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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/09/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29743/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29743/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. OLIVIERI ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in Moncalieri il 07/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23.06.2012. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 03/03/2020.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore della coppia, , nato a [...] il [...], Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la capacità, responsabilità e potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi che avranno il figlio con costoro e congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione, quali ad esempio le scelte sul percorso scolastico, ovvero concernenti la salute del medesimo, secondo le condizioni di separazione, per cui: “i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute (compresa la scelta o la modifica del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare i minori nel suo percorso educativo e di crescita, istituzioni con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
1. limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co c.c.”;
DISPONE che il figlio minore abbia dimora e residenza abituale presso il padre, in Torino, Via Principe Tommaso, n. 55.
DISPONE, quanto al diritto di visita e frequentazione dei genitori, in ossequio alle condizioni di separazione omologate, che: “2. il padre e la madre terranno con sé il figlio: - a settimane alterne, e la settimana in cui il figlio è stato con la madre questo verrà da questa riaccompagnato a scuola il lunedì mattina successivo, mentre la settimana in cui è stato con il padre questo li porterà a casa della madre la domenica sera;
- ad anni alterni, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1, ad anni alterni durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali pag. 2 di 3 e, precisamente, dal “Venerdì Santo” al giorno di Pasqua un anno e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì successivo, e sempre ad anni alterni durante le altre festività infrasettimanali (“ponti” compresi); trascorrerà con i genitori i rispettivi compleanni e la festa del papà e della mamma;
i Per_1 coniugi ogni qualvolta si recheranno fuori dal comune di residenza con il figlio per trascorrere un periodo di vacanza provvederanno a comunicarsi reciprocamente l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità; ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno”;
DISPONE quanto alle condizioni economiche di mantenimento del minore, che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo avrà con sé e, segnatamente, in ossequio alle condizioni di separazione omologate, nel rispetto del principio di parità della permanenza, e che: “ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo in cui starà con sé e che saranno suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie in conformità al protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino e sottoscritto con l'Ordine degli avvocati di Torino il cui contenuto si richiama integralmente sia per la qualificazione delle spese che per la loro disciplina”, e quindi senza previsione di contributo al mantenimento del figlio a carico dell'uno o dell'altro, come già previsto attualmente;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli a carico venga suddiviso tra le parti al 50%; DÀ ATTO che quanto alle condizioni economiche tra i coniugi, le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo entrambi capacità lavorativa ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, ed avendo essi già definito ogni condizione economica tra loro in precedenza;
DÀ ATTO che le spese legali del presente procedimento saranno a carico delle parti al 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29743/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati presso lo studio dell'avv. OLIVIERI ANDREA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Parte_2 con rito concordatario in Moncalieri il 07/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Moncalieri (atto n. 52 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 23.06.2012. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale Ordinario di Torino in data 03/03/2020.
Con ricorso depositato il 19/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pag. 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei Parte_1 Parte_2 registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moncalieri di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA il figlio minore della coppia, , nato a [...] il [...], Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, che eserciteranno separatamente la capacità, responsabilità e potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi che avranno il figlio con costoro e congiuntamente sulle questioni di straordinaria amministrazione, quali ad esempio le scelte sul percorso scolastico, ovvero concernenti la salute del medesimo, secondo le condizioni di separazione, per cui: “i genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, come quelle relative alla salute (compresa la scelta o la modifica del pediatra, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture scolastiche cui affidare i minori nel suo percorso educativo e di crescita, istituzioni con le quali entrambi i genitori intratterranno i rapporti), all'educazione, alla scelta delle attività sportive ed extrascolastiche, scelte che dovranno essere congiuntamente individuate tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
1. limitatamente all'ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità ai sensi dell'art. 337 ter, 3° co c.c.”;
DISPONE che il figlio minore abbia dimora e residenza abituale presso il padre, in Torino, Via Principe Tommaso, n. 55.
DISPONE, quanto al diritto di visita e frequentazione dei genitori, in ossequio alle condizioni di separazione omologate, che: “2. il padre e la madre terranno con sé il figlio: - a settimane alterne, e la settimana in cui il figlio è stato con la madre questo verrà da questa riaccompagnato a scuola il lunedì mattina successivo, mentre la settimana in cui è stato con il padre questo li porterà a casa della madre la domenica sera;
- ad anni alterni, durante il periodo delle vacanze scolastiche natalizie dal 24/12 al 30/12 o dal 31/12 al 6/1, ad anni alterni durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali pag. 2 di 3 e, precisamente, dal “Venerdì Santo” al giorno di Pasqua un anno e dal Lunedì dell'Angelo sino al martedì successivo, e sempre ad anni alterni durante le altre festività infrasettimanali (“ponti” compresi); trascorrerà con i genitori i rispettivi compleanni e la festa del papà e della mamma;
i Per_1 coniugi ogni qualvolta si recheranno fuori dal comune di residenza con il figlio per trascorrere un periodo di vacanza provvederanno a comunicarsi reciprocamente l'eventuale luogo di destinazione e di concreta reperibilità; ciascun genitore trascorrerà con i figli un periodo di due settimane durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno”;
DISPONE quanto alle condizioni economiche di mantenimento del minore, che ciascun genitore provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo avrà con sé e, segnatamente, in ossequio alle condizioni di separazione omologate, nel rispetto del principio di parità della permanenza, e che: “ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio durante il periodo in cui starà con sé e che saranno suddivise al 50% tra i genitori le spese straordinarie in conformità al protocollo in vigore presso il Tribunale di Torino e sottoscritto con l'Ordine degli avvocati di Torino il cui contenuto si richiama integralmente sia per la qualificazione delle spese che per la loro disciplina”, e quindi senza previsione di contributo al mantenimento del figlio a carico dell'uno o dell'altro, come già previsto attualmente;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli a carico venga suddiviso tra le parti al 50%; DÀ ATTO che quanto alle condizioni economiche tra i coniugi, le parti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, avendo entrambi capacità lavorativa ed essendo entrambi economicamente autosufficienti, ed avendo essi già definito ogni condizione economica tra loro in precedenza;
DÀ ATTO che le spese legali del presente procedimento saranno a carico delle parti al 50% ciascuna.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/09/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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