Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott.ssa Beatrice Magarò Presidente
Dott. Alessandro Caronia Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice sentito il Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 939 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall' avv. Giulia Frascino
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'avv. Roberto Laghi
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data Parte_1 Controparte_1
11/5/2008 a MO (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
MO, Anno 2008, Numero 2, Parte II, Serie A); dal matrimonio è nato una figlia,
, nata a [...] il [...]. Persona_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale e ha rassegnato le seguenti conclusioni chiedendo al Tribunale di: “.- pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito della responsabilità al marito che con la sua colpevole condotta vi ha dato causa;
- affidare la figlia minore in via esclusiva alla madre con collocazione presso la casa coniugale;
- assegnare la casa coniugale, già di proprietà esclusiva della ricorrente, alla moglie ed alla figlia;
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di € 700,00 a titolo di mantenimento, di cui € 400,00 per la figlia, oltre tutte le spese straordinarie che si rendessero necessarie (mediche, scolastiche, sanitarie), ed € 300,00 per la moglie;
- porre a carico del marito l'obbligo di pagamento delle rate residue di mutuo, ciò anche anche in linea dell'obbligo di garantire l'interesse e l'assistenza della figlia minore;
- assegnare il veicolo Stelvio Alfa Romeo in uso esclusivo alla moglie;
- ordinare al marito la restituzione di tutti i documenti relativi all'immobile di Via Stamati di MO, nonché la carta libretto intestata alla minore. Con condanna alle spese di giudizio”.
Fissata l'udienza presidenziale dell'11/10/2022, il resistente si è Controparte_1
costituito in giudizio, con memoria depositata in data 4/10/2022, con la quale ha chiesto al Tribunale di “- Pronunciare la separazione personale dei coniugi Controparte_1
e , con addebito ex articolo 151 co. 2, Cod. Civ., alla IG.ra Parte_1 Pt_1
, alle seguenti condizioni, da assumersi anche in via temporanea ed urgente ex
[...] art. 708 c.p.c. davanti all'Ill.mo sig. Presidente, ordinandone l'annotazione all'Ufficio dello Stato Civile del Comune MO (CS); - Dichiarare che i coniugi provvederanno autonomamente al proprio mantenimento;
- Dichiarare che ciascun genitore provvederà direttamente nei periodi di permanenza con la figlia alle necessità quotidiane della stessa, in ogni caso nella misura del 50% e dividendo al 50 % anche le spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate e documentate, salvo spese necessarie e urgenti. - Dichiarare l'affidamento condiviso della figlia dodicenne, con residenza presso l'abitazione familiare. - Dichiarare che la minore dovrà trascorrere in misura uguale il proprio tempo con ciascun genitore, secondo una regolamentazione a giorni alternati e che, comunque, trascorrerà tre giorni a settimana, con fine settimana alternati, con il padre, compreso il pernottamento;
- Provvedere alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tenendo conto di quanto spiegato al punto rubricato “Regolamentazione dei rapporti patrimoniali” del presente ricorso e in particolare assegnare al IG. CP_1
l'appartamento al piano terra della casa coniugale sita in MO (CS) alla Via Stamati
n. 21, in modo che lo stesso vi possa abitare fino a quando non avrà la possibilità di sostenere le spese per un'altra abitazione. - Ordinare la restituzione a favore del sig.
di tutte le rate di mutuo pagate fino ad oggi e disporre che le rate successive CP_1
alla separazione vengano pagate dalla sig.ra Propato, previo immediato accollo del mutuo, o comunque entro due mesi dall'omologa di separazione;
- Ordinare, altresì, che la IG.ra si faccia carico anche dell'ultimo finanziamento acceso dal marito Pt_1 per la pavimentazione del vano scale interno all'abitazione con versamento dell'intera rata sul conto corrente del sig. fino all'estinzione del finanziamento;
- CP_1
Rigettare la richiesta di mantenimento a favore della sig.ra , perchè, ingiusta, Pt_1
illegittima e dettata da un intento palesemente speculativo nei confronti del marito, considerato che la stessa lavora e percepisce un reddito mensile di circa euro 1500,00;
- Rigettare la richiesta di assegnazione dell'autovettura Stelvio Alfa Romeo, per tutte le ragioni già spiegate in narrativa ai punti 28 e 29, e stante il rifiuto di utilizzare l'auto messa a disposizione dal marito;
- Condannare la IG.ra al risarcimento del Pt_1 danno a favore del sig. ”. Controparte_1
Con ordinanza del 20/05/2024 il G.I. ha proposto la soluzione della lite in ordine alle condizioni accessorie alla separazione mediante un accordo tra le parti che prevedesse: “ 1) affidamento condiviso della minore con collocamento presso la Per_1
madre, cui è assegnata la casa coniugale;
3) regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le seguenti modalità: il padre potrà tenere e vedere con sé la figlia, salvo diversi accordi delle parti: - a fine settimana alternati dal sabato mattina ore 16.00 alla domenica sera ore 21.00 con riaccompagnamento dalla madre;
- due pomeriggi a settimana (preferibilmente mercoledì e venerdì) dal termine dell'attività scolastica fino alle ore 21:00 con riaccompagnamento dalla madre;
- nel periodo di vacanza estiva per 15 giorni consecutivi dal 1° al 15 luglio o dal 15 al 30 agosto, ad anni alterni;
- nei periodi di vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 7 gennaio ad anni alterni;
- per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua o Pasquetta ad anni alterni;
- il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
- il giorno dell'onomastico o del compleanno della minore ad anni alterni;
2) Obbligo per di Controparte_1 corrispondere a un assegno mensile di € 350,00 quale contributo per il Parte_1
mantenimento della figlia minore , da versare entro la prima decade di ogni mese Per_1
e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, oltre che di corrispondere il 50% delle spese straordinarie così come individuate nell'ordinanza presidenziale;
3) Rinuncia delle parti a ogni altra domanda, ferma restandone la riproponibilità in altro e separato giudizio;
4) Compensazione delle spese di lite”.
All'udienza del 7/01/2025 entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e hanno chiesto la rimessione della causa in decisione al Collegio, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.; all'esito, il G.i. si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
. Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 939 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in matrimonio in data 11.05.2008 a MO
[...]
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di MO, Anno 2008,
Numero 2, Parte II, Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 27/01/2025.
La Giudice rel.- est. La Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott.ssa Beatrice Magarò