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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 09/12/2024, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Esente da tassa ed imposta ai sensi dell'art.19 Legge 06/03/1987 n.74
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio divenuto a conclusioni concordi pendente sub n. 2362/2024 R.G. tra:
con l'avv. proc. dom. dott. Thomaser Parte_1
Giuseppe, giusta procura in atti;
e
con gli avv.ti proc. dom. dott. Wolfgang CP_1
Burchia e Federico Eheim, giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
1 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al verbale di udienza dd.
4.12.2024, depositato telematicamente in pari data, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Venezia (VE) il 02/06/2010 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 2, Parte
2 II, Serie A, dell'anno 2010 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni, formulate dalle parti al verbale di udienza dd.
4.12.2024, depositato telematicamente in pari data – che costituisce parte integrante della presente sentenza – di cui pertanto si prende atto:
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i CP_2
genitori in affido condiviso. Le decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale la figlia si trova. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) La figlia minore sarà collocata prevalentemente CP_2
presso la madre , presso la cui abitazione di 39012 Parte_1
Merano, via Hagen 34, manterrà la propria residenza anagrafica.
3) Il padre avrà con sé la figlia secondo accordi che lui prenderà direttamente con la figlia. Ciò anche in riferimento ai periodi di vacanza.
4) La casa familiare con posto macchina sita a Merano, via Hagen
34, tavolarmente contraddistinta dalle pp.mm. 3 (appartamento) e
4 (posto macchina) della p.ed. 3688 in P.T. 4418/II CC di Per_1
proprietà esclusiva della madre , viene assegnata alla Parte_1
stessa con arredi e corredi affinché ci conviva con la figlia minore.
5) Il padre verserà, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo mensile di Euro 462,00 Euro. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della
3 Provincia di Bolzano con prima rivalutazione dicembre 2025 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre . Parte_1
6) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e precisamente: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche se prescritte dal medico, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche, per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche per acquisto del materiale scolastico di inizio anno, acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante;
spese e tasse di iscrizione all'università, libri di testo universitari e spese per l'alloggio universitario;
c) spese per soggiorni estivi, summer camp ed estate ragazzi o simili, previo accordo tra i genitori. Oltre al 50% delle spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che possa essere garantita la pratica di almeno un'attività durante l'intero anno scolastico, comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. In difetto di accordo seguendo i dettami di cui al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Bolzano d.d. 06.09.2018.
4 7) L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre a far capo dal mese di dicembre 2024. Scarico Parte_1
fiscale per le spese straordinarie secondo la percentuale rispettivamente pagata;
8) spese di lite compensate.
Bolzano, lì 9/12/2024
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
5
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice ha pronunziato la seguente
Sentenza nel procedimento per divorzio divenuto a conclusioni concordi pendente sub n. 2362/2024 R.G. tra:
con l'avv. proc. dom. dott. Thomaser Parte_1
Giuseppe, giusta procura in atti;
e
con gli avv.ti proc. dom. dott. Wolfgang CP_1
Burchia e Federico Eheim, giusta procura in atti;
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
ritenuto
1 che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni di cui al verbale di udienza dd.
4.12.2024, depositato telematicamente in pari data, come sotto riportate;
che dalla documentazione dimessa è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno mai più ripreso a convivere;
verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
verificato che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale;
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Venezia (VE) il 02/06/2010 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Venezia (VE), ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 2, Parte
2 II, Serie A, dell'anno 2010 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge, stabilendo che il divorzio sia regolato secondo le seguenti condizioni, formulate dalle parti al verbale di udienza dd.
4.12.2024, depositato telematicamente in pari data – che costituisce parte integrante della presente sentenza – di cui pertanto si prende atto:
1) La figlia minore viene affidata ad entrambi i CP_2
genitori in affido condiviso. Le decisioni della vita quotidiana saranno prese da quel genitore presso il quale la figlia si trova. Le decisioni di maggiore importanza dovranno essere prese dai genitori di comune accordo.
2) La figlia minore sarà collocata prevalentemente CP_2
presso la madre , presso la cui abitazione di 39012 Parte_1
Merano, via Hagen 34, manterrà la propria residenza anagrafica.
3) Il padre avrà con sé la figlia secondo accordi che lui prenderà direttamente con la figlia. Ciò anche in riferimento ai periodi di vacanza.
4) La casa familiare con posto macchina sita a Merano, via Hagen
34, tavolarmente contraddistinta dalle pp.mm. 3 (appartamento) e
4 (posto macchina) della p.ed. 3688 in P.T. 4418/II CC di Per_1
proprietà esclusiva della madre , viene assegnata alla Parte_1
stessa con arredi e corredi affinché ci conviva con la figlia minore.
5) Il padre verserà, con decorrenza dal mese di dicembre 2024, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, un importo mensile di Euro 462,00 Euro. L'importo sarà assoggettato ad automatica rivalutazione annuale secondo gli Indici Astat della
3 Provincia di Bolzano con prima rivalutazione dicembre 2025 e dovrà essere corrisposto in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre . Parte_1
6) Le spese straordinarie per la figlia saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% e precisamente: a) spese mediche per visite specialistiche non mutuabili e nella misura non coperta dal servizio sanitario pubblico, ivi comprese le spese farmaceutiche se prescritte dal medico, protesiche e terapeutiche, fisioterapiche, dentistiche ed ortodontiche, per acquisto occhiali da vista e lenti a contatto con relativi liquidi;
b) spese scolastiche per acquisto del materiale scolastico di inizio anno, acquisto testi scolastici, dizionari e vocabolari, spese per gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private consigliate dal corpo insegnante;
spese e tasse di iscrizione all'università, libri di testo universitari e spese per l'alloggio universitario;
c) spese per soggiorni estivi, summer camp ed estate ragazzi o simili, previo accordo tra i genitori. Oltre al 50% delle spese straordinarie per attività sportive e ricreative, compresa relativa attrezzatura o abbigliamento, purché preventivamente concordate e comunque con la previsione fin d'ora che possa essere garantita la pratica di almeno un'attività durante l'intero anno scolastico, comunque in linea con le condizioni economiche della famiglia. In difetto di accordo seguendo i dettami di cui al protocollo d'intesa dell'Osservatorio sul diritto di famiglia vigente al momento in cui la spesa viene sostenuta, secondo i criteri stabiliti dal Protocollo del Tribunale di Bolzano d.d. 06.09.2018.
4 7) L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre a far capo dal mese di dicembre 2024. Scarico Parte_1
fiscale per le spese straordinarie secondo la percentuale rispettivamente pagata;
8) spese di lite compensate.
Bolzano, lì 9/12/2024
Il Presidente est.
Dr. Andrea Pappalardo
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