiti ex art. 1 dell'Allegato, di cui il dirigente era pacificamente privo;
la motivazione della Corte territoriale sarebbe inoltre contraddittoria nell'affermare, per un verso, che la fonte del diritto del FR fosse da rinvenirsi nell'accordo individuale e non nell'Allegato 8, e nell'applicare, per l'altro, la modalità attuativa prevista dall'art. 2 del medesimo Allegato. 2. In via preliminare va ribadito che non è ammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei che facciano contemporaneamente riferimento alle 5 diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., poiché una tale tecnica espositiva finisce per rimettere al giudice di legittimità il compito di “isolare” e ricondurre le singole doglianze ai corretti vizi deducibili, impostazione che questa Corte ha già ritenuto inammissibile (Cfr., sul punto, Cass. n. 3397 del 2024). 2.1. Va, altresì, ricordato che l’Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione (15 ottobre 2007), quale contratto collettivo nazionale, è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con applicazione diretta dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; diverso è il regime del verbale di conciliazione del 19 ottobre 2011, quale contratto individuale, la cui interpretazione è censurabile in cassazione soltanto per violazione specifica dei canoni ermeneutici, con onere della parte ricorrente di indicare in qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sarebbe discostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura (ex multis, Cass. n. 30141 del 13 ottobre 2022). 2.2. Nel merito, l'interpretazione della Corte d'Appello deve reputarsi corretta. Sulla scorta del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., occorre evidenziare che il punto 6 dell'accordo del 19 ottobre 2011 fa riferimento non ad una generica «copertura sanitaria» o a un «trattamento equivalente», ma al «trattamento di assistenza sanitaria di cui all'accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici allegato sub 8 al CCNL». Il richiamo è, dunque, espresso e sistematico: riguarda il trattamento nella sua integralità, non soltanto il contenuto prestazionale. L'art. 2 dell'Allegato 8 - che prescrive che «l'assistenza sanitaria sarà attuata tramite la costituzione di una SA di assistenza» 6 e che «l'onere dell'assistenza è a carico dell'impresa» - non disciplina i soli soggetti beneficiari (regolati dall'art. 1) ma le modalità attuative del beneficio: modalità che il richiamo contrattuale incorpora per intero. Anche avuto riguardo al criterio dell’interpretazione sistematica, deve evidenziarsi che la Corte ha correttamente applicato il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole ai sensi dell’art. 1363 c.c., coordinando il riferimento all'Allegato 8 con la previsione di una durata sine die del beneficio (fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con analogo trattamento), il che rendeva manifesta l'intenzione delle parti stesse di estendere al dirigente esodato lo stesso trattamento normalmente riservato ai dirigenti in servizio o pensionati. 2.3. In tale contesto si colloca, in modo coerente, anche il richiamo contenuto nel punto 6 dell’accordo all’art. 1, comma 4, dell’Allegato 8, che eleva da otto a quindici mesi il mantenimento dell’assistenza nel caso di risoluzione per superamento del comporto di malattia. La Corte d’Appello ha correttamente inteso tale richiamo come indice di una volontà di attribuire all’impegno assunto un’efficacia derogatoria rispetto alle regole generali per l’accesso al trattamento, e tale conclusione trova ulteriore conferma nella clausola secondo cui il trattamento viene meno “soltanto” in presenza di un nuovo rapporto di lavoro con pari trattamento, senza limitazioni temporali. Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le parti intendessero garantire al dirigente il medesimo trattamento “sotto ogni profilo”, incluse le modalità di erogazione collegate al canale attuativo collettivo (iscrizione alla SA), e che la deroga pattuita investisse i requisiti soggettivi di accesso (art. 1), non le modalità attuative (art. 2), con 7 conseguente insussistenza di ogni denunciata contraddittorietà. 2.4. L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla SA, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi. Questo profilo trova riscontro nel comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), poiché la società, dal 30 settembre 2011 fino alla fine del 2013, ha mantenuto l’ex dirigente iscritto presso la SA, garantendogli l’assistenza tramite la polizza collettiva/cumulativa e senza mai richiedere rimborsi di oneri fiscali o contributivi. Tale condotta, protrattasi per oltre due anni successivi alla conclusione dell’accordo, costituisce, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, un elemento interpretativo decisivo ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., e rende incompatibile con il regolamento negoziale una lettura che consentisse alla società di modificare unilateralmente le modalità di attuazione dell’assistenza sanitaria, sostituendo l’iscrizione alla SA con polizze individuali assoggettate a tassazione. 2.5. Da ciò consegue che non è condivisibile l’assunto secondo cui sarebbe stato consentito alla società sostituire unilateralmente l’iscrizione alla SA con polizze individuali “ad hoc”, poiché una simile sostituzione altererebbe la modalità di adempimento incorporata nel regolamento contrattuale per effetto del rinvio espresso all’Allegato 8 e frusterebbe l’affidamento del beneficiario, in contrasto con i principi di 8 correttezza e buona fede anche nella fase esecutiva. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1372 c.c., è corretto escludere che l’interpretazione accolta produca effetti inammissibili nei confronti della SA quale terzo estraneo, poiché la decisione si limita a vincolare la datrice di lavoro all’utilizzo del canale attuativo predisposto in attuazione del CCNL, senza configurare un’obbligazione “verso” o di un terzo, ma rappresentando, piuttosto, un vincolo interno alla sfera della società quanto alle modalità di adempimento dell’impegno assunto. La società, invero, non si è obbligata verso un autonomo soggetto distinto da sé; la datrice ha, piuttosto, assunto l'impegno di utilizzare, per il dirigente, il canale attuativo che essa stessa aveva istituito. 2.6. Il terzo motivo, riassunto al punto 1.3 della presente motivazione, verte essenzialmente sull’interpretazione offerta dalla Corte dell’art. 2 Allegato 8 censurandosi, segnatamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - quanto alla circostanza che l’assistenza sanitaria, secondo quella disposizione attuata a mezzo della SA di Assistenza, avrebbe dovuto essere riconosciuta ai soli soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del citato Allegato - nonché la contraddittorietà della pronuncia della Corte là dove, per un verso, la fonte del diritto del lavoratore sarebbe stata da rinvenirsi nell'accordo individuale e non nell'Allegato 8, e, per l'altro, si sarebbe prevista l'applicazione della modalità attuativa prevista dall'art. 2 del medesimo Allegato. Premesso il perimetro del giudizio in ordine al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. frutto di consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 13428 del 2020) la motivazione della Corte d'Appello consente di chiarire l’assenza 9 di qualsivoglia contraddittorietà. Ed invero, la deroga pattuita nell'accordo del 19 ottobre 2011 riguarda i presupposti soggettivi di accesso al trattamento (art. 1 dell'Allegato 8), non le modalità attuative (art. 2): è coerente e non contraddittorio ritenere che le parti abbiano voluto applicare al dirigente il trattamento nella sua integralità, compresa la modalità di erogazione tramite la SA, in deroga soltanto ai requisiti soggettivi che ordinariamente ne condizionano la fruizione. La censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa che questo Collegio non reputa conforme ai criteri ermeneutici richiamati. 3. Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione dell'art. 1375 c.c., deducendosi che la stipulazione di polizze individuali - con premi integralmente a carico della società - costituirebbe corretta esecuzione dell'accordo secondo buona fede, in presenza di uno statuto e un regolamento della SA ostativi all'iscrizione del dirigente. 3.1. Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) si denuncia omesso esame del fatto che la stipulazione di polizze assicurative fosse un “mezzo” attuativo dell’assistenza sanitaria anche per la stessa SA di Assistenza dei Dirigenti del Gruppo Fondiaria SAI, talché la stipulazione di polizze individuali ad hoc non sarebbe stata modalità difforme da quella dell'Allegato 8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono essere accolti. Le censure, nel loro complesso, non colgono la ratio decidendi. La Corte non ha fondato la sua decisione sulla violazione del principio di buona fede e correttezza, né su una asserita impossibilità giuridica per NI di stipulare polizze diverse e ad hoc, bensì sul contenuto dell’impegno, in concreto assunto 10 dalla datrice di lavoro, di assicurare al lavoratore esodato il benefit secondo le modalità garantite dalla SA di Assistenza dirigenti;
l’accensione di polizze individuali, con il conseguente obbligo di versare imposte e contributi, doveva imputarsi ad una sua scelta unilaterale, “verosimilmente basata su diversa interpretazione dell’accordo sottoscritto da A- a cui essa è succeduta”, inidonea però ad incidere in senso peggiorativo per il dipendente sull’ampiezza dell’obbligo assunto, consistente nell’assicurare l’iscrizione alla SA del dirigente anche in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro. Deve poi aggiungersi che il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto non può essere invocato per legittimare la modifica unilaterale delle modalità di adempimento pattuite, tanto più quando - come nella specie - il contenuto di tale modalità deriva da un richiamo contrattuale espresso all'intero impianto dell'Allegato 8. 3.2. L’omesso esame, poi, della circostanza secondo cui la SA operasse tramite polizze assicurative non appare sussistente. La Corte ha, anzi, espressamente valorizzato la distinzione, sul piano fiscale, tra le polizze collettive e cumulative stipulate dalla SA a favore dell'insieme degli iscritti - esenti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR perché erette su base contrattuale collettiva - e le polizze individuali stipulate da UnipolSai per il solo FR, alle quali non si applicava tale esenzione. Non vi è omissione, ma deve, invece, ritenersi che parte ricorrente prospetti una diversa e contrapposta valutazione, inammissibile in sede di legittimità. 4. Con il sesto motivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) UnipolSai denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1 e 2, TUIR, sostenendo che i corrispettivi corrisposti per 11 trattamenti di assistenza sanitaria in forza di accordo individuale – e non di contratto collettivo o regolamento aziendale – costituiscano reddito imponibile ai sensi del comma 1 e non beneficino dell’esenzione prevista dal comma 2. Il motivo è infondato. L’art. 51, comma 1, TUIR enuncia il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, stabilendo che esso è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Il successivo comma 2, lett. a), dispone tuttavia che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, entro il limite di importo ivi indicato. La ratio di tale esenzione risiede nella finalità socio‑assistenziale del benefit e nella sua erogazione in attuazione di previsioni collettive o regolamentari che ne garantiscano la generalità e l’obiettività. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, l’accordo del 19 ottobre 2011, pur avendo natura individuale quanto alla sua fonte, ha reso applicabile al lavoratore il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall’Allegato 8 del CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, comprensivo delle relative modalità di attuazione. In particolare, le parti hanno concordato il mantenimento dell’iscrizione del dirigente alla SA di Assistenza Dirigenti, con conseguente fruizione dell’assistenza sanitaria erogata mediante le polizze collettive e cumulative stipulate dalla SA stessa. 12 L’obbligo assunto dalla società non era, pertanto, quello di stipulare polizze individuali assoggettate a tassazione, bensì quello di mantenere il dirigente iscritto alla SA, garantendogli l’accesso all’assistenza sanitaria nelle medesime forme, e con il medesimo regime fiscale, di cui beneficiavano i dirigenti in servizio e quelli in quiescenza. È pacifico, infatti, che per i soggetti iscritti alla SA l’assistenza sanitaria venga assicurata attraverso polizze collettive e cumulative, non soggette a imposizione fiscale e contributiva in forza dell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, TUIR, trattandosi di beneficio istituito da una fonte collettiva. 4.1. La decisione della società di sostituire il mantenimento dell’iscrizione alla SA con la stipulazione di polizze assicurative individuali deve imputarsi a una scelta unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non può incidere sulla posizione del dirigente. Tale conclusione è conforme al principio secondo cui, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l’utilità dell’altra (art. 1375 c.c.), principio che preclude alla parte obbligata di modificare unilateralmente le modalità di adempimento dell’obbligazione assunta, arrecando pregiudizio al beneficiario. Già nel vigore del testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, la giurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che l’esenzione contributiva opera soltanto quando il fondo o la forma assicurativa siano previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, non già quando il beneficio sia attribuito in via esclusivamente individuale;
in difetto di tale presupposto, i premi erogati dal datore di lavoro per assicurare i propri dipendenti contro rischi extra‑professionali rientrano nella nozione di retribuzione imponibile (Cass. n. 11149 del 1992; 13 Cass. n. 5298 del 1993). 4.2. La questione qui rilevante non è, dunque, quella astrattamente prospettata dalla ricorrente - se un accordo individuale possa o meno fondare l’esenzione fiscale - bensì quella, concreta, di individuare quale fosse la modalità di adempimento contrattualmente dovuta e il correlato regime fiscale. Poiché l’accordo del 19 ottobre 2011 imponeva il mantenimento dell’iscrizione alla SA di Assistenza Dirigenti, la copertura sanitaria così assicurata, fondata sul CCNL, avrebbe beneficiato dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR. Ne consegue che l’imposizione fiscale è insorta esclusivamente in conseguenza della scelta unilaterale della società di stipulare polizze individuali in luogo dell’adempimento pattuito, con effetti che essa non può riversare sul dirigente;
del resto, l’art. 2 dell’Allegato 8 colloca espressamente l’onere dell’assistenza sanitaria a carico dell’impresa, comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la copertura nelle forme convenute. 5. Con il settimo motivo UnipolSai denuncia violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1371 c.c., sostenendo che il sacrificio economico derivante dal tributo debba gravare definitivamente sul soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione e che il sostituto d’imposta sia, comunque, titolare di un obbligo‑diritto di rivalsa nei confronti del sostituito. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. È inammissibile la doglianza relativa alla pretesa nullità dell’accollo di imposta per contrasto con l’art. 53 Cost., poiché tale questione non risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito né è rilevabile d’ufficio, non avendo la ricorrente indicato in quale specifico atto del giudizio precedente essa sarebbe 14 stata dedotta, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c. Nel merito, il diritto di rivalsa del sostituto d’imposta - previsto dall’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 - presuppone che il sostituto fosse effettivamente tenuto a operare le ritenute, vale a dire che le somme corrisposte costituissero reddito imponibile per il sostituito. Tale presupposto, nella specie, difetta: se la società avesse adempiuto all’obbligazione contrattuale nei termini pattuiti, mantenendo il dirigente iscritto alla SA di Assistenza, la copertura sanitaria sarebbe rientrata nell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR e non sarebbe sorto alcun debito tributario. L’obbligazione fiscale è, dunque, insorta per effetto di una modalità di adempimento difforme dall’accordo, frutto di una scelta unilaterale della società, che non legittima l’esercizio della rivalsa nei confronti del beneficiario. Né può invocarsi l’art. 1371 c.c., atteso che tale disposizione attiene ai criteri di interpretazione del contratto a titolo gratuito e non consente di trasferire sul lavoratore le conseguenze fiscali di una scelta esecutiva non conforme alla comune volontà delle parti. 5.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale, che ha escluso la legittimità della pretesa restitutoria azionata dalla società, trattandosi di oneri fiscali e contributivi derivanti da una modalità di esecuzione dell’accordo difforme da quella pattuita e, come tale, non idonea a fondare alcun diritto di rivalsa nei confronti del dirigente. Ne consegue il rigetto del ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui 15 all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026. La Cons. est. La Presidente LE NE AN RO 16
- ricorrente -
contro OL MA, rappresentato e difeso dall'avvocato EZIO MAN;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 512/2022 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 07/11/2022 R.G.N. 244/2022; Oggetto R.G.N. 9996/2023 Cron. Rep. Ud. 06/05/2026 PU Civile Sent. Sez. L Num. 18571 Anno 2026 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: PICCONE VALERIA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2026 dal Consigliere Dott. VALERIA PICCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LO CELENTANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega verbale avvocati CI FA, OL IN;
udito l'avvocato EZIO MAN. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d’Appello di Torino, con sentenza n. 512/2022, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. nei confronti di CO FR. La società aveva agito per ottenere la restituzione delle somme versate al Fisco e all’INPS quale sostituto d’imposta a titolo di oneri fiscali e contributivi gravanti sull’assistenza sanitaria garantita all’ex dirigente in forza di un accordo di risoluzione del rapporto di lavoro. 1.1. La controversia origina dal verbale di conciliazione in sede sindacale del 19 ottobre 2011. In tale sede, le parti avevano concordato la risoluzione del rapporto e la società si era impegnata a mantenere in favore del FR – privo, all’epoca, dei requisiti pensionistici – il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall’Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, “anche alla stregua dell’art. 1, IV co. dell’accordo citato”. 2. Fino al 2013 la società aveva mantenuto l’iscrizione del FR presso la SA di Assistenza del Gruppo. Dal 2014, UnipolSai (subentrata a Fondiaria‑SAI) aveva invece disposto la cancellazione del dirigente dalla SA – ritenendo l’iscrizione 3 incompatibile con le norme statutarie per i soggetti non in quiescenza – e aveva attivato polizze assicurative individuali ad hoc. La società aveva quindi assoggettato i relativi premi a tassazione e contribuzione, ritenendo che il beneficio, in quanto derivante da accordo individuale e non collettivo, configurasse reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR. 2.1. La Corte territoriale, discostandosi dal giudice di primo grado, ha ritenuto che l’impegno negoziale di garantire il “trattamento di cui all’Allegato 8” imponesse la specifica modalità attuativa ivi prevista (iscrizione alla SA) e non una generica copertura assicurativa;
che la clausola 6 dell’accordo avesse natura derogatoria rispetto ai requisiti ordinari di accesso alla SA e che l’imposizione fiscale fosse l’effetto di una scelta unilaterale della società (la sostituzione della SA con polizze individuali), le cui conseguenze non potevano ricadere sul beneficiario, anche in forza dell’art. 2 dell’Allegato 8 che pone l’onere dell’assistenza a carico dell’impresa. 3. Per la cassazione di tale sentenza UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ha proposto ricorso affidato a sette motivi. CO FR ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.I primi tre motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche e riassunti come segue sono da reputarsi infondati, poiché l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale si ancora correttamente al tenore letterale 4 dell’accordo, alla sua coerenza complessiva e al comportamento successivo delle parti. 1.1. Segnatamente, con il primo motivo, formulato sotto i profili di cui all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1366 e 1368 c.c. nonché omesso esame di fatto decisivo, deducendo che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l'accordo del 19 ottobre 2011 obbligasse la società a mantenere l'iscrizione del FR alla SA di Assistenza Dirigenti - modalità attuativa non prevista nell'accordo - in contrasto con lo statuto e il regolamento della SA e con i canoni di ermeneutica contrattuale. 1.2. Con il secondo motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione dell'art. 1372 c.c., sostenendosi che l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale produrrebbe effetti inammissibili nei confronti della SA di Assistenza, soggetto terzo estraneo all'accordo. 1.3. La terza censura (art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.) lamenta violazione dell'art. 2 dell'Allegato 8 al CCNL e omesso esame di un fatto decisivo: la disposizione in oggetto, secondo la prospettazione di parte ricorrente, prevederebbe l'attuazione dell'assistenza tramite la SA soltanto per i soggetti in possesso dei requisiti ex art. 1 dell'Allegato, di cui il dirigente era pacificamente privo;
la motivazione della Corte territoriale sarebbe inoltre contraddittoria nell'affermare, per un verso, che la fonte del diritto del FR fosse da rinvenirsi nell'accordo individuale e non nell'Allegato 8, e nell'applicare, per l'altro, la modalità attuativa prevista dall'art. 2 del medesimo Allegato. 2. In via preliminare va ribadito che non è ammissibile la mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei che facciano contemporaneamente riferimento alle 5 diverse ipotesi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., poiché una tale tecnica espositiva finisce per rimettere al giudice di legittimità il compito di “isolare” e ricondurre le singole doglianze ai corretti vizi deducibili, impostazione che questa Corte ha già ritenuto inammissibile (Cfr., sul punto, Cass. n. 3397 del 2024). 2.1. Va, altresì, ricordato che l’Allegato 8 al CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione (15 ottobre 2007), quale contratto collettivo nazionale, è sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., con applicazione diretta dei canoni di interpretazione di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; diverso è il regime del verbale di conciliazione del 19 ottobre 2011, quale contratto individuale, la cui interpretazione è censurabile in cassazione soltanto per violazione specifica dei canoni ermeneutici, con onere della parte ricorrente di indicare in qual modo e con quali considerazioni il giudice se ne sarebbe discostato, non essendo sufficiente la mera contrapposizione di una diversa lettura (ex multis, Cass. n. 30141 del 13 ottobre 2022). 2.2. Nel merito, l'interpretazione della Corte d'Appello deve reputarsi corretta. Sulla scorta del criterio letterale di cui all’art. 1362 c.c., occorre evidenziare che il punto 6 dell'accordo del 19 ottobre 2011 fa riferimento non ad una generica «copertura sanitaria» o a un «trattamento equivalente», ma al «trattamento di assistenza sanitaria di cui all'accordo per l'assistenza sanitaria dei dirigenti delle imprese assicuratrici allegato sub 8 al CCNL». Il richiamo è, dunque, espresso e sistematico: riguarda il trattamento nella sua integralità, non soltanto il contenuto prestazionale. L'art. 2 dell'Allegato 8 - che prescrive che «l'assistenza sanitaria sarà attuata tramite la costituzione di una SA di assistenza» 6 e che «l'onere dell'assistenza è a carico dell'impresa» - non disciplina i soli soggetti beneficiari (regolati dall'art. 1) ma le modalità attuative del beneficio: modalità che il richiamo contrattuale incorpora per intero. Anche avuto riguardo al criterio dell’interpretazione sistematica, deve evidenziarsi che la Corte ha correttamente applicato il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole ai sensi dell’art. 1363 c.c., coordinando il riferimento all'Allegato 8 con la previsione di una durata sine die del beneficio (fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con analogo trattamento), il che rendeva manifesta l'intenzione delle parti stesse di estendere al dirigente esodato lo stesso trattamento normalmente riservato ai dirigenti in servizio o pensionati. 2.3. In tale contesto si colloca, in modo coerente, anche il richiamo contenuto nel punto 6 dell’accordo all’art. 1, comma 4, dell’Allegato 8, che eleva da otto a quindici mesi il mantenimento dell’assistenza nel caso di risoluzione per superamento del comporto di malattia. La Corte d’Appello ha correttamente inteso tale richiamo come indice di una volontà di attribuire all’impegno assunto un’efficacia derogatoria rispetto alle regole generali per l’accesso al trattamento, e tale conclusione trova ulteriore conferma nella clausola secondo cui il trattamento viene meno “soltanto” in presenza di un nuovo rapporto di lavoro con pari trattamento, senza limitazioni temporali. Ne discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che le parti intendessero garantire al dirigente il medesimo trattamento “sotto ogni profilo”, incluse le modalità di erogazione collegate al canale attuativo collettivo (iscrizione alla SA), e che la deroga pattuita investisse i requisiti soggettivi di accesso (art. 1), non le modalità attuative (art. 2), con 7 conseguente insussistenza di ogni denunciata contraddittorietà. 2.4. L’interpretazione secondo buona fede (art. 1366 c.c.) impone, inoltre, di valorizzare l’affidamento che il lavoratore poteva ragionevolmente riporre nel significato delle pattuizioni: il dirigente, accettando la risoluzione consensuale, poteva confidare nel mantenimento dell’assistenza sanitaria nelle stesse forme godute in costanza di rapporto, ossia mediante iscrizione alla SA, forma che non comportava oneri fiscali né contributivi. Questo profilo trova riscontro nel comportamento successivo delle parti (art. 1362, comma 2, c.c.), poiché la società, dal 30 settembre 2011 fino alla fine del 2013, ha mantenuto l’ex dirigente iscritto presso la SA, garantendogli l’assistenza tramite la polizza collettiva/cumulativa e senza mai richiedere rimborsi di oneri fiscali o contributivi. Tale condotta, protrattasi per oltre due anni successivi alla conclusione dell’accordo, costituisce, conformemente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, un elemento interpretativo decisivo ai sensi dell’art. 1362, comma 2, c.c., e rende incompatibile con il regolamento negoziale una lettura che consentisse alla società di modificare unilateralmente le modalità di attuazione dell’assistenza sanitaria, sostituendo l’iscrizione alla SA con polizze individuali assoggettate a tassazione. 2.5. Da ciò consegue che non è condivisibile l’assunto secondo cui sarebbe stato consentito alla società sostituire unilateralmente l’iscrizione alla SA con polizze individuali “ad hoc”, poiché una simile sostituzione altererebbe la modalità di adempimento incorporata nel regolamento contrattuale per effetto del rinvio espresso all’Allegato 8 e frusterebbe l’affidamento del beneficiario, in contrasto con i principi di 8 correttezza e buona fede anche nella fase esecutiva. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 1372 c.c., è corretto escludere che l’interpretazione accolta produca effetti inammissibili nei confronti della SA quale terzo estraneo, poiché la decisione si limita a vincolare la datrice di lavoro all’utilizzo del canale attuativo predisposto in attuazione del CCNL, senza configurare un’obbligazione “verso” o di un terzo, ma rappresentando, piuttosto, un vincolo interno alla sfera della società quanto alle modalità di adempimento dell’impegno assunto. La società, invero, non si è obbligata verso un autonomo soggetto distinto da sé; la datrice ha, piuttosto, assunto l'impegno di utilizzare, per il dirigente, il canale attuativo che essa stessa aveva istituito. 2.6. Il terzo motivo, riassunto al punto 1.3 della presente motivazione, verte essenzialmente sull’interpretazione offerta dalla Corte dell’art. 2 Allegato 8 censurandosi, segnatamente, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio - quanto alla circostanza che l’assistenza sanitaria, secondo quella disposizione attuata a mezzo della SA di Assistenza, avrebbe dovuto essere riconosciuta ai soli soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del citato Allegato - nonché la contraddittorietà della pronuncia della Corte là dove, per un verso, la fonte del diritto del lavoratore sarebbe stata da rinvenirsi nell'accordo individuale e non nell'Allegato 8, e, per l'altro, si sarebbe prevista l'applicazione della modalità attuativa prevista dall'art. 2 del medesimo Allegato. Premesso il perimetro del giudizio in ordine al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. frutto di consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. n. 13428 del 2020) la motivazione della Corte d'Appello consente di chiarire l’assenza 9 di qualsivoglia contraddittorietà. Ed invero, la deroga pattuita nell'accordo del 19 ottobre 2011 riguarda i presupposti soggettivi di accesso al trattamento (art. 1 dell'Allegato 8), non le modalità attuative (art. 2): è coerente e non contraddittorio ritenere che le parti abbiano voluto applicare al dirigente il trattamento nella sua integralità, compresa la modalità di erogazione tramite la SA, in deroga soltanto ai requisiti soggettivi che ordinariamente ne condizionano la fruizione. La censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa che questo Collegio non reputa conforme ai criteri ermeneutici richiamati. 3. Con il quarto motivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) si denuncia violazione dell'art. 1375 c.c., deducendosi che la stipulazione di polizze individuali - con premi integralmente a carico della società - costituirebbe corretta esecuzione dell'accordo secondo buona fede, in presenza di uno statuto e un regolamento della SA ostativi all'iscrizione del dirigente. 3.1. Con il quinto motivo (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) si denuncia omesso esame del fatto che la stipulazione di polizze assicurative fosse un “mezzo” attuativo dell’assistenza sanitaria anche per la stessa SA di Assistenza dei Dirigenti del Gruppo Fondiaria SAI, talché la stipulazione di polizze individuali ad hoc non sarebbe stata modalità difforme da quella dell'Allegato 8. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, non possono essere accolti. Le censure, nel loro complesso, non colgono la ratio decidendi. La Corte non ha fondato la sua decisione sulla violazione del principio di buona fede e correttezza, né su una asserita impossibilità giuridica per NI di stipulare polizze diverse e ad hoc, bensì sul contenuto dell’impegno, in concreto assunto 10 dalla datrice di lavoro, di assicurare al lavoratore esodato il benefit secondo le modalità garantite dalla SA di Assistenza dirigenti;
l’accensione di polizze individuali, con il conseguente obbligo di versare imposte e contributi, doveva imputarsi ad una sua scelta unilaterale, “verosimilmente basata su diversa interpretazione dell’accordo sottoscritto da A- a cui essa è succeduta”, inidonea però ad incidere in senso peggiorativo per il dipendente sull’ampiezza dell’obbligo assunto, consistente nell’assicurare l’iscrizione alla SA del dirigente anche in epoca successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro. Deve poi aggiungersi che il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto non può essere invocato per legittimare la modifica unilaterale delle modalità di adempimento pattuite, tanto più quando - come nella specie - il contenuto di tale modalità deriva da un richiamo contrattuale espresso all'intero impianto dell'Allegato 8. 3.2. L’omesso esame, poi, della circostanza secondo cui la SA operasse tramite polizze assicurative non appare sussistente. La Corte ha, anzi, espressamente valorizzato la distinzione, sul piano fiscale, tra le polizze collettive e cumulative stipulate dalla SA a favore dell'insieme degli iscritti - esenti ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), TUIR perché erette su base contrattuale collettiva - e le polizze individuali stipulate da UnipolSai per il solo FR, alle quali non si applicava tale esenzione. Non vi è omissione, ma deve, invece, ritenersi che parte ricorrente prospetti una diversa e contrapposta valutazione, inammissibile in sede di legittimità. 4. Con il sesto motivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) UnipolSai denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1 e 2, TUIR, sostenendo che i corrispettivi corrisposti per 11 trattamenti di assistenza sanitaria in forza di accordo individuale – e non di contratto collettivo o regolamento aziendale – costituiscano reddito imponibile ai sensi del comma 1 e non beneficino dell’esenzione prevista dal comma 2. Il motivo è infondato. L’art. 51, comma 1, TUIR enuncia il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, stabilendo che esso è costituito da tutte le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Il successivo comma 2, lett. a), dispone tuttavia che non concorrono a formare il reddito i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale, in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, entro il limite di importo ivi indicato. La ratio di tale esenzione risiede nella finalità socio‑assistenziale del benefit e nella sua erogazione in attuazione di previsioni collettive o regolamentari che ne garantiscano la generalità e l’obiettività. Nel caso di specie, come correttamente ritenuto dalla Corte d’Appello, l’accordo del 19 ottobre 2011, pur avendo natura individuale quanto alla sua fonte, ha reso applicabile al lavoratore il trattamento di assistenza sanitaria previsto dall’Allegato 8 del CCNL per i dirigenti delle imprese di assicurazione, comprensivo delle relative modalità di attuazione. In particolare, le parti hanno concordato il mantenimento dell’iscrizione del dirigente alla SA di Assistenza Dirigenti, con conseguente fruizione dell’assistenza sanitaria erogata mediante le polizze collettive e cumulative stipulate dalla SA stessa. 12 L’obbligo assunto dalla società non era, pertanto, quello di stipulare polizze individuali assoggettate a tassazione, bensì quello di mantenere il dirigente iscritto alla SA, garantendogli l’accesso all’assistenza sanitaria nelle medesime forme, e con il medesimo regime fiscale, di cui beneficiavano i dirigenti in servizio e quelli in quiescenza. È pacifico, infatti, che per i soggetti iscritti alla SA l’assistenza sanitaria venga assicurata attraverso polizze collettive e cumulative, non soggette a imposizione fiscale e contributiva in forza dell’esenzione prevista dall’art. 51, comma 2, TUIR, trattandosi di beneficio istituito da una fonte collettiva. 4.1. La decisione della società di sostituire il mantenimento dell’iscrizione alla SA con la stipulazione di polizze assicurative individuali deve imputarsi a una scelta unilaterale del datore di lavoro e, come tale, non può incidere sulla posizione del dirigente. Tale conclusione è conforme al principio secondo cui, nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, ciascuna parte è tenuta a salvaguardare l’utilità dell’altra (art. 1375 c.c.), principio che preclude alla parte obbligata di modificare unilateralmente le modalità di adempimento dell’obbligazione assunta, arrecando pregiudizio al beneficiario. Già nel vigore del testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 146 del 2021, convertito dalla l. n. 215 del 2021, la giurisprudenza di questa Corte aveva chiarito che l’esenzione contributiva opera soltanto quando il fondo o la forma assicurativa siano previsti da contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali, non già quando il beneficio sia attribuito in via esclusivamente individuale;
in difetto di tale presupposto, i premi erogati dal datore di lavoro per assicurare i propri dipendenti contro rischi extra‑professionali rientrano nella nozione di retribuzione imponibile (Cass. n. 11149 del 1992; 13 Cass. n. 5298 del 1993). 4.2. La questione qui rilevante non è, dunque, quella astrattamente prospettata dalla ricorrente - se un accordo individuale possa o meno fondare l’esenzione fiscale - bensì quella, concreta, di individuare quale fosse la modalità di adempimento contrattualmente dovuta e il correlato regime fiscale. Poiché l’accordo del 19 ottobre 2011 imponeva il mantenimento dell’iscrizione alla SA di Assistenza Dirigenti, la copertura sanitaria così assicurata, fondata sul CCNL, avrebbe beneficiato dell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR. Ne consegue che l’imposizione fiscale è insorta esclusivamente in conseguenza della scelta unilaterale della società di stipulare polizze individuali in luogo dell’adempimento pattuito, con effetti che essa non può riversare sul dirigente;
del resto, l’art. 2 dell’Allegato 8 colloca espressamente l’onere dell’assistenza sanitaria a carico dell’impresa, comprensivo di tutti i costi necessari a garantire la copertura nelle forme convenute. 5. Con il settimo motivo UnipolSai denuncia violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 53 Cost. e dell’art. 1371 c.c., sostenendo che il sacrificio economico derivante dal tributo debba gravare definitivamente sul soggetto alla cui capacità contributiva si riferisce l’obbligazione e che il sostituto d’imposta sia, comunque, titolare di un obbligo‑diritto di rivalsa nei confronti del sostituito. La censura è in parte inammissibile e in parte infondata. È inammissibile la doglianza relativa alla pretesa nullità dell’accollo di imposta per contrasto con l’art. 53 Cost., poiché tale questione non risulta ritualmente introdotta nei gradi di merito né è rilevabile d’ufficio, non avendo la ricorrente indicato in quale specifico atto del giudizio precedente essa sarebbe 14 stata dedotta, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso di cui all’art. 366 c.p.c. Nel merito, il diritto di rivalsa del sostituto d’imposta - previsto dall’art. 64 del d.P.R. n. 600 del 1973 - presuppone che il sostituto fosse effettivamente tenuto a operare le ritenute, vale a dire che le somme corrisposte costituissero reddito imponibile per il sostituito. Tale presupposto, nella specie, difetta: se la società avesse adempiuto all’obbligazione contrattuale nei termini pattuiti, mantenendo il dirigente iscritto alla SA di Assistenza, la copertura sanitaria sarebbe rientrata nell’esenzione di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), TUIR e non sarebbe sorto alcun debito tributario. L’obbligazione fiscale è, dunque, insorta per effetto di una modalità di adempimento difforme dall’accordo, frutto di una scelta unilaterale della società, che non legittima l’esercizio della rivalsa nei confronti del beneficiario. Né può invocarsi l’art. 1371 c.c., atteso che tale disposizione attiene ai criteri di interpretazione del contratto a titolo gratuito e non consente di trasferire sul lavoratore le conseguenze fiscali di una scelta esecutiva non conforme alla comune volontà delle parti. 5.1. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale, che ha escluso la legittimità della pretesa restitutoria azionata dalla società, trattandosi di oneri fiscali e contributivi derivanti da una modalità di esecuzione dell’accordo difforme da quella pattuita e, come tale, non idonea a fondare alcun diritto di rivalsa nei confronti del dirigente. Ne consegue il rigetto del ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui 15 all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 4.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1–bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2026. La Cons. est. La Presidente LE NE AN RO 16