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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/5957-1
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5957-1/2024
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/01/2025, LETTI gli atti e la documentazione prodotta dall'opponente; LETTA, in particolare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.; LETTI gli atti e la documentazione di causa;
ASCOLTATE, in particolare, le deduzioni difensive formulate dalle parti alla citata udienza;
PREMESSO che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., consentono la sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo presuppongono una valutazione globale d'opportunità che implica, per un verso, una sommaria delibazione prognostica circa la fondatezza dell'opposizione e, per altro verso, una considerazione bilanciata del pregiudizio patrimoniale che potrebbe subire il creditore procedente, nel caso di inibizione dell'esecuzione e di quello che, di contro, potrebbe subire il debitore in conseguenza della esecuzione preannunciata dal precetto (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato); ne consegue che la decisione in merito alla sospensione non può risolversi nella delibazione del fumus boni iuris (cioè della verosimile fondatezza) dei motivi di opposizione, ma deve contestualmente riguardare anche la valutazione della sussistenza di un periculum in mora, (vale a dire di un pregiudizio per l'opponente derivante dal rischio di subire una esecuzione ingiusta), prevalentemente rinvenibile nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza dell'azione esecutiva, e comunque afferente a considerazioni d'opportunità del prosieguo della fase di realizzazione del credito, ivi compresa la valutazione del rischio che il debitore resti privo della garanzia della ripetizione in caso di accoglimento della opposizione;
RITENUTO, in ordine al requisito del fumus boni iuris, che nel caso di specie, in base ad una complessiva sintetica delibazione dell'impugnazione, non si evince palesemente un elevato e/o manifesto grado di fondatezza dei motivi di opposizione proposti avverso il precetto, tenuto conto della apparente infondatezza delle eccezioni inerenti 1) la omessa notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto in quanto nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D.
16/7/1905, n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore è esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo e 2) la natura di mutuo ipotecario e non fondiario del titolo in quanto dalla documentazione prodotta emerge la natura di mutuo fondiario del titolo azionato CHE, per quanto fin qui esposto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della inibitoria;
PQM
RIGETTA l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto oggetto di opposizione;
Si comunichi.
Ancona, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Patrizia Pietracci
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TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5957-1/2024
Il Giudice dott. Patrizia Pietracci, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14/01/2025, LETTI gli atti e la documentazione prodotta dall'opponente; LETTA, in particolare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c.; LETTI gli atti e la documentazione di causa;
ASCOLTATE, in particolare, le deduzioni difensive formulate dalle parti alla citata udienza;
PREMESSO che, per condivisibile orientamento giurisprudenziale, i gravi motivi che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., consentono la sospensione della efficacia esecutiva del titolo esecutivo presuppongono una valutazione globale d'opportunità che implica, per un verso, una sommaria delibazione prognostica circa la fondatezza dell'opposizione e, per altro verso, una considerazione bilanciata del pregiudizio patrimoniale che potrebbe subire il creditore procedente, nel caso di inibizione dell'esecuzione e di quello che, di contro, potrebbe subire il debitore in conseguenza della esecuzione preannunciata dal precetto (anche in relazione alla difficoltà di ottenere eventualmente la restituzione di quanto pagato); ne consegue che la decisione in merito alla sospensione non può risolversi nella delibazione del fumus boni iuris (cioè della verosimile fondatezza) dei motivi di opposizione, ma deve contestualmente riguardare anche la valutazione della sussistenza di un periculum in mora, (vale a dire di un pregiudizio per l'opponente derivante dal rischio di subire una esecuzione ingiusta), prevalentemente rinvenibile nella tenuta patrimoniale dell'esecutato, minacciata da dissesto in forza dell'azione esecutiva, e comunque afferente a considerazioni d'opportunità del prosieguo della fase di realizzazione del credito, ivi compresa la valutazione del rischio che il debitore resti privo della garanzia della ripetizione in caso di accoglimento della opposizione;
RITENUTO, in ordine al requisito del fumus boni iuris, che nel caso di specie, in base ad una complessiva sintetica delibazione dell'impugnazione, non si evince palesemente un elevato e/o manifesto grado di fondatezza dei motivi di opposizione proposti avverso il precetto, tenuto conto della apparente infondatezza delle eccezioni inerenti 1) la omessa notifica del titolo esecutivo unitamente all'atto di precetto in quanto nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D.
16/7/1905, n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore è esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo e 2) la natura di mutuo ipotecario e non fondiario del titolo in quanto dalla documentazione prodotta emerge la natura di mutuo fondiario del titolo azionato CHE, per quanto fin qui esposto, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della inibitoria;
PQM
RIGETTA l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva del titolo sotteso al precetto oggetto di opposizione;
Si comunichi.
Ancona, 18/03/2025
Il Giudice
dott. Patrizia Pietracci
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