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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 751/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 751/2023 R.G., promossa da
C.F.: nata a [...] il [...] e domiciliata in Portopalo di Parte_1 C.F._1
Cp in via Montebianco n. 19 ed elettivamente domiciliata in Pachino in via A. Brancati n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carola Giardina che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C.F.: nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
25.10.1985 e res.te in Pachino C.da Granelli s.n.c.,, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Consiglio che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'8.5.2023);
All'udienza cartolare dell'1.4.2025, sulle note conclusive depositate dai procuratori delle parti, la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 14.2.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge, Parte_1
al quale si è unita in matrimonio, con il rito concordatario, in Controparte_1
Portopalo di Capo Passero il 6.10.2018 (atto n. 12 Parte II Serie A anno 2018 del Comune di Portopalo di Capo Passero).
Ha esposto che: dall'unione è nato il figlio ( il 4.1.2022); Persona_1
l'unione coniugale si è incrinata per incompatibilità caratteriale e per la condotta del marito;
la convivenza è cessata e la stessa si è trasferita con il figlio presso la casa della propria nonna materna.
Tutto ciò premesso, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, la collocazione dello stesso presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la corresponsione da parte del coniuge di un assegno mensile di € 400 per il proprio mantenimento e per quello del minore, oltre al
100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12.6.2023 fissata per la comparizione delle parti avanti al Presidente, è comparso anche il resistente il quale ha depositato memoria difensiva.
Il Presidente ha quindi esperito invano il tentativo di conciliazione e con successiva ordinanza del
22.6.2023 ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole.
In particolare, ha affidato ad entrambi i genitori il figlio minore , collocandolo presso la madre, Per_1
; ha disciplinato il diritto di visita del padre al figlio senza pernottamento del minore presso Parte_1 il padre sino all'età di due anni avuto riguardo alla tenera età dello stesso;
ha onerato
[...] del versamento dell'assegno di €350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1
moglie per il mantenimento della stessa e del figlio;
ha disposto che il detto assegno sia rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
ha posto a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative ai figlio e che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente.
Si è quindi dato corso al giudizio senza l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e rigettate con ordinanza dell'8.6.2024.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza cartolare sopra indicata in esito alla quale è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito. xxx
Domanda di separazione
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
È pacifico infatti che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi.
pagina 2 di 4 Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da tempo e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
Affidamento e collocazione del figlio Per_1
Le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore . Per_1
Per altro verso non sono emersi nel corso del giudizio elementi rivelatori di inadeguatezze genitoriali.
Al contrario, emerge che le parti gestiscono serenamente il rapporto genitoriale con il minore.
Non v'è ragione, dunque, di discostarsi dalla scelta preferenziale espressa dal legislatore in favore dell'affidamento condiviso che costituisce la regola da cui è possibile discostarsi solo in caso di comprovate ragioni ostative.
Va quindi confermato l'affidamento del minore ad entrambi i genitori e la collocazione dello stesso presso la madre.
Invero, le parti concordano anche sulla collocazione del minore presso la madre e, d'altra parte, detta collocazione prevalente deve ritenersi a tutt'oggi più confacente all'interesse del minore stante l'assenza di elementi di segno contrario.
Diritto di visita
Reputa il collegio che essendo ormai il minore prossimo al compimento dei 4 anni di età vada ampliato il diritto di visita paterno prevedendo anche il pernottamento a fine settimana alternati del minore presso il padre dalla mattina del sabato, ore 9,30, alla domenica ore 20.
A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e fatti sempre salvi i liberi accordi tra le parti, il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio una intera settimana con pernottamento, fermo il resto.
Mantenimento
Con riguardo al mantenimento va confermata l'ordinanza presidenziale atteso che non sono emersi elementi nuovi che possano giustificarne una diversa regolamentazione.
La ricorrente, infatti, non dispone di proprie entrate e peraltro è affetta da patologia invalidante;
il resistente continua a percepire circa € 1.000 al mese.
Del resto, la determinazione dell'assegno di mantenimento in € 350 al mese (di cui € 200 per il figlio ed € 150 per la moglie) non è oggetto di contestazione tra le parti.
Il concorso al 50% dei genitori alle spese straordinarie va mantenuto essendo conforme al pari onere degli stessi.
Va infine confermato anche il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico per il figlio anche a titolo di integrazione dell'onere di mantenimento da parte del padre.
pagina 3 di 4 Spese processuali
Stante l'esito complessivo della causa che non è stata contrassegnata da particolare contrapposizione tra le parti, le spese processuali vanno interamente compensate.
.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio, con il rito concordatario, in Portopalo di Capo Controparte_1
Passero il 6.10.2018 (atto n. 12 Parte II Serie A anno 2018 del Comune di Portopalo di Capo Passero); disciplina il diritto di visita del padre al figlio come in parte motiva;
Per_1 conferma nel resto l'ordinanza presidenziale emessa il 22.6.2023; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portopalo di Capo Passero affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa il 16.10.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 751/2023 R.G., promossa da
C.F.: nata a [...] il [...] e domiciliata in Portopalo di Parte_1 C.F._1
Cp in via Montebianco n. 19 ed elettivamente domiciliata in Pachino in via A. Brancati n. 6, presso lo studio dell'Avv. Carola Giardina che la rappresenta e difende per mandato in atti;
-ricorrente contro
C.F.: nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
25.10.1985 e res.te in Pachino C.da Granelli s.n.c.,, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gaetano Consiglio che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
-resistente con l'intervento del pubblico ministero (visto dell'8.5.2023);
All'udienza cartolare dell'1.4.2025, sulle note conclusive depositate dai procuratori delle parti, la causa
è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso depositato il 14.2.2023 ha chiesto pronunciarsi la separazione dal coniuge, Parte_1
al quale si è unita in matrimonio, con il rito concordatario, in Controparte_1
Portopalo di Capo Passero il 6.10.2018 (atto n. 12 Parte II Serie A anno 2018 del Comune di Portopalo di Capo Passero).
Ha esposto che: dall'unione è nato il figlio ( il 4.1.2022); Persona_1
l'unione coniugale si è incrinata per incompatibilità caratteriale e per la condotta del marito;
la convivenza è cessata e la stessa si è trasferita con il figlio presso la casa della propria nonna materna.
Tutto ciò premesso, ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, la collocazione dello stesso presso di lei, la regolamentazione del diritto di visita paterno, la corresponsione da parte del coniuge di un assegno mensile di € 400 per il proprio mantenimento e per quello del minore, oltre al
100% delle spese straordinarie.
All'udienza del 12.6.2023 fissata per la comparizione delle parti avanti al Presidente, è comparso anche il resistente il quale ha depositato memoria difensiva.
Il Presidente ha quindi esperito invano il tentativo di conciliazione e con successiva ordinanza del
22.6.2023 ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole.
In particolare, ha affidato ad entrambi i genitori il figlio minore , collocandolo presso la madre, Per_1
; ha disciplinato il diritto di visita del padre al figlio senza pernottamento del minore presso Parte_1 il padre sino all'età di due anni avuto riguardo alla tenera età dello stesso;
ha onerato
[...] del versamento dell'assegno di €350,00, entro il giorno 5 di ogni mese, alla Controparte_1
moglie per il mantenimento della stessa e del figlio;
ha disposto che il detto assegno sia rivalutato annualmente in base agli indici Istat;
ha posto a carico di entrambi i genitori per metà ciascuno le spese straordinarie relative ai figlio e che l'assegno unico sia percepito interamente dalla ricorrente.
Si è quindi dato corso al giudizio senza l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e rigettate con ordinanza dell'8.6.2024.
La causa è stata quindi rimessa all'udienza cartolare sopra indicata in esito alla quale è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di rito. xxx
Domanda di separazione
Tanto premesso in fatto, osserva il collegio che la domanda di separazione è fondata e come tale va accolta.
È pacifico infatti che ormai da tempo è venuta meno la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi.
pagina 2 di 4 Gli stessi, infatti, concordano sulla pronuncia della loro separazione personale attesa l'intollerabilità della loro convivenza cessata ormai da tempo e non più ripristinata.
Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151, primo comma, c.c. per pronunciare la separazione personale tra le parti.
Affidamento e collocazione del figlio Per_1
Le parti concordano sull'affidamento condiviso del figlio minore . Per_1
Per altro verso non sono emersi nel corso del giudizio elementi rivelatori di inadeguatezze genitoriali.
Al contrario, emerge che le parti gestiscono serenamente il rapporto genitoriale con il minore.
Non v'è ragione, dunque, di discostarsi dalla scelta preferenziale espressa dal legislatore in favore dell'affidamento condiviso che costituisce la regola da cui è possibile discostarsi solo in caso di comprovate ragioni ostative.
Va quindi confermato l'affidamento del minore ad entrambi i genitori e la collocazione dello stesso presso la madre.
Invero, le parti concordano anche sulla collocazione del minore presso la madre e, d'altra parte, detta collocazione prevalente deve ritenersi a tutt'oggi più confacente all'interesse del minore stante l'assenza di elementi di segno contrario.
Diritto di visita
Reputa il collegio che essendo ormai il minore prossimo al compimento dei 4 anni di età vada ampliato il diritto di visita paterno prevedendo anche il pernottamento a fine settimana alternati del minore presso il padre dalla mattina del sabato, ore 9,30, alla domenica ore 20.
A parziale modifica dell'ordinanza presidenziale e fatti sempre salvi i liberi accordi tra le parti, il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio una intera settimana con pernottamento, fermo il resto.
Mantenimento
Con riguardo al mantenimento va confermata l'ordinanza presidenziale atteso che non sono emersi elementi nuovi che possano giustificarne una diversa regolamentazione.
La ricorrente, infatti, non dispone di proprie entrate e peraltro è affetta da patologia invalidante;
il resistente continua a percepire circa € 1.000 al mese.
Del resto, la determinazione dell'assegno di mantenimento in € 350 al mese (di cui € 200 per il figlio ed € 150 per la moglie) non è oggetto di contestazione tra le parti.
Il concorso al 50% dei genitori alle spese straordinarie va mantenuto essendo conforme al pari onere degli stessi.
Va infine confermato anche il diritto della ricorrente a percepire l'assegno unico per il figlio anche a titolo di integrazione dell'onere di mantenimento da parte del padre.
pagina 3 di 4 Spese processuali
Stante l'esito complessivo della causa che non è stata contrassegnata da particolare contrapposizione tra le parti, le spese processuali vanno interamente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, così decide: dichiara, ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c, la separazione personale dei coniugi e Parte_1
unitisi in matrimonio, con il rito concordatario, in Portopalo di Capo Controparte_1
Passero il 6.10.2018 (atto n. 12 Parte II Serie A anno 2018 del Comune di Portopalo di Capo Passero); disciplina il diritto di visita del padre al figlio come in parte motiva;
Per_1 conferma nel resto l'ordinanza presidenziale emessa il 22.6.2023; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portopalo di Capo Passero affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso, in Siracusa il 16.10.2025
IL PRESIDENTE
dott.ssa Veronica Milone
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