Rigetto
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 2676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2676 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02676/2025REG.PROV.COLL.
N. 07885/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 7885 del 2024, proposto dal dottor BE GA, in proprio e in qualità di legale rappresentate del Centro Diagnostico Sant’Anna s.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Malinconico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento della Regione Lazio, non costituito in giudizio;
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione terza, n. 3996 del 29 febbraio 2024, resa tra le parti, concernente l’incarico di direttore sanitario di un laboratorio di analisi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le istanze di passaggio in decisione delle parti appellate costituite;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 il consigliere Nicola D'Angelo e udito per la parte appellante l’avvocato Giovanni Malinconico;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dottor BE GA, biologo, anche per conto del Centro diagnostico Sant’Anna, laboratorio di analisi cliniche microbiologiche privato, ha impugnato dinanzi al Tar del Lazio le determinazioni del 2 febbraio, del 20 maggio e del 7 giugno 2022 con le quali la Regione Lazio ha respinto la richiesta di variazione del direttore responsabile del predetto laboratorio, nonché i decreti del Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento della Regione Lazio n. 8 del 2011 e n. 127 del 2015, nella parte in cui, ai fini dell’incarico di direttore di laboratorio, hanno richiesto per i medici, i chimici e i biologi il possesso della specializzazione in patologia clinica o in altra disciplina dell’area della medicina di laboratorio.
1.1. In particolare, il ricorrente ha evidenziato come in precedenza fosse stato già direttore sanitario della struttura e, dopo aver cessato da tale funzione, di aver chiesto il 2 febbraio 2022 di ritornare a svolgere la medesima funzione, ritenendo che non fosse necessaria un’ulteriore specializzazione alla luce della normativa sulla professione dei biologi (legge n. 396 del 1967 e d.P.C.M. 10 febbraio 1984).
2. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 3996 del 2024), dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di giudizio.
2.1. Lo stesso Tribunale ha, infatti, rilevato come fosse infondata la tesi dell’interessato in ordine alla ricomprensione delle mansioni di direttore di laboratorio nell’ambito della disciplina della professione di biologo e come il Commissario straordinario con i decreti impugnati avesse legittimamente posto tra i requisiti minimi per lo svolgimento della funzione di direttore il possesso della specializzazione in patologia clinica o in altra disciplina dell’area della medicina di laboratorio.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello, anche per conto del Laboratorio Sant’Anna, il dottor GA sulla base dei motivi di censura di seguito sinteticamente indicati:
i) il Tar avrebbe erroneamente ritenuto legittimi i decreti commissariali che hanno previsto per i biologi, ai fini del conferimento dell’incarico di direttore di laboratorio di analisi, il possesso della specializzazione in patologia clinica o in altra disciplina dell’area. Tale previsione, invece, si porrebbe in contrasto con la disciplina sulla professione di biologo, in particolare con l’art. 3 della legge n. 396 del 1967. Inoltre, gli stessi decreti sarebbero in contrasto con il d.P.C.M. del 10 febbraio 1984 che all’art. 8 ha considerato equipollente l’aver maturato cinque anni di esperienza presso pubblici laboratori;
ii) la sentenza non ha considerato che la Giunta regionale e di conseguenza anche il Commissario non avrebbero potuto disporre diversamente dalla disciplina richiamata, peraltro senza prevedere una norma transitoria. In sostanza, la Regione Lazio, che con la legge regionale n. 4 del 2003 ha stabilito che la Giunta potesse individuare i criteri minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività sanitaria, avrebbe operato in contrasto con l’impianto normativo relativo alle professioni. Sotto quest’ultimo profilo parte appellante ripropone anche la questione di costituzionalità dell’art. 5, comma 1, della citata legge regionale (ritenuta insussistente dal giudice di primo grado) per contrasto con l’art. 117 della Costituzione e con le competenze statali in materia di professioni;
iii) secondo parte appellante emergerebbe anche un profilo di disparità di trattamento conseguente alla circostanza che con i provvedimenti impugnati si era consentito ai biologi anche non in possesso della specializzazione di continuare a svolgere le funzioni di direttore di laboratorio contrariamente a quelli soggetti al procedimento di rinnovo.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio si sono costituite in giudizio il 23 ottobre 2024, quest’ultima ha poi depositato un’ulteriore memoria l’8 novembre 2024.
5. Nella camera di consiglio del 14 novembre 2024 l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza impugnata, presentata contestualmente all’appello, è stata rinviata al merito.
6. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 senza che le parti abbiano insistito per la trattazione della domanda cautelare.
7. L’appello è infondato.
8. Preliminarmente, va evidenziato che l’appellante non censura la parte della sentenza impugnata relativa all’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Di conseguenza, anche il Commissario ad acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento della Regione Lazio deve ritenersi estromesso in quanto organo della stessa Presidenza.
9. Ciò premesso, in primo luogo va rilevato che la richiesta di diventare nuovamente direttore sanitario del laboratorio di analisi è stata presentata dal ricorrente successivamente all’adozione dei decreti commissariali n. 8 del 2011 e n. 127 del 2015 nei quali è stato previsto che per il medesimo incarico era richiesto, anche per i biologi, il possesso della specializzazione in patologia clinica o in altra disciplina dell’area della medicina di laboratorio.
9.1. La Regione, alla luce dei suddetti decreti, nel 2022 ha quindi respinto la richiesta dell’interessato di riprendere la funzione di direttore sanitario del Laboratorio Sant’Anna.
10. Il ricorrente prospetta invece, nei motivi di gravame, che le condizioni previste per lo svolgimento dell’incarico di direttore fossero in contrasto con la disciplina sulla professione di biologo. La sua tesi però non può essere condivisa.
10.1. L’art. 3 della legge n. 396 del 1967 sulla professione di biologo non contiene, come evidenziato dal Tar, riferimenti all’attività di direzione dei laboratori d’analisi, mentre il d.P.R. 14 gennaio 1997, in attuazione dell’art. 8 ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, ha approvato l’atto di indirizzo e coordinamento prevedendo, tra l’altro, la competenza delle Regioni e delle Province autonome nel disciplinare la materia delle autorizzazioni sanitarie nel rispetto di requisiti minimi.
10.2. In questo contesto, la legge regionale n. 4 del 2003 ha previsto all’art. 5, comma 1, che la Giunta regionale con apposito provvedimento stabilisse i requisiti minimi, anche integrativi rispetto a quelli indicati dal d.P.R. 14 gennaio 1997, per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie.
10.3. Conseguentemente, il Commissario straordinario legittimamente ha stabilito con i decreti impugnati n. 8 del 2011 e n. 127 del 2015 i requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie (compresi quelli relativi alla figura di direttore di laboratorio di analisi).
10.4. D’altra parte, il Consiglio di Stato ha già ritenuto legittima la previsione maggiormente restrittiva introdotta a livello regionale per garantire una più specifica qualificazione professionale del direttore (cfr., sez. III, 7 settembre 2020 n. 5374) e comunque la stessa disciplina contestata non considera, come vorrebbe invece il ricorrente, come alternativa alla specializzazione il servizio di ruolo quinquennale presso pubblici laboratori di analisi di presidi ospedalieri, istituti universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, così come in precedenza previsto dal d.P.C.M. 10 febbraio 1984.
10.5. Quanto alla disparità di trattamento tra chi ha continuato a svolgere le funzioni e chi invece ne ha chiesto il rinnovo, la previsione non appare irragionevole in quanto rivolta a introdurre un regime transitorio, facendo salve quelle situazioni consolidate in base alla precedente disciplina e riferite a rapporti in corso nel momento in cui è intervenuta la nuova. Nel caso di specie invece la Regione si è pronunciata su un’istanza di variazione nuova applicando necessariamente la normativa vigente.
10.6. Infine, è con evidenza inconferente la dedotta questione di costituzionalità della legge regionale n. 4 del 2003 sulla cui base sono stati adottati i decreti commissariali sui requisiti del direttore di laboratorio. La disciplina contestata non riguarda l’ordinamento professionale, ma i requisiti organizzativi delle strutture sanitarie, in ottemperanza alla potestà concorrente fissata dall’art. 117 Costituzione.
11. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata.
12. Le spese del presente grado di giudizio sono poste a carico della parte appellante in favore della sola Regione Lazio, tenuto conto dell’intervenuta estromissione della Presidenza del Consiglio e del Commissario straordinario.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore della Regione Lazio nella misura complessiva di euro 3.000,00(tremila/00), oltre agli altri oneri previsti per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola D'Angelo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO