CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 15/01/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NO IA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3584/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scalea - Via Plinio Vecchio 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007068604000 IMU 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004556407000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'Intimazione di Pagamento n. 02820259007068604/000, notificata l'08.07.2025, emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di Caserta, della complessiva somma di €. 167,78, contenente la cartella di pagamento n. 02820190004556407000 per asserito mancato pagamento dell' IMU in relazione all'anno 2011.
Lamentava: NULLITÀ DELL' ISCRIZIONE A RUOLO DERIVANTE DALL' OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI. PROVA DEI TITOLI SOTTOSTANTI E REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA. DECADENZA –
PRESCRIZIONE
Si costituiva l'Agente della Ricossione deducendo che l'8.1.2020, il ricorrente aveva ricevuto la notifica della cartella, che non era stata opposta. Pertanto, dall'8.1.2020, ricominciava a decorrere il termine di prescrizione, che, considerando la normativa di proroga anti-Covid19, risultava interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento per cui oggi è causa sopraggiunta l'8.7.2025.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorso veniva deciso come da dispostivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
L'agente della Riscossione ha depositato documentazione relativa alla notifica della cartella dell'8.1.2'020, avvenuta ex art 140 c.p.c che però appare incompleta, stante l'assenza della prova della raccomandata di avvenuto deposito, il che rende la notifica irregolare con conseguente maturarsi della prescrizione eccepita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente alle spese del giudizio per euro 100 piu iva e cpa come per legge con attribuzione a favore del procuratore antistatario
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NO IA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3584/2025 depositato il 08/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Scalea - Via Plinio Vecchio 1 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 02820259007068604000 IMU 2011
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004556407000 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'Intimazione di Pagamento n. 02820259007068604/000, notificata l'08.07.2025, emessa dall'Agente per la riscossione della Provincia di Caserta, della complessiva somma di €. 167,78, contenente la cartella di pagamento n. 02820190004556407000 per asserito mancato pagamento dell' IMU in relazione all'anno 2011.
Lamentava: NULLITÀ DELL' ISCRIZIONE A RUOLO DERIVANTE DALL' OMESSA NOTIFICA DEGLI ATTI
PRESUPPOSTI. PROVA DEI TITOLI SOTTOSTANTI E REGOLARITÀ DELLA NOTIFICA. DECADENZA –
PRESCRIZIONE
Si costituiva l'Agente della Ricossione deducendo che l'8.1.2020, il ricorrente aveva ricevuto la notifica della cartella, che non era stata opposta. Pertanto, dall'8.1.2020, ricominciava a decorrere il termine di prescrizione, che, considerando la normativa di proroga anti-Covid19, risultava interrotto con la notifica dell'intimazione di pagamento per cui oggi è causa sopraggiunta l'8.7.2025.
All'udienza del 18.12.2025 il ricorso veniva deciso come da dispostivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
L'agente della Riscossione ha depositato documentazione relativa alla notifica della cartella dell'8.1.2'020, avvenuta ex art 140 c.p.c che però appare incompleta, stante l'assenza della prova della raccomandata di avvenuto deposito, il che rende la notifica irregolare con conseguente maturarsi della prescrizione eccepita.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna il resistente alle spese del giudizio per euro 100 piu iva e cpa come per legge con attribuzione a favore del procuratore antistatario