Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magaro' Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1890/2024 del Ruolo Generale Affari vertente
TRA
, C.F. , parte nata a MORMANNO (CS) in [...] Parte_1 C.F._1
30/03/1972, rappresentata e difesa dall'avv. BONAFINE VINCENZO, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. parte nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(CS) in data 23/04/1974,
- RESISTENTE CONTUMACE–
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 11/10/2024 parte ricorrente ha Parte_1 introdotto il presente procedimento contenzioso di modifica delle condizioni di divorzio nei confronti di , deducendo che: Controparte_1
- il ricorrente e la convenuta hanno contratto matrimonio in data 04.08.1996;
- dall'unione coniugale in data 10.08.1998 è nato il figlio;
Per_1
- il rapporto, però, ha evidenziato insuperabili contrasti caratteriali che hanno progressivamente inciso sull'intesa determinando la cessazione di ogni effettiva comunione di vita;
- pertanto, è stata richiesta la separazione personale che, nel corso del procedimento, è stata trasformata in consensuale ed omologata dal Tribunale di Castrovillari con decreto del 10.01.2008;
- tra le condizioni della separazione, è previsto l'obbligo per l'odierno ricorrente di contribuire al mantenimento della moglie e del figlio, all'epoca minorenne, corrispondendo, entro il giorno venti di ogni mese, l'assegno mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- in seguito, con sentenza n. 643 del 22.10.2015 il Tribunale di Castrovillari ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando interamente le condizioni della separazione personale e, dunque, l'obbligo di corrispondere il predetto assegno;
- da allora, però, sono profondamente mutati i presupposti dell'obbligo, atteso che il ricorrente, operaio con mansioni di manovale, è ora disoccupato poiché è stato licenziato e, nonostante abbia formalmente dichiarato l'immediata disponibilità a svolgere qualsiasi lavoro, non ha ancora avuto opportunità di impiego;
- inoltre, il figlio è non solo divenuto da tempo maggiorenne, ma svolge stabilmente attività Per_1 lavorativa alle dipendenze della AD AL PA (con sede alla via Tolmezzo 15 in Milano) percependo una retribuzione mensile di circa € 1.700,00; il quale, peraltro, risiede con il ricorrente;
- quanto all'ex coniuge, consta che, sebbene saltuariamente, svolge attività lavorativa e percepisce vari benefici economici;
- in considerazione di tali sopravvenuti elementi, si impone la modifica del suddetto obbligo, da revocare integralmente o, quanto meno, da ridurre sensibilmente, non sussistendone più i presupposti;
piuttosto, potendo il ricorrente ragionevolmente ora invocare tale misura a suo favore.
Il ricorrente ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “modifichi le condizioni della separazione omologate con il decreto del 10.01.2008 e confermate con la sentenza n. 643 del 22.10.2015, quanto all'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento di € 300,00, revocandolo integralmente o quanto meno riducendolo sensibilmente. Con richiesta di condanna alle spese del procedimento per la sola ipotesi di opposizione alla domanda da parte della convenuta.”. All'esito della rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non si è costituita la parte resistente. Ne va pertanto dichiarata la contumacia. All'udienza del 6.2.2025, all'esito della discussione, la causa è stata rimessa in decisione.
2. Nel merito
2.1 Giova premettere che il giudice del merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve aver riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio. Al giudice, infatti, compete il potere-dovere di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire, anche in difformità rispetto alla qualificazione della fattispecie operata dalle parti, il nomen iuris al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che il giudice stesso può interpretare il titolo su cui si fonda la controversia, con il solo limite di non alterare il petitum e la causa petendi (v., tra le altre, Cass. civ. n. 12402/2007). Nella specie, invero, sebbene la domanda rechi riferimenti al previgente art. 710 c.p.c., appare evidente che la richiesta concerne la modifica delle condizioni di divorzio previste nella sentenza prodotta.
2.2 Osserva il collegio, in via preliminare, che a norma dell'art. 473 bis 29 c.p.c. “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”. Come precisato dalla giurisprudenza che il Collegio condivide, la revisione delle condizioni di divorzio è subordinata solo alla sopravvenienza di giustificati motivi. È necessario, pertanto, che a fondamento della istanza vengano posti elementi di fatto nuovi rispetto a quelli già valutati in sede di prima statuizione (cfr. ex multis Corte Cass. n. 787 del 2017; Cass. Civ. 1096 del 2010), nonché quelli che avrebbero potuto essere dedotti, operando la regola generale del giudicato che copre il dedotto ed il deducibile (cfr. Cass. Civ. 4768 del 2018). Per l'effetto, soltanto le parti nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono chiedere la revisione limitatamente alle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondersi.
Ciò posto, la domanda del ricorrente per la revoca dell'assegno previsto in favore della prole è fondata. Orbene, com'è noto, l'obbligo di mantenimento gravante sul genitore non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio, occorrendo, a tal fine, che il figlio consegua l'indipendenza economica: anche in favore del figlio maggiorenne, quindi, il giudice può disporre il versamento di un assegno periodico da parte dei genitori. Pag. 3 di 5
In particolare, per quanto concerne il contributo al mantenimento del figlio maggiorenne, compete al giudice di merito: a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di autoresponsabilità che incombono sul figlio;
b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità; c) stabilire il contenuto e la durata dell'obbligo di mantenimento (da ultimo, Cass. civ. n. 2259/2024). Nell'ambito di tale valutazione l'età rappresenta un importante parametro di riferimento, in quanto il giudice di merito deve valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età del beneficiario, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni (cfr. Cass. civ. n. 18076 del 2014). Quanto alla ripartizione dell'onere della prova circa il permanere dell'obbligo di mantenimento, a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, secondo la recente giurisprudenza di legittimità a chi invoca il contributo per il maggiorenne, ovvero vuole mantenerlo, incombe la prova sulla mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro (da ultimo, in motivazione, Cass. civ. n.
26875/2023). Nell'ambito della valutazione affidata al giudice di merito, inoltre, deve ricordarsi che il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicchè l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento (cfr. Cass. n. 6509/2017; Cass. n. 26259/2005). Inoltre, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (cfr. Cass. n. 5088 del 2018; Cass. n. 12952 del 2016). Nella specie, in effetti, dalla documentazione in atti emerge che il ventiseienne ha Parte_2 intrapreso attività lavorativa, come evidenzia la busta paga in atti, ove risulta l'assunzione dal
5.12.2023 presso la società AD AL S.p.a. Dalla busta paga in atti, riferita al mese di agosto del 2024, inoltre, emerge una retribuzione di € 1668,04, per il dipendente avente qualifica di Pt_1 operaio. Dai dati ricavabili dalla documentazione prodotta ed in assenza di contrarie allegazioni di parte resistente, dunque, può evincersi alla stregua dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, che siano stati acquisiti elementi, di natura logica e presuntiva, idonei a giustificare la revoca del contributo paterno al mantenimento del maggiorenne. Di fatto, l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione evidenzia la spendita dalla capacità lavorativa e segna la fine dell'obbligo di contribuzione da parte del genitore.
Neppure risultano elementi dai quali possa ritenersi non esaurito un progetto educativo e formativo.
Alla luce degli elementi emersi, dunque, nella specie si deve ritenere che in ragione della conclamata attività lavorativa già svolta e dell'età del figlio, il mantenimento andrebbe ben al di là del perseguimento di un percorso formativo - neppure allegato da parte resistente non costituita - privando tale contributo della funzione propria.
A modifica delle condizioni di divorzio, pertanto, va revocato l'assegno di mantenimento previsto in favore della a titolo di contributo al mantenimento della prole. CP_1 Pag. 4 di 5
La sentenza in atti prevede solo l'obbligo del di corrispondere “euro 300,00 a titolo di Pt_1 mantenimento del coniuge e del figlio”, senza indicazione dei singoli importi relativi a ciascun assegno.
In assenza di specificazione, dunque, deve ritenersi che la misura sia paritaria, non essendo desumibili ulteriori elementi a sostegno di una misura differenziata degli importi.
2.3 Quanto alla domanda di revoca dell'assegno in favore della invece, non è stata fornita CP_1 prova della ricorrenza dei presupposti per la modifica. È noto che la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato.
Solo una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del "diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione (Cass n. 1645 del 19/01/2023).
La revisione dell'assegno divorzile, infatti, richiede la presenza di "giustificati motivi", ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi (Cass., n. 354 del 10/01/2023).
In sintesi, secondo la recente giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. n.5857 del 5/03/2025, alla cui motivazione si è fatto prima cenno), per procedere alla revisione ex art. 9 L. 898 del 1970 è necessario l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno. Ebbene, nella specie il ricorrente ha allegato di essere privo di occupazione senza specificare quando sarebbe avvenuta la perdita del lavoro.
Inoltre, il ricorrente non ha offerto prova documentale circa la propria condizione economica, né ha allegato alcun elemento utile alla ricostruzione della stessa.
Allo stesso modo, non risulta offerta prova della modifica della condizione economica della resistente dal giudizio di divorzio, risultando allegato in modo generico che la stessa svolge saltuaria attività lavorativa e che percepisce vari benefici economici. Non risulta, tuttavia, indicato quale sia l'attività lavorativa svolta saltuariamente dalla resistente o i benefici economici percepiti.
In entrambi i casi, inoltre, non risulta allegato il momento in cui sarebbero avvenute le suddette modifiche, precludendo in radice la possibilità di accertamento della sopravvenienza.
A tal fine, non poteva procedersi con l'ordine di esibizione richiesto dal ricorrente avente natura esplorativa, in quanto diretto ad ottenere dall'INPS di “produrre attestazione dei benefici eventualmente erogati alla convenuta”. Si tratta, peraltro, di una richiesta di produzione di una “attestazione” e, dunque, di un documento che doveva essere formato dal terzo, mentre l'ordine di esibizione riguarda documenti esistenti, sicchè si è al di fuori dell'ambito operativo dell'ordine di esibizione.
In definitiva, la domanda in parte qua va rigettata.
3. Il regime delle spese Pag. 5 di 5
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
B. ACCOGLIE la domanda del ricorrente e, per l'effetto, a parziale modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 643/2015, emessa nel procedimento n.
236/2012 R.G. del Tribunale di Castrovillari, DISPONE la revoca dell'obbligo di Parte_1
di corrispondere il mantenimento per il figlio nella misura di € 150,00;
[...] Per_1
C. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 11.4.2025. Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò