Articolo 84 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 83Articolo 85
Versione
23 maggio 1958
Art. 84.
Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto Ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica, sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di, grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.
Per le prove facoltative di cui al primo comma dello art. 83, la Commissione puo' essere integrata da esperti.
Alla Commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell' art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 .
Entrata in vigore il 23 maggio 1958