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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 9360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9360 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI III SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 17.12.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 14710/25 R.G. tra ( ), nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rapp.to e difeso dall'avv. Pierluigi Nigro, giusta procura depositata telematicamente RICORRENTE Contro
, con sede legale in Roma, in persona dell'institore Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Danilo Finaldi, giusta procura Controparte_2 depositata telematicamente RESISTENTE Nonché
con sede legale in Roma, in Controparte_3 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv Gaetano Irollo, giusta procura depositata telematicamente RESISTENTE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE Con ricorso depositato il 16.6.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio
[...]
- nonché Controparte_4 Controparte_3
deducendo:
[...]
- di aver ricevuto, in data 07.05.2025 a mezzo PEC l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90175435 21, con la quale l Controparte_1 intimava al ricorrente il pagamento della somma complessiva di € 42.250,97 ed in data 21.05.2025 l'intimazione di pagamento n.07120259024033103;
- che si doleva solo in relazione alle seguenti cartelle in esse contenute : n. 07120220172973064000, asseritamente notificata in data 06/02/2023, per l'importo di € 33.730,48, relativa a contributi previdenziali per gli CP_3 anni 2012-2018; n. 07120230128508939000, asseritamente notificata in data 18/02/2024, per l'importo di € 2.804,65, relativa a contributi previdenziali
[...] per l'anno 2011; n. 07120130038506048, asseritamente notificata in CP_3 data 15/06/2013, per l'importo di € 603,18, relativa a contributi previdenziali per l'anno 2009; CP_3
- che era irregolare la notifica della cartella esattoriale, effettuata all'indirizzo PEC professionale dell'avvocato, utilizzato per finalità lavorative perché la PEC di studio legale non poteva essere considerata idonea per la ricezione di atti destinati alla sfera personale, in quanto non garantiva un'adeguata connessione con il destinatario nella sua qualità di privato cittadino
- che le cartelle 07120220172973064000, n. 07120230128508939000 e n. 07120130038506048 erano nulle per vizio di notifica, non essendo mai pervenute al ricorrente;
- che per i contributi Cassa Forense, a seguito dell'art. 66 L. 247/2012, si applicava il termine di prescrizione decennale ex art. 19 L. 576/1980 e dunque tutti i contributi erano prescritti. Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse,: a) In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'intimazione 071 2025 90175435 21 e dell'intimazione di pagamento n.07120259024033103; b) Emettere sentenza di accertamento negativo del credito con tutte le conseguenze di legge e dichiarare che nulla è dovuto dall'istante agli enti indicati, quali creditori dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90175435 21 e dell'intimazione di pagamento n.07120259024033103 impugnate;
c) dichiarare la irregolarità della notifica delle intimazioni di pagamento poiché notificate sulla casella PEC dell'Avv. ; Parte_1
d) d) Dichiarare la prescrizione dei crediti contributivi relativi agli anni 2009- 2018; e) e) Dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 071 2025 90175435 21/000 e dell'intimazione di pagamento n.07120259024033103 per quanto concerne le cartelle sopra indicate;
f) Annullare le intimazioni di pagamento impugnate e/o i ruoli in essi contenuti essendo il credito in esse vantato insussistente poiché prescritto e pertanto dichiarare nullo e privo di effetto il ruolo esattoriale impugnato, con condanna dell alla immediata cancellazione;
Controparte_1
- g) Condannare l in solido con la Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio, con CP_3 attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, rivalsa Iva e CpA e maggiorazione 15% L.P come per legge… Si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria depositata il 3.9.25 CP_4 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la inammissibilità della opposizione vista la regolare notifica delle cartelle esattoriali e che la cartella esattoriale n. 07120130038506048 era stata notificata in data 15 giugno 2013 per irreperibilità assoluta del destinatario mediante deposito di copia dell'atto ed affissione nella Casa comunale ai sensi dell'art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600/1973, la cartella esattoriale n. 07120220172973064000 era stata notificata a mezzo pec in data 18 gennaio 2023, senza esito positivo e conseguentemente, si era proceduto al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, ai sensi dell'art.
7-quater co. VI, del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 conv. con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata n. 57292549582-5 restituita per compiuta giacenza, la cartella esattoriale n. 07120230128508939000 era stata notificata a mezzo pec in data 30 gennaio 2024, senza esito positivo e conseguentemente, si era proceduto al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, ai sensi dell'art.
7-quater co. VI, del D.L. 22 Ottobre 2016, n. 193 conv. con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata n. 52755263241- 4, restituita per compiuta giacenza, che dunque il termine di prescrizione decennale dalla notifica delle cartelle esattoriali non era trascorso tenuto anche conto della notifica di intimazioni di pagamento (le indicava in memoria) e delle disposizioni in materia di sospensione della prescrizione (l'art. 1, comma 623 della legge 27 dicembre 2013 n° 147 che aveva sospeso fino al 15 marzo 2014 i termini di prescrizione dei carichi relativi ai ruoli emessi dagli enti ed affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013; art. 68 comma 1 D.L. 17.03.2020, n. 18 conv., con mod., dalla L. 24.04.2020, n. 27, che aveva disposto la sospensione delle attività di riscossione dei crediti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, relative ad entrate tributarie e non tributarie nel periodo dall'08 marzo 2020 al 31 maggio 2020, con proroga fino al 31 agosto 2021; comma 4-bis del medesimo art. 68 che aveva previsto un'ulteriore proroga di ventiquattro mesi dei termini di decadenza e di prescrizione relativi alle entrate tributarie e non tributarie, inerenti i carichi affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del 31.12.2021, con scadenza al 31.12.2023).
Tanto premesso chiedeva che questo giudice volesse: a) In via pregiudiziale e/o preliminare:
- respingere l'istanza di sospensiva non avendo il ricorrente dedotto circostanze specifiche e qualificanti idonee a far ritenere sussistente il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell , Controparte_1 essendo le censure avanzate da parte attrice non imputabili all'operato del Concessionario della riscossione;
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile e/o nulla l'opposizione in quanto proposta tardivamente, come evidenziato nella presente memoria;
b) Nel merito:
- rigettare integralmente il ricorso in quanto improcedibile, inammissibile, nullo, tardivo, nonché infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte nella presente memoria;
c) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
d) In via gradata rispetto a quanto su richiesto, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, si chiede disporsi la compensazione delle spese legali nei rapporti tra il ricorrente e l , avendo la comparente dimostrato la Controparte_5 corretta esecuzione delle procedure finalizzate alla riscossione del credito. Si costituiva tempestivamente in giudizio la Controparte_3
con memoria depositata il 10.9.25 eccependo e deducendo il
[...] proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni afferenti la procedura esattoriale, la insussistenza della prescrizione, la omessa trasmissione dei dati di reddito per cui la prescrizione non decorreva se non dall'accertamento condotto dall'Ufficio e la sussistenza del credito;
chiedeva altresì, in ipotesi di irregolarità nella procedura esattoriale, chiedeva la condanna dell al Controparte_1 risarcimento del danno nei confronti della Tanto premesso chiedeva CP_3 che questo giudice volesse:
1. Accertare e dichiarare conforme al dettato normativo l'azione della
[...]
per i motivi esposti e per tutte Controparte_3 le contestazioni riguardanti il merito della pretesa, tra tutte la mancata prescrizione del credito azionato, e per lo effetto dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento in favore di della somma di € 35.885,24 o di quella CP_3 diversa cifra ritenuta di giustizia;
2. In subordine condannare il ricorrente al pagamento diretto alla Cassa delle somme insolute iscritte nei ruoli in contestazione, dalla data del dovuto al saldo;
3. In ulteriore subordine, nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione per irregolarità o nullità della notificazione delle cartelle esattoriali o per assenza di atti interruttivi della prescrizione dopo l'affidamento del ruolo esattoriale, condannare l al risarcimento del danno nei Controparte_1 confronti della pari all'intero importo del credito prescritto per CP_3 sua colpa, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo;
4. Condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze, oltre IVA e CPA come per legge, del giudizio, da determinarsi tenuto conto dei parametri generali di cui all'art. 4, c. 1, D.M. 55/2014, come aggiornate sulla base del D.M. n. 147/2022. All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto alle parti presenti in udienza.
***** Quanto alla legittimazione passiva, non vi sono dubbi che essa sia in capo alla
[...]
, in materia del proprio credito, ed in Controparte_3 capo all' , quale Agente di riscossione incaricato Controparte_1 dell'esecuzione dello stesso, tenuto conto della deduzione della prescrizione del credito contributivo per erronea notifica di atti propri dell . Controparte_6
Il ricorso è da rigettare.
Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale) coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, con l'art . 3 bis modifica l'art 12 del D.p.r.
29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis che prevede, nella formulazione post Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 che «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all'articolo
48-bis del presente decreto;
c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;
d) nell'ambito delle procedure previste dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
f) nell'ambito della cessione dell'azienda, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».
Dunque l'estratto di ruolo ed avviso di addebito o cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione."
La ratio della norma specifica e precisa, con una presunzione iuris et de jure l'interesse ad agire e dunque anche i ricorsi notificati prima della predetta disposizione vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipi e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
Nella fattispecie che interessa l'istante afferma di impugnare una intimazione di pagamento, la quale ha notoriamente la funzione di riattivare la procedura esecutiva e non già direttamente il ruolo per cui avverso tale atto è non è ammissibile la presente opposizione. Invero non si tratta di intimazione di pagamento, bensì di preavviso di fermo amministrativo.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6034/17, cui per brevità espressamente ed integralmente si rimanda (unitamente a Cass. 20618 del 13 ottobre 2016 e 22946 del 10 novembre 2016), ha statuito che “difetta l'interesse ad agire per l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel 2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa (cfr art 1, commi 537 a 543, della l. 228/12, n.d.r., oggi art 120 D.lgs. 24 marzo 2025 , n. 33) da rivolgere direttamente all'amministrazione nel termine a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario.
Invero si tratta di una procedura finalizzata, da un canto, a favorire l'adozione, da parte dell'ente creditore, di atti di sgravio totale o parziale in autotutela, al sopravvenire di fatti idonei ad incidere, totalmente o parzialmente, sulla misura del credito, evitando alle parti l'aggravio dell'introduzione di procedimenti giudiziari;
dall'altro canto, la predetta procedura è volta a favorire l'adempimento spontaneo del credito una volta che l'ente creditore abbia rappresentato le ragioni per le quali ritiene non fondati i motivi avanzati dal debitore;
la natura di atto di autotutela della conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo che l'ente creditore comunica al debitore ne rende inammissibile l'impugnazione, come correttamente ritenuto dalla
Corte territoriale, non trattandosi di atto incidente sull'esistenza di diritti soggettivi
(Cass 4161/22; cfr altresì Cass Sez. L - , Ordinanza n. 16249 del 08/06/2023).
Dunque l'unico strumento a disposizione dell'istante è l'opposizione alle cartelle esattoriali, conosciute in ragione della pretesa consacrata nella intimazione di pagamento.
Le cartelle esattoriali risultano così notificate: la n. 07120130038506048 in data 15 giugno 2013 per irreperibilità assoluta del destinatario mediante deposito di copia dell'atto ed affissione nella Casa comunale ai sensi dell'art. 60 lett. e) D.P.R. n. 600/1973; parte istante contesta con le note depositate la esistenza della “prova dell'effettiva affissione all'albo comunale” ma tale prova è al doc. 9 della produzione di CP_4
la cartella esattoriale n. 07120220172973064000 era stata notificata a mezzo pec in data 18 gennaio 2023, senza esito positivo e conseguentemente, aveva CP_4
proceduto al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, ai sensi dell'art.
7-quater co. VI, del D.L. 22 Ottobre 2016,
n. 193 conv. con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata n. 57292549582-5 restituita per compiuta giacenza;
la cartella esattoriale n. 07120230128508939000 era stata notificata a mezzo pec in data 30 gennaio 2024, senza esito positivo e conseguentemente, aveva CP_4
proceduto al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, ai sensi dell'art.
7-quater co. VI, del D.L. 22 Ottobre 2016,
n. 193 conv. con Legge 1 dicembre 2016, n. 225, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata n. 52755263241-4, restituita per compiuta giacenza
Per entrambe tali ultime due cartelle esattoriali l'istante deduce nelle note predette: non
è indicato l'indirizzo PEC del destinatario, come imposto dalla normativa, la relata di notifica non indica le ragioni del mancato recapito via PEC, né il tipo di errore del server (casella piena, server irraggiungibile, indirizzo inesistente, ecc.). L' ha CP_1
adottato una modalità procedurale alternativa (deposito InfoCamere) senza provarne
i presupposti e la raccomandata informativa non contiene alcuna certificazione del perfezionamento. Se manca la prova dell'indirizzo PEC del destinatario o delle cause del mancato recapito, la notifica via deposito è inesistente.
Invero per entrambe le cartelle esattoriali, notificate correttamente alla PEC del professionista (cfr ex plurimis Cass ordinanza n. 1615/25 cui integralmente si rimanda) vi sono ricevuta di accettazione e consegna (allegati 15, 15 bis, 20 e 21) ed in entrambe le ricevute di mancata consegna è indicato un errore 5.1.1 - InfoCert S.p.A. - indirizzo non valido per cui la deduzione è priva di fondamento: in caso di omesso recapito per tali ragioni l'art 60, comma 7, del DPR 600/73 come introdotto dal DL 193/2016, nel testo all'epoca vigente, prevede che: Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni;
l'ufficio inoltre dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Dunque un secondo invio è previsto solo se la casella è piena mentre nel caso di specie non è necessario essendo l'indirizzo non valido. CP_4
era dunque legittimata al deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni, circostanza provata dai doc 16 e 22 di ; doveva inoltre CP_4 CP_4
dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata e l'inoltro della stessa è provato dai doc 17/18 e 23/24 di invero CP_4
la ricevuta di ritorno non è prevista dalla normativa.
Ne consegue che le cartelle esattoriali sono state tutte correttamente notificate.
Ciò posto appare evidente che un problema di prescrizione decennale (incontestato il termine) potrebbe astrattamente porsi solo in relazione alla prima cartella esattoriale notificata il 15.6.13. Invero l'art 68 del dl 18/2020 (cosiddetto decreto cura Italia) e dispone la sospensione dei termini di versamento delle somme richieste mediante cartelle, ingiunzioni e accertamenti esecutivi emessi ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Infatti l'art 68 dispone:
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
…
4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche' … sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Trattandosi di carico che risulta affidato all'agente alla riscossione durante il periodo pandemico, la prescrizione è sospesa di due anni (cfr altresì Cass. Sez. 1 - , Ordinanza
n. 960 del 15/01/2025).
Ne deriva che l'opposizione merita l'integrale rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di lite dei convenuti che si liquidano per ciascuna parte in €. 4638,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovuti. NAPOLI, lì 17.12.25
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)